Oggetto del Consiglio n. 162 del 30 giugno 1964 - Verbale

OGGETTO N. 162/64 - CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA PER FINANZIAMENTO OBBLIGAZIONARIO DELLA SOCIETÀ AUTOSTRADE VALDOSTANE (S.A.V.).

L'Assessore alle Finanze, FILLIETROZ, riferisce al Consiglio in merito all'oggetto concernente la concessione di garanzia fideiussoria per finanziamento obbligazionario della S.A.V. (Società Autostrade Valdostane), come da seguente proposta ed allegati vari trasmessi in copia ai Signori Consiglieri:

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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Fideiussione a favore della società autostrade valdostane p.A. per l'emittendo prestito in obbligazioni.

Omissis

Visto l'accordo 17 novembre 1962, allegato all'Atto Costitutivo, intercorso fra i Soci della Società Autostrade Valdostane p. A., capitale Lire 1.000.000.000, versato Lire 650.000.000, con sede in Aosta (in appresso indicato anche per brevità come SAV) alla quale pertecipano l'Amministrazione Provinciale di Torino e l'Amministrazione Regionale Valle d'Aosta (come da deliberazione 7 luglio 1962, n. 101) e che all'art. 10 prevede la garanzia degli Enti Pubblici Territoriali Soci per le operazioni finanziarie sociali e che perciò potranno fruire della ulteriore garanzia sussidiaria dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464.

Visto che in data 15-5-1964 è intervenuta presso il Ministro dei Lavori Pubblici, Presidente dell'ANAS, la firma della convenzione destinata a regolare la concessione alla detta Società per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada da Quincinetto ad Aosta, perfezionata con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 20-5-1963, n. 1337, notificato il 2-10-1963.

Preso atto che il costo delle opere ammesso a contributo statale per l'autostrada Quincinetto-Aosta è di Lire 48,5 miliardi.

Vista la deliberazione adottata dall'Assemblea della predetta SAV, in data 18-3-1964 riguardante la emissione in uno o più tranches di un prestito obbligazionario di totali Lire 24.000 milioni.

Vista la delibera 29 gennaio 1964 del Consiglio della SAV relativa alla costituzione di un Consorzio di collocamento a fermo dei prestiti della SAV in quanto assistiti da fideiussione degli Enti Pubblici Territoriali Soci della SAV nonché dalla garanzia sussidiaria dello Stato.

Visto lo schema di fideiussione solidale da rilasciare dall'Amministrazione Regionale della Valle di Aosta e dall'Amministrazione Provinciale di Torino, schema proposto dalla SAV di concerto con gli Istituti Finanziari interessati all'operazione.

Considerato che l'iniziativa della SAV, per una graduale e tempestiva attuazione dell'Autostrada Quincinetto-Aosta, merita un sollecito ed efficace appoggio dovendosi permettere alla SAV, secondo quanto previsto dalle leggi 24 luglio 1961 n. 729 e 4 novembre 1963 n. 1464 già citate, di approvvigionare nel modo più economico la parte dei finanziamenti occorrenti, che mediante il disposto dell'art. 1 della ricordata legge 1464 può essere procurata con l'emissione di obbligazioni, le quali per essere assistite dalla garanzia fideiussoria di Provincie e Comuni Soci possono fruire della garanzia sussidiaria statale; e ciò al fine di inserire - con il raggiungimento dello scopo sociale - le attività delle Regioni interessate su di una via di comunicazione internazionale che dovrebbe costituire uno strumento propulsore della economia locale e nazionale.

Considerato che l'emissione delle obbligazioni di che trattasi è autorizzata in deroga all'art. 2410 del C.C. ed è esente da tasse ed imposte presenti e future spettanti sia all'Erario dello Stato che ad Enti locali, come del pari esenti sono i contratti per la prestazione di fideiussioni in forza degli artt. 1 della citata legge 4 novembre 1963 n. 1464 ed 8 della ricordata legge 24 luglio 1961 n. 729.

Ritenuto comunque che la garanzia concessa dall'Amministrazione Provinciale di Torino ed Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta con la suddetta fideiussione sarà assistita da garanzia sussidiaria dello Stato.

Ritenuto inoltre che l'operazione deliberata dalla SAV si dimostra conveniente e di sicura realizzazione, non solo per quanto predetto, ma anche per la considerazione che i ricavi per i pedaggi previsti consentono di fronteggiare tutti gli oneri preventivati dalla gestione sociale e particolarmente quelli relativi al pagamento degli interessi ed al rimborso delle obbligazioni in parola.

Considerato che, comunque, la convenzione SAV-ANAS all'articolo 9 prevede al punto 5 che, qualora si verifichi uno stato di insolvenza riguardo alle obbligazioni emesse ai sensi del già ricordato art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, potrà farsi luogo alla dichiarazione di decadenza della concessione con la duplice conseguenza che la proprietà dell'autostrada in oggetto e dei suoi impianti accessori nonché delle relatìve progettazioni, passerà di diritto all'ANAS la quale nel contempo subentrerà in tutti i rapporti obbligatori in corso costituiti dalla Società Concessionaria ivi compresi quelli relativi alle obbligazioni ed ai mutui di cui all'art. 1 della legge sopra citata.

Delibera

Approvate le premesse tutte innanzi formulate, che si intendono costituire parte integrante della presente deliberazione:

1) di prestare fideiussione solidale con l'Amministrazione Provinciale di Torino a garanzia degli obblighi che la SAV andrà ad assumere con la emissione dei prestiti obbligazionari decisi dalla Assemblea della Società predetta in una o più deliberazioni e che saranno denominati: "prestito Autostrade Valdostane" subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente Emittente delle seguenti condizioni:

a) che le obbligazioni in circolazione non abbiano mai a superare il limite di Lire 24.000 milioni di valore nominale;

b) che l'emissione delle obbligazioni avvenga in base a deliberazioni, anche successive, dell'Assemblea della SAV, provviste di regolare omologazione, sia durante il periodo di costruzione dell'autostrada che dopo,

c) che l'interesse annuo non superi il 6% da corrispondere ai portatori delle obbligazioni in due rate uguali posticipate;

d) che la durata massima sia di anni 25 comunque tale da non superare il periodo di concessione;

e) che il rimborso del capitale avvenga secondo apposito piano di ammortamento e relativo regolamento;

2) di stabilire che, in virtù di tale fideiussione, l'Amministrazione Regionale Valdostana si obbliga a pagare ai futuri portatori delle obbligazioni che saranno emesse con le caratteristiche di cui al precedente punto 1), dietro semplice richiesta da indirizzarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e senza obbligo di costituzione dimora, il controvalore delle cedole ed il capitale dei titoli ammessi a rimborso, qualora la Società Autostrade Valdostane p. A. non vi avesse provveduto entro un mese dalla scadenza dei relativi termini, il tutto senza la preventiva escussione del debitore principale e rinunciando ad ogni eccezione derivante dagli artt. 1956 e 1957 del C. C.

3) di approvare l'allegato schema di convenzione da stipularsi tra la Società Autostrade Valdostane p. A., l'Amministrazione Provinciale di Torino e l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta per il regolamento dei rapporti tra di loro in relazione al rilascio della fideiussione di cui ai precedenti numeri, schema comprendente quattro articoli oltre le premesse.

4) di condizionare la concessione della fideiussione di cui sopra al verificarsi delle seguenti circostanze:

a) ottenimento della garanzia sussidiaria dello Stato;

b) avvenuto collocamento delle obbligazioni di cui trattasi;

5) di stabilire che la fideiussione prestata nei termini di cui in precedenza avrà, una volta verificatesi le condizioni di cui sub. 4), efficacia integrale ed immediata, pur nelle more della analoga deliberazione intervenenda da parte del con fideiussore Amministrazione Provinciale di Torino fino ad allora restando la deliberante unico mallevadore dell'emissione obbligazionaria in parola, purchè limitata ad una prima emissione di non oltre un quarto del valore complessivo precisato al punto 1) lettera a), ma con l'espressa intesa che, sopravvenendo la deliberazione fideiussoria dell'altra indicata garante, i rapporti interni tra di essi saranno regolati dalla convenzione di cui al precedente punto 3), alla cui stipulazione la deliberante addiverrà onde regolare per parte sua i rapporti con la SAV, anche senza l'intervento del con fideiussore suddetto.

