Oggetto del Consiglio n. 136 del 6 ottobre 1961 - Verbale

OGGETTO N. 136/61 - NORME SULLO STATO GIURIDICO E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SALARIATO NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI VARI DELL'ISTITUTO REGIONALE DI ASSISTENZA MATERNA ED INFANTILE, DI AOSTA.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito alla seguente deliberazione di Giunta n. 163, in data 21 luglio 1961, relativa all'oggetto: "Trattamento economico del personale salariato non di ruolo in servizio presso l'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta - Revoca deliberazione - Proposta al Consiglio regionale" deliberazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 ottobre 1961:

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L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Dr. Chantel, richiama la deliberazione di Giunta n. 3223 in data 10 maggio 1961, relativa al trattamento economico a favore del personale salariato non di ruolo in servizio presso l'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta.

Riferisce che, con nota n. 1552 in data 20 giugno 1961, il Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle di Aosta ha comunicato di non poter munire di visto la precitata deliberazione essendo, a parere della Commissione stessa, competenza del Consiglio regionale la regolamentazione, con legge o con deliberazione, della materia di cui si tratta.

Riferisce inoltre che, con nota n. 1415 in data 20-6-1961, lo stesso Presidente della precitata Commissione, nel richiedere chiarimenti sulla deliberazione di Giunta n. 3180 in data 3 maggio 1961 relativa alla assunzione di una inserviente giornaliera presso il predetto Istituto Materno, faceva, tra l'altro, rilevare che il trattamento economico del personale in servizio presso l'Istituto stesso non risultava aggiornato al contratto collettivo di lavoro in vigore per il personale ospedaliero.

Fa, quindi, presente l'opportunità di applicare a favore del personale subalterno vario inserviente o chi fatica, in servizio presso il predetto Istituto regionale materno e retribuito a paga giornaliera, quindicinale o mensile, un trattamento economico non inferiore a quello previsto dall'accordo nazionale collettivo di lavoro stipulato in data 26-6-1959 in vigore per i dipendenti degli Enti locali e ospedalieri.

Precisa che tale trattamento prevede per il personale inserviente ed operai non qualificati (quinta categoria) la corresponsione di un salario di iniziali annue lorde Lire 474.350, salario suscettibile di aumenti periodici biennali, in numero illimitato, nella misura del 3,50%; e che a tale salario vanno aggiunte le seguenti indennità: la indennità integrativa speciale di L. 2.400 (legge 27 maggio 1959 n. 324), aumentata a L. 3.200 con decorrenza dal 1 luglio 1961.

Rileva che devono, infine, essere corrisposte le quote di aggiunta di famiglia previste e stabilite in base alla legge 27 maggio 1959 n. 324.

Propone, pertanto, di revocare la precedente deliberazione n. 3223 in data 10-5-1961 e di proporre al Consiglio regionale di approvare le sottoelencate norme riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale salariato non di ruolo addetto ai servizi vari indicati nella tabella organica dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile approvata con legge regionale 17-11-1960, n. 7.

Precisa che la conseguente maggiore spesa è prevista in circa Lire 5.500.000 annue lorde.

LA GIUNTA

preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore Dr. Chantel;

ad unanimità di voti favorevoli;

Delibera

1) di revocare la propria deliberazione n. 3223 in data 10 maggio 1961, recante norme per il trattamento economico del personale salariato non di ruolo in servizio presso l'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile di Aosta;

2) di proporre al Consiglio regionale la approvazione delle seguenti norme concernenti la materia in esame, nonché la approvazione della maggiore spesa annua derivante dalla applicazione delle norme stesse, prevista in complessive lorde Lire 5.500.000 (cinque milioni cinquecentomila), da finanziare con imputazione all'apposito capitolo 103 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1961-1962, che presenta la necessaria disponibilità, nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari:

(OMISSIS: Seguono: Norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale salariato non di ruolo addetto ai servizi vari dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta, riportate in calce al deliberato).

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L'Assessore CHANTEL illustra brevemente la deliberazione di Giunta sopra riportata e sottolinea l'opportunità che il Consiglio approvi le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale salariato non di ruolo addetto ai servizi vari dell'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta.

