Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 332 del 28 gennaio 2009 - Resoconto

OGGETTO N. 332/XIII - Interpellanza: "Intendimenti in merito all'applicazione, nel settore scolastico, della norma sull'assenza per malattia, prevista dalla legge n. 133/2008".

Interpellanza

Preso atto che per il settore della Scuola in Valle d'Aosta si è provveduto, anche con effetto retroattivo, ad applicare l'articolo 71 (assenze per malattia) della legge n. 133 del 6 agosto 2008, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

Atteso che l'applicazione di tale provvedimento determina sul personale della scuola interpretazioni difformi e di natura penalizzante per gli insegnanti che hanno un prolungamento d'orario come previsto dalla legge regionale n. 1 del 2 febbraio 1968, Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità dell'indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole Elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese;

Ribadito che il principio dell'equità del trattamento economico vale altresì per le eventuali decurtazioni;

Visto che in più occasioni il Consiglio regionale e il Governo regionale hanno ribadito la necessità di tutelare ed implementare la legislazione regionale, che sia a fondamento della nostra Autonomia e la natura Speciale del nostro Statuto;

i sottoscritti Consiglieri regionali

Interpellano

l'Assessore competente per sapere:

1)se non ritenga opportuno riesaminare l'applicazione dell'articolo 71 della legge 133/08 per il personale della Scuola, relativamente all'indennità di francese (legge regionale n. 1 del 1968), tenuto conto anche a quanto espressamente previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2005 "Disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico. Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione)".

F.to: Donzel - Rigo

Presidente - La parola al Consigliere Donzel.

Donzel (PD) - Egregio Presidente, care colleghe e cari colleghi, vorrei cercare, sebbene questa interpellanza sia collegata ad argomenti che verranno trattati con ampiezza oggi, di limitare e di concentrare l'attenzione sulla questione che riguarda solo il settore della scuola primaria e della scuola dell'infanzia.

Intanto vorrei fare tre brevi riflessioni, la prima ha un carattere più politico. Riconosco e ribadisco la mia stima per tutti i dirigenti che lavorano all'Assessorato alla cultura che ho avuto modo di conoscere, lavorare con loro, quindi c'è assoluto rispetto per il lavoro che viene svolto. Allo stesso tempo in quest'aula è stato spesso ribadito un concetto che è il ruolo della politica nell'interpretazione dell'applicazione delle norme.

La seconda riflessione ha un carattere più istituzionale. Quest'aula ha affermato nella scorsa seduta il principio che lo Stato non può abrogare leggi che siano a fondamento della nostra autonomia, del nostro Statuto speciale, della nostra specialità e della stessa normativa che ne discende e che tende a consolidare questa nostra particolarità.

La prima considerazione che faccio è che la legge n. 1 del 2 febbraio 1968 è una di quelle norme che discendono dallo Statuto e che ha una sua particolarità, quindi non c'è nessuna norma nazionale che può intervenire a determinarne il funzionamento o meno. Quella è proprio una delle leggi più importanti che regolamentano la scuola valdostana. Quand'anche si decidesse di percorrere strade normative altre, ritengo che almeno il principio di quella legge debba essere conservato, perché racconta di una storia in cui abbiamo percorso una strada che era nostra. Poi che si vada a normare con le parti sociali cose che riguardano quella norma, è legittimo e anzi auspicabile, perché quest'aula ha detto che bisogna cercare di fare percorsi con le parti sociali, ma non cancellare le leggi e non dire che lo Stato può intervenire là dove c'è una nostra legge regionale. Questa cosa è richiamata anche da una nostra interpellanza, che era stata ampiamente almeno per la parte istituzionale condivisa dall'Assessore, riguardo alle scuole all'estero, quando dicemmo: guarda, caro Stato, che i nostri insegnanti sono regionali, quando te ne mandiamo qualcuno per andare a lavorare all'estero, te lo paghi tu, cioè ci dai i soldi per pagarlo, perché i nostri insegnanti non risultano nell'elenco degli insegnanti del Ministero, non sono insegnanti del Ministero, sono insegnanti regionali.