6) di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale - pro tempore -, Avv. Severino Caveri, od, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze, Avv. Giuseppe Fillietroz, ad espletare tutti gli incombenti necessari per il perfezionamento dell'operazione di finanziamento in oggetto e relativa fideiussione, nonché a rappresentare l'Amministrazione Regionale Valdostana per addivenire alla stipulazione della convenzione di cui al precedente n. 3).

7) di delegare alla Giunta Regionale l'approvazione di eventuali necessarie modifiche o aggiunte da apportare allo schema della stipulanda convenzione di cui al precedente n. 3), nonché l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione e di perfezionamento di atti al fine di addivenire alla sollecita stipulazione della convenzione medesima.

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S. A. V

SOCIETÀ AUTOSTRADE VALDOSTANE S.p.A.

Capitale Sociale 1.000.000.000 versato 650.000.000

AOSTA

Via Promis n. 2 - Tel. 22.86

Prot. n. 299 20-6-64

Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta

AOSTA

All'Amministrazione Provinciale di Torino

TORINO

Oggetto: Richiesta di concessione della fideiussione al prestito obbligazionario sociale.

Come Vi è certamente noto, la nostra Società ha ottenuto il 2-10-1963, con decreto del Ministro LL. PP. Presidente dell'ANAS, la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Quincinetto-Aosta.

Conseguentemente, il nostro Consiglio di Amministrazione deliberò sin dal 29-1-1964 di procedere alla impostazione delle operazioni finanziarie relative all'approvvigionamento dei capitali occorrenti per dare inizio, quanto prima possibile, alla costruzione di questa arteria viaria di importanza fondamentale per lo sviluppo economico delle regioni interessate e della stessa Nazione.

Allo scopo di poter disporre di previsioni il più possibile esatte circa le occorrenze finanziarie della nostra Società nonché circa la redditività dei capitali da investire, sono stati da noi effettuati ampi studi economici e finanziari. Questi, basati su rilevazioni dei traffici che si svolgono sulla S. S. n. 26 e su cautelative previsioni di successivo sviluppo in dipendenza anche dell'apertura al traffico dei trafori alpini, hanno dimostrato la possibilità di assicurare la remunerazione ed il rimborso, nel trentennio di concessione, di tutti i capitali investiti, sempre che risultino approvvigionabili nei modi che comportino i minori costi.

Si unisce a questo proposito il piano economico finanziario generale, il quale, insieme al progetto di massima dell'autostrada ed alla convenzione che regola la concessione, è stato approvato con il sopra accennato decreto del Ministero LL. PP. Presidente dell'ANAS.

Il conseguimento dello scopo per cui si è costituita la nostra Società comporta l'attuazione delle seguenti operazioni:

1) elevazione del capitale sociale a L. 1.000 milioni; a ciò come Vi è noto, è stato provveduto con delibera dell'Assemblea straordinaria del 15-7-1963 e a tutt'oggi il capitale versato ammonta a L. 650.000.000.

2) valendosi delle particolari facilitazioni finanziarie concesse dalle leggi 24-7-1961 n. 729 e 4-11-1963 n. 1464 per Società concessionarie alle quali partecipino Regioni, Provincie e Comuni, procedere alla emissione, in virtù della accordata deroga all'art. 2410 C.C., di obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione, le obbligazioni in parola possono essere garantite dai predetti Enti Pubblici, e, per tale fatto, potranno godere della garanzia sussidiaria dello Stato fino alla misura del 50% del costo complessivo delle opere approvato; esse beneficeranno inoltre di complete esenzioni fiscali e potranno essere assunte dagli Istituti di Credito di diritto pubblico anche in deroga alle disposizioni statutarie.

E' chiaro che titoli così particolarmente assistiti consentono l'approvvigionamento del corrispondente prestito al minimo costo.

3) Dovrà poi effettuarsi lo sconto del contributo statale assegnato nella misura del 3,25% del costo delle opere, man mano che esso diverrà liquidabile in relazione all'avanzamento dei lavori ed agli stanziamenti di legge: con il che si renderanno disponibili L. 21,9 miliardi.

4) Infine, a saldo dell'intero fabbisogno che, come risulta dal piano finanziario, ammonta a L. 50,8 miliardi circa, è prevista la contrazione di un mutuo ipotecario sulla sede stradale, come consentito all'art. 2 della legge 4 novembre 1963 n. 1464, o di altre operazioni finanziarie.

Per quanto riguarda l'esecuzione dell'operazione di cui al n. 2 si rende noto che l'Assemblea della SAV in data 18 marzo 1964 ha deliberato - come da verbale che si unisce - di procedere all'emissione in più volte di un prestito obbligazionario entro l'ammontare di L. 24 miliardi di valore nominale - pari al 50% circa del costo delle opere dell'autostrada approvato in L. 48,5 miliardi - e con periodo di ammortamento sempre compreso nel trentennio di concessione.

Durante il primo periodo di esercizio dell'autostrada, per fronteggiare, oltre il pagamento degli interessi, anche il rimborso dei capitali, sarà necessario procedere a successive emissioni di obbligazioni per importi pari ai rimborsi già effettuati, contenendo in tal modo l'ammontare delle obbligazioni in circolazione, ammortizzabili nel trentennio di concessione, entro il limite di L. 24 miliardi, fruendo così sempre delle garanzie e benefici già detti.

Il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha recentemente espresso parere favorevole alla progettata emissione di una prima tranche di obbligazioni per L. 5 miliardi entro il corrente anno 1964.

Conseguentemente il Consiglio ha deliberato, in armonia con quanto previsto all'art. 10 della convenzione sociale, di richiedere, come con la presente richiede, agli Enti Pubblici Territoriali Soci di voler accordare la propria garanzia fidejussoria alle emittende obbligazioni, subordinata, ben inteso, all'ottenimento della garanzia sussidiaria dello Stato, già richiesta al competente Ministero del Tesoro della nostra Società.

A questo proposito anzi va sottolineato che il Ministero del Tesoro, con la lettera 5 marzo 1964 n. 532179/14 V, di cui Vi inviamo copia, non frappone ostacoli all'integrale accettazione della nostra domanda, ma richiede per l'emanazione del provvedimento di concessione della garanzia sussidiaria dello Stato, tra gli altri documenti, copia delle deliberazioni assunte dalla Amministrazione Regionale Valdostana e dalla Provincia di Torino, debitamente approvate o vistate dai rispettivi organi di controllo o di tutela, relative alla prestazione della fidejussione solidale per l'ammortamento delle obbligazioni stesse.

Nell'occasione il Ministero del Tesoro sottolinea la necessità che nelle delibere siano riportate le convenzioni da stipulare tra i cennati Enti e la nostra Società per regolare le modalità di rilascio della fidejussione, indicandone le clausole essenziali.

Vi proponiamo quindi al riguardo, per ragioni di uniformità, l'adozione del testo che si trasmette qui unito, insieme ad uno schema di convenzione per regolare i rapporti originati da detta garanzia, testo nel quale noterete come tutte le suaccennate prescrizioni del Ministero del Tesoro sulla forma degli atti relativi alla fidejussione in parola siano state contemplate ed osservate.

Quanto sopra, mentre rassicura sull'adozione della procedura atta ad ottenere il risultato desiderato, conferma l'urgenza che intervengano le regolari delibere di fidejussione degli Enti Pubblici Soci, onde permettere il sollecito e regolare svolgimento della pratica di garanzia statale e con essa l'esecuzione del prestito obbligazionario, condizione prima ed essenziale per l'avvio a realizzazione dello scopo sociale.

