Oggetto del Consiglio n. 123 del 6 ottobre 1961 - Verbale
OGGETTO N. 123/61 - CONVENZIONE AGGIUNTIVA ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER L'ISTITUZIONE DI UN POSTO CONVENZIONATO DI PROFESSORE DI RUOLO PER L'INSEGNAMENTO DEL DIRITTO REGIONALE PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ PREDETTA.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, GEX, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione, concernente la proposta di stipulazione di una convenzione aggiuntiva alla convenzione stipulata in data 9 maggio '59 tra l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'istituzione di un posto convenzionato di Professore di ruolo per l'insegnamento del diritto regionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università predetta, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 ottobre 1961:
---
Con deliberazione n. 108 in data 6 ottobre 1958 il Consiglio regionale approvava la stipulazione di una convenzione con l'Università degli studi di Torino per l'istituzione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università stessa di un posto convenzionato di professore di ruolo per l'insegnamento del diritto regionale, ed approvava altresì la relativa spesa a carico del bilancio regionale prevista in annue Lire 3.600.000 e dava mandato al Presidente della Giunta per la firma della relativa convenzione.
La convenzione è stata stipulata in Aosta in data 9 maggio 1959 e registrata il 26 maggio 1959 (Vedi allegato).
Con nota in data 11 agosto 1961, prot. n. 6.000, il Rettore della Università degli studi di Torino ha comunicato quanto segue:
"Il Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione generale istruzione superiore - Div. I) con nota n. 4655 pos. 23 del 24 luglio 1961, ha comunicato quanto segue:
"La convenzione, a suo tempo stipulata da codesta Università con la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento del "Diritto regionale" presso codesta Facoltà di Giurisprudenza è stata rimessa al Ministero del Tesoro per la prescritta adesione.
Il predetto Dicastero ha ravvisato la necessità di fare emendare la citata convenzione all'art. 4, nel senso di stabilire che l'Ente sovventore deve aumentare il contributo per il trattamento economico di attività del titolare dell'istituendo posto allorquando, per effetto di miglioramenti economici che dovessero intervenire a favore dei professori universitari, non risultasse più sufficiente il solo contributo di Lire 3.000.000, e non già, come stabilito nella convenzione stessa, nel caso in cui l'importo del predetto trattamento economico superasse l'ammontare globale di tale contributo e di quello del relativo 20%.
Non potendosi non accogliere l'osservazione formulata dal predetto Ministero in merito alla convenzione di cui sopra, si invita la S.V. a voler stipulare un atto aggiuntivo alla sopracitata convenzione, col quale venga modificato, nel senso suggerito dal Ministero stesso, l'art. 4 della convenzione di cui trattasi".
Nel darLe notizia di quanto sopra, mi permetto di inviarLe qui accluso lo schema del nuovo testo dell'art. 4 della convenzione, pregandoLa di sottoporlo all'approvazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, che dovrà anche dare mandato alla S.V. di firmare, a nome e per conto della Regione, l'atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 9 maggio 1959.
La prego di gradire, illustre Presidente, deferenti saluti.
IL RETTORE
F.to Prof. Mario Allara"
Allo scopo di addivenire alla stipulazione della convenzione aggiuntiva di cui si tratta, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1) di approvare la stipulazione di una convenzione aggiuntiva a quella stipulata in data 9 maggio 1959 in Aosta ed ivi registrata in data 26 maggio 1959, tra l'Amministrazione regionale della Valle di Aosta e la Università degli studi di Torino per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per l'insegnamento del diritto regionale presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università stessa, convenzione aggiuntiva con la quale l'articolo 4 della convenzione in data 9-5-1959 viene sostituito dal seguente nuovo articolo:
"ART. 4
Qualora, in seguito a miglioramenti disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita e indennità varie) del professore titolare della Cattedra di diritto regionale di cui all'art. 1 dovesse superare l'ammontare del contributo di cui all'art. 2, indicato in Lire 3.000.000 annue, la Regione autonoma della Valle d'Aosta si obbliga a versare tale contributo in misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto, e ad aumentare proporzionalmente la somma da versare all'Università degli Studi di Torino a norma del primo comma del precedente art. 3.
Tale aumento e quello del contributo di cui all'art. 2 decorreranno dal giorno nel quale si è determinato, per effetto di legge, il maggior costo di mantenimento del posto".
2) di stabilire che le eventuali maggiori spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione del l'art. 4 della Convenzione di cui si tratta gravino sull'apposito capitolo 84 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1961-1962, che presenta la previsione di spesa di Lire quattro milioni, e sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari;
3) di dare mandato all'Avv. Oreste Marcoz, nella sua qualità di Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, per la firma, a nome e per conto della Regione, della convenzione aggiuntiva di cui si tratta.
ESTRATTO COPIA DELLA CONVENZIONE IN DATA 9-5-1959
REPERTORIO N. 3131 RACCOLTA N. 1261
CONVENZIONE PER LA ISTITUZIONE DI UN POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO PER L'INSEGNAMENTO DEL DIRITTO REGIONALE PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentocinquantanove addì nove del mese di maggio (9-5-1959) in Aosta e nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale presso il Palazzo del Consiglio della Valle.