Ciò premesso, arrivo a una considerazione di carattere giuslavoristico che riprende un'affermazione del Presidente Rollandin, che diceva l'altra volta: bisogna fare molta attenzione quando andremo a normare le questioni che riguardano i lavoro, che ci sia equità fra le varie fasce di livello. Allora vorrei portarvi a conoscenza di un fatto che succede in questa regione e in Italia. Oggi in Italia l'applicazione della "Brunetta" porta un lavoratore della scuola, sia la scuola della infanzia elementare, della secondaria di primo grado o della secondaria di secondo grado, nel caso in cui stia assente in un giorno di malattia, ad avere una decurtazione di circa 6,30 euro al massimo al giorno: moltiplicate per dieci e avete la decurtazione di dieci giorni, circa 60 euro. Per la seconda fascia, perché si applica solo all'RPD, alla retribuzione professionale docenti, si sale a 7- 8 euro e in questo caso abbiamo su dieci giorni 70 euro. Per coloro che hanno più di ventotto anni di anzianità, che sta nell'ultima fascia dell'RPD, arriviamo a sfiorare i 9 -10 euro.

Cosa accade invece in Valle d'Aosta, visto che applichiamo la stessa legge nazionale? Applicandola agli insegnanti valdostani senza tener conto delle nostre leggi specifiche che Brunetta non conosceva - una volta tanto, pur non condividendo nulla della sua legge, devo dire che in questo senso è indirettamente colpevole, perché non conosceva - non si applica questa decurtazione solo all'RPD, ma la si applica anche alla indennità di bilinguismo (parlo solo degli insegnanti) e, solo per gli insegnanti della scuola della infanzia e materna, anche all'indennità di francese. Non voglio parlare dell'indennità di bilinguismo, parlo solo della indennità di francese e quindi di quella legge. Solo considerando che si applica anche a quella, vuol dire che un insegnante di Carema se sta un giorno malato perde 6 euro nella busta paga, se è nella prima fascia; un insegnante valdostano ne perde tre volte tanto, cioè arriva a 20 euro di decurtazione dopo il primo giorno. E se si va a vedere le ultime fasce questa cosa arriva anche oltre i 28 euro al giorno. Cioè due lavoratori hanno per la stessa legge applicata una decurtazione che arriva a 28 euro: voi moltiplicate per dieci questa roba e arrivate a lavoratori della Valle d'Aosta che non hanno i 60 euro decurtati al mese, ma arrivano a 250 euro al mese decurtati dallo stipendio!

Allora io dico, posto che in questo momento non è in discussione se la si applica o non la si applica la "Brunetta": si applichi pure la "Brunetta", se questo è stato l'intendimento, l'abbiamo già fatta questa interpellanza, ma che si vada a verificare cosa succede. Dico, la Sicilia: non la applica nessuno. Non dico di fare l'operazione del Trentino che ha detto "non ci interessa", ma almeno di prendere in considerazione che gli effetti di una applicazione troppo rigida della norma hanno creato un'anomalia che non si regge, per cui non si può demandare a "discuteremo poi con le parti sociali, cambieremo le norme, faremo altre norme", non può essere che diamo interpretazioni che avallano leggi dello Stato che intervengono così pesantemente sulla nostra legislazione. Almeno che si tenesse conto che tale indennità di francese è corrisposta a fronte di un aumento dell'orario di lavoro e quindi chiamandosi anche indennità come parola, brutta parola, è in realtà un compenso aggiuntivo per l'orario di lavoro, perché uno lavora di più e quindi è orario di lavoro, è stipendio reale. L'indennità di francese è pensionabile e quindi almeno rispetto a questo servirebbe uno stop, fermiamo tutto sulla indennità di francese, andiamo poi a decidere con le parti sociali cosa fare, contratti regionali, riconferma della legge, tutto quello che vogliamo, ma fermiamo questo obbrobrio! Che non vuol dire non applicare la "Brunetta", ma vuol dire che si applica la "Brunetta", ma la si applica in modo da non massacrare gli insegnanti della Valle d'Aosta, sapendo che manca nella legislazione "Brunetta" tutta una parte ancora che va a chiarirsi, che deve dirci quanti sono veramente tutti gli esclusi da questo provvedimento.

Faccio dei casi concreti. Ci sono delle persone diabetiche, che hanno una serie di patologie collegate al diabete che rendono necessarie una serie di visite e di controlli maggiori che per qualsiasi altra persona; tutto questo al momento non rientra nelle gravi patologie, quindi comporta per i lavoratori della Valle d'Aosta un peggioramento maggiore che altrove. Allora ribadisco, fermo restando che al di là di quello che penso io della "Brunetta", si applichi la "Brunetta". Si vada pure a modificare come si vuole con leggi successive tutta questa parte, ma che almeno ci sia un provvedimento che dice: per il momento, in attesa di un chiarimento sull'indennità di francese, che è una prerogativa nostra, che dipende da una legge nostra, che il Ministro Brunetta neanche conosce, su questa indennità non si applica la "legge Brunetta".

Presidente - La parola all'Assessore alla istruzione e cultura, Laurent Viérin.

