Oggetto del Consiglio n. 134 del 6 ottobre 1961 - Verbale

OGGETTO N. 134/61 - SUBCONCESSIONE ALLA SOCIETÀ DINAMO PER LO SFRUTTAMENTO IDROELETTRICO DELLE ACQUE DEL MONTE BIANCO E DELLA DORA DI VERNEY. COMUNICAZIONI DELL'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, riferisce al Consiglio quanto segue:

"Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è pronunciato, con voto 17-2-1961, circa la procedura da seguire nell'istruttoria della domanda 27 giugno 1960, con la quale la Società Dinamo ha presentato il progetto esecutivo degli impianti di utilizzazione delle acque del Monte Bianco e della Dora di Verney, assentita con decreto 4-2-1959 n. 31 del Presidente della Giunta regionale.

Come è noto, l'Amministrazione regionale, sia per guadagnare tempo, nell'interesse della Regione, sia perché ha ritenuto che le varianti contemplate dal progetto esecutivo non fossero sostanziali rispetto al progetto di massima che servì di base alla subconcessione, dispose, con ordinanza n. 54 del 12 agosto 1960, la breve istruttoria della domanda stessa, senza chiedere il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP., secondo la prassi sempre seguita dagli Uffici del Genio Civile in base alle istruzioni impartite in merito con l'art. 47, comma a) della Circolare 18 marzo 1936 n. 11827 del Ministero dei Lavori Pubblici.

Senonché la Società Dinamo, - avendo richiesto, con la presentazione della domanda 27-6-1960 di accompagnamento del progetto esecutivo, che le fossero concesse, in base all'art. 73 e seguenti del Testo Unico, le agevolazioni ed i contributi nella spesa di costruzione dei serbatoi, previsti dal progetto esecutivo, - fece eccezione alla breve istruttoria, perché disposta dall'Amministrazione regionale senza aver preventivamente sentito il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP., come detto nell'art. 49 del Testo Unico, chiedendone la sospensione sino a tanto che il Consiglio Superiore non si fosse pronunciato sulla sostanzialità, o meno, delle varianti previste nel progetto esecutivo.

Con voto 17 febbraio 1961, pervenuto il 18 maggio, il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha espresso il parere che le varianti del progetto esecutivo siano sostanziali e che, di conseguenza, si debba dichiarare nulla la istruttoria breve esperita sulla domanda 27 giugno 1960 di detto progetto e che sulla stessa domanda si debba esperire, a termine dell'art. 49 del T.U. 11-21933 n. 1775, la istruttoria normale.

In sostanza, la presentazione del progetto esecutivo si deve considerare come presentazione di un nuovo progetto di derivazione e di utilizzazione di acque pubbliche che, come tale, va istruita.

La Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici, riunitasi in seduta nei giorni 20-7-1961 e 7-8-1961, ha ritenuto che la convenienza dell'Amministrazione regionale sia ora quella di accettare il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Infatti, così facendo, potrà essere evitata una probabile causa che avrebbe potuto essere promossa dalla Società Dinamo e la nuova istruttoria potrà permettere ad altre Società idroelettriche di presentare progetti concorrenti per l'utilizzazione delle acque del bacino del Monte Bianco, dando così la possibilità alla Regione stessa di poter scegliere la migliore utilizzazione.

Si è, pertanto, provveduto ad iniziare l'istruttoria formale con la pubblicazione sui Fogli Annunzi Legali dell'avviso di presentazione, da parte della Società Dinamo, del progetto esecutivo 27 giugno 1960.

È da tener presente che la Società Dinamo aveva chiesto ed ottenuto, a suo tempo, dall'Amministrazione regionale, una prima proroga di sei mesi e, successivamente, altra proroga della stessa durata, per la presentazione del progetto esecutivo degli impianti oggetto della subconcessione.

Quando il progetto esecutivo venne presentato all'Amministrazione regionale si constatò che esso prevedeva soltanto più la costruzione di due centrali idroelettriche, - di cui una a La Balme, in Comune di Pré St. Didier, e l'altra a Morgex anzichè la costruzione di quattro centrali, come previsto nel disciplinare di subconcessione, riducendo da Kw. 104.000 a Kw. 80.000 la potenza nominale.

Il progetto esecutivo abolisce l'invaso del lago del Combal, le cui acque vengono convogliate, attraverso un canale sotterraneo, in località Champontaille e, di qui, alla centrale di La Balme.

Da La Balme le acque vengono convogliate alla centrale di Morgex unitamente alle acque della Dora di Courmayeur, che si aggiungono a Pré St. Didier.