(... Omissis...)
Premesso:
a) che il Presidente della Giunta Regionale Valdostana, celebrando il decennale dell'Autonomia Regionale della Valle d'Aosta, ha auspicato che si costituiscano cattedre di Diritto Regionale nelle Università Italiane;
b) che il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Torino, nell'adunanza del giorno 18 marzo 1958, dopo aver sottolineato la notevole importanza che ha assunto in Italia il Diritto Regionale, anche valutato puramente come Diritto positivo nei problemi giuridici generali e speciali che esso presenta, ha auspicato che la Valle d'Aosta voglia finanziare, mediante Cattedra convenzionata, questo insegnamento nella Università di Torino;
c) che lo stesso Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, nell'adunanza del giorno 11 luglio 1958 "in considerazione dell'importanza che ha assunto in Italia, il Diritto Regionale, in considerazione anche del fatto che l'Università di Torino e l'Università naturale della Valle d'Aosta, Regione a Statuto particolare", ha deliberato che negli elenchi degli insegnamenti complementari dei corsi di Laurea in Giurisprudenza e in Scienze Politiche sia incluso, - con modifica di Statuto, il "Diritto Regionale" ed ha rinnovato il voto, già espresso nella seduta del 18 marzo 1958, perché la Valle di Aosta voglia finanziare mediante cattedra convenzionata, detto insegnamento nella Università di Torino;
d) che il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta nell'adunanza del giorno 6 ottobre 1958 ha deliberato di approvare l'assunzione a carico Regionale della spesa per l'istituzione di una cattedra convenzionata per l'insegnamento del Diritto Regionale, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, alle condizioni di cui alla presente convenzione;
e) che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino, con deliberazioni rispettivamente in data 14 giugno 1958 e 3 settembre 1958 ed in data 21 luglio 1958 e 22 ottobre 1958, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione, mediante Convenzione, di un posto di Professore di ruolo destinato all'insegnamento del "Diritto Regionale";
Tutto ciò premesso;
si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1
Presso l'Università degli Studi di Torino è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di giurisprudenza e con le norme dell'art. 63 - comma secondo - e dell'art. 100 - comma secondo - del Testo Unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. D. 31 agosto 1933 n. 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento del "Diritto Regionale".
ART. 2
La Regione Autonoma della Valle d'Aosta si obbliga a versare, in due rate semestrali, uguali ed anticipate, alla Università degli Studi di Torino, per il mantenimento del posto di ruolo di "Diritto Regionale" di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina o trasferimento del titolare del posto stesso, il contributo annuo di Lire tremilioni (L. 3.000.000) pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.
ART. 3
La Regione Autonoma della Valle d'Aosta si obbliga, inoltre per tutto il periodo di durata della Convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della Convenzione stessa a versare all'Università degli studi di Torino, oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, la somma annua di Lire seicentomila (L. 600.000) pari al venti per cento (20%) di quella di Lire 3.000.000 - indicata come spesa media annua prevista per un posto di professore di ruolo universitario, destinata a costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di professore di ruolo di cui si tratta, nel caso in cui lo stesso abbia a cessare dal servizio, entro e dopo i primi venti anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo.
La Regione Autonoma della Valle d'Aosta si obbliga altresì a corrispondere la suddetta percentuale del 20% anche sul nuovo maggiore contributo che essa sia obbligata a versare alla Università degli Studi di Torino, a norma del successivo art. 4, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei Professori Universitari. La decorrenza di quest'ultimo aumento dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.
ART. 4
Qualora, in seguito a miglioramenti disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita, ed indennità varie) del professore titolare della Cattedra di Diritto Regionale di cui all'art. 1, dovesse superare l'ammontare totale dei contributi di cui agli articoli 2 e 3, la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, si obbliga a versare il proprio contributo nella misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto.
L'aumento del contributo decorrerà dal giorno nel quale si è determinato, per effetto del provvedimento, il maggiore costo di mantenimento del posto.
ART. 5
La presente convenzione si intenderà decaduta:
a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7;
b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 4 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;
c) che vengano a cessare, per qualsiasi motivo, in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione;
In tutti e tre casi suddetti, il posto di professore di ruolo di Diritto Regionale, si intenderà senz'altro soppresso e il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio.
ART. 6
L'Università degli studi di Torino, si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato:
a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivi dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento di Diritto Regionale, compresi i relativi oneri fiscali nonché l'ammontare delle ritenute, che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra;
b) a destinare a dotazione della cattedra predetta la somma che rimanga disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera a);
c) a versare allo Stato, annualmente, la somma di Lire seicentomila (L. 600.000), che le verrà corrisposta dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 3 della presente convenzione, eventualmente maggiorata dalla somma di cui al secondo comma dello stesso articolo, con esonero della Università stessa da ogni altro obbligo e responsabilità.
ART. 7
La presente convenzione che è subordinata all'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione, avrà vigore per venti anni, con decorrenza dalla data di nomina o trasferimento presso la Università degli Studi di Torino del Professore titolare della cattedra di Diritto Regionale, e si intenderà facilmente rinnovata per un eguale periodo di tempo, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti, almeno un anno prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.
