Oggetto del Consiglio n. 91 del 28 giugno 1961 - Verbale
OGGETTO N. 91/61 - CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA E LA SOCIETÀ IDROELETTRICA PIEMONTE PER IL REGOLAMENTO GENERALE DEI RECIPROCI RAPPORTI IN MATERIA DI SUBCONCESSIONI, IN VIA DI SANATORIA, PER DERIVAZIONI DI ACQUE AD USI IDROELETTRICI.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di approvazione di una Convenzione tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e la Società Idroelettrica Piemonte per il regolamento generale dei reciproci rapporti in materia di subconcessioni, in via di sanatoria, per derivazioni di acque ad uso idroelettrico.
Legge ed illustra ai Signori Consiglieri lo schema di Convenzione loro trasmesso in copia unitamente agli altri allegati all'ordine del giorno dell'adunanza:
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In sede di applicazione del Decreto L.L. 7-9-1945 n. 546 e dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, sono sorte, tra la Regione ed il Ministero dei Lavori Pubblici, varie divergenze di vedute e disparità di interpretazione di alcune norme degli articoli 7 e 8 concernenti la materia di concessioni e subconcessioni per derivazioni di acque pubbliche ad usi idroelettrici.
La disparità di interpretazione di tali norme ha dato origine, necessariamente, ad azioni e controversie legali che la Regione ha dovuto promuovere, avverso vari provvedimenti ministeriali, a tutela dei suoi diritti e interessi in materia di acque pubbliche.
In alcune di tali controversie legali venne, come è noto, coinvolta anche la Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.) quale concessionaria di derivazioni per impianti idroelettrici assentite con provvedimenti ministeriali che, secondo la Regione, erano da considerare illegittimi ed in contrasto con i diritti derivanti alla Regione dalle norme degli articoli 7 e 8 dello Statuto regionale.
Dato il lungo perdurare delle cennate controversie legali ed al fine di addivenire ad una possibile equa soluzione delle vertenze con la Società S.I.P., è stata costituita una Commissione incaricata dello studio e della elaborazione di proposte di componimento delle varie questioni pendenti.
La Commissione venne composta come segue:
Per la Regione: l'Avv. Colonna Arturo, consulente legale; l'Ing. Torrione Annibale, consulente tecnico, e l'Ing. Alfredo Mosti, Dirigente dell'Ufficio Acque Miniere.
Per la Società SIP: gli Avvocati Bagolan Giuseppe e Dumontel Federico e l'Ing. Negri Luigi.
La Commissione, dopo lunghe e approfondite discussioni, ha presentato all'esame della Giunta regionale uno schema di convenzione (successivamente migliorato in alcuni punti) ed uno schema di disciplinare di sub-concessione.
I detti elaborati sono stati anche sottoposti all'esame della Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici, che ha espresso parere favorevole in merito.
La Giunta sottopone, con parere favorevole, all'esame del Consiglio regionale gli allegati due elaborati, rilevando che dall'approvazione delle eque proposte transattive e dall'accordo tra la Regione e la Società S.I.P. sulle importanti questioni di cui si tratta deriveranno, fra l'altro, vari benefici di natura giuridica ed economica alla Regione, a vari Comuni e all'economia locale, anche in relazione al conseguente incremento dei lavori di costruzione di nuovi impianti idroelettrici.
Si propone, quindi, che il Consiglio regionale
Deliberi
di approvare e autorizzare la stipulazione tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, Avv. Oreste MARCOZ, e la Società Idroelettrica Piemonte - Soc. p. Az. -, con sede in Torino, della sottoriportata Convenzione transattiva, con allegato schema di disciplinare tipo di subconcessione, per il regolamento generale dei reciproci rapporti in materia di subconcessioni, in via di sanatoria, per derivazioni di acque pubbliche ad usi idroelettrici:
(OMISSIS: Seguono schema di convenzione con allegato schema di disciplinare di subconcessione, riportati in calce al deliberato).
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Il Presidente della Giunta, MARCOZ, informa il Consiglio che le trattative con la Società SIP, conclusesi con gli accordi che formano oggetto della bozza di Convenzione sopra riportata, sono stati assai lunghi e laboriosi.
Ritiene che la Giunta abbia fatto un buon lavoro perché, con l'approvazione da parte del Consiglio delle eque proposte transattive e dell'accordo tra la Regione e la Società SIP sulle importanti questioni pendenti, deriveranno vari benefici di natura e riflessi giuridici ed economici alla Regione, a vari Comuni e alla economia locale anche in relazione alla esecuzione dei lavori di costruzione di nuovi impianti idroelettrici.
In merito alle premesse della Convenzione, comunica che, in seguito ad accordi testé intercorsi con la Società SIP, la prima parte del terzo comma delle premesse dovrebbe essere modificata come segue: "che le disposizioni legislative sopra richiamate hanno dato luogo sulla loro interpretazione, ad una serie di controversie...".
Riferisce in merito ai vari articoli della Convenzione, che illustra ampiamente ed in particolare i seguenti punti:
a) rinuncia da parte della SIP a chiedere il rimborso di canoni demaniali (circa Lire 300 milioni) relativi alle utenze da regolarizzare, canoni versati allo Stato per il periodo che va dall'entrata in vigore del Decreto L.G.T. 7-9-1945 n. 546 alla data di decorrenza dei canoni di subconcessione (articolo 3 della Convenzione);
b) dichiarazione da parte della SIP di non aver più nulla da pretendere a proposito del rimborso convenuto a suo tempo nella somma di Lire 553.000 (oggi rivalutabile in Lire 40 milioni, computando l'interesse maturato su tale somma) anticipata nel 1939, in conto sovracanoni liquidabili per le centrali del Breil e di Perrères, alla allora Provincia di Aosta, al Comune di Châtillon e a quello di Valtournanche e corrispondente al contributo di detti Enti alle spese per lavori di ampliamento e di sistemazione della strada, ora regionale, Châtillon-Valtournanche;
c) impegno da parte della SIP a versare annualmente la somma di Lire 12.300.000 all'Amministrazione regionale che provvederà a ripartire tale somma tra i Comuni rivieraschi dei corsi d'acqua interessati dagli impianti di Hône, Perrères, St. Clair, Avise, Champdepraz, Quart, Sendren, Zuino;
d) impegno da parte della SIP a concorrere alle spese per la esecuzione di lavori di sistemazione della strada di Leverogne-Valgrisanche, versando all'Amministrazione regionale un contributo di 70 milioni di lire;
e) impegno da parte della SIP a versare all'Amministrazione regionale la somma di Lire 15 milioni che il competente Assessorato regionale destinerà quale concorso nel contributo della Regione alla spesa incontrata dal Consorzio di Torilles - Grandes Iles e dal Consorzio di Plout, siti nei comuni di Verrès, Arnaz e Montjovet, per la costruzione dei rispettivi impianti di irrigazione a pioggia;
f) impegno da parte della SIP a pagare tutte le spese giudiziali e stragiudiziali di assistenza e consulenza, relative sia al giudizio in corso, non appena sarà stato abbandonato, sia alla conclusione del presente accordo;
g) impegno da parte della SIP a versare, alla firma dell'accordo medesimo, la somma di Lire 50 milioni "una tantum" da destinare alla costruzione di linee elettriche per allacciare alla rete SIP le località disagiate e isolate;
h) impegno da parte della SIP a versare annualmente alla Regione, per la durata di anni 20, la somma di Lire 8 milioni, con la quale l'Amministrazione regionale concorrerà al pagamento delle bollette per forniture luce e applicazioni domestiche effettuate ad utenti bisognosi o meno abbienti;
i) impegno da parte della SIP "di conservare ancora per un biennio dalla data dei presente accordo - trascorso il quale ne inizierà la graduale abolizione - le agevolazioni tariffarie in atto".
In proposito, il Presidente della Giunta, MARCOZ, informa che la Giunta regionale, prima di addivenire ad un accordo su questo problema, ha voluto sentire in merito l'autorevole parere dell'Avvocato Colonna, di Torino, persona molto qualificata in materia.
Comunica che, dal parere scritto rilasciato dall'Avvocato Colonna, risulta che sarebbe alquanto incerto l'esito di una eventuale causa che l'Amministrazione regionale intentasse alla SIP per il riconoscimento e mantenimento delle riduzioni tariffarie in atto.