Certi della pronta adesione di codesta spettabile Amministrazione e restando in attesa delle decisioni adottate, si porgono i più vivi ringraziamenti, insieme ai più deferenti ossequi.

S.A.V.

Società Autostrade Valdostane S.p.A.

Il Presidente

F.to Alberto Chamonin

Estratto dal testo della Convenzione per la Costituzione della "SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE" - SAV - S.p.A.

(testo approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta n. 101 del 7 luglio 1962):

Omissis

Art. 10

I tre Gruppi assisteranno la S.A.V. ciascuno nel campo della propria specifica competenza e cioè i Gruppi B e C per tutti gli affari di carattere tecnico, economico e finanziario ed il Gruppo A per i rapporti con i pubblici uffici ed assistendo con la prevista garanzia le operazioni finanziarie sociali che per tale fatto possano essere controgarantite da parte dello Stato (ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961 n. 729).

In particolare l'Amministrazione Regionale della Valle di Aosta assisterà la S.A.V. nella redazione dei progetti di massima e generali i cui tracciati con il numero dei caselli e la loro ubicazione saranno sottoposti al suo benestare prima di essere portati all'esame per l'approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione della S.A.V. ed al suo successivo inoltro agli Organi concedenti.

In particolare la SINA ed i Soci del Gruppo azionario B assisteranno la S.A.V. in tutte le operazioni di finanziamento - riservate ad essi in prelazione - delle quali la Società avrà bisogno nel corso della sua attività con particolare riferimento al periodo di costruzione della autostrada.

Omissis

BOZZA DELLA CONVENZIONE DA STIPULARSI FRA LA S.A.V. E GLI ENTI TERRITORIALI SOCI FIDEJUSSORI PER IL REGOLAMENTO DEI RAPPORTI RELATIVI ALLA FIDEJUSSIONE (Allegato alle delibere degli Enti Fidejussori).

Omissis

Comparenti:

1) S.A.V. - Società Autostrade Valdostane

2) Amministrazione Regionale Valle d'Aosta

3) Amministrazione Provinciaile di Torino

Omissis

PREMESSO

a) che con atto 17-11-1962 del Notaio Luigi Berton di Aosta rep. n. 9477/2297 è stata costituita la Società Autostrade Valdostane - S.A.V. - S.p.A.; omologata dal Tribunale di Aosta con decreto del 17-12-1962;

b) che scopo della Società è quello di provvedere alla progettazione, costruzione e gestione di una autostrada da Quincinetto ad Aosta;

c) che i Soci della predetta Società, risultanti iscritti al Libro Soci della medesima alla data odierna sono: Regione Autonoma della Valle d'Aosta, Amministrazione Provinciale di Torino, Cassa di Risparmio di Torino, Cassa di Risparmio di Alessandria, Cassa di Risparmio di Asti, Cassa di Risparmio di Bra, Cassa di Risparmio di Biella, Cassa di Risparmio di Cuneo, Cassa di Risparmio di Fossano, Cassa di Risparmio di Vercelli, Cassa di Risparmio di Genova, Cassa di Risparmio di Piacenza, Istituto Bancario S. Paolo di Torino, Istituto Mobiliare Italiano, SATAP S.p.A., SINA S.p.A., Monte Bianco S.p.A., Cervino S.p.A., SAAV S.p.A., Compagnia Generale Dolciaria S.p.A. ed ATIVA S.p.A.;

d) che del Collegio Sindacale della Socità fanno parte, oltre un membro effettivo ed un supplente designati dai Soci di gruppo A (fidejubenti con il presente atto), due membri designati l'uno dall'ANAS e l'altro dal Ministero del Tesoro, quest'ultimo nominato Presidente ai sensi dell'Articolo 2460 C. C.;

e) che la S.A.V. S.p.A. per la realizzazione del suo programma ha ottenuto dall'ANAS in data 15-5-1963 la concessione trentennale ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 luglio 1961 n. 729, concessione resa esecutiva con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1337 del 20 maggio 1963,

f) che la S. A. V. onde sopperire al fabbisogno finanziario per la esecuzione delle opere occorrenti per l'attuazione dell'Autostrada di che trattasi si propone di effettuare una emissione obbligazionaria dell'ammontare nominale massimo di Lire 24.000.000.000 (mantenibile durante tutto il periodo di concessione ma mai superabile) oltre a ricorrere ad operazioni di sconto del contributo statale ottenuto pari al 3,25% del costo delle opere, fino all'ammontare massimo (per esse di Lire 48.500.000.000), e ad altre operazioni finanziarie per le residue occorrenze;

g) che il prestito obbligazionario predetto è rimborsabile come da regolamento in allegato;

h) che le predette Pubbliche Amministrazioni, giusta gli accordi intervenuti, si sono dichiarati disposti a prestare a titolo non oneroso, alle condizioni tutte di cui in appresso la fidejussione per il prestito obbligazionario predetto;

i) che interessa ora regolare i rapporti connessi con la prestazione di siffatta fidejussione.

Subordinatamente alle intervenute approvazioni di legge del progettato prestito obbligazionario ed all'ottenimento, per lo stesso, della garanzia sussidiaria dello Stato di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 4 novembre 1963 n. 1464,

SI STIPULA E SI CONVIENE

Art. 1

Le premesse che precedono formano parte integrane e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

L'Amministrazione Regionale Valle d'Aosta e la Amministrazione Provinciale di Torino si obbligano a prestare la loro fidejussione personale con il vincolo della solidarietà ed indivisibilità a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento da parte della Società Autostrade Valdostane S. p. A. di tutte le obbligazioni alle stesse derivanti dal prestito obbligazionario di cui si tratta.

Art. 3

Gli Enti fideiussori nei loro rapporti interni assumono tale garanzia nelle misure in appresso segnate a fianco di ciascuno di essi e non oltre, talchè solamente entro tali limiti potrà essere esercitato il regresso da parte di quel fidejussore che avesse dovuto, per effetto della prestata fidejussione, assolvere le obbligazioni lasciate insoddisfatte da parte della Società Autostrade Valdostane:

a) Regione Valle d'Aosta quota % rispettiva partecipazione capitale della S.A.V. 27%; quota di garanzia: 84,375%

b) Provincia di Torino quota % rispettiva partecipazione capitale della S.A.V. 5%; quota di garanzia: 15,625%

Totale: 100%

Art. 4

La concessione fideiussoria è condizionata agli impegni che la S.A.V. assume come segue:

1) obbligo per la Società di affidare il proprio servizio di tesoreria ad una delle Aziende di Credito previste dall'art. 5 del R.D.L. 12 maggio 1963 n. 375;

2) obbligo per la S.A.V. di comunicare tempestivamente al tesoriere la scadenza e l'importo delle rate di rimborso delle obbligazioni;

3) obbligo per il tesoriere di calcolare per ciascun esercizio il totale delle rate di rimborso delle obbligazioni, ricavandone la quota mensile da accantonare per il soddisfacimento delle rate stesse;

4) obbligo per la S.A.V. di autorizzare il tesoriere ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento, mese per mese, sul totale delle somme incassate per ciascun mese, la quota di cui al n. 3 ed a versarla in un conto speciale intestato all'Ente e vincolato al pagamento delle suindicate rate di ammortamento; inoltre, nell'ipotesi che a fine mese le disponibilità di cassa non permettessero, in tutto o in parte, l'accantonamento di cui al n. 3, lo stesso accantonamento dovrà essere effettuato per la parte incapiente, a fine del mese o dei mesi successivi, in aggiunta alla somma da accantonare per tali mesi. Le somme così accantonate saranno dal tesoriere direttamente utilizzate per conto dell'Ente per il pagamento, alle scadenze stabilite, delle rate di rimborso delle obbligazioni;

5) obbligo per il tesoriere di continuare, anche dopo scaduta la convenzione, il servizio di tesoreria per un certo periodo anche se la convenzione non venga rinnovata, o quanto meno l'obbligo di notificare, entro un congruo termine, anche agli Enti fideiussori ed al Ministro del Tesoro, Direzione Generale del Tesoro, la disdetta;

6) obbligo di inserire norme come quelle della precedente convenzione, in sede di rinnovo per la convenzione stessa.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro ispettorato Generale Finanziamenti Divisione VI

Prot. N. 532179/14 V

Risposta al Foglio del 30-1-1964

Roma, 5 marzo 1964

Alla S.A.V.