Viérin L. (UV) - Merci, M. le Président. Avant de répondre à cette interpellation je voudrais porter un certain nombre de précisions surtout sur la question des préambules. Conformément à l'article 2 du DPR 861/1975 le statut juridique, le traitement et la progression de carrière du personnel de direction, ainsi que du personnel enseignant de la Vallée d'Aoste, sont régis par les mêmes dispositions de celles qui encadrent le personnel de niveau équivalent des établissements et des écoles du reste d'Italie, c'est-à-dire que le contrat est un contrat national. Les mesures introduites par le décret 113, converti en loi en août 2008 avec quelques modifications dont celles de l'article 71, relatives aux absences pour maladie, s'appliquent intégralement et directement au personnel des écoles, des établissements nationaux et affecte bien évidemment le statut juridique, qui s'applique intégralement au personnel des écoles régionales en absence d'un contrat différent.

Le premier alinéa de l'article 71 dont je parlais indique textuellement qu'en cas d'absence pour maladie de quelque durée que ce soit, les fonctionnaires visés au 2e alinéa de l'article 1er du décret législatif 505/2001, et donc le personnel des établissements et écoles de tout ordre et degré, perçoivent durant leur dix premiers jours d'absence le seul traitement de base, à l'exclusion de toute indemnité ou émolument à caractère fixe et continu, quel que soit son nom, mais également de toute autre forme de complément de traitement; enfin le 6e alinéa précise qu'aucun type de contrat ou convention collective ne saurait déroger à ces dispositions. Donc l'indemnité régionale due au personnel des écoles maternelles et élémentaires au titre de dépassement d'horaire lié à l'enseignement du français est prévu uniquement et spécifiquement par une loi régionale de février 1968, modifiée et complétée, et constitue un émolument à caractère fixe et continu.

Comme le rappelle le département de la fonction publique dans la circulaire relative à l'application de cet article 71, la convention collective nationale du travail en vigueur pour le secteur scolaire, à laquelle il convient de se référer pour ce qui est de la qualification des rétributions, a défini avec précision la structure de la rétribution du personnel enseignant et à la lettre i) du 1er alinéa de l'article 77 insère dans la catégorie de complément de traitement les indemnités prévues par les dispositions de loi spécifiques, c'est-à-dire que les indemnités qui découlent des lois sont comprises et donc ne peuvent pas être dérogées. Pour ce qui concerne le préambule je souligne aussi que les dispositions du 112 sont entrées en vigueur du fait d'une disposition ad hoc de l'article 85 le 25 juin 2008 et que ces dispositions n'ont été appliquées qu'aux absences survenues après cette date. Donc je ne comprends pas quand on parle d'effet rétroactif, car ça a été appliqué à partir de cette date.

Pour ce qui est de l'application de la mesure en question, le département de la fonction publique a justement publié ces dispositions, qui ne laissent pas place à une marge flue dans l'interprétation. La réglementation des absences et du traitement du personnel scolaire en cas d'absence ne saurait donc relever directement des principes fondamentaux de l'autonomie, ni du caractère spécial de notre Statut, surtout dans la mesure où ce personnel doit nécessairement par le DPR 861/1975 portant dispositions d'application du Statut, respecter les mesures relatives au statut juridique et économique du personnel de niveau équivalent du reste de l'Italie.

Venons-en à la question soulevée par l'interpellation. L'article 7 de la loi régionale 18/2005 auquel font allusion les collègues, lorsqu'ils se réfèrent expressément au contrat de travail passé avec le personnel, n'a aucun rapport avec la question soulevée, dans la mesure où aucune disposition contractuelle ne peut déroger au 6ème alinéa de l'article 71 de la loi 133/2008, justement le "décret Brunetta". Le Statut spécial et ses dispositions d'application ne confèrent à la Région aucun pouvoir législatif quant au statut juridique et économique du personnel scolaire, cette matière étant réservée à l'Etat, ce qui signifie qu'à l'état actuel des choses nous ne disposons de marges juridiques nécessaires pour intervenir dans ce domaine et que toutes démarches en ce sens ne seraient que dénouées de légitimité.

En conclusion, il me semble que pas seulement le "décret Brunetta" présente des problèmes sur la question du contrat et du paradoxe dans lequel nous vivons. Nous avons pour ce qui est du contrat une dichotomie, car le contrat relève de l'Etat. Ceci nous posera sûrement des problèmes, nous en parlerons quand on discutera de la loi sur le "décret Brunetta", pas seulement sur ça mais, sur l'application du maestro unico, car c'est une question de contrat et si quelqu'un demande vouloir faire le maestro unico il y aura un problème de contrat, car ce sont de contrats différents.