Ritiene quindi conveniente addivenire con la SIP all'accordo previsto all'articolo 6 della Convenzione.
Osserva che i benefici derivanti dalle agevolazioni tariffarie concesse a suo tempo dalla SIP verrebbero, d'altra parte, praticamente a cadere con l'unificazione delle tariffe elettriche in campo nazionale, unificazione che entrerà in vigore col 1 settembre prossimo venturo.
Aggiunge che la Società SIP, nonostante le richieste ed insistenze fattele, è inflessibile sulla questione della graduale abolizione delle agevolazioni tariffarie, forse per timore che eventuali concessioni su questo punto possano essere invocate in avvenire dagli utenti di altre Regioni.
Rileva che l'attuazione dell'impianto "La Nouvelle Montjovet" è condizionata alla sottoscrizione della Convenzione in discussione, poiché all'articolo 7 di detta Convenzione la SIP si impegna ad iniziare i lavori di costruzione di tale impianto entro 6 mesi dalla firma della Convenzione ed a portarlo a compimento nei termini che saranno stabiliti dal disciplinare ed a determinate condizioni.
Conclude, ribadendo che con la sottoscrizione da parte della Regione e della Società SIP della Convenzione in esame saranno definite e risolte tutte le vertenze e cause pendenti fra le due parti, eccezion fatta per quanto riguarda le riserve sollevate a suo tempo dall'Amministrazione regionale circa la solidità e sicurezza della sponda sinistra dell'invaso della Dora di Valgrisanche.
Dà lettura, in proposito, della seguente parte di una lettera inviata dalla Presidenza della Giunta regionale alla Direzione Generale della Società Idroelettrica Piemonte:
"...Riguardo all'impianto di Beauregard si tiene a precisare, in relazione alla nota riserva formulata a suo tempo da questa Amministrazione sulla solidità e sulla sicurezza della sponda sinistra dell'invaso della Dora di Valgrisanche, in regione Beauregard, che l'assentimento della subconcessione di derivare le acque di detta Dora ha solo lo scopo di regolarizzare amministrativamente la attuale situazione e non significa acquiescenza della scrivente Amministrazione nei riguardi delle condizioni degli impianti di ritenuta di questo bacino artificiale, per la capacità utile, per la sua capacità di minore utilizzazione, tuttora sub iudice, e che resta, quindi, impregiudicata la questione riguardante gli accertamenti tecnici disposti a norma di legge, segnatamente quelli della Commissione di inchiesta nominata dal Ministero dei Lavori Pubblici.
Mentre mi riservo di dare comunicazione della prossima deliberazione del Consiglio regionale, ringrazio e contraccambio".
Il Presidente della Giunta, comunica che la S.I.P. ha risposto a tale lettera in questi termini:
"La Società prende atto della nota in riferimento e resta in attesa della comunicazione della deliberazione del Consiglio regionale sulla Convenzione".
Il Consigliere VESAN premette che l'argomento aveva già formato oggetto di discussione da parte del Consiglio nell'adunanza del 14 giugno 1961 e che, su proposta del Presidente della Giunta, MARCOZ, la trattazione dell'argomento era stata rinviata ad una prossima seduta consiliare per dare la possibilità alla Commissione consiliare per i Lavori Pubblici di esaminare alcuni punti dello schema della bozza di Convenzione.
Comunica che la predetta Commissione consiliare è stata convocata telegraficamente per il pomeriggio di ieri per il riesame dei punti controversi e che, ovviamente, dato il tempo ristretto a disposizione, la Commissione non ha avuto la materiale possibilità di approfondire e chiarire i singoli punti.
Per quanto riguarda, in particolare, la questione della abolizione delle agevolazioni tariffarie in vigore, comunica che dai documenti in atti risulta che il 24-9-1952 veniva stipulata una Convenzione tra le Società SIP e SADEA e l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta per la cessione alle predette due Società di un gruppo di linee elettriche costruite dall'Amministrazione regionale e che in tale convenzione veniva riconfermato l'accordo intervenuto nel 1946 fra la Regione e la SIP ed in forza del quale la Società SIP aderiva a praticare determinate riduzioni sulle tariffe elettriche.
Dà lettura della seguente clausola della Convenzione stipulata il 24-9-1952:
"Rimane inteso che in questo caso rimarranno immutate le riduzioni concordate tra l'Amministrazione della Valle d'Aosta e la SIP il 19-12-1946 ed accertate dalla SADEA con decorrenza dal 1-11-1946, e cioè le seguenti riduzioni: tariffe per la luce e quota fissa: 35 per cento sui prezzi di Torino Provincia; tariffe per le applicazioni domestiche e quote fisse: 25 per cento sui prezzi di Torino Provincia.
Per i Comuni che praticano direttamente l'esercizio delle linee verrà praticato uno sconto del 60% sui prezzi di Torino Provincia. - Omissis -".
Rileva che l'accordo stipulato fra le Società SIP e SADEA e l'Amministrazione regionale nel 1952 è tuttora valido e che quindi il Consiglio regionale non può oggi, a cuor leggero, approvare la rinuncia alle agevolazioni tariffarie concesse agli utenti della Valle d'Aosta con la suddetta Convenzione.
Dichiara quindi di essere alquanto perplesso sulla opportunità della approvazione dell'articolo 6 della Convenzione in cui si sancisce, fra l'altro, l'abolizione delle agevolazioni tariffarie in atto.
Passando all'esame del disciplinare-tipo, richiama l'attenzione del Consiglio sull'articolo 9 e, in particolare, sulla voce "nuove esigenze pubbliche d'acqua" facendo presente che la procedura da seguire per l'ottenimento di maggiori quantitativi d'acqua in caso di accertata necessità è così complessa che le popolazioni rurali si trovano praticamente nella impossibilità di derivare quantitativi d'acqua in misura superiore a quella a cui hanno attualmente diritto.
Il Consigliere GUGLIELMINETTI premette che, se la Società SIP è giunta alla determinazione di addivenire ad un accordo transattivo con l'Amministrazione regionale sulle varie ed importanti vertenze e cause pendenti in materia di subconcessioni per derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico, è perché non è sicura che le suddette vertenze e cause si risolvano a suo favore.
Riconosce che è sempre meglio addivenire ad una transazione anziché proseguire nelle cause.
Fa presente però che, come la Società SIP difende i suoi interessi, così l'Amministrazione regionale ha il dovere di tutelare gli interessi degli utenti della Società SIP e che, per poter far ciò, bisogna che gli utenti possano esporre le loro ragioni costituendosi magari, per l'occasione, in Consorzi o in Sindacati.
Rileva che l'energia elettrica è non solo utile ma indispensabile a tutte le categorie economiche e che bisogna, quindi, assicurare il quantitativo di energia elettrica occorrente per le industrie che, con l'apertura dei trafori alpini e con la costruzione dell'autostrada, non mancheranno di svilupparsi o di sorgere fra breve in Valle d'Aosta.
Fa presente che il contratto che ogni utente è tenuto a sottoscrivere per avere la fornitura di energia elettrica contiene, fra l'altro, una clausola che riserva al produttore, nello ambito delle reti dello stesso, ai sensi degli articoli 1566 e 1567 del Codice Civile, l'esclusiva della fornitura e la preferenza per 5 anni dalla cessazione del contratto.
Questo significa, egli dice, che, anche se in futuro sarà possibile costruire in loco una centrale termoelettrica o termonucleare per la produzione di energia elettrica, gli utenti della SIP non potranno usufruire della nuova energia per la durata di 5 anni, a' sensi della menzionata clausola.
Si ha, quindi, - egli osserva -, un vero e proprio monopolio della Società SIP in materia di fornitura di energia elettrica.
Dopo aver formulato alcuni rilievi in merito agli articoli 4 e 8 dello schema di disciplinare - tipo di subconcessione, il Consigliere Guglielminetti conclude chiedendo che il Consiglio rinvii ad una successiva adunanza consiliare ogni decisione in merito alla proposta di Convenzione e allo schema di disciplinare tipo in esame, per dare la possibilità alla Giunta ed alla Commissione permanente ai Lavori Pubblici, - integrata da altri elementi qualificati rappresentanti la categoria degli utenti -, di approfondire meglio la questione e di trattare ulteriormente con la Società SIP per vedere se sia possibile ottenere condizioni più vantaggiose per gli utenti.