ART. 8
La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dell'Università degli Studi di Torino, sarà registrata in esenzione della tassa relativa, ai sensi dell'art. 55 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. D. 31 agosto 1933 n. 1592 e successive modificazioni.
E richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto che, da me scritto, ho letto, presenti testi, ai comparenti i quali su mio interpello, lo dichiarano conforme alla loro volontà ed in conferma con i testi e meco Notaio lo sottoscrivono in calce, firmando anche nel margine dei fogli non contenenti le firme finali.
Occupa di tre fogli pagine intere undici più righe sette della dodicesima pagina firme comprese.
(... Omissis...)
---
L'Assessore GEX, dopo aver accennato brevemente ai precedenti della questione, illustra le ragioni per cui si rende necessario che il Consiglio approvi la stipulazione di una nuova Convenzione aggiuntiva alla Convenzione stipulata in data 9 maggio 1959 tra l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'istituzione di un posto convenzionato di Professore di ruolo per l'insegnamento del diritto regionale presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università predetta.
Informa di avere appreso, in via ufficiosa, che, non appena perfezionata la pratica, verrà data immediata applicazione alla Convenzione.
Aggiunge di essere venuto a conoscenza, sempre in via ufficiosa, che valenti Professori di diritto pubblico, di diritto costituzionale e di diritto amministrativo intenderebbero prendere parte al concorso per l'assegnazione del suddetto posto convenzionato di Professore di ruolo per l'insegnamento del diritto regionale ed auspica che l'Ateneo Torinese, che ha tradizioni così fulgide, faccia cadere la sua scelta su un Professore che sia all'altezza del compito.
Conclude sottolineando che la Regione, - nell'addivenire ad un accordo con l'Università degli Studi di Torino per l'istituzione presso la Facoltà di giurisprudenza di un posto convenzionato di Professore di ruolo per l'insegnamento del diritto regionale -, ha inteso non soltanto potenziare lo studio del diritto regionale, ma ha anche inteso di diffondere lo spirito regionalistico attraverso lo studio della legislazione concernente l'istituzione e l'ordinamento delle Regioni, con specifico riguardo alla Regione Valle d'Aosta.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, fa presente che, se vi è un voto da formulare, è che un giorno la cattedra universitaria di cui si tratta possa essere tenuta da un Valdostano.
Il Consigliere BONDAZ raccomanda che la Regione si interessi affinché gli studenti partecipino numerosi alle lezioni di diritto regionale, al fine di approfondire in loro la conoscenza del nostro Statuto e di tutte le altre norme della legislazione regionale.
Precisa che, in tal modo, si potrà sperare che, in avvenire, la cattedra di diritto regionale possa venir coperta da un Valdostano.
Il Consigliere TREVES riferisce che, in occasione del Congresso degli Assistenti Universitari tenutosi a St. Vincent il 22 del mese scorso, il Rettore Magnifico dell'Università di Torino, Prof. Allara, ha tenuto un discorso in cui ha inneggiato alla autonomia regionale valdostana e alla importanza delle istituzioni regionali.
Afferma che il Prof. Allara merita un plauso particolare per tali sue parole e per aver promosso d'intesa con la Regione Valle d'Aosta, l'istituzione presso la Facoltà di giurisprudenza di Torino di un posto convenzionato di Professore di ruolo riservato all'insegnamento del diritto regionale.
Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, GEX, e concordando sulle sue proposte;
richiamata la propria deliberazione n. 108 in data 6 ottobre 1958;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentuno);
DELIBERA
1) di approvare la stipulazione di una convenzione aggiuntiva a quella stipulata in data 9 maggio 1959, in Aosta, ed ivi registrata in data 26 maggio 1959, tra l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per la istituzione di un posto convenzionato di Professore di ruolo per l'insegnamento del diritto regionale presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università stessa, convenzione aggiuntiva con la quale l'articolo 4 della convenzione in data 9-5-1959 viene sostituito dal seguente nuovo articolo:
"Art. 4
Qualora, in seguito a miglioramenti disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita e indennità varie) del professore titolare della Cattedra di diritto regionale di cui all'articolo 1 dovesse superare l'ammontare del contributo di cui all'art. 2, indicato in Lire 3.000.000 annue, la Regione autonoma della Valle d'Aosta si obbliga a versare tale contributo in misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto, e ad aumentare proporzionalmente la somma da versare all'Università degli Studi di Torino a norma del primo comma del precedente art. 3.
Tale aumento e quello del contributo di cui all'art. 2 decorreranno dal giorno nel quale si è determinato, per effetto di legge, il maggior costo di mantenimento del posto".
2) di stabilire che le eventuali maggiori spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione dell'articolo 4 della Convenzione di cui si tratta gravino sull'apposito capitolo 84 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1961-1962, che presenta la previsione di spesa di Lire quattromilioni, e sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari;
3) di dare mandato all'Avv. Oreste Marcoz, nella sua qualità di Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, per la firma, a nome e per conto della Regione, della convenzione aggiuntiva di cui si tratta.
______