Nous avons, comme gouvernement, à plusieurs reprises indiqué quelle était notre intention de mettre fin à cette incongruité, d'autant plus que les limites de ce DPR vieux de trente ans se font chaque jour plus évidentes, et je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui il y a un partage un peu plus ample et une prise de conscience des problèmes que ce DPR porte. Nous avons déjà commencé à travailler en ce sens, afin d'adapter, et non seulement d'adopter, comme ces dispositions d'application nous y obligent, les mesures prises par le gouvernement. Cette évolution n'est possible que pour le personnel régional et pour le personnel relevant du statut unique de la fonction publique, puisque le DPR 861 bloque toute intervention dans le secteur du personnel scolaire.

En fait la loi 133 ne fait que nous démontrer encore une fois qu'il est indispensable que nous parvenions à régionaliser notre système scolaire. Les résistances sur ce point sont désormais davantage plus idéologiques que substantielles, comme le collègue a souligné, car il y a une sensibilité différente aujourd'hui pour plusieurs raisons. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes arrivés au point d'entamer cette discussion et un parcours qui déjà existe, pour arriver à trouver des solutions qui à travers la régionalisation pourraient finalement valoriser aussi le travail de nos enseignants, car ça n'est pas seulement un problème de contrats sur la "Brunetta" mais il y a une école qui est différente par rapport au reste de l'Italie, il y a une école plurilingue, spécifique et nous voulons que ceux qui travaillent chaque jour dans l'école aient la possibilité d'être valorisés aussi à travers le contrat.

Presidente - La parola al Consigliere Donzel.

Donzel (PD) - Prendo atto che c'è una volontà di andare verso il superamento di questa condizione, però permettetemi: sono sorpreso che l'autonomia della Valle d'Aosta sia meno efficace dell'autonomia della Sicilia o dell'autonomia della Provincia di Trento e Bolzano nell'intervenire tempestivamente rispetto a una realtà come quella che ho testé denunciato. Ripeto, la maggioranza percorra la sua strada e i suoi intendimenti di modificare questa situazione che giudica fortemente anomala, ma consentitemi di ribadire una cosa. Se fosse vero che applichiamo integralmente il contratto nazionale di lavoro, non si spiegherebbe perché in Valle d'Aosta l'orario di lavoro degli insegnanti della materna e dell'elementare è diverso da quello del resto d'Italia.

Atteso che noi andiamo a modificare la struttura... io parlo della situazione ad oggi. Ad oggi nonostante lo stato giuridico nazionale i nostri insegnanti hanno orari profondamente diversi non solo nella scuola materna ed elementare, ma anche nella scuola media. Ripeto, sulla base di leggi regionali che modificano anche la prestazione dell'insegnante, tant'è che nel contratto nazionale di lavoro per la scuola media si tratta di prestazioni date quasi tutte in classe, mentre grazie alle adaptations del 1994 esistono possibilità di maggiori flessibilità nell'utilizzo del lavoro degli insegnanti, alcuni addirittura sono sottratti all'insegnamento frontale. Quindi abbiamo una nostra specificità che ci porta fuori dal contratto. A mio avviso tutte le strade che si vogliono percorrere per uscire da questa condizione sono legittime, ma non vedere oggi che togliamo dallo stipendio di un insegnante di scuola materna ed elementare addirittura quattro volte quello che viene tolto a un insegnante italiano, non mi si può dire che si applica la stessa legge, si applica una cosa diversa, cioè si applica una penalizzazione maggiore che non è sensata rispetto alla prestazione che viene data!

Questo mi sembrava dovuto e continuo ad auspicare che quel confronto che l'Assessore chiamava con le parti sociali, sia un confronto che porti a risolvere questa anomalia. Non è normale che con lo stesso contratto di lavoro, come dice l'Assessore, un piemontese, un siciliano, uno del Trentino abbiano una decurtazione, anzi quello del Trentino non ha nessuna decurtazione, quello siciliano non ha nessuna decurtazione, quello di Roma ha una decurtazione massima di 60 euro al mese, un insegnante elementare della Valle d'Aosta perde 250 euro al mese. A me sembra una assurdità.

Scusi una battuta: mi sono espresso male dicendo che ha effetto retroattivo; volevo dire giustamente il decorso è corretto, ma siccome non è stato applicato immediatamente, il lavoratore ha avuto gli effetti in busta paga in modo retroattivo. Ci sono lavoratori che hanno avuto meno 1.000 euro in busta paga! Per capirci di cosa stiamo parlando!