Segue breve discussione fra il Consigliere BERTHET ed il Presidente della Giunta, MARCOZ, al termine della quale il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione delle proposte della Giunta.

IL CONSIGLIO

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove);

DELIBERA

di approvare le seguenti norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale salariato non di ruolo addetto ai servizi vari dell'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta nonché la maggiore spesa annua derivante dall'applicazione delle norme stesse, prevista in complessive lorde Lire 5.500.000 (cinque milioni cinquecentomila), da finanziare con imputazione all'apposito capitolo 103 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1961-1962, che presenta la necessaria disponibilità, e ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari:

NORME SULLO STATO GIURIDICO E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SALARIATO NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI VARI DELL'ISTITUTO REGIONALE DI ASSISTENZA MATERNA ED INFANTILE DI AOSTA.

Art. 1

(Richiamo alle disposizioni di regolamento e di legge)

Si applicano al personale salariato non di ruolo addetto ai servizi vari previsti nella tabella organica dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta, le norme del vigente regolamento organico per il personale della Regione approvate con legge regionale 28-7-1956, n. 3, relativamente alle materie dei diritti, dei doveri, nonché dei provvedimenti disciplinari in quanto le norme stesse non contrastino con quelle degli articoli seguenti.

Art. 2

(Assunzioni - Requisiti generali)

All'assunzione in servizio in via precaria del personale salariato non di ruolo da adibire ai servizi vari del predetto Istituto provvede la Giunta, per chiamata, previo esame delle domande di assunzione pervenute all'Amministrazione regionale.

Il personale, oltre ai requisiti generali previsti dalle sopracitate norme del vigente regolamento organico del personale della Regione, dovrà avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30 e dovrà essere in possesso del certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico.

Art. 3

(Orario - Lavoro straordinario - Congedi)

L'orario di servizio è fissato in 48 ore settimanali. Al personale che, per ragioni di servizio non possa usufruire del riposo settimanale in giorno festivo, è concesso a turno il riposo compensativo in altro giorno settimanale non festivo, secondo le disposizioni del Capo servizio.

Il personale è tenuto ad eseguire prestazioni di lavoro straordinario oltre il normale orario di servizio; per tali prestazioni suppletive gli sarà corrisposto il compenso supplementare previsto per il lavoro straordinario, da liquidarsi trimestralmente con deliberazioni della Giunta regionale.

Al personale, in periodo compatibile con le esigenze dei servizi, spetta un congedo ordinario annuale così determinato: - nel primo anno solare: un giorno per ogni bimestre di effettivo servizio; nel secondo anno solare: giorni 18; nel terzo anno solare: giorni 25; nel quarto anno solare e successivi anni: giorni 30 (computati i giorni festivi intermedi).

Qualora, per eccezionali esigenze di servizio, il personale non possa godere del congedo durante un anno solare, avrà diritto di fruirne entro il primo semestre dell'anno successivo.

Il personale femminile, in caso di gravidanza, ha diritto a congedo:

a) durante sei settimane precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data: per tutto il periodo che precede il parto;

c) durante otto settimane dopo il parto.

La donna che allatta ha diritto a due sospensioni quotidiane durante l'orario di servizio, non superiori a due ore complessive giornaliere per tutto il primo anno di età del bambino.

Durante il congedo ordinario annuale ed il congedo per gravidanza e puerperio il personale è considerato in attività di servizio e conserva gli assegni interi.

Art. 4

(Assenze e congedi di malattia)

Nei casi di assenze brevi per indisposizione o malattia non superiori ai venti giorni, e sino a complessivi trenta giorni nell'anno, non si fa luogo al collocamento in congedo per malattia.

Nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'Amministrazione, per la durata superiore a venti giorni o per un periodo eccedente i trenta giorni di brevi assenze di malattia nell'anno, il personale è collocato in congedo di malattia per un periodo massimo di mesi tre se abbia compiuto almeno un anno di effettivo servizio, e per un periodo massimo di mesi sei se abbia una anzianità di servizio superiore ai tre anni.