Società Autostrade Valdostane S. p.A.

AOSTA

OGGETTO: Garanzia sussidiaria dello Stato su emittendo prestito obbligazionario a termine art. 1 legge 4 Novembre 1963, n. 1464.

Si fa riferimento alla domanda con cui codesta Società ha chiesto la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato, a termine dell'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, sull'emittendo prestito obbligazionario di Lire 24 miliardi, il cui ricavato dovrà essere destinato a coprire parte del fabbisogno finanziario per la costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta.

Codesta Società, inoltre, nel comunicare che con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, in data 20-5-1963, le è stata accordata la concessione della costruzione di tale autostrada, il cui costo è previsto in Lire 48.500.000.000, ha portato a conoscenza che l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta e l'Amministrazione Provinciale di Torino presteranno la loro fidejussione sull'emittendo prestito obbligazionario.

Tale prestito sarà emesso e collocato in tre scaglioni, il primo dei quali nel 2 semestre 1964; ciascun scaglione verrà rimborsato in 25 anni mediante annualità costanti comprensive di capitale e interessi nella misura del 6% a partire dall'inizio del sesto anno dell'emissione.

Ciò posto, ai fini dell'eventuale emanazione del provvedimento di concessione della garanzia sussidiaria dello Stato, subordinatamente alla prestazione della fideiussione da parte della Regione della Valle d'Aosta e della Provincia di Torino, per l'ammortamento dell'emittendo prestito obbligazionario, si comunica che, all'uopo, codesta Società dovrà far pervenire allo scrivente la seguente documentazione:

1) copia del proprio atto costitutivo;

2) copia del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concessione della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada Quincinetto-Aosta e della relativa convenzione con l'A.N.A.S.;

3) piano finanziario delle entrate e delle spese previste per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada;

4) piano di ammortamento e relativo regolamento dell'emittendo prestito obbligazionario;

5) copia dell'approvazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio all'emissione obbligazionaria;

6) copia delle deliberazioni assunte dalla Regione della Valle d'Aosta e dalla Provincia di Torino (questa ultima previa approvazione dell'Autorità tutoria), relative alla prestazione della fideiussione solidale per l'ammortamento delle obbligazioni emesse. In tali deliberazioni dovranno essere riportate le convenzioni da stipulare tra i cennati enti e codesta Società per regolare le modalità di rilascio della fidejussione e le convenzioni stesse dovranno contenere le seguenti clausole:

a) obbligo per codesta Società di affidare il proprio servizio di tesoreria per tutte le entrate e le uscite ad una delle aziende di credito previste dall'articolo 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

b) obbligo per codeste Società di comunicare tempestivamente al Tesoriere la scadenza e l'importo delle rate di ammortamento delle obbligazioni;

c) obbligo per il Tesoriere di calcolare per ciascun esercizio il totale delle rate di rimborso delle obbligazioni, ricavandone la quota mensile da accantonare per il soddisfo delle rate stesse;

d) obbligo per codesta Società di autorizzare il Tesoriere ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento, mese per mese, sul totale delle somme incassate per ciascun mese, la quota di cui alla lettera c) ed a versarla in un conto speciale, intestato a codesta Società medesima, e vincolato al pagamento delle suindicate rate di ammortamento; inoltre, nell'ipotesi che a fine mese le disponibilità di cassa non permettessero, in tutto o, in parte, l'accantonamento di cui alla lettera c), lo stesso accantonamento dovrà essere effettuato, per la parte incapiente, a fine del mese o dei mesi successivi, in aggiunta alla somma da accantonare per tali mesi. Le somme così accantonate saranno dal Tesoriere direttamente utilizzate per conto di codesta Società per il pagamento, alle scadenze stabilite, delle rate di rimborso delle obbligazioni;

e) obbligo per il Tesoriere di continuare, anche dopo scaduta la convenzione, il servizio di Tesoreria per un certo periodo, anche se la convenzione non venga rinnovata, o quanto meno obbligo di notificare, entro un congruo termine anche agli enti fideiussori e al Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Tesoro - la disdetta;

f) obbligo di inserire norme come quelle della precedente convenzione, in sede di rinnovo della convenzione stessa.

Si prega di voler inviare in duplice esemplare i documenti innanzi elencati.

p/ IL MINISTRO

Firmato Stammati

ESTRATTO DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 15 MAGGIO 1963 (REP. N. 5579) TRA L'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE E LA SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE S.A.V. PER LA CONCESSIONE DELLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLA AUTOSTRADA QUINCINETTO-AOSTA.

...Omissis...

Art. 1

L'ANAS a norma dell'art. 2 dela Legge 24 luglio 1961 n. 729, concede alla Società Autostrade Valdostane S. p.A. S.A.V. alle condizioni di cui agli articoli seguenti, la costruzione e l'esercizio di un'autostrada da Quincinetto ad Aosta, di cui all'annessa corografia che fa parte integrante della presente convenzione e che si allega sotto la lettera B ed al progetto di massima approvato con D.M. 15 maggio 1963.

L'autostrada - il cui costo complessivo presunto risultante dall'annesso piano finanziario che fa parte integrante della presente convenzione e che si allega sotto la lettera C è di Lire 48.500.000.000 - (quarantottomiliardicinquecento milioni) - avrà la lunghezza complessiva di Km. 50 circa con sezione a due carreggiate di mt. 7,50 ciascuna, separate da uno spartitraffico centrale di mt. 1,10 e fiancheggiate da due banchine laterali di mt. 1,50 ciascuna, nonché le altre caratteristiche, pertinenze ed accessori, stabilite nel progetto di massima di cui in precedenza.

La Società provvederà altresì a sua cura e spese:

a) alla manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria dell'autostrada oggetto della presente concessione, e dei suoi collegamenti ed opere annesse, nei limiti stabiliti dal successivo art. 2.

b) alla gestione tecnica e finanziaria dell'autostrada stessa con la riscossione dei diritti di pedaggio di cui al successivo art. 11 e di quanto altro spetta alla Società Concessionaria in forza dei successivi articoli 12 e 13.

c) agli eventuali miglioramenti delle opere connesse, previ accordi con l'ANAS.

...Omissis...

Art. 9

Con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, Presidente dell'ANAS, emanato con le norme di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 24 luglio 1961 n. 729, si potrà far luogo alla dichiarazione di decadenza:

1) quando la Società Concessionaria senza giustificato motivo ritardi la presentazione dei progetti oltre i termini stabiliti;

2) quando si verifichino gravi irregolarità o negligenze nella condotta dei lavori;

3) quando la concessione venga anche parzialmente ceduta ad altri;

4) quando l'inizio o il compimento dell'opera si protragga senza giustificato motivo oltre i termini fissati dall'art. 5;

5) quando la Società rinunci, abbandoni o pregiudichi il regolare esercizio o la manutenzione dell'autostrada; qualora non vengano rispettati gli obblighi sanciti dall'art. 6 ovvero quando si verifichi uno stato di insolvenza riguardo alle obbligazioni eventualmente emesse ai sensi dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961 n. 729.