Il Consigliere PAGE rileva che la Valle di Aosta è una Regione in cui si produce una grande quantità di energia elettrica per cui sarebbe auspicabile, ed in un certo qual modo giusto e logico, che l'energia elettrica venisse fornita a condizioni vantaggiose alla popolazione della Valle d'Aosta.
Fa presente che, come giustamente detto dal Consigliere Guglielminetti, la Società SIP intende avere il monopolio della energia elettrica, per ovvie ragioni; rileva, fra l'altro, che la Società SIP si rifiuta di collaudare gli impianti di linee elettriche costruite da altre Società o Imprese.
Il Consigliere TREVES chiede se il valore contrattuale della stipulanda Convenzione fra la Società SIP e l'Amministrazione regionale possa venire annullato o ridotto da eventuali riforme legislative in campo nazionale.
Il Consigliere GUGLIELMINETTI ritiene che una Convenzione transattiva sottoscritta fra due parti conserva sempre il suo valore ed insiste, per le ragioni già esposte, sulla richiesta che il Consiglio approvi il rinvio ad una successiva adunanza consiliare di ogni decisione sulle proposte in esame.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, rileva che l'abolizione delle agevolazioni tariffarie in atto dal 1946 in poi in Valle d'Aosta è indubbiamente la rinuncia più importante che viene fatta dall'Amministrazione regionale in sede transattiva; comunica, che secondo quanto ebbe a dichiarare l'Avv. Colonna, è dubbio che gli accordi stipulati a suo tempo abbiano una validità duratura per il futuro.
Illustra nuovamente i punti salienti del parere espresso per iscritto dall'Avv. Colonna in merito ai menzionati accordi e precisa che tali punti possono riassumersi nei seguenti concetti:
1) se si dovesse portare la controversia in sede giudiziale, non si potrebbe escludere che, in definitiva, la causa sfoci in una di queste soluzioni: o che sia considerata la promessa unilaterale della SIP come revocabile o il contratto SIP - Regione come risolubile in termini da fissarsi dal Giudice in difetto di determinazioni convenzionali.
Osserva che, allorquando un contratto non ha termine, il giudice ha la facoltà di stabilire la durata di tale contratto.
2) ammesso che la promessa unilaterale o il contratto, - a seconda di come possano essere considerati gli accordi stipulati a suo tempo -, sia da considerarsi vincolante al massimo per la durata delle concessioni d'acqua ottenute dalla SIP, in tale caso sorgerebbero molte questioni, perché si tratterebbe di stabilire a quali delle concessioni fatte a suo tempo si dovrebbe fare riferimento per la durata e la applicazione del vincolo, tenendo conto che la promessa della SIP risale al dicembre del 1946 e che, per le note vicende e cause, buona parte delle concessioni di cui la SIP fruiva in allora sono scadute o stanno per scadere.
3) La SIP non ha mai contestato di avere fatto delle promesse per l'applicazione di tariffe preferenziali ed anche di averle mantenute per un certo periodo di tempo e, cioè, fino al 1953 ed in parte anche in seguito e tuttora.
La questione verte, invece, sulla variabilità e revocabilità di tali promesse o impegni e su questo punto, per la verità, niente di quanto si è scritto nei vari atti già illustrati, tanto meno ciò che fu scritto nella convenzione del 14 giugno 1960 ed in quella del 24 settembre 1952, può avere un valore probativo.
Invero, tutti i riferimenti fatti alle tariffe praticate in Valle e agli sconti già applicati alla generalità degli utenti non escludono la possibilità di una futura modifica o revoca di tali tariffe preferenziali unilateralmente, così come unilateralmente furono accordate a suo tempo.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, ribadisce che la Società SIP non intende recedere dalla sua posizione sulla questione della abolizione delle agevolazioni tariffarie adducendo che il mantenimento eventuale di riduzioni tariffarie in Valle d'Aosta potrebbe fare sorgere richieste di analoghe agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni di altre vallate alpine in cui vi sono impianti idroelettrici della SIP.
L'Assessore NICCO Giulio comunica di avere partecipato a varie riunioni indette per le trattative con la SIP, conclusesi con gli accordi ora in esame, e precisa che i rappresentanti della SIP sono stati rigidi sulla questione dell'abrogazione delle agevolazioni tariffarie in atto in Valle d'Aosta.
Il Consigliere VESAN rileva che, leggendo i disciplinari relativi alle concessioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico fatte nel lontano 1926 dallo Stato alla SIP, si constata che gli interessi degli agricoltori e della popolazione erano tutelati meglio in allora di quanto non lo siano oggi che le subconcessioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico vengono fatte dalla Regione.
Ritiene che la Regione non debba rinunciare alle agevolazioni tariffarie concesse dalla SIP nel 1946 e confermate nel 1952, perché ciò significherebbe rinunciare ai benefici che derivano alla Valle d'Aosta dall'articolo 7 dello Statuto regionale.
Il Vice Presidente, VUILLERMOZ, propone che, a' sensi dell'articolo 88 del Regolamento interno del Consiglio regionale, la discussione sull'argomento in esame continui in seduta segreta.
Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti per alzata di mano la proposta di continuare la discussione in seduta segreta.
Il Consigliere BONDAZ dichiara che i Consiglieri della minoranza si astengono dalla votazione. I Consiglieri COLOMBO e PALMAS si dichiarano contrari alla proposta di continuare la discussione in seduta segreta.
Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente, Fillietroz, accerta che il Consiglio, con voti favorevoli diciassette e voti contrari cinque, ha approvato la proposta fatta dal Vice Presidente, Vuillermoz (Consiglieri presenti: ventotto; Consiglieri votanti: ventidue; favorevoli: diciassette; contrari: 5; astenuti dalla votazione: sei - AILLON, BERTHOD, BONDAZ, DUJANY, MASCHIO, PETIGAT).
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Si dà atto che la discussione prosegue in seduta segreta dalle ore 20,35 alle ore 21,55.
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Il Consigliere GUGLIELMINETTI propone che il Consiglio soprassieda ad ogni decisione sull'argomento in discussione per dare la possibilità ad una Commissione ristretta di esperti in materia di approfondire le questioni che formano oggetto della stipulanda Convenzione, particolarmente la questione concernente le agevolazioni tariffarie in atto.
Segue discussione, alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, MARCOZ, gli Assessori MANGANONI, CHANTEL e FOSSON ed i Consiglieri BONDAZ, GUGLIELMINETTI, AILLON, LUCAT, DUJANY e VESAN.
Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione della proposta di cui sopra fatta dal Consigliere Guglielminetti.
Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica che il Consiglio con voti favorevoli, dieci alla proposta del Consigliere Guglielminetti e con voti contrari ventuno (Consiglieri presenti trentadue; votanti: trentuno; astenutosi dalla votazione il Consigliere Page) ha respinto la proposta surriportata fatta dal Consigliere Guglielminetti.
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Si dà atto che la discussione riprende e continua in seduta pubblica (dalle ore 21,55 ).
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Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce al Consiglio in merito all'opportunità che alla bozza di convenzione siano stralciate alcune parole e formula le seguenti proposte:
- ultimo comma delle premesse, linea seconda: stralcio della parola "confusa";
- (Articolo 8) - lettera b, terzo rigo del comma: stralcio delle parole "confusa ed anomala";
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, propone inoltre che sia soppresso l'articolo 9 dello schema disciplinare tipo di subconcessione e che conseguentemente la numerazione dei successivi articoli 10 e 11 sia rettificata in "9 e 10".
Il Consigliere BONDAZ rileva che la Società SIP non ha più alcun valido titolo per una delle concessioni idroelettriche più redditizie che ha in Valle d'Aosta e ritiene che di ciò debba tenere conto l'Amministrazione regionale per trattare ancora con la SIP al fine di ottenere, se possibile, una transazione più favorevole per la Regione.
