Oggetto del Consiglio n. 125 del 6 ottobre 1961 - Verbale
OGGETTO N. 125/61 - CONCESSIONE DI SUSSIDI DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 1961-1962 AD ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DELLA REGIONE CHE APPARTENGONO A FAMIGLIE PARTICOLARMENTE BISOGNOSE, RESIDENTI IN VALLE D'AOSTA. - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DI SPESA. - DELEGA ALLA GIUNTA.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, GEX, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di concessione di sussidi di studio, per l'anno scolastico 1961-62, ad alunni delle Scuole secondarie della Regione che appartengano a famiglie particolarmente bisognose, residenti in Valle di Aosta, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 ottobre 1961:
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Con deliberazione del Consiglio regionale n. 157 in data 2 dicembre 1960 è stata approvata l'istituzione di n. 240 sussidi di studio di L. 25.000 cadauno (di cui 40 per le Scuole Secondarie di grado superiore e 200 per le Scuole Secondarie di grado inferiore) da assegnarsi per l'anno scolastico 1960-61 ad alunni bisognosi della Regione e da concedersi in base ad una graduatoria di bisogno e di merito, secondo le modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale.
Con deliberazione di Giunta n. 1554 del 7 dicembre 1960 sono state approvate le seguenti modalità per l'assegnazione di detti sussidi:
"1) n. 40 sussidi sono riservati ad alunni delle Scuole Secondarie di grado superiore che abbiano ottenuto la promozione alla classe che frequentano in unica sessione; sono esclusi, pertanto, dal beneficio i rimandati alla sessione autunnale; n. 200 sussidi sono assegnati ad alunni delle scuole secondarie di grado inferiore che nel precedente anno scolastico non siano stati respinti.
2) possono presentare domanda per la concessione del sussidio gli alunni di Scuole Secondarie che. avendo i requisiti definiti al punto 1) rispondano alle seguenti condizioni:
a) appartengano a famiglie particolarmente bisognose, residenti nella Regione da almeno 2 anni;
b) non usufruiscano di altre borse o sussidi di studio.
3) il padre dell'alunno o chi ne fa le veci dovrà presentare domanda all'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione entro il 25 gennaio 1961, mediante apposito modulo a stampa.
4) i richiedenti per i quali sia stata accertata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità prevista ai precedenti nn. 1) e 2) saranno classificati secondo lo stato di bisogno e tenuto conto, ove occorra, del merito scolastico.
5) la classificazione sarà fatta da una Commissione composta dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, che la presiede, del Sovraintendente agli Studi, di tre Consiglieri regionali, dì un Capo d'Istituto delle Scuole Secondarie della Regione e di un rappresentante delle famiglie degli alunni.
6) i sussidi di studio saranno concessi e liquidati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione;
7) al pagamento dei sussidi si provvederà in unica rata, entro il 15 marzo 1961, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.
I mandati di pagamento dei sussidi agli alunni assegnatari saranno emessi a favore del padre o di chi ne fa le veci.
Non sarà dato corso al pagamento del sussidio qualora l'alunno beneficiario incorra in una punizione disciplinare superiore alla sospensione delle lezioni per un periodo di cinque giorni oppure abbandoni le scuole".
Si ritiene che anche per l'anno scolastico 1961-62 sia necessario provvedere all'istituzione di analoghi sussidi da assegnarsi secondo le modalità soprariportate, con le necessarie modificazioni per quanto si riferisce ai termini per la presentazione delle domande e per il pagamento dei sussidi.
La spesa complessiva per l'erogazione dei 240 sussidi di cui sopra ammonterebbe a L. 6.000.000 (sei milioni).
Premesso quanto sopra, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1) di approvare l'istituzione di n. 240 sussidi di studio da Lire 25.000 cadauno (di cui 40 per le Scuole secondarie di grado superiore e 200 per le Scuole secondarie di grado inferiore) da assegnarsi, per l'anno scolastico 1961-62, ad alunni bisognosi della Regione e da concedersi in base ad una graduatoria di bisogno di merito, secondo le modalità che verranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale;
2) di approvare la relativa spesa di complessive Lire 6.000.000 (sei milioni) da imputare al Capitolo 168 del bilancio per il corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità ("Spese per sussidi a Scuole parificate, ecc. - Sussidi e premi straordinari di studio");
3) di delegare e demandare alla Giunta regionale ogni ulteriore provvedimento deliberativo di esecuzione della presente deliberazione per quanto concerne la concessione e la liquidazione dei sussidi di cui si tratta.
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Il Presidente, FILLIETROZ, dopo avere constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione delle proposte fatte dalla Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, GEX;
veduta la deliberazione di Giunta n. 1554 del 7 dicembre 1960, con cui sono state stabilite le modalità per l'assegnazione dei sussidi di studio;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentuno);
DELIBERA
1) di approvare l'istituzione di n. 240 sussidi di studio da Lire 25.000 cadauno (di cui 40 per le scuole secondarie di grado superiore e 200 per le scuole secondarie di grado inferiore) da assegnarsi, per l'anno scolastico '61-62, ad alunni bisognosi della Regione e da concedersi in base ad una graduatoria di bisogno e di merito, secondo le modalità che verranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale;
2) di approvare la relativa spesa di complessive L. 6.000.000 (sei milioni) da imputare al Capitolo 168 del bilancio per il corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità ("Spese per sussidi a Scuole parificate, ecc. - Sussidi e premi straordinari di studio");
3) di delegare e demandare alla Giunta regionale ogni ulteriore provvedimento deliberativo di esecuzione della presente deliberazione per quanto concerne la concessione e la liquidazione dei sussidi di cui si tratta.
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