È evidente che la Società Dinamo non vuole, per il momento, attuare gli impianti per l'utilizzazione delle acque del Monte Bianco e della Dora di Verney perché, se così non fosse, non avrebbe sollevato la questione della variante sostanziale e non avrebbe preteso che venisse sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici circa la procedura da seguire nella istruttoria relativa a tale variante sostanziale.

Come vi ho detto, in relazione al voto espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si è provveduto ad iniziare l'istruttoria formale, che dovrebbe terminare in questi giorni, e non rimane che attendere che siano presentate domande, corredate dei relativi progetti, da altre Società idroelettriche per poter avere la possibilità di scegliere, fra i progetti di utilizzazione delle acque del Monte Bianco e della Dora di Verney, quello che risulterà più conveniente per la Regione".

Il Consigliere BONDAZ, dopo aver ricordato che il provvedimento di subconcessione alla Società Dinamo, di Milano, di derivare e di utilizzare le acque dell'alto bacino della Dora Baltea ed affluenti, per produzione di energia elettrica, è stato adottato dal precedente Consiglio regionale in data 16-7-1958, precisa che, già in allora, la Società Dinamo, che si era molto adoperata per ottenere la subconcessione predetta, ha, in seguito, fatto chiaramente intendere che non voleva iniziare i lavori per la costruzione degli impianti.

Prova ne è, - egli dice, - che lo stesso Ing. Frosini, Ingegnere Capo del Consiglio Superiore delle Acque, ci avvertì, in sede di trattative concernenti la subconcessione delle acque predette, che la Società Dinamo non aveva alcuna intenzione di realizzare gli impianti e ci consigliò di non aderire ad una eventuale richiesta intesa a ritardare l'inizio dei lavori.

Fa presente che la Società Dinamo ottenne la subconcessione di cui si tratta, in concorrenza con altre Società, perché il progetto dalla stessa presentato prevedeva l'esecuzione di lavori per un ammontare di spesa di 47 miliardi di lire, mentre i progetti presentati dalle altre Società prevedevano la costruzione di impianti che comportavano una spesa minore e, conseguentemente, una produzione di chilowatt inferiore.

Osserva che il progetto esecutivo dei lavori, presentato successivamente dalla Società Dinamo, riduce, come è stato già detto dall'Assessore Manganoni, la potenza nominale da 104.000 kw. a 80.000 kw., perché non viene più previsto l'invaso del lago Combal, della capacità di 30 milioni di mc., che era stato invece previsto nel progetto di massima.

Osserva che la situazione venutasi a creare con il "revirement" della Società Dinamo è assai grave perché si concreta in un notevole danno per l'Amministrazione regionale.

Ritiene che, per tale ragione, sarebbe stato forse opportuno per l'Amministrazione regionale di resistere nei confronti delle richieste della Società Dinamo, correndo l'eventuale alea di una causa, tanto più che il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha soltanto valore consultivo e non vincolativo.

Conclude, facendo presente che la Giunta, invece di deliberare l'apertura di una nuova istruttoria formale, avrebbe dovuto sottoporre l'importante questione all'esame del Consiglio, che è l'organo competente a decidere in merito, dopo che era venuta a decadere la subconcessione assentita alla Società Dinamo.

L'Assessore MANGANONI osserva che non si può affermare che la subconcessione alla Società Dinamo sia decaduta fino a quando l'istruttoria in corso non sia conclusa e le acque dell'alto bacino della Dora Baltea ed affluenti non siano state subconcesse ad altra Società idroelettrica.

Fa presente che la Società Dinamo, a' sensi dell'articolo 12 del disciplinare di subconcessione, è tenuta a pagare i canoni stabiliti in detto articolo se non vuol perdere la somma di Lire 34 milioni depositata a titolo di cauzione.

Osserva che la subconcessione verrebbe a decadere soltanto nel caso in cui la predetta Società si rifiutasse di versare alla Regione, alla scadenza stabilita, i canoni pattuiti.

In merito al rilievo concernente l'avvenuta riduzione della potenza nominale da k 104.000 a kw 80.000, conseguente al fatto che il progetto esecutivo non prevede più la costruzione dell'invaso del lago Combal, rammenta che analoga cosa è già avvenuta, ad opera del C.E.B., per l'impianto idroelettrico di Place Moulin, la cui potenza nominale è stata ridotta di circa 20.000 kw in sede di elaborazione del progetto esecutivo.

Circa l'affermazione che la Società Dinamo non intenderebbe, per il momento, attuare gli impianti, premesso di ritenere che ciò corrisponda al vero, osserva che, purtroppo, oggi giorno, anche le altre Società idroelettriche agiscono come la Società Dinamo perché le acque di conveniente utilizzazione sono ormai già utilizzate, mentre le acque ancora da sfruttare non sono economicamente convenienti perché richiedono la costruzione di grandi invasi per l'importo di miliardi di spesa.

