Oggetto del Consiglio n. 19 del 8 aprile 1961 - Verbale

OGGETTO N. 19/61 - ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DEL PERSONALE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E SECONDARIE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO DI LINGUA FRANCESE ALL'ESTERO.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, GEX, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di istituzione di borse di studio a favore del personale delle Scuole elementari e secondarie per la frequenza di corsi di perfezionamento di lingua francese all'estero, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7-8 aprile 1961:

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Allo scopo di contribuire nel modo migliore ad una più specifica ed approfondita conoscenza della lingua francese da parte del personale direttivo ed insegnante delle Scuole elementari e secondarie della Regione, si prospetta la necessità di istituire, anche per quest'anno, un congruo numero di borse di studio per l'Estero, da assegnare al suddetto personale in base alle disposizioni di apposito Regolamento.

Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale

Deliberi

1) di approvare l'istituzione di 37 (trentasette) borse di studio estive, dell'importo di Lire 80.000 (ottantamila), da assegnare nell'anno 1961, per la partecipazione a corsi di perfezionamento nella lingua francese presso Istituti Superiori Esteri, a personale direttivo ed insegnante delle Scuole elementari e Secondarie della Regione;

2) di approvare ed impegnare la relativa spesa, prevista in Lire 2.960.000 (duemilioninovecentosessantamila), da imputarsi al capitolo 80 del bilancio per il corrente esercizio finanziario: "Spese per corsi di ricupero a favore di studenti provenienti da Scuole pubbliche di altre Regioni; spese per corsi di lingue e per il funzionamento di Scuole di perfezionamento per insegnanti e altro personale", che presenta la necessaria disponibilità;

3) di stabilire che le borse di studio di cui al precedente numero 1) siano conferite mediante concorso da espletarsi a cura dell'Assessorato alla P.I., secondo le norme previste dal seguente bando:

(OMISSIS: segue bando di concorso, riportato in calce al deliberato).

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L'Assessore GEX illustra brevemente la relazione soprariportata e propone che il Consiglio approvi l'istituzione di 37 borse di studio estive, dell'importo di Lire 80 mila caduna, da assegnare nell'anno 1961, per la partecipazione a corsi di perfezionamento nella lingua francese presso Istituti superiori esteri, a personale direttivo ed insegnante delle Scuole elementari e secondarie della Regione.

Il Consigliere MONTESANO raccomanda che per il perfezionamento della lingua francese del personale direttivo ed insegnante delle Scuole elementari e secondarie della Regione siano prescelti quegli Istituti superiori esteri che diano garanzia di maggiore serietà e che garantiscano la partecipazione ai corsi del menzionato personale.

L'Assessore GEX comunica che, per ottenere il pagamento della seconda rata (Lire 40 mila) della borsa di studio, tutti gli assegnatari delle borse devono provare di avere frequentato i Corsi di perfezionamento per almeno 20/25 giorni.

Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, GEX;

ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventisette);

DELIBERA

1) di approvare l'istituzione di 37 (trentasette) borse di studio estive, dell'importo di Lire 80.000 (ottantamila), da assegnare nell'anno 1961, per la partecipazione a corsi di perfezionamento nella lingua francese presso Istituti superiori esteri, a personale direttivo ed insegnante delle Scuole elementari e secondarie della Regione;

2) di approvare e di impegnare la relativa spesa, prevista in Lire 2.960.000 (duemilioninovecentosessantamila), da imputarsi al capitolo 80 del bilancio per il corrente esercizio finanziario: "Spese per corsi di ricupero a favore di studenti provenienti da Scuole pubbliche di altre Regioni; spese per corsi di lingue e per il funzionamento di Scuole di perfezionamento per insegnanti ed altro personale", che presenta la necessaria disponibilità;

3) di stabilire che le borse di studio di cui al precedente n. 1) siano conferite mediante concorso da espletarsi a cura dell'Assessorato alla P.I. secondo le norme previste dal seguente bando:

BAN DE CONCOURS

BANDO DI CONCORSO

POUR L'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ETUDES DE VACANCES POUR L'ETRANGER AUX INSTITUTEURS, PROFESSEURS ET DIRIGEANTS SCOLAIRES DES ECOLES ELEMENTAIRES ET MOYENNES DE LA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE.

PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO ESTIVE PER L'ESTERO A PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E SECONDARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA.

Art. 1

Trente-sept (37) bourses d'études de vacances sont mises au concours, pour l'année 1961.

Le montant de chaque bourse est de 80.000 (quatre-vingt-mille) lires.

Ces bourses sont attribuées aux Instituteurs, Professeurs et Dirigeants scolaires en service dans les Ecoles Elémentaires et Moyennes de la Région et sont destinées à permettre d'améliorer et de perfectionner leur connaissance de la langue française dans des Universités étrangères.

