Oggetto del Consiglio n. 136 del 15 giugno 1964 - Verbale

OGGETTO N. 136/64 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE AI MEMBRI DEL COLLEGIO MEDICO PREVISTO DALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 20-5-1964, N. 6 RECANTE NORME PER L'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI IRRECUPERABILI.

Il Presidente, MARCOZ, invita il Consiglio a discutere ed a deliberare in merito alla seguente proposta di determinazione dei compensi da corrispondere ai membri del Collegio Medico previsto dall'articolo 4 della legge regionale 20 Maggio 1964, n. 6, recante norme per l'assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 15 giugno 1964:

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L'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6, recante norme per l'assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili, stabilisce che l'accertamento dell'invaliditą č effettuato da un Collegio Medico nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Si propone che il Consiglio Regionale stabilisca l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Medici membri del predetto Collegio Medico.

In merito si č sentita la Commissione consiliare per la Sanitą e l'Assistenza Sociale che, nell'adunanza del 26-5-1964, ha proposto che il compenso spettante ad ogni Medico membro del predetto Collegio sia determinato in lorde lire 5.000 (cinquemila) per ogni seduta, oltre il rimborso delle spese vive per eventuali visite a domicilio ad invalidi non trasportabili.

Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

1) di determinare in lorde lire 5.000 (cinquemila) il compenso da corrispondere per ogni seduta a ciascuno dei Medici membri del Collegio Medico previsto dall'art. 4 della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6, recante norme per l'assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili;

2) di stabilire che le spese sostenute dai componenti il Collegio Medico suddetto per eventuali visite a domicilio ad invalidi non trasportabili siano rimborsate su presentazione di note;

3) di stabilire che le spese di cui ai precedenti numeri 1 e 2 siano approvate e liquidate con deliberazioni della Giunta Regionale con imputazione al Capitolo 129 bis del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilitą ("Spese per l'assistenza integrativa regionale agli invalidi irrecuperabili ") ed ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari.

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L'Assessore BALESTRI informa che la Commissione consiliare permanente di studio per la Sanitą e l'Assistenza Sociale ha proposto che il compenso spettante ad ogni Medico membro del Collegio previsto dalla sopracitata legge regionale sia determinato in Lire 5.000 lorde per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese vive per eventuali visite a domicilio ad invalidi non trasportabili, in analogia al compenso corrisposto ai membri di tutte le altre varie Commissioni che operano nell'ambito dell'Amministrazione Regionale.

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sull'argomento in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta della Giunta.

IL CONSIGLIO

visto l'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6;

ad unanimitą di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentacinque);

DELIBERA

1) di determinare in lorde Lire 5.000 (cinquemila) il compenso da corrispondere per ogni seduta a ciascuno dei Medici membri del Collegio Medico previsto dall'art. 4 della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6, recante norme per l'assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili;

2) di stabilire che le spese sostenute dai componenti il Collegio Medico suddetto per eventuali visite a domicilio ad invalidi non trasportabili siano rimborsate su presentazione di note;

3) di stabilire che le spese di cui ai precedenti numeri 1) e 2) siano approvate e liquidate con deliberazioni della Giunta Regionale con imputazione al Capitolo 129 bis del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilitą ("Spese per l'assistenza integrativa regionale agli invalidi irrecuperabili") ed ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari.

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