Dichiarata la decadenza, la proprietà dell'autostrada, degli impianti accessori, nonché delle relative progettazioni, passerà di diritto all'ANAS, la quale nel contempo subentrerà in tutti i rapporti obbligatori in corso costituiti dalla Società Concessionaria, ivi compresi quelli relativi alle obbligazioni e ai mutui di cui all'art. 3 della legge 24 luglio 1961 n. 729.

In caso di decadenza spetterà alla Società Concessionaria il rimborso delle spese sostenute per le opere regolarmente eseguite e mantenute, rimborso che sarà decurtato di una percentuale del 10% anche ove ciò dovesse comportare il totale assorbimento del capitale sociale.

E' fatto salvo, ai sensi dell'art. 1218 C.C., il diritto della Amministrazione concedente al risarcimento dei danni nei confronti della Società Concessionaria, per qualsiasi inadempienza alle norme della presente Convenzione.

Omissis

N. 810 di Repertorio.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

Il diciotto marzo millenovecentosessantaquattro, alle ore sedici, in Aosta, nella sala adunanze nella sede della Società infraindicata, posta a piano rialzato della casa distinta con il N. 2 di via Promis ove io dottor Ottavio Bastrenta notaio in Aosta, iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di Ivrea e Aosta, a richiesta del Consiglio di Amministrazione della Società stessa, mi sono recato per redigere in forma pubblica il verbale della Assemblea straordinaria degli azionisti della "Società Autostrade Valdostane - S.A.V. - S.p.A." con sede in Aosta e con capitale sociale di Lire 1 miliardo (versato Lire 650 milioni), convocata in questo luogo, giorno ed ora, avuta la presenza del signor professore ingegner Ercole Bottani, nato l'11 febbraio 1897 a Volpago del Montello (Treviso) e domiciliato per ragioni della carica, ad Aosta, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società stessa;

della identità personale del quale sono certo, e che rinunzia alla assistenza dei testimoni, dà atto di quanto segue:

Assume la presidenza della Assemblea, a norma dell'art. 14 dello Statuto sociale e su designazione unanime dell'Assemblea stessa, il comparente signor prof. ing. Ercole Bottani il quale constatate e fatte constatare all'Assemblea stessa

- che l'odierna convocazione è stata effettuata con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 36 dell'11-2-1964 (pagina 439);

- che sono presenti del Consiglio di Amministrazione i signori: prof. Luigi Barone, rag. Mauro Bordon, dott. ing. Mario Bruni, dott. ing. Enrico Carrara, dott. Carlo Gabriele Cotta, dott. Amos Dagnes, rag. Giulio Dolchi, Alfonso Vallino, dott. Giovanni Zunino, coram. Ennio Pedrini, consigliere, oltre ad esso Vice Presidente;

e del Collegio Sindacale i signori: dott. Lorenzo Ferretti, sindaco effettivo, dott. Elio Pozzo, sindaco effettivo,

- che del capitale sociale, come da biglietti e deleghe che si conservano agli atti sociali, sono presenti numero novecentoottantaseimila azioni delle numero un milione azioni costituenti l'intero capitale sociale;

ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per la emissione di un prestito obbligazionario di L. 24 miliardi; deleghe di poteri e deliberazioni conseguenziali.

2) omissis...

3) omissis..

Dopo di che l'Assemblea delibera quanto segue:

1) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per la emissione di un prestito obbligazionario di L. 24 miliardi; deleghe di poteri e deliberazioni conseguenziali.

L'Assemblea approva e adotta all'unanimità per alzata di mano l'ordine del giorno n. 1 proposto dal Consiglio di Amministrazione, unito alla relazione del Consiglio stesso all'Assemblea che qui si trascrive:

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società Autostrade Valdostane S. p.A.

- considerato che la Società ha ottenuto la concessione per l'autostrada Quincinetto-Aosta;

- considerato che il capitale sociale è stato elevato a Lire 1.000.000.000;

- considerato che - per l'art. 3 della legge 24-7-1961 n. 729 la Società è autorizzata, in deroga all'art. 2410 C.C. ad emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione, che le Amministrazioni Pubbliche Socie possono garantire l'ammortamento delle obbligazioni come sopra emesse, e che gli impegni assunti dagli Enti locali predetti per effetto della garanzia prestata, potranno godere della garanzia sussidiaria dello Stato fino ad un importo non superiore al 50% del costo complessivo delle opere;

- considerato che per l'art. 8 della ricordata legge n. 729 dette obbligazioni ed i relativi interessi sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti sia allo Stato che agli Enti locali;

- considerato che il costo delle opere approvato dall'ANAS è di Lire 48.S00.000;

- considerato quanto comunicato al proposito dal Consiglio di Amministrazione circa l'opportunità di sopperire al fabbisogno finanziario per la costruzione dell'autostrada di che trattasi con l'emissione in più volte di un prestito obbligazionario fino all'ammontare massimo di Lire 24.000.000.000;

- preso atto che gli Enti Pubblici Territoriali concederanno la loro garanzia solidale fideiussoria per l'emissione predetta;

- preso atto che è stata presentata al Ministero del Tesoro domanda per la concessione della garanzia sussidiaria;

- subordinatamente all'ottenimento della prescritta autorizzazione

Delibera

1) di autorizzare l'emissione in più volte di un prestito obbligazionario fino a n. 24.000.000 (ventiquattromilioni) obbligazioni venticinquennali da Lire 1.000 (lire mille) caduna per un complessivo valore di L. 24.000.000.000 (lire ventiquattromiliardi) fruttanti l'interesse annuo massimo del sei per cento (6 %) pagabile a semestri posticipati, esenti per legge da qualsiasi tassa, imposta o tributo; decorsi cinque anni dall'emissione le obbligazioni saranno ammortizzabili in anni 20 (venti) con annualità costanti comprensive di capitale e di interessi, mediante sorteggio da effettuarsi a mezzo notaio o anche mediante acquisto a prezzo non superiore al nominale.

Delle obbligazioni emittende come sopra indicato, la Società in ogni momento potrà chiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale presso le Borse Valori Italiane, esendo fin da ora autorizzato il Consiglio di Amministrazione a presentare la domanda ed a svolgere tutte le pratiche a ciò necessarie;

2) Di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di emettere il suddetto prestito con le più ampie facoltà di stabilire il tasso di interesse, purchè non superiore al 6% in ragione d'anno, di redigere il regolamento definitivo del prestito ed il relativo piano d'ammortamento, conferendogli i più ampi poteri per il collocamento delle obbligazioni alle condizioni che riterrà più convenienti.

3) Di demandare al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed ai Vice Presidenti, anche disgiuntamente tra di loro, la facoltà di apportare alla presente deliberazione le eventuali modifiche che potessero essere richieste in sede di autorizzazione ed omologazione.

... omissis...

Del che il presente verbale del quale ho dato lettura, in presenza della Assemblea, al comparente, che lo ha riconosciuto con f orme a verità ed alle sue dichiarazioni.

Consta di quattro fogli scritti di mio pugno e da persona di mia fiducia su dodici facciate e parte della tredicesima.

Firmati Ercole Bottani Ottavio Bastrenta Notaio.

LEGGE 4 NOVEMBRE 1963, N. 1464

(Gazzetta Ufficiale n. 293, in data 11 novembre 1963)

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 24 LUGLIO 1961, N. 729, RECANTE NORME PER IL PIANO DI NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è sostituito dal seguente:

"Gli Enti che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della presente legge possono contrarre mutui della durata massima di trenta anni con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con l'Istituto mobiliare italiano, con le Casse di risparmio, con i Monti di credito su pegno di prima categoria, ed i loro Istituti finanziari, con le sezioni opere pubbliche degli Istituti di credito fondiario e degli Istituti di credito di diritto pubblico, con gli Enti e gli Istituti di assicurazione e di previdenza, i quali sono tutti autorizzati a concedere detti mutui anche in deroga alle loro disposizioni statutarie ed alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie.