Dichiara di concordare sul rilievo che il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è soltanto consultivo, e quindi non vincolativo per la Regione, per cui l'Amministrazione regionale avrebbe potuto non tener conto di tale parere e resistere alla azione intrapresa dalla Società Dinamo, correndo l'alea di un processo; fa presente, però, che fra i due mali la Giunta ha preferito scegliere il minore, per non correre il pericolo di affrontare un processo che avrebbe potuto protrarsi per molti anni favorendo il gioco della Società Dinamo e danneggiando gli interessi dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente della Giunta, MARCOZ, informa di avere pure avuto occasione di constatare, - nelle trattative intercorse in questi ultimi due anni con la Società Dinamo, - che detta Società non ha alcuna volontà, per il momento, di realizzare gli impianti per lo sfruttamento delle acque dell'alto bacino della Dora Baltea e affluenti per produzione di energia elettrica.

Comunica che, secondo quanto gli risulta, un'altra Società idroelettrica assai importante intenderebbe presentare domanda dì subconcessione per l'utilizzazione delle predette acque; auspica che ciò avvenga, rilevando che ciò servirebbe a sbloccare favorevolmente la situazione.

Il Consigliere BONDAZ dichiara di non condividere il parere dell'Assessore Manganonì secondo cui la subconcessione assentita alla Società Dinamo non sarebbe ancora decaduta.

Afferma che il fatto che la Società Dinamo paghi regolarmente i canoni previsti dal disciplinare di subconcessione non significa nulla perché, - egli dice, - la subconcessione è decaduta di fatto dal giorno in cui l'Amministrazione regionale ha aperto una nuova istruttoria formale dando la possibilità ad altre Società di presentare domanda di subconcessione, in concorrenza con la Società Dinamo, per lo sfruttamento delle acque di cui si tratta.

Ammette che l'iniziativa assunta dalla Giunta di aprire una nuova istruttoria possa anche essere la via migliore, sempre che però vi siano altre Società che presentino domanda di subconcessione in concorrenza con la Società Dinamo perché, in tal caso, l'iniziativa a suo tempo assunta dalla Società Dinamo potrebbe ritorcersi, come un boomerang, contro la Società stessa.

Il Consigliere VESAN informa di avere già precisato in sede di riunione della Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici il proprio punto di vista in merito alla questione oggetto della comunicazione fatta dall'Assessore Manganoni.

Afferma che la Società Dinamo si è comportata in modo non corretto verso l'Amministrazione regionale poiché, dopo aver sottoscritto il disciplinare di subconcessione, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16-7-1958, e dopo aver ottenuto dall'Amministrazione regionale una prima proroga di sei mesi e successivamente una seconda proroga di ugual durata per la presentazione del progetto esecutivo, la predetta Società ha presentato un progetto esecutivo che riduce da 104.000 a 80.000 la potenza nominale di Kw e, inoltre, ha sollevato l'obiezione che il progetto stesso comportava una variante sostanziale, per cui occorreva addivenire ad una nuova istruttoria formale.

Lamenta che la Giunta abbia aderito alla richiesta fatta dalla Società Dinamo e non abbia sottoposto la questione all'esame del Consiglio, che era l'organo competente a decidere in merito.

Fa presente che l'Ufficio regionale Acque ha ignorato la legge regionale 8-11-1956 n. 4, che reca norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta.

Richiama l'attenzione del Consiglio sul seguente articolo 1 di tale legge:

"La Regione della Valle d'Aosta esercita sulle acque pubbliche di cui dispone in base al decreto luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 546 e allo Statuto regionale, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, siano esse in concessione novantanovennale, ovvero appartenenti al demanio regionale, tutti i poteri e tutte le attribuzioni già di pertinenza dello Stato.

Le concessioni e subconcessioni che la Regione può rilasciare per l'utilizzazione di dette acque sono disciplinate dalle norme legislative della Repubblica integrate dalle norme della presente legge regionale e dalle eventuali successive". Osserva che il comma primo del successivo articolo 2 di tale legge prevede che "I poteri e le attribuzioni di cui al precedente articolo 1 sono esercitati dagli Organi della Regione".

Comunica che l'Ufficio Regionale Acque, anzichè attenersi a tali norme, ha seguito la procedura adottata dall'Ufficio del Genio Civile di Aosta.