Art. 1

Sono messe a concorso, per l'anno 1961, trentasette (37) borse di studio estivo, dell'importo di Lire 80.000 (ottanta mila) ciascuna, da assegnare al personale direttivo ed insegnante in servizio nelle Scuole elementari e secondarie della Regione, per il perfezionamento nella lingua francese presso Istituti superiori all'estero.

La répartition des bourses est la suivante:

a) 10 bourses sont destinées à 10 Professeurs des Ecoles Moyennes;

b) 2 bourses sont destinées à l'Inspecteur des Ecoles ou aux Directeurs des Ecoles Elémentaires;

c) 25 bourses sont destinées aux Instituteurs élémentaires.

Le borse sono ripartite nel modo seguente:

a) n. 10 borse per n. 10 insegnanti delle Scuole secondarie:

b) n. 2 borse per l'Ispettore o i Direttori di Scuole elementari;

c) n. 25 borse per gli insegnanti elementari.

La durée des bourses est limitée à un mois compris dans la période allant du ler juillet au 15 septembre 1961.

La durata delle borse è limitata ad un mese nel periodo dal 1° luglio al 15 settembre 1961.

Art. 2

Le personnel titulaire et non titulaire qui se trouve dans les conditions suivantes est admis à concourir:

a) membres du corps enseignant résidant en Vallée d'Aoste depuis au moins 3 ans;

b) membres du corps enseignant en service dans les écoles de la Région depuis au moins 2 années scolaires;

c) membres du corps enseignant qui n'ont pas plus de 45 ans à la date du 20 juin 1961.

Cette limite d'âge est portée à 50 ans pour les membres du corps enseignant qui n'ont jamais bénéficié d'une bourse d'études ou d'allocations d'études pour l'étranger.

Art. 2

È ammesso a concorrere il personale di ruolo e non di ruolo che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) sia residente in Valle d'Aosta da almeno tre anni;

b) sia in servizio nelle Scuole della Regione da almeno due anni scolastici

c) non abbia superato, al 20 giugno 1961, il quarantacinquesimo anno di età. Tale limite di età è elevato a cinquanta anni per il personale insegnante che non abbia mai goduto di borse o sussidi di studio per l'estero.

Art. 3

Les membres du corps enseignant des écoles moyennes et élémentaires qui ont déjà joui de ces mêmes bourses d'études pour l'étranger au cours des trois années précédentes ne peuvent pas concourir.

Art. 3

Non è ammesso al concorso il personale insegnante delle Scuole secondarie ed elementari che abbia già goduto delle stesse borse di studio per l'estero nel triennio precedente:

Cette exclusion ne s'applique pas aux enseignants de langue française des écoles moyennes.

Tale esclusione non si applica per gli insegnanti di lingua francese delle Scuole secondarie.

Le personnel dirigeant qui a déjà joui de ces mêmes bourses pour l'étranger au cours de l'année précédente ne peut pas concourir.

Non è ammesso al concorso il personale direttivo che abbia già goduto delle stesse borse di studio per l'estero nell'anno- precedente.

Art. 4

La demande de participation au concours, rédigée par le candidat et présentée sur papier libre, doit être présentée à l'Assesseur à l'Instruction Publique pour le 10 juin 1961 au plus tard.

Art. 4

La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta dal candidato e redatta in carta semplice, dovrà essere presentata all'Assessore alla Pubblica Istruzione entro il 10 giugno 1961.

Le candidat doit indiquer sur la demande:

a) la date et le lieu de naissance;

Il candidato dovrà indicare nella domanda:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) depuis quelle date il réside en Vallée d'Aoste;

b) da quale data è residente in Valle d'Aosta;

c) depuis combien d'années il est en service dans les écoles de la Région;

c) da quanti anni scolastici è in servizio nelle Scuole della Regione;

d) période à laquelle il désire jouir de la bourse d'étude;

d) il periodo in cui desidera usufruire della borsa;

e) l'Université où il désire suivre les cours de langue française. Cette Université doit être choisie parmi celles qui seront signalées par l'Assessorat à l'Instruction Publique;

e) l'Università presso cui desidera frequentare i corsi di lingua francese, scelta fra quelle che saranno segnalate dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione;

f) s'il jouit d'autres bourses d'études;

f) se gode di altre borse di studio;

g) qu'il n'a pas bénéficié de bourses d'études régionales pour l'étranger au cours de l'année précédente (s'il s'agit d'un dirigeant) ou au cours des trois années précédentes (s'il s'agit d'un instituteur ou d'un professeur des écoles moyennes enseignant d'autres disciplines que la langue française).

g) che non ha fruito di borse di studio regionali per l'estero nel corso dell'anno precedente (se si tratta di personale direttivo) o nel corso del triennio precedente (se si tratta di insegnante elementare o di insegnante di Scuola secondaria di materia diversa dalla lingua francese).