L'Assessore FOSSON, riferendosi al rilievo, fatto dal Consigliere Vesan, in merito alla opportunità di includere nel disciplinare una clausola che faccia obbligo alla Società SIP di concedere i quantitativi d'acqua che si rendessero in seguito necessari per accertate nuove esigenze di acque nell'interesse pubblico o privato, rileva che tale questione è disciplinata da apposita disposizione dell'articolo 9 dello schema di disciplinare, sotto la voce "nuove esigenze pubbliche d'acqua"; dà quindi lettura di tale disposizione.
Segue breve discussione in merito fra i Consiglieri VESAN, l'Assessore MANGANONI ed il Presidente della Giunta, MARCOZ.
Il Presidente, FILLIETROZ, dopo avere rilevato che la discussione sull'argomento in esame è stata ampia ed esauriente, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, per la approvazione della bozza di convenzione e dello schema di disciplinare riportati nelle premesse con le modifiche proposte dal Presidente della Giunta, Marcoz.
Il Consigliere GUGLIELMINETTI fa la seguente dichiarazione di voto:
"Mi astengo dalla votazione perché nell'attuale atto di transazione non sono sufficientemente tutelati gli interessi della Regione".
I Consiglieri LUCAT e MACHET dichiarano di astenersi dalla votazione per la ragione già esposta nella dichiarazione di astensione dal voto fatta dal Consigliere Guglielminetti.
Il Consigliere BONDAZ fa la seguente dichiarazione di astensione dalla votazione:
"Il Gruppo consiliare di minoranza, sulla base delle osservazioni fatte dai Consiglieri di minoranza, si astiene dalla votazione".
Il Consigliere VESAN fa la seguente dichiarazione di astensione dalla votazione:
"Io mi astengo dal voto per le seguenti ragioni:
1) per le osservazioni fatte prima e, precisamente, perché non sono sufficientemente tutelati gli interessi dei valligiani essenzialmente per quanto concerne le necessità dell'agricoltura, e quelli dell'artigianato e della piccola industria locale per quanto riguarda le necessità future di energia elettrica;
2) perché nessuna agevolazione viene fatta agli utenti della Valle d'Aosta nell'applicazione delle tariffe elettriche; anzi, con la nuova convenzione, vengono annullate e revocate le riduzioni finora concesse ai valligiani in ragione del 25% - 35% sulle tariffe di Torino-Provincia, riduzioni già concordate fin dal 1946 e confermate nella Convenzione intervenuta fra l'Amministrazione regionale e le Società SIP e SADEA in data 24 settembre 1952".
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano,
IL CONSIGLIO
ritenuta la opportunità di addivenire ad un accordo tra la Regione e la Società SIP sulle importanti questioni pendenti in materia di concessioni e subconcessioni per derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico;
con voti favorevoli: ventidue, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentadue; Consiglieri votanti: ventidue; Consiglieri astenutisi dalla votazione: dieci: AILLON, BERTHOD, BONDAZ, DUJANY, GUGLIELMINETTI, LUCAT, MACHET, MASCHIO, PETIGAT e VESAN);
DELIBERA
di approvare e autorizzare la stipulazione tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, Avv. Oreste MARCOZ, e la Società Idroelettrica Piemonte - Soc. p. Az. -, con sede in Torino, della sottoriportata Convenzione transattiva, con allegato schema di disciplinare tipo di subconcessione, per il regolamento generale dei reciproci rapporti in materia di subconcessioni, in via di sanatoria, per derivazioni di acque pubbliche ad usi idroelettrici.
BOZZA DI CONVENZIONE
tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, in persona _________ debitamente autorizzato alla firma del presente atto come da deliberazione in data _________ del Consiglio regionale.
e
la SIP - Società Idroelettrica Piemonte p. Az., in persona _________ debitamente autorizzato alla firma del presente atto come da deliberazione in data _______ del Consiglio d'Amministrazione della Società
PREMESSO
- che la SIP è proprietaria nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, fra gli altri, degli impianti idroelettrici detti di Quart - di Avise (o Valgrisanche) - di Pontey (St. Clair e Nus ) - di Sendren - di Zuino - di Hône;
- che, secondo il D.L. Lgt. 7-9-1945, n. 546 (art. 1) e lo Statuto speciale per la Regione della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4 (artt. 7 e 8 ), sono passate in concessione gratuita per 99 anni, salvo rinnovo, alla Regione Autonoma Valle di Aosta, le acque pubbliche esistenti nel territorio regionale, eccettuate quelle che al 7-9-1945 fossero già oggetto di concessione, nonché le acque di questa seconda categoria le quali alla data suddetta non fossero però utilizzate, con facoltà da parte della Regione di subconcedere tali acque, osservando determinate condizioni;
- che le disposizioni legislative sopra richiamate hanno dato luogo, sulla loro interpretazione, ad una serie di controversie tra lo Stato e la Regione in alcune delle quali è stata coinvolta anche la SIP quale titolare dei provvedimenti di concessioni o di autorizzazione emessi dagli Organi Governativi prima o dopo il 7-9-1945 per gli impianti detti di Quart e di Avise e che da parte dell'Amministrazione regionale potranno essere contestate validità o legittimità dei provvedimenti amministrativi concernenti gli impianti idroelettrici detti di Pontey (Nus e St. Clair ), nuovi Lys (Sendren e Zuino), Hône;
- che, in particolare, gli impianti relativi a dette utenze furono attuati in base a concessioni od autorizzazioni dello Stato ed entrarono in funzione nel periodo 1947-1959 in quanto la SIP, malgrado le controversie insorte fra Stato e Regione, si ritenne ugualmente tenuta, nello stesso interesse pubblico, ad attuare i progettati impianti idroelettrici, i quali sotto il profilo giuridico amministrativo vengono ora a trovarsi nella situazione seguente:
- in conseguenza della irrevocabile sentenza 6-11-1958 n. 3619 della Cassazione - Sezione Unite - è rimasto giuridicamente irrilevante il D.M. di concessione 24-8-1944 n. 1894 relativo all'impianto detto di Quart perché emesso dal Governo della R.S.I. di Salò e sono risultati illegittimi sia il D.M. di convalida 21-3-1947 n. 253, sia tutti i provvedimenti successivi, in quanto emessi posteriormente al 7-9-1945, data sotto la quale sono passate in concessione alla Regione Autonoma Valle d'Aosta in virtù del D.L. Lgt. 7-9-1945 n. 546, anche le acque derivanti dall'impianto di Quart, passaggio riconfermato dallo Statuto regionale promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4;
- a seguito del giudicato predetto, la S. I. P., essendo nel frattempo entrato in funzione l'impianto di Quart, ha presentato all'Amministrazione regionale domanda 15-6-1959 per ottenere la subconcessione, in via di sanatoria, di derivare le portate ivi utilizzate secondo lo stato di consistenza allegato alla domanda stessa, ed il Ministero dei LL.PP., cori decreto 23-1-1960 n. 6101, ha revocato sia il sovramenzionato decreto di convalida sia i provvedimenti successivi;
- degli altri provvedimenti di concessione:
a) quello originario relativo agli impianti detti di Pontey (D. M. 17 novembre 1944 n. 2515) è stato pure emesso dal Ministero dei Lavori Pubblici della R.S.I. di Salò e convalidato successivamente al 7-9-1945, cosicché il decreto di convalida e gli altri posteriori devono seguire la sorte dei provvedimenti che riguardano l'impianto di Quart;
b) i D.R. 20-8-1923 n. 8833 - D.M. 28-71951 n. 3108 concernenti l'impianto detto di Avise sono stati impugnati avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ed al Tribunale regionale delle Acque Pubbliche di Torino dalla Regione Autonoma la quale ha chiesto la declaratoria di decadenza della concessionaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello Statuto regionale della Valle d'Aosta;
c) quelli riguardanti le rimanenti utenze idroelettriche potranno essere ugualmente e per gli stessi motivi di cui al precedente punto b) impugnati avanti alle medesime Autorità Giudiziarie;
- che le competenti Amministrazioni dello Stato si astengano da anni dall'emettere i provvedimenti di concessione di varianti relative agli impianti di talune delle utenze sopra indicate ingenerando così nuove perplessità circa la competenza a provvedere in merito;
- che la Regione e la SIP - persuase che lo Stato condivida la loro volontà di uscire finalmente dalla situazione attuale, protraentesi da troppo tempo ormai, e che vorrà a sua volta dimostrarla in modo concreto e positivo mediante revoca, formale o sostanziale, dei suoi provvedimenti riguardanti le suddette utenze (meno la revoca per quelli concernenti l'impianto detto di Quart, già avvenuta), o mediante riconoscimento della loro non validità, onde venga così accelerata la regolarizzazione concordata dalle medesime - intendono non ritardare più oltre un accordo al riguardo e risolvere, con l'occasione, definitivamente, anche altre questioni sorte in dipendenza dell'attività SIP in Valle e di cui alle note 9-1-1960 - e relativo allegato - 29-2-'60, scambiatesi fra loro;
SI CONVIENE
Art. 1) - La narrativa che precede vale patto.