Informa di aver scritto due lettere alla Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici nelle quali, dopo aver sottolineato la condotta della Società Dinamo, chiedeva che venissero applicate nei confronti della Società stessa, le massime sanzioni previste dalla legge, cioè la declaratoria di decadenza dalla subconcessione assentita, con la confisca della cauzione e la esclusione della Società stessa da eventuali altre istruttorie in Valle d'Aosta.

Il Consigliere BORDON esprime il rammarico che, dopo tre anni dalla avvenuta sub-concessione alla Società Dinamo di derivare e di utilizzare le acque dell'alto bacino della Dora Baltea ed affluenti per produzione di energia elettrica, tutto sia da ricominciare per quanto riguarda la questione dello sfruttamento idroelettrico delle suddette acque.

Fa presente che ciò significa per l'Amministrazione regionale un grave danno finanziario perché parecchi anni passeranno prima che la questione sia definita.

Prospetta l'opportunità che il problema sia iscritto all'ordine del giorno della prossima adunanza consiliare affinché possa essere ampiamente dibattuto dal Consiglio.

L'Assessore MANGANONI ribadisce che la subconcessione di cui si tratta non è da considerarsi decaduta per le ragioni già esposte.

Dichiara di non avere ignorato le norme della legge regionale 8-11-1956 n. 4 (norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta) e di non ignorare, d'altra parte, che l'articolo 11 - ultimo comma - dello Statuto regionale stabilisce che le subconcessioni devono essere istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

Sottolinea che anche la precedente Amministrazione regionale ha sempre proceduto alla istruttoria delle domande di subconcessione di acque secondo la procedura seguita dall'Ufficio del Genio Civile.

Riferendosi, in particolare, ai rilievi formulati dal Consigliere Vesan circa le due proroghe di sei mesi ciascuna concesse alla Società Dinamo per la presentazione del progetto esecutivo, precisa che, a' sensi dell'art. 9 del disciplinare di subconcessione, detta Società era tenuta, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, ai seguenti adempimenti:

1) - presentare alla Amministrazione regionale della Valle d'Aosta - Ufficio Acque -, entro mesi otto dalla data di notifica della avvenuta emissione e registrazione del Decreto di subconcessione, il progetto esecutivo degli impianti oggetto della subconcessione stessa;

2) - iniziare le operazioni di espropriazione dei terreni da asservire entro mesi quattro dalla data di notifica del Decreto di cui al n. 1 e condurle a termine entro mesi quarantotto.

Precisa, in proposito, che la Società Dinamo eccepì di non potere iniziare i lavori prima di avere presentato il progetto esecutivo e che la Giunta, ritenendo motivata tale eccezione, ha approvato la concessione alla Società Dinamo delle menzionate due proroghe di sei mesi ciascuna.

Informa che, nelle due lettere inviate alla Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici sulla questione in discussione, il Consigliere Vesan diceva, fra l'altro:

a) - che nel caso concreto si sarebbe dovuto applicare la massima sanzione prevista dalla legge (senza precisare, peraltro, a quale legge intendeva riferirsi), invocando la decadenza della subconcessione assentita, la confisca della cauzione e la esclusione della Società stessa da altre istruttorie della Valle di Aosta.

b ) - che, allo stato attuale dei fatti, pur deplorando quanto successo, poiché l'istruttoria è già avviata, riteneva che il male minore fosse purtroppo quello di proseguire il corso della domanda della Società Dinamo, avvertendo che, trattandosi di variante sostanziale, questa apriva la concorrenza ad altre domande.

c) che la questione prospettata deve essere ulteriormente approfondita, sentendo il parere di un esperto legale o magistrato competente in materia di acque.

L'Assessore Manganoni precisa che nel verbale della riunione della predetta Commissione consiliare, si legge quanto segue:

"Visto che il Consigliere Geom. Vesan insiste nella sua richiesta, il Presidente della Commissione lo invita a voler egli stesso formulare un preciso quesito circa l'applicazione del caso in esame degli articoli 50 e 12 del T.U. 21 della legge 16-12-1923 da sottoporre all'esame di un legale, particolarmente versato in materia, che verrà scelto dallo stesso Consigliere Vesan".

Informa che il Consigliere Vesan, sebbene sollecitato dalla Commissione consiliare, non ha ancora fatto il nome di alcun legale, il che prova, - egli dice -, che il Consigliere Vesan ha finito per ammettere, dopo riflessione, che il parere espresso dall'Ufficio regionale Acque, dall'Avv. Colonna e dai nostri consulenti, era pienamente motivato e fondato.

Segue breve discussione fra i Consiglieri BONDAZ e PALMAS e l'Assessore MANGANONI in merito alla procedura che avrebbe dovuto essere seguita per la nuova istruttoria formale sulla domanda della Società Dinamo.

Il Consiglio prende atto.

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