Gli Enti concessionari suddetti potranno altresì, previa autorizzazione con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il eredito e il risparmio, contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, anche per il tramite degli Enti di cui al precedente comma. Nei limiti di cui al successivo comma settimo, i conseguenti impegni assunti dagli enti concessionari potranno essere garantiti dallo Stato per quanto riguarda il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. Alle anzidette operazioni di finanziamento si applicano le disposizioni previste dal primo comma del successivo articolo 8 anche per quanto concerne gli interessi derivanti dai finanziamenti stessi.

I concessionari, anche in deroga all'articolo 2410 del Codice Civile, sono autorizzati ad emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione.

L'emissione è subordinata alla approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che può autorizzare la quotazione presso le borse italiane delle obbligazioni stesse.

Gli istituti di credito e le Banche di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificaziosai, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni statutarie, ad assumere le obbligazioni stesse.

Qualora l'ente concessionario sia un Consorzio o una Società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui facciano parte Regioni, Provincie e Comuni, le Regioni, le Provincie e i Comuni stessi potranno garantire il pagamento del capitale e relativi interessi sui mutui contratti e delle obbligazioni emesse dal Consorzio o dalla Società. Gli impegni assunti dagli Enti locali predetti per effetto della garanzia prestata per finanziamenti od emissioni obbligazionarie potranno godere della garanzia sussidiaria dello Stato fino ad un importo non superiore al 50 per cento del costo complessivo delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2.

A richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti la suddetta garanzia dello Stato diverrà automaticamente operante dopo 60 giorni dalle singole scadenze rateali risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il concessionario debitore e gli Enti locali garanti non abbiano soddisfatto (anche se in misura parziale) gli impegni assunti. Per effetto dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro si surrogherà nei diritti che questi avevano contro il debitore e gli Enti f idejussori.

I titoli dei prestiti obbligazionari come sopra garantiti sono equiparati ai titoli di Stato per gli effetti di cui all'articolo 18, n. 5, del rego decreto 5 febbraio 1931, n. 225.

L'importo totale delle garanzie statali concedibili ai sensi del presente articolo non potrà, in ogni caso, superare il 50% del costo complessivo di cui ai precedente comma quarto.

Il Ministro per il Tesoro di concerto con il Ministro per i Lavori Pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., è autorizzato ad emanare i provvedimenti relativi al rilascio delle garanzie dello Stato previste dal presente articolo.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia predetta graveranno sull'apposito capitolo che all'uopo verrà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1964-65".

(Omissis)

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L'Assessore FILLIETROZ fa presente che la Società Autostrade Valdostane - S.p.A., ha chiesto che l'Amministrazione Regionale presti fideiussione solidale con l'Amministrazione Provinciale di Torino a garanzia del prestito obbligazionario dell'ammontare nominale massimo di Lire 24 miliardi che la Società intende effettuare con successive emissioni di obbligazioni per l'ammontare suddetto.

Precisa che l'adozione del provvedimento richiesto dalla Società SAV ha carattere d'urgenza perché con il provento del prestito obbligazionario la Società deve fare fronte alle spese per l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione dei primi tronchi dell'autostrada Quincinetto-Aosta.

Informa che il piano finanziario predisposto dalla Società SAV, allo scopo di dimostrare la disponibilità dei fondi occorrenti per la realizzazione dell'autostrada ed anche allo scopo di provvedere all'approvvigionamento di capitali a minor costo, prevede di far fronte alla spesa di L. 50,8 miliardi circa, prevista per il finanziamento dell'opera, come segue:

- per Lire 21,9 miliardi con il contributo statale assegnato nella misura del 3,25 per cento del costo delle opere, contributo che verrà corrisposto in relazione all'avanzamento dei lavori ed agli stanziamenti di legge;

- per Lire 24 miliardi corrispondenti a circa il 50 per cento del costo dell'opera, mediante contrattazione di un prestito obbligazionario da effettuarsi con successive emissioni di obbligazioni;

- per Lire 5 miliardi circa con la cessione di un mutuo ipotecario sulla strada.

Fa presente che le leggi 24 luglio 1961 n. 729 e 4 novembre 1963 n. 1464 sanciscono che, qualora l'Ente concessionario sia un Consorzio o una Società per azioni di cui facciano parte Regioni, Provincie, Comuni, questi Enti pubblici locali possono garantire l'ammortamento delle obbligazioni emesse dal Consorzio o dalla Società.

Pecisa che le predette leggi prevedono, inoltre, che gli impegni assunti dagli Enti locali predetti per effetto della garanzia prestata per finanziamenti ed emissioni obbligazionarie potranno godere della garanzia sussidiaria dello Stato, fino alla misura massima del 50 per cento del costo complessivo delle opere.

Ritiene che il Consiglio Regionale possa quindi approvare, con tutta tranquillità, la concessione della garanzia fideiussoria richiesta dalla Società SAV per il prestito obbligazionario che la Società stessa intende contrarre, con successive emissioni di obbligazioni, per un ammontare nominale massimo di Lire 24 miliardi.

Informa, in proposito, che il Ministero del Tesoro ha comunicato che la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato è subordinata alla prestazione della fideiussione da parte della Valle d'Aosta e della Provincia di Torino, per l'ammontare dell'emittendo prestito obbligazionario.

Ribadisce, infine, l'urgente necessità che il Consiglio adotti il provvedimento in questione.

Il Consigliere DUJANY, ritiene doveroso che il Consiglio sia informato dello stato degli atti relativi alla progettazione ed al finanziamento dei lavori della costruenda autostrada della Valle d'Aosta; chiede quindi se i progetti esecutivi dell'opera siano ultimati e se saranno sottoposti nuovamente all'esame del Consiglio Regionale; chiede, inoltre, notizie sul problema dei finanziamenti e sulla data in cui potranno avere inizio i lavori della costruenda autostrada.

Il Consigliere CHAMONIN, nella sua qualità di Presidente della Società SAV, riferisce quanto segue in risposta ai quesiti posti dal Consigliere Dujany:

"L'Autostrada Quincinetto-Aosta è stata divisa in due tronchi generali: il primo tronco comprende il tratto da Quincinetto a Verrès ed il secondo tronco comprende il tratto da Verrès ad Aosta.

Il progetto esecutivo relativo al tronco Quincinetto-Verrès è stato approvato dalla ANAS il 28 marzo 1964; il progetto relativo al tronco Verrès-Aosta è stato approvato dall'ANAS in data 26 giugno 1964 e, cioè, quattro giorni fa.

Questo per quanto riguarda i progetti.

Per quanto concerne i finanziamenti, la prima operazione necessaria ed indispensabile è quella che il Consiglio Regionale è invitato ora a deliberare, cioè la concessione e la fideiussione per il prestito obbligazionario che la Società SAV intende effettuare con successive emissioni di obbligazioni per l'ammontare di Lire 24 miliardi, conformemente alla deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria della SAV.

Non ritengo di dover dilungarmi sulla questione dei finanziamenti, perché penso che tutti i Consiglieri abbiano preso visione degli atti che sono stati loro trasmessi in copia e nei quali la questione dei finanziamenti è illustrata molto chiaramente.

Avremo una prima emissione di obbligazioni per un ammontare di 5 miliardi di lire che dovrebbero essere assorbite, secondo la convenzione, dai Soci del Gruppo B, cioè Banche ed Istituti di credito, e da una parte dei Soci dei Gruppo C (privati).

Abbiamo avuto degli affidamenti verbali, ma sicuri, da persone eminentemente responsabili che gli Enti ed Istituti di credito assorbiranno totalmente questa prima emissione di obbligazioni, nonostante le note attuali restrizioni creditizie; saranno quindi fatte tutte le pressioni necessarie in tal senso.

L'operazione dovrebbe concludersi nei primi quindici giorni del mese entrante.

L'inizio dei lavori dovrebbe riguardare il terzo lotto del primo tronco, cioè il tratto della galleria di Hône.