Art. 2) - La Regione si impegna di accordare alla SIP, il più sollecitamente possibile, previa breve istruttoria, per quanto occorra, la subconcessione di derivare ed utilizzare le acque convogliate negli impianti elencati in premessa e cioè negli impianti detti di Quart - di Avise (o Valgrisanche) - di Pontey (St. Clair e Nus ) - di Sendren - di Zuino - di Hône alle condizioni generali contenute nel disciplinare tipo che, sottoscritto dalle parti e con la denominazione di allegato A, si unisce al presente atto, come parte integrante, nonché in conformità alle caratteristiche di utilizzazioni risultanti dallo stato di consistenza dei singoli impianti.
Art. 3) - La SIP rinuncia a chiedere il rimborso dei canoni demaniali relativi alle utenze da regolarizzare, da essa versati allo Stato per il periodo che va dall'entrata in vigore del D.L. Lgt. 7-9-1945 n. 546 alla data di decorrenza dei canoni di subconcessione, canoni demaniali che lo Stato ha ceduto alla Regione ai sensi dell'articolo 2 comma 3°, del menzionato D.L. Lgt. e dell'articolo 12 comma 4° dello Statuto regionale promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4, nelle misure ivi previste: dai conteggi effettuati risulta che lo importo corrispondente ai canoni ceduti ascende a circa L. 300 milioni.
Per quanto concerne i canoni di subconcessione, considerato che la Regione ha già introitato quegli importi dell'annuo canone demaniale cedutile dallo Stato in conformità al disposto delle leggi sopra richiamate, l'Amministrazione regionale provvederà a precisare opportunamente tanto alla Tesoreria regionale quanto sui provvedimenti di subconcessione, gli importi che la SIP è effettivamente tenuta a versare ancora, a titolo di arretrato, precisazione necessaria per evitare duplicati di pagamento e conseguenti complicazioni per rimborsi dallo Stato alla SIP e dalla Regione allo Stato.
Art. 4) - La SIP, a proposito del rimborso convenuto a suo tempo, della somma di Lire 553.000 - da essa anticipata nel 1939, in conto sovracanoni liquidabili per le centrali di Breil e Perrères, all'allora Provincia di Aosta, al Comune di Châtillon ed a quello di Valtournanche, e costituente il contributo di detti Enti alle spese di ampliamento e sistemazione della strada, ora regionale, Châtillon-Valtournanche, somma che, computando l'interesse stabilito e con la debita rivalutazione, oggi ammonterebbe, secondo i conteggi effettuati dalla SIP, a non meno di quaranta milioni di lire - dichiara di accontentarsi di quanto trattenuto per tale motivo sino all'annualità 1960, compresa, sul sovracanone liquidato per la centrale di Breil e di pretendere nulla più al riguardo.
Art. 5) - La SIP inoltre si impegna:
a ) di versare annualmente la somma di L. milioni 12,3 all'Amministrazione regionale che provvederà a ripartirla tra i Comuni rivieraschi dei corsi d'acqua interessati da quegli impianti (Hône - Perrères - St. Clair - Avise - Champedraz - Quart - Sendren - Zuino ), per i quali alla data odierna tali Comuni non percepiscono importi a titolo di sovracanone: del riparto fatto annualmente sarà data comunicazione alla SIP entro due mesi.
Il versamento viene effettuato con ogni salvezza dei rispettivi diritti in ordine alla richiesta di un sovracanone, alla misura del medesimo, all'eventuale impugnazione dei provvedimenti ministeriali di imposizione, alla coltivazione dei giudizi pendenti, ecc.
In sede di esecuzione dei decreti ministeriali di liquidazione del sovracanone, la SIP dedurrà (senza conteggio di interessi) da quanto dovuto ai singoli Comuni il totale degli importi loro corrisposti dall'Amministrazione regionale: correlativamente la SIP ridurrà anche il quid da versare annualmente alla Amministrazione regionale di un importo pari al totale delle somme ripartite da essa, nell'anno, fra quei Comuni rivieraschi nei confronti dei quali si sarà proceduto all'esecuzione dei Decreti Ministeriali di liquidazione.
La Regione si impegna di tenere sollevata la SIP da qualsiasi eccezione che al riguardo fosse sollevata dai Comuni e garantisce in proprio ogni rimborso spettante alla SIP sia nel caso di decreti ministeriali negativi sia nel caso di decreti o decisioni che comportassero la liquidazione di una somma inferiore a quella già percepita dai Comuni stessi: i rimborsi saranno effettuati senza conteggio di interessi, secondo le modalità ed entro i termini che verranno concordati entro due mesi dalla notifica alle parti di tali decreti o decisioni.
La SIP si dichiara disposta a sostituire quanto precede con un accordo generale fra la Società stessa, l'Amministrazione regionale ed i suddetti Comuni rivieraschi, per risolvere in modo definitivo, lineare ed equo, la questione dei sovracanoni che è in facoltà del Ministero per le Finanze di liquidare a favore di tali Comuni.
b) Di concorrere alla spesa per la sistemazione della strada Leverogne-Valgrisanche, versando all'Amministrazione regionale un contributo di 70 milioni di lire;
c) di versare all'Amministrazione regionale la somma di L. milioni 15 - che il competente Assessorato destinerà quale concorso nel contributo della Regione alla spesa incontrata dal Consorzio di Torilles-Grandes Iles e dal Consorzio di Plout, siti nei Comuni di Verrès, Arnaz e Montjovet, per la costruzione dei rispettivi impianti di irrigazione a pioggia;
d) di pagare tutte le spese, giudiziali e stragiudiziali, di assistenza e consulenza, relative sia ai giudizi in corso (e cioè al giudizio avanti al Tribunale Superiore Acque Pubbliche, promosso dalla Regione con ricorso 21-9-1951 e riassunto dalla SIP con ricorso 30-7-'59, avente per oggetto la legittimità dei vari provvedimenti ministeriali relativi all'impianto detto di Valgrisanche, nonché al giudizio per il medesimo oggetto avanti il Tribunale regionale della Acque Pubbliche di Torino, promosso dalla Regione con ricorso notificato il 22-9-1951) non appena saranno stati abbandonati, sia alla conclusione del presente accordo.
Art. 6) - La SIP, in considerazione della sistemazione generale di tutti i suoi rapporti con la Regione, che si raggiunge con il presente accordo, si impegna di versare alla firma dell'accordo medesimo, "una tantum", la cifra di L. milioni 50 che la Regione destinerà alla costruzione di linee elettriche per allacciare alle reti SIP località disagiate, ed annualmente, per la durata di anni venti, L. milioni 8, somma con la quale la Regione concorrerà al pagamento delle bollette per forniture luce ed applicazioni domestiche effettuate ad utenti bisognosi o meno abbienti, e consente inoltre di conservare ancora per un biennio dalla data del presente accordo - trascorso il quale ne inizierà la graduale abolizione - le agevolazioni tariffarie in atto. Rimane così definita ogni e qualsiasi questione sorta in relazione alle agevolazioni tariffarie unilateralmente concesse a partire dal 1946.
Per quanto concerne i contributi di allacciamento, la SIP assicura che verranno mantenuti entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme in materia.