Trascorsi tali periodi massimi di assenza per congedo di malattia il dipendente che non riprenda servizio sarà considerato licenziato.

Durante i suddetti periodi di congedo di malattia è mantenuto il rapporto d'impiego e al personale è corrisposto un trattamento economico normale per i primi tre mesi e ridotto alla metà per altri tre mesi.

La durata dell'assenza per malattia è calcolata nel periodo di un anno decorrente dalla prima o dalla precedente assenza per la quale sia stato disposto il collocamento a congedo (non si ha riguardo all'anno solare).

I periodi di assenze per malattia, interrotti da un periodo di servizio non superiore a sei mesi, si sommano agli effetti della durata dell'assenza per malattia.

Entro cinque giorni dall'assenza, l'Amministrazione deve accertarne le cause: se l'assenza non risulta giustificata il dipendente è licenziato senza alcun preavviso.

Art. 5

(Trattamento economico)

Il salario iniziale del personale di cui al precedente articolo 1 è stabilito in L. 477.000 annue lorde ed è soggetto ad aumenti periodici biennali corrispondenti ad un importo pari al 3,50% del salario iniziale annuo lordo.

Gli aumenti periodici sono deliberati dalla Giunta regionale e sono concessi al personale che abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Al personale di cui sopra sono dovuti, inoltre, l'indennità integrativa speciale netta di cui alla legge 27-5-1959, n. 324, e successive modificazioni, le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità di missione e la XIII mensilità, stabiliti per il personale salariato regionale non di ruolo.

Non è dovuta al personale di cui sopra l'indennità regionale prevista al terzo comma dell'art. 180 delle norme approvate con legge regionale 28-7-1956 n. 3.

Le retribuzioni sono soggette alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalle leggi vigenti per il personale regionale.

Il personale deve, in linea di massima, fruire dell'alloggio con luce e riscaldamento, e del vitto nell'interno dell'Istituto; al personale stesso deve essere trattenuto, sulle retribuzioni mensili, l'importo corrispettivo per l'alloggio con luce e riscaldamento e per il vitto in misura attualmente stabilita come segue:

a) personale interno L. 12.000

b) personale esterno che fruisce del solo vitto L. 10.950

Le quote giornaliere trattenute per vitto e alloggio non fruiti durante i periodi di assenza dal servizio per riposo settimanale, per congedo ordinario e per malattia vengono rimborsate al personale.

Al personale sono concessi, al compimento del ventesimo e del trentesimo anno di anzianità di servizio effettivamente prestato, premi straordinari di anzianità stabiliti in misura, rispettivamente, di due o tre mensilità intere del salario mensile escluse le indennità accessorie, in godimento alla data di compimento delle menzionate anzianità di servizio.

In caso di cessazione dal servizio, al personale avente almeno un anno di servizio continuativo è corrisposta una indennità, una volta tanto, nella misura di una mensilità intera del salario mensile, escluse le indennità accessorie, in godimento all'atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

Le misure dell'indennità di cui al comma precedente è ridotta alla metà nel caso in cui il dipendente cessi dal servizio per dimissioni volontarie.

L'indennità di cui sopra non è dovuta:

a) al personale nel caso di licenziamento per colpa o per motivi disciplinari o nel caso di passaggio a ruolo presso Amministrazioni pubbliche;

b) al personale pensionato titolare di pensione ordinaria e diretta;

c) al personale che cessi di prestare servizio a domanda o per dimissioni volontarie e che abbia meno di tre anni di effettivo ininterrotto e lodevole servizio.

Art. 6

(Trattamento economico del personale giornaliero)

Per il personale giornaliero, la retribuzione giornaliera è normalmente stabilita in ragione di 1/300 della retribuzione annua iniziale di organico fissata per il personale della stessa categoria, computati gli eventuali diritti accessori.

Art. 7

Il collocamento a riposo d'ufficio è disposto al compimento del 55° anno di età per il personale femminile e al compimento del 60° anno di età per il personale maschile.

Art. 8

Le norme dei precedenti articoli sono applicabili con effetti a decorrere dal 1-7-1961.

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