Se le cose dovessero andare come ci auguriamo, cioè se entro questo semestre venisero collocate le obbligazioni per l'importo di lire 5 miliardi, se l'anno venturo venissero collocate le altre due tranches di obbligazioni di 5 miliardi ciascuna e se, nel 1966, venissero collocate le ultime due tranches di obbligazioni, dell'importo di Lire 5 miliardi e di Lire 4 miliardi, per un totale complessivo di Lire 24 miliardi, i lavori dovrebbero ultimarsi alla fine dell'anno 1969, secondo il piano di lavori che è stato predisposto".

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sull'argomento, pone ai voti per alzata di mano, l'approvazione delle proposte fatte dalla Giunta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alle Finanze, FILLIETROZ;

Visto l'accordo 17 novembre 1962, allegato all'Atto Costitutivo, intercorso fra i Soci della Società Autostrade Valdostane p.A., capitale Lire 1.000.000.000, versato Lire 650.000.000, con sede in Aosta (in appresso indicato anche per brevità come SAV) alla quale partecipano l'Amministrazione Provinciale di Torino e l'Amministrazione Regionale Valle d'Aosta (come da deliberazione 7 luglio 1962, n. 101) e che all'art. 10 prevede la garanzia degli Enti Pubblici Territoriali Soci per le operazioni finanziarie sociali e che perciò potranno fruire della ulteriore garanzia sussidiaria dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464.

Visto che in data 15-5-1964 è intervenuta presso il Ministro dei Lavori Pubblici, Presidente dell'ANAS, la firma della Convenzione destinata a regolare la concessione alla detta Società per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada da Quincinetto ad Aosta, perfezionata con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 20-5-1963, n. 1337, notificato il 2-10-1963.

Preso atto che il costo delle opere ammesse a contributo statale per l'autostrada Quincinetto-Aosta è di Lire 48,5 miliardi.

Vista la deliberazione adottata dall'Assemblea della predetta SAV, in data 18-3-1964 riguardante l'emissione in uno o più tranches di un prestito obbligazionario di totali Lire 24.000 milioni.

Vista la delibera 29 gennaio 1964 del Consiglio della SAV relativa alla costituzione di un Consorzio di collocamento a fermo dei prestiti della SAV in quanto assistiti da fideiussione degli Enti Pubblici Territoriali Soci della SAV nonché dalla garanzia sussidiaria dello Stato.

Visto lo schema di fideiussione solidale da rilasciare dall'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta e dall'Amministrazione Provinciale di Torino, schema proposto dalla SAV di concerto con gli Istituti Finanziari interessati all'operazione.

Considerato che l'iniziativa della SAV per una graduale e tempestiva attuazione dell'autostrada Quincinetto-Aosta merita un sollecito ed efficace appoggio dovendosi permettere alla SAV, secondo quanto previsto dalle leggi 24 luglio 1961 n. 729 e 4 novembre 1963 n. 1464 già citate, di approvvigionare nel modo più economico la parte dei finanziamenti occorrenti, che mediante il diposto dell'art. 1 della ricordata legge 1464 può essere procurata con l'emissione di obbligazioni, le quali per essere assistite dalla garanzia fideiussoria di Province e Comuni Soci possono fruire della garanzia sussidiaria statale; e ciò al fine di inserire - con il raggiungimento dello scopo sociale - le attività delle Regioni interessate su di una via di comunicazione internazionale che dovrebbe costituire uno strumento propulsore della economia locale e nazionale.

Considerato che l'emissione delle obbligazioni di che trattasi è autorizzata in deroga all'art. 2410 del C.C. ed è esente da tasse ed imposte presenti e future spettanti sia all'Erario dello Stato che ad Enti locali, come del pari esenti sono i contratti per la prestazione di fideiussioni in forza degli artt. 1 della citata legge 4 novembre 1963 n. 1464 ed 8 della ricordata legge 24 luglio 1961 n. 729.

Ritenuto comunque che la garanzia concessa dell'Amministrazione Provinciale di Torino ed Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta con la suddetta fideiussione sarà assistita da garanzia sussidiaria dello Stato.

Ritenuto inoltre che l'operazione deliberata dalla SAV si dimostra conveniente e di sicura realizzazione, non solo per quanto predetto, ma anche per la considerazione che i ricavi per i pedaggi previsti consentono di fronteggiare tutti gli oneri preventivati dalla gestione sociale e particolarmente quelli relativi al pagamento degli interessi ed al rimborso delle obbligazioni in parola.

Considerato che, comunque, la convenzione SAV-ANAS all'articolo 9 prevede al punto 5 che, qualora si verifichi uno stato di insolvenza riguardo alle obbligazioni emesse ai sensi del già ricordato art. 1 della legge 4 novembre 1963 n. 1464, potrà farsi luogo alla dichiarazione di decadenza della concessione coi la duplice conseguenza che la proprietà dell'autostrada in oggetto, e dei suoi impianti accessori nonché delle relative progettazioni, passerà di diritto all'ANAS, la quale nel contempo subentrerà in tutti i rapporti obbligatori in corso costituiti dalla Società Concessionaria, ivi compresi quelli relativi alle obbligazioni ed ai mutui di cui all'art. 1 della legge sopra citata.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove);

DELIBERA

Approvate le premesse tutte innanzi formulate, che si intendono costituite parte integrante della presente deliberazione:

1) di prestare fideiussione solidale con l'Amministrazione Provinciale di Torino a garanzia degli obblighi che la Società Autostrade Valdostane (SAV) andrà ad assumere con la emissione dei prestiti obbligazionari decisi dalla Assemblea della Società predetta in una o più deliberazioni e che saranno denominati: "prestito Autostrade Valdostane" subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente emittente delle seguenti condizioni:

a) che le obbligazioni in circolazione non abbiano mai a superare il limite di Lire 24.000 milioni di valore nominale;

b) che l'emissione delle obbligazioni avvenga in base a deliberazioni, anche successive, dell'Assemblea della SAV, provviste di regolare omologazione, sia durante il periodo di costruzione dell'autostrada che dopo;

e) che l'interesse annuo non superi il 6 per cento da corrispondere ai portatori delle obbligazioni in due rate uguali posticipate;

d) che la durata massima sia di anni 25 comunque tale da non superare il periodo di concessione;

e) che il rimborso del capitale avvenga secondo apposito piano di ammortamento e relativo regolamento.

2) di stabilire che, in virtù di tale fideiussione, l'Amministrazione Regionale Valdostane si obbliga a pagare ai futuri portatori delle obbligazioni che saranno emesse con le caratteristiche di cui al precedente punto 1), dietro semplice richiesta da indirizzarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e senza obbligo di costituzione dimora, il controvalore delle cedole ed il capitale dei titoli ammessi a rimborso, qualora la Società Autostrade Valdostana p.A. non vi avesse provveduto entro un mese dalla scadenza dei relativi termini, il tutto senza la preventiva escussione del debitore principale e rinunciando ad ogni eccezione derivante dagli articoli 1956 e 1957 del C.C.

3) di approvare l'allegato schema di convenzione da stipularsi tra la Società Autostrade Valdostane p.A., l'Amministrazione Provinciale di Torino e l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta per il regolamento dei rapporti tra di loro in relazione al rilascio della fideiussione di cui ai precedenti numeri, schema comprendente quattro articoli oltre le premesse.

4) di condizionare la concessione della fideiussione di cui sopra al verificarsi delle seguenti circostanze:

a) ottenimento della garanzia sussidiaria dello Stato;

b ) avvenuto collocamento delle obbligazioni di cui trattasi.