Art. 7) - La SIP considerato il disposto dell'art. 25 T.U. 11-12-1933 n. 1775 e degli articoli 5 e 6 dello Statuto regionale promulgato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4, si impegna ad iniziare i lavori occorrenti per l'attuazione dell'impianto "La Nouvelle Montjovet" entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, nonché a svolgerli e a portarli a compimento nei termini che saranno stabiliti dal disciplinare, se entro lo stesso termine semestrale otterrà tanto dalle competenti Amministrazioni dello Stato quanto dalla Amministrazione regionale adeguate garanzie che successivamente al 31 gennaio 1977, data di scadenza dell'attuale concessione concernente l'impianto di Montjovet, essa continuerà, per la residua durata della subconcessione sessantennale, a gestire direttamente quelle delle opere oggi esistenti che verranno utilizzate nel nuovo impianto progettato, corrispondendo, a chi spetterà per legge, un equo compenso da concordare in base al valore di stima delle opere stesse calcolato in quel momento; le garanzie di cui sopra verranno fatte risultare nel disciplinare di subconcessione, che si uniformerà per il resto allo schema di disciplinare allegato alla presente convenzione.
Art. 8) - Considerato che per l'utenza di Quart si può già dare inizio al procedimento di subconcessione e non v'è ragione di ritardarlo, le parti stabiliscono di articolare la esecuzione dei rispettivi impegni come in appresso:
a) avvenuta la stipulazione dell'atto relativo al presente accordo, diverranno pienamente operanti gli impegni cui all'art. 2) nei confronti dell'impianto di Quart, per il quale si darà subito inizio al procedimento di sub-concessione relativo, all'art. 3, all'art. 4, all'art. 5 lett. a), all'art 5 lett. c), - in applicazione del quale la SIP verserà alla Regione L. milioni 7,5 entro due mesi dalla stipulazione e la rimanenza nei sei mesi successivi, - nonché all'art. 6: su richiesta dell'Amministrazione regionale diverrà parzialmente operante anche l'impegno di cui all'art. 5 lett. b) nel senso che la SIP provvederà a versare, sino alla concorrenza di complessivi L. milioni 35, un importo pari al 50% della spesa annua, a consuntivo, che la Amministrazione regionale andrà a sostenere, partendo dal 1961, per la sistemazione della strada Leverogne-Valgrisanche, spesa annua che è prevista in L. milioni 20 circa.
Resta inteso che tanto la somma eventualmente versata come detto sopra, quanto quella indicata dall'art. 5 lett. c) verranno per l'intero rimborsate alla SIP ove non potessero divenire oggetto della subconcessione convenuta rispettivamente l'utenza di Avise e l'utenza di Hône, e che il rimborso sarà effettuato entro quattro mesi dalla constatazione della suddetta impossibilità.
Quando saranno stati revocati e riconosciuti non validi dai Ministeri per i LL.PP. e per le Finanze i provvedimenti degli altri impianti, si darà esecuzione ai rimanenti impegni: alla revoca o al riconoscimento seguirà l'abbandono dei giudizi in corso;
b) se, contrariamente alla fiduciosa aspettativa delle parti, giustificata dalla necessità di porre finalmente termine alla situazione attuale, le Amministrazioni dello Stato non intendessero comportarsi come previsto - il che si darà per accertato se saranno inutilmente trascorsi sei mesi dalla stipulazione del presente accordo, a meno che le stesse abbiano nel frattempo manifestato in modo non equivoco la volontà di provvedere nel senso indicato - la Regione, decisa a rimuovere gli attuali impedimenti all'esecuzione integrale del presente accordo, riprenderà subito le cause in corso e promuoverà nei confronti dei Ministeri interessati le azioni occorrenti per ottenere giudizialmente l'annullamento dei provvedimenti non revocati, salvo possibili soluzioni diverse, da concordarsi tra le parti stesse, non escluso un provvedimento legislativo regionale: in tali ipotesi, la esecuzione si intenderà differita al momento in cui la stessa sarà divenuta possibile per il passaggio in giudicato delle sentenze di annullamento, ovvero per l'essere comunque venuti meno, in seguito all'accadimento di fatti idonei (quali lo accennato provvedimento legislativo, il mutato atteggiamento degli Organi statali o altro), i nominati impedimenti;
c) poiché non è da escludere che detti impedimenti abbiano a cadere nei riguardi di alcuni degli impianti considerati e non di tutti, ovvero, prima nei confronti di un impianto, poi, a distanza di tempo, nei confronti di un altro e così via, si darà, all'uno come nell'altro caso, esecuzione ai rispettivi impegni per la parte che specificatamente concerne i singoli impianti divenuti subconcedibili e di mano in mano che risulta possibile attuarla; all'uopo si terrà presente che il versamento previsto dall'art. 5) lett. b) deve intendersi riferito all'utenza di Avise. A titolo di chiarimento si precisa che le parti si comporteranno nello stesso modo sopra descritto qualora entro il termine indicato nella precedente lettera b ) la revoca od il riconoscimento di non validità avvenissero limitatamente ai provvedimenti di qualcuna soltanto delle utenze da regolarizzare.
Le parti potranno ritenersi sciolte da ogni loro residuo obbligo derivante dal presente accordo solo dopo che, con una comune dichiarazione scritta, contenente le opportune spiegazioni, avranno riconosciuto la impossibilità di soddisfare quella parte di impegni che fosse rimasta inadempiuta.
Art. 9) - Alla stipulazione dell'atto relativo ai presenti accordi si addiverrà entro 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione adottata dal Consiglio regionale. Le spese inerenti all'atto saranno a carico della SIP.
Art. 10) - Dichiarazione finale: le parti si danno atto che nel corso delle trattative che hanno condotto alla conclusione del presente accordo la SIP ha già provveduto:
- a prendere gli accordi con il Comune di Châtillon per il versamento di un congruo contributo (L. milioni 6, cessione gratuita del progetto di massima e risultati dei sondaggi del terreno) alle spese necessarie per la costruzione di un ponte sulla Dora Baltea, in Comune di Châtillon, relativo alla costruenda strada carrozzabile Châtillon-Ussel;
- a prendere gli opportuni accordi con il Comune di Lillianes per il versamento del contributo di L. milioni 2,5 per le spese di costruzione di un tronco stradale dal capoluogo sino alla zona vicina alla strada denominata dei Morti.
Le parti si danno altresì atto che tutte le questioni sorte per il comportamento della S.I.P. attinente alla sua attività in Valle ed elencate nell'allegato alla lettera 9-1-1960, richiamate nell'ultimo capoverso delle premesse, hanno trovato completa e definitiva soluzione con la stipulazione del presente atto, tranne la questione relativa alle derivazioni non attuate (dal torrente Cheneil - dai laghi di Laures ecc. - dal torrente Clavalité) che formerà oggetto di accordi a parte e tranne quella riguardante l'irrigazione del Colle di Joux che si conviene di accantonare in quanto non è di attualità.
SCHEMA DI DISCIPLINARE
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la subconcessione in via di sanatoria, di derivazione d'acqua dal ____ chiesta dalla Ditta _____ con istanza
Art. 1
QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA
La quantità di acqua che si deriva dal _______ in località _______ del Comune di potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli ________ (litri/secondo ________) risultando la quantità media pari a moduli _______ (litri/secondo _______)
L'acqua viene utilizzata per produzione di energia elettrica nella centrale di _________ in Comune di _______
Art. 2
DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA FRA LA PRESA E LA RESTITUZIONE
Il dislivello fra il pelo d'acqua alla presa ed il pelo d'acqua alla restituzione nel torrente di ______ è di _____ metri.
Art. 3
DISLIVELLO E POTENZA NOMINALE IN BASE AI QUALI È STABILITO IL CANONE
Il dislivello fra i peli morti nei canali a monte ed a valle dei meccanismi motori è di metri _______.
In conseguenza la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a Kw ________.
Art. 4
LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA
Le opere di presa dell'acqua dal _______ consistono ________:
Tali opere sono conformi allo stato di consistenza in data __________ a firma ing. _________ che fa parte integrante del presente disciplinare.
Art. 5
REGOLAZIONE DELLA PORTATA
Affinché la portata massima di subconcessione non sia superata, si dovranno conservare le opere di modulazione esistenti, risultanti dallo stato di consistenza di cui al precedente art. 4.
L'Amministrazione subconcedente si riserva tuttavia di prescrivere, in qualsiasi momento, quelle ulteriori previdenze e dispositivi tecnici che riterrà necessario prescrivere per modulare la portata entro il limite massimo di subconcessione.