Les candidats qui seront classés devront, dans le délai de quinze jours, dès qu'ils en recevront communication, et sous peine de déchéance, faire parvenir les documents suivants à l'Assessorat à l'Instruction Publique, sur papier libre:

I candidati che saranno utilmente collocati in graduatoria dovranno, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione e sotto pena di decadenza, far pervenire all'Assessorato alla Pubblica Istruzione i seguenti documenti:

a) certificat de résidence;

a) certificato di residenza;

b) certificat de service;

b) certificato di servizio;

c) plan détaillé des études que l'intéressé désire accomplir.

c) piano dettagliato degli studi che desiderano compiere.

Art. 5

Une Commission constituée par l'Assesseur à l'Instruction Publique, Président, du Surintendant des Ecoles, d'un Directeur d'Ecole moyenne, d'un Directeur de Cercle Scolaire et d'un Instituteur nommés par l'Assesseur à l'Instruction Publique, procèdera à l'attribution des bourses en se basant sur les critériums suivants:

Art. 5

Una Commissione costituita dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, Presidente, dal Sovraintendente agli Studi, da un Capo d'Istituto, da un Direttore didattico e da un Insegnante, nominati dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, procederà alla formazione della graduatoria in base ai seguenti criteri:

a) en ce qui concerne les dirigeants et les instituteurs des écoles élémentaires, les titulaires ont la priorité;

a) per il personale direttivo e gli insegnanti delle Scuole elementari sarà data la precedenza al personale di ruolo;

b) pour les professeurs des écoles moyennes, le personnel qui enseigne la langue française a la priorité (le personnel titulaire d'abord, puis le personnel provisoire et suppléant) et, ensuite, le personnel enseignant d'autres disciplines (le personnel titulaire d'abord, puis le personnel provisoire et suppléant);

b) per il personale insegnante delle Scuole secondarie sarà data la precedenza agli insegnanti di lingua francese (prima quelli di ruolo, indi quelli incaricati o supplenti) e seguiranno gli insegnanti delle altre materie (prima quelli di ruolo, indi quelli incaricati o supplenti);

c) les classements respectifs seront établis en se basant sur la meilleure qualification obtenue pendant l'année scolaire 1959-1960.

A parité de qualification, on donnera la priorité en se basant sur l'ancienneté de service.

c) le rispettive graduatorie saranno fatte in base alla qualifica migliore nell'anno scolastico 1959-1960 ed a parità di qualifiche sarà data la precedenza in base all'anzianità di servizio.

Art. 6

Si l'on ne peut attribuer les bourses destinées au personnel dirigeant des écoles élémentaires à cause du manque de candidats, ces bourses seront attribuées, en surnombre, au personnel enseignant des écoles élémentaires en suivant l'ordre du classement, et vice versa.

Art. 6

Qualora, per mancanza di concorrenti, non si potessero attribuire le borse destinate al personale direttivo delle Scuole elementari, le borse stesse saranno assegnate, in via suppletiva, a personale insegnante delle Scuole elementari, seguendo l'ordine di graduatoria, e viceversa.

Art. 7

Les bourses d'études seront attribuées aux vainqueurs par délibération de la Junte régionale sur proposition de l'Assesseur à l'Instruction Publique.

Art. 7

Le borse di studio saranno assegnate ai vincitori con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Art. 8

On procédera au paiement des bourses d'études au moyen de deux versements, dont l'un de 40.000 lires au moment de l'attribution de la bourse, et l'autre de 40.000 lires à la fin du cours de vacances sur proposition de l'Assesseur à l'Instruction Publique.

Art. 8

Si procederà al pagamento delle borse di studio mediante due versamenti, di cui uno di L. 40.000 ad avvenuta assegnazione delle borse e l'altro, di eguale importo, a corso ultimato, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Dans le cas où le boursier n'aurait pas fréquenté régulièrement les cours de vacances, il devra rembourser la somme reçue.

Nel caso in cui il beneficiario non abbia frequentato regolarmente i corsi, sarà tenuto a rimborsare la somma percepita.

On ne payera pas le 2ème versement de la bourse si le boursier n'apporte pas la preuve - avec la documentation nécessaire - qu'il a suivi, avec assiduité et avec de bons résultats, les cours inscrits au programme de l'Université étrangère choisie pendant au moins 20 jours.

Non sarà dato corso al pagamento della seconda rata della borsa qualora il beneficiario non dimostri, con idonea documentazione, di avere seguito, con assiduità e profitto, per almeno 20 giorni, i corsi in programma presso l'Università estera scelta.

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