5) di stabilire che la fideiussione prestata nei termini di cui in precedenza avrà, una volta verificatesi le condizioni di cui sub. 4), efficacia integrale ed immediata, pur nelle more della analoga deliberazione intervenendo da parte del cofideiussore Amministrazione Provinciale di Torino fino ad allora restando la deliberante unico mallevadore dell'emissione obbligatoria in parola, purchè limitata ad una prima emissione di non oltre un quarto del valore complessivo precisato al punto 1) lettera a), ma con l'espressa intesa che, sopravvenendo la deliberazione fideiussoria dell'altra indicata garante, i rapporti interni tra di essi saranno regolati dalla convenzione di cui al precedente punto 3), alla cui stipulazione la deliberante addiverrà onde regolare per parte sua i rappporti con la SAV, anche senza l'intervento del cofideiussore suddetto.

6) di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale - pro tempore -, Avv. Severino Caveri, od, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze, Avv. Giuseppe Fillietroz, ad espletare tutti gli incombenti necessari per il perfezionamento dell'operazione di finanziamento in oggetto e relativa fideiussione, nonché a rappresentare l'Amministrazione Regionale Valdostana per addivenire alla stipulazione della convenzione di cui al precedente n. 3).

7) di delegare alla Giunta Regionale l'approvazione di eventuali necessarie modifiche o aggiunte da apportare allo schema della stipulanda convenzione di cui al precedente n. 3), nonché l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione e di perfezionamento di atti al fine di addivenire alla sollecita stipulazione della convenzione medesima.

BOZZA DELLA CONVENZIONE DA STIPULARSI FRA LA S.A.V. E GLI ENTI TERRITORIALI SOCI FIDEIUSSORI PER IL REGOLAMENTO DEI RAPPORTI RELATIVI ALLA FIDEIUSSIONE (Allegato alle delibere degli Enti Fidejussori).

...Omissis...

Comparenti:

1) S.A.V. - Società Autostrade Valdostane

2) Amministrazione Regionale Valle d'Aosta

3) Amministrazione Provinciale di Torino

...Omissis...

PREMESSO

a) che con atto 17-11-1962 del Notaio Luigi Berton di Aosta rep. n. 9477-2297 è staia costituita la Società Autostrade Valdostane - S.A.V. - S.p.A.; omologata dal Tribunale di Aosta con decreto del 17-12-1962;

b) che scopo della Società è quello di provvedere alla progettazione, costruzione e gestione di una autostrada da Quincinetto ad Aosta;

c) che i Soci della predetta Società, risultanti iscritti al Libro Soci della medesima alla data odierna sono: Regione Autonoma della Valle d'Aosta, Amministrazione Provinciale di Torino, Cassa di Risparmio di Torino, Cassa di Risparmio di Alessandria, Cassa di Risparmio di Asti, Cassa di Risparmio di Bra, Cassa di Risparmio di Biella, Cassa di Risparrnio di Cuneo, Cassa di Risparmio di Fossano, Cassa di Risparmio di Vercelli, Cassa di Risparmio di Genova, Cassa di Risparmio di Piacenza, Istituto Bancario S. Paolo di Torino, Istituto Mobiliare Italiano, SATAP S.p.A., SIMA S.p.A., Monte Bianco S.p.A., SAAV S.p.A., Compagna Generale Dolciaria S.p.A., ed ATIVA S.p.A., Cervino S.p.A.;

d) che del Collegio Sindacale della Società fanno parte, oltre un membro effettivo ed un supplente designati dai Soci di Gruppo A (Fidejubenti con il presente atto), due membri designati l'uno dall'ANAS e l'altro dal Ministero del Tesoro, quest'ultimo nominato Presidente ai sensi dell'articolo 2460 C.C.;

e) che la SAV S.p.A. per la realizzazione del suo programma ha ottenuto dall'ANAS in data 15-5-1963 la concessione trentennale ai sensi dell'articolo 2 delle legge 24 luglio 1961 n. 729, concessione resa esecutiva con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1337 del 20 Maggio 1963;

f) che la S.A.V. onde sopperire al fabbisogno finanziario per la esecuzione delle opere occorrenti per l'attuazione dell'Autostrada di che trattasi si propone di effettuare una emissione obbligazionaria dell'amrnontare nominale massimo di Lire 24.000.000.000 - (mantenibile durante tutto il periodo di concessione ma mai superabile) oltre a ricorrere ad operazioni di sconto del contributo statale ottenuto pari al 3,25% del costo delle opere, fino all'ammontare massimo (per esse di L. 48.500.000.000) -, e ad altre operazioni finanziarie per le residue occorrenze;

g) che il prestito obbligazionario predetto è rimborsabile come da regolamento in allegato;

h) che le predette Pubbliche Amministrazioni, giusta gli accordi intervenuti, si sono dichiarate disposte a prestare a titolo non oneroso, alle condizioni tutte di cui in appresso la fidejussione per il prestito obbligazionario predetto;

i) che interessa ora regolare i rapporti connessi con la prestazione di siffatta fidejussione.

Subordinatamente alle intervenute approvazioni di legge del progettato prestito obbligazionario ed all'ottenimento, per lo stesso, della garanzia sussidiaria dello Stato di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 4 novembre 1963 n. 1464;

SI STIPULA E SI CONVIENE

Art. 1

Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

L'Amministrazione Regionale Valle d'Aosta e l'Amministrazione Provinciale di Torino si obbligano a prestare la loro fidejussione personale con il vincolo della solidarietà ed indivisibilità a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento da parte della Società Autostrade Valdostane S.p.A. di tutte le obbligazioni alle stesse derivanti dal prestito obbligazionario di cui si tratta.

Art. 3

Gli Enti fideiussori nei loro rapporti interni assumono tale garanzia nelle misure in appresso segnate a fianco di ciascuno di essi e non oltre, talchè solamente entro tali limiti potrà essere esercitato il regresso da parte di quel fidejussore che avesse dovuto, per effetto della prestata fidejussione, assolvere le obbligazioni lasciate insoddisfatte da parte della Società Auto strade Valdostane;

a) Regione Valle d'Aosta quota % rispettiva partecipazione capitale della S.A.V. 27%; quota di garanzia: 84,375%

b) Provincia di Torino quota % rispettiva partecipazione capitale della S.A.V. 5%; quota di garanzia: 15,625%

Totale 100%

Art. 4

La concessione fidejussoria è condizionata agli impegni che la S.A.V. assume come segue:

1) obbligo per la Società di affidare il proprio servizio di tesoreria ad una delle Aziende di Credito previste dall'art. 5 del R.D.L. 12 maggio 1963 n. 375;

2) obbligo per la S.A.V. di comunicare tempestivamente al tesoriere la scadenza e l'importo delle rate di rimborso delle obbligazioni;

3) obbligo per il tesoriere di calcolare per ciascun esercizio il totale delle rate di rimborso delle obbligazioni, ricavandone la quota mensile da accantonare per il soddisfacimento delle rate stesse;

4) obbligo per la S.A.V. di autorizzare il tesoriere ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento, mese per mese, sul totale delle somme incassate per ciascun mese, la quota di cui al n. 3 ed a versarla in un conto speciale intestato all'Ente e vincolato al pagamento delle suindicate rate di ammortamento; inotre, nell'ipotesi che a fine mese le disponibilità di cassa non permettessero, in tutto o in parte, l'accantonamento di cui al n. 3, lo stesso accantonamento dovrà essere effettuato per la parte incapiente, a fine del mese o dei mesi successivi, in aggiunta alla somma da accantonare per tali mesi. Le somme così accantonate saranno dal tesoriere direttamente utilizzate per conto dell'Ente per il pagamento, alle scadenze stabilite, delle rate di rimborso delle obbligazioni;

5) obbligo per il tesoriere di continuare, anche, dopo scaduta la convenzione, il servizio di tesoreria per un certo periodo, anche se la convenzione non venga rinnovata, o quanto meno l'obbligo di notificare, entro un congruo termine anche agli Enti fideiussori ed al Ministro del Tesoro, Direzione Generale del Tesoro, la disdetta;

6) obbligo di inserire norme come quelle della precedente convenzione, in sede di rinnovo per la convenzione stessa.

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