Art. 6
CANALE DI CARICO
Il canale di carico della lunghezza di metri ______ sarà mantenuto in conformità dello stato di consistenza di cui al precedente articolo 4, riservandosi l'Amministrazione subconcedente di imporre le previdenze necessarie per impedire infiltrazioni di acqua ed i franamenti delle sponde.
Art. 7
CANALE DI SCARICO
Il canale di scarico nel ________ in località __________ del Comune di __________ sarà mantenuto conforme a quanto previsto dallo stato di consistenza di cui al precedente articolo 4.
Art. 8
CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DEVE SODDISFARE LA DERIVAZIONE
Nell'interesse della pubblica incolumità la Ditta subconcessionaria resta obbligata a non attuare, salvo necessità contingente, improvvisi scarichi d'acqua, di una certa entità, con la manovra delle paratoie alle opere di presa, o di scarico degli impianti onde evitare defluenze, nei corsi d'acqua interessati, che possano determinare pregiudizi all'incolumità pubblica ed in genere alla stabilità delle opere e dei manufatti costituiti sui corsi stessi.
Nell'eventualità di danni a tali opere e manufatti, la Ditta subconcessionaria dovrà provvedere, a propria cura e spese, al loro ripristino o indennizzo, impregiudicata ogni eccezione e difesa nei confronti del danneggiato.
Qualora gli scarichi si rendessero necessari per inderogabili necessità, la Società subconcessionaria potrà attuarli ma dovrà darne immediato avviso sia all'Ufficio Acque e Miniere della Regione, sia ai Comuni interessati, sia ai relativi Comandi di Carabinieri.
In ogni caso è fatto obbligo alla Società di graduare il deflusso degli scarichi in modo da attuare un lento progressivo aumento del livello delle acque dei corsi d'acqua interessati, così che chiunque si trovasse nelle zone influenzate abbia la possibilità di rendersi conto dell'eventualità di un pericolo.
A rendere poi più manifesto tale pericolo, la Società dovrà provvedere a porre in opera, bene in vista, appositi cartelli in lamiera, ammonitori del pericolo, nei punti delle località da essa ritenute più esposte ed in quelle altre che saranno segnalate dall'Amministrazione regionale dopo aver ricevuto dalla subconcessionaria comunicazione del piano di dislocazione dei cartelli stessi. L'Amministrazione regionale darà la sua assistenza per la conservazione dei cartelli, escluso ogni suo onere di spesa.
La Ditta subconcessionaria sarà in ogni caso responsabile di tutti i danni che potranno essere causati dagli scarichi stessi, impregiudicata ogni ragione e difesa da parte di essa. Sempre nell'interesse dell'incolumità pubblica è fatto obbligo alla Società di eseguire a sua cura e spese le opportune opere di protezione e segnalazione sulle sponde dei canali derivatori scoperti, per i tratti nei quali se ne ravvisasse la necessità.
Nell'interesse di acque di sorgenti, di pozzi, di fontanili. - Se a causa della costruzione delle opere dell'impianto si siano inaridite, parzialmente o totalmente, le acque, a qualunque scopo utilizzate, di sorgenti, pozzi e fontanili, ricadenti nella sfera dell'impianto, è fatto obbligo alla Società subconcessionaria, salvo diversi accordi tra le parti, di provvedere a sua cura e spese a soddisfare, a norma di legge, le preesistenti utilizzazioni, preferibilmente fornendo l'acqua necessaria, ed in tal caso in misura non inferiore per qualità, quantità e tempo a quanto sempre praticato.
La Società subconcessionaria resta in ogni caso obbligata a provvedere, a norma di legge, al risarcimento dei danni dovuti al parziale o totale inaridimento delle acque delle sorgenti, pozzi e fontanili della zona interessata dalla subconcessione a causa della costruzione dell'impianto.
Art. 9
GARANZIE DA OSSERVARSI
Restano a carico della Società subconcessionaria tutte le spese di sistemazione e manutenzione di quelle opere che la Società ha dovuto eseguire durante la costruzione dei suoi impianti, per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, per la difesa della proprietà e del buon regime dei corsi d'acqua interessati dagli impianti stessi. Qualora si rilevasse la necessità futura di altre simili opere, la loro esecuzione e manutenzione sarà sempre a carico della Società subconcessionaria.
A termini e nella misura dell'art. 45 del T. U. 11-12-1933 n. 1775, sulle acque e impianti elettrici, è fatto obbligo alla Società subconcessionaria di provvedere a sua cura e spese ad una fornitura di energia elettrica, a favore delle utenze di forza motrice legittimamente costituite che risultano sottese dalla subconcessione pari a quella effettivamente utilizzata, provvedendo sempre a sua cura e spese anche alle modificazioni occorrenti perché le utenze possano funzionare elettricamente. Sempre a termini e nella misura dell'art. 45 sopra citato, è fatto obbligo alla Ditta subconcessionaria di provvedere al soddisfacimento dei bisogni d'acqua di tutte le utenze a scopo irriguo, civico e domestico, il cui uso interferisce con l'utilizzazione d'acqua che la Società subconcessionaria ha previsto di realizzare.
Al riguardo la Società subconcessionaria, salvo diversi accordi fra le parti, deve lasciar defluire a valle delle proprie prese di derivazione:
a) durante il periodo irriguo
i quantitativi d'acqua necessari alle utenze irrigue esistenti aventi le prese d'acqua a valle di quelle dei canali derivatori delle Società, così da consentire che esse utenze possano continuare a derivare alle proprie prese le intere portate già derivate a scopo irriguo, mediante canali in normali condizioni di manutenzione, in modo da lasciare inalterato il loro stato sino a che non venga chiarita e definita la loro situazione amministrativa. Quando poi, per il diminuito livello dei corsi pubblici da cui si derivano le utenze, dovute ai prelievi d'acqua effettuati dalla Società, si renda precaria e più onerosa l'entrata alle prese di tali utenze delle acque di competenza, la, Società deve eliminare l'inconveniente provvedendo ad eseguire a propria cura e spese la sistemazione delle prese stesse, nonché alla loro straordinaria manutenzione. La manutenzione ordinaria di tali prese resta a carico degli utenti. Le prese debbono sempre essere tali non solo da rendere facile il deflusso, ma anche da non essere causa agli utenti di oneri più laboriosi e dispendiosi di quelli preesistenti alla subconcessione. Al riguardo la Società subconcessionaria dovrà prendere opportuni accordi con gli utenti stipulando eventuali convenzioni e pattuizioni le cui spese saranno a suo carico.
Nell'eventualità che a seguito di scarichi di acqua effettuati dagli impianti della Società si determinino interramenti, inghiaiamenti o, comunque, ostruzioni alle prese delle utenze, è fatto obbligo alla Società di provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione dei relativi materiali ed alla pulizia delle prese.
Quando in seguito ai prelievi d'acqua fatti dall'impianto della Società, si sia determinato un abbassamento della falda del sottosuolo per cui si siano inariditi, parzialmente o totalmente, i terreni adiacenti ai corsi d'acqua da cui si effettuano i prelievi, la cui precedente floridità proveniva dall'umidità del sottosuolo dovuta a fenomeno di risalienza capillare, è fatto obbligo alla Società subconcessionaria di provvedere, a propria cura e spese, alla loro irrigazione con acqua di superficie, salve ed impregiudicate le sue ragioni.
b) Durante tutto l'anno
i quantitativi d'acqua necessari al fabbisogno civico e domestico della popolazione interessata, derivati con gli stessi canali d'irrigazione esistenti ovvero con appositi canali, anche questi in normali condizioni di manutenzione.
La Società subconcessionaria è responsabile di tutti i danni eventualmente derivati alle utenze dalla mancata osservanza degli obblighi sopra descritti e deve provvedere a risarcire i danni e le eventuali spese.
Nuove esigenze pubbliche d'acqua: nella eventualità di future nuove esigenze pubbliche di acqua per usi irrigui e per usi civici nelle zone interessate dall'impianto, accertate dall'Amministrazione regionale e non altrimenti soddisfacibili, può essere fatto obbligo alla Ditta subconcessionaria di lasciare a disposizione di chi ne abbia fatto formale domanda, i quantitativi di acqua minimi indispensabili, da stabilirsi come in appresso, però senza onere di spesa per la SIP e previo congruo indennizzo alla medesima a carico del richiedente, e con proporzionale riduzione del canone e sovracanoni.
Il quantitativo massimo da rilasciare non potrà globalmente superare quella percentuale della portata minima naturalmente fluente non regolata, utilizzata dall'impianto, che sarà determinata in via di massima, impianto per impianto, nei rispettivi disciplinari e che comunque non sia tale da alterare l'economia e la finalità dell'impianto.
La nuova domanda di subconcessione di acqua, dovrà essere comunicata alla subconcessionaria affinché manifesti la sua adesione o la sua opposizione.
In caso di opposizione l'Amministrazione regionale deciderà in contradditorio degli interessati la ricorrenza o meno di tutte le condizioni sopra previste per l'accoglibilità della nuova domanda, e in caso affermativo indicherà pure il massimo quantitativo d'acqua prelevabile.
Contro tale decisione la subconcessionaria potrà appellarsi, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui uno da designarsi dall'Amministrazione regionale, un altro dalla subconcessionaria ed il terzo, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale regionale delle Acque pubbliche di Torino.
Se non vi è opposizione della subconcessionaria o se la sua opposizione sarà rigettata dalla decisione arbitrale di cui sopra, l'Amministrazione metterà in istruttoria la nuova domanda, invitando il postulante ad accordarsi con la subconcessionaria circa:
a) le modalità. tecniche del rilascio dei quantitativi di acqua richiesti;
b) il congruo indennizzo da corrispondersi alla subconcessionaria e che dovrà essere versato prima dell'inizio del rilascio stesso.
In caso di mancato accordo, il postulante dovrà deferire la determinazione dei punti controversi ad un Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dal postulante, un altro dalla subconcessionaria ed il terzo, in difetto di concorde designazione, da parte del Presidente del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche di Torino.
Determinate, o per accordo o per decisione arbitrale, le modalità tecniche del rilascio e la indennità da corrispondersi previamente alla subconcessionaria, l'Amministrazione regionale completerà l'istruttoria sulla nuova domanda secondo le norme del Testo Unico sulle Acque Pubbliche e della Legge regionale 8-11-1956 n. 4, restando vincolata soltanto nei riguardi della subconcessionaria dagli accordi raggiunti o dalle decisioni arbitrali intervenute sui punti controversi: provvederà inoltre a stabilire la riduzione di canoni e sovracanoni da praticare alla subconcessionaria con il definitivo accoglimento della nuova domanda.
Nell'interesse della tutela del paesaggio e del turismo la Amministrazione subconcedente si riserva di imporre alla Società subconcessionaria di coprire con piantagioni arboree e con inerbimenti, quelle discariche di materiali provenienti dai lavori di scavo e di galleria dell'impianto, che possono essere giudicate pregiudizievoli all'estetica del paesaggio.
Nell'interesse militare la Società subconcessionaria deve sottostare a tutte quelle clausole limitative e cautelative che l'Autorità Militare ha ritenuto o ritiene necessario imporre, ai fini della difesa nazionale con apposito disciplinare.
Nell'interesse ittiologico la Ditta subconcessionaria resta obbligata a sottostare alle condizioni a suo tempo convenute con il Consorzio regionale di Aosta per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, come da atto 16-1-1954.
Nell'interesse idrografico la Ditta subconcessionaria resta obbligata a sottostare alle condizioni relative prescritte dalla Sezione Idrografica del Po di Torino.
Infine, a propria cura e spese deve provvedere a collocare appositi caposaldi quotati, ai quali poter fare riferimento per gli eventuali riscontri, alla presa del canale derivatore, nelle camere di carico dell'impianto, nella centrale e nel relativo canale di scarico.
Art. 10
COLLAUDO
Il collaudo dell'impianto sarà eseguito dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione. Eseguita la relativa visita, detto Ufficio potrà autorizzare la continuazione dell'esercizio della derivazione dandone atto nel relativo certificato. Qualora l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori e di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno continuare la derivazione.
Art. 11
DURATA DELLA SUBCONCESSIONE
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca la subconcessione è accordata per un periodo di anni 60 successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione.
Art. 12
CANONE
Oltre ai canoni arretrati di cui al successivo art. 13, la Ditta subconcessionaria corrisponderà all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, di anno in anno, anticipatamente a decorrere dal ________, l'annuo canone di Lire __________ in ragione di Lire 656 per Kw anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'articolo unico della L. 18-12-1942 numero 1434. Detto canone potrà però essere modificato con effetto dalla data sopra stabilita, in relazione alle eventuali variazioni della potenza motrice. Al riguardo e per un periodo di anni 5 dalla data del decreto di sub-concessione l'Ufficio Acque e Miniere della Regione e l'Ufficio Idrografico del Po di Torino, avranno la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonché di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui al Regolamento sulle Acque approvato con R.D. 14-8-1920 n. 1285. Di conseguenza il subconcessionario è tenuto a presentarsi, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le variazioni che i predetti uffici riterranno necessari, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere loro il libero accesso agli impianti relativi alla subconcessione.
Art. 13
PAGAMENTI E DEPOSITI
All'atto della firma del presente disciplinare la Società subconcessionaria ha dimostrato con la presentazione delle regolari quietanze di avere effettuato:
a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale dell'importo di Lire __________, effettivamente ancora dovuto a titolo di canoni arretrati decorrenti dal _______________, (data dell'ultimazione lavori) e sino al __________, come da quietanza n. __________ in data ___________. Tale importo corrisponde alla differenza tra l'ammontare dei canoni arretrati relativi al suddetto periodo di tempo e la somma (Lire _________) già introitata dall'Amministrazione regionale a sensi dell'articolo 2, comma terzo, del D.L. Lgt. 7-9-1945 n. 546 e dell'art. 12, comma quarto, della L. Costituzionale 26-2-1948 n. 4.
I canoni arretrati sono stati calcolati come in appresso: ___________________________________.
b) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale come da quietanza n. _________ in data ____________ della somma di Lire __________ pari a mezza annualità del canone di Lire __________ di cui al precedente art. 12, a garanzia degli obblighi che la Società subconcessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione stessa;
c) il versamento presso la suddetta Tesoreria, della somma di lire __________, come da quietanza n. ____________ in data __________ pari a 1/40 del canone annuo fissato dal precedente art. 12, a termini e per gli scopi di cui al 2° comma dell'art. 7 del T. U. di legge 11-12-1933 n. 1775 e della legge 21-1-1949 n. 8
d) il versamento presso la stessa Tesoreria, a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione, della somma di Lire __________ come da quietanza n. _________ in data __________ per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe spese dipendenti dalla subconcessione.
Restano poi a carico della Società subconcessionaria tutte le spese inerenti alla subconcessione, per registrazione atti, copia di disegni, dei documenti, ecc., spese che dovranno essere versate a semplice richiesta dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione della Valle d'Aosta.
Art. 14
SOVRACANONI
Per il sovracanone annuo a favore dei Comuni ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea, in Valle d'Aosta, valgono le norme contenute nella L. 27-12-1953 n. 959. Per il sovracanone a favore sia dei Comuni rivieraschi dei corsi d'acqua interessati dall'impianto della Società subconcessionaria, sia dell'Amministrazione regionale, valgono le norme contenute nell'art. 53 del T. U. 11-12-1933 n. 1775, nella Legge regionale 8-11-1956 n. 4 e nella Legge 4-12-1956 n. 1377, sostitutiva del sopracitato art. 53.
Art. 15
RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la Società subconcessionaria è tenuta alla esatta osservanza di tutte le disposizioni del T. U. di Leggi sulle Acque e Impianti Elettrici, approvato con R. D. 11-12-1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, della legge sulla frequenza degli impianti elettrici 17-12-'42 n. 1745, dello Statuto Speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, per la parte riguardante le acque pubbliche, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 numero 4, delle Leggi regionali in materia di Acque Pubbliche n. 4 e 5 dell'8-11-1956, nonché di tutte le norme legislative regolamentari statali e regionali in materia di acque, di impianti elettrici, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.
Art. 16
DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge la Società sub-concessionaria elegge il proprio domicilio a ________.
Aosta, lì
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Si dà atto che l'adunanza ha termine alle ore ventidue e minuti cinque.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(G. Fillietroz )
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(A. Chabod)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(A. Brero )