Oggetto del Consiglio n. 172 del 3 dicembre 1960 - Verbale

OGGETTO N. 172/60 - MODIFICAZIONE ALLE NORME DELL'ARTICOLO 15 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI CONTINGENTI ANNUI IMMESSI AL CONSUMO IN VALLE D'AOSTA IN ESENZIONE FISCALE AI SENSI DELLE LEGGI 3 AGOSTO 1949 N. 623 E 5 MAGGIO 1956, N. 525.

L'Assessore all'Industria e Commercio, NICCO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di modificazione alle norme dell'articolo 15 del vigente regolamento per l'assegnazione e la distribuzione di contingenti annui immessi al consumo in Valle d'Aosta in esenzione fiscale ai sensi delle leggi 3-8-1949 n. 623 e 5-5-1956 n. 525, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Alla distribuzione del contingente annuo (ettanidri mille) di alcool in esenzione fiscale, di cui all'articolo 1 della legge 5-5-1956 n. 525, concernente la immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale, si provvede attualmente secondo le norme dell'articolo 15, punto 7 del vigente regolamento per l'applicazione della legge 3-8-1949, n. 623.

L'applicazione pratica di tali norme, - specialmente per quanto riguarda la quota destinata alla fabbricazione ed all'importazione di liquori esteri e nazionali da porsi in vendita libera nel territorio della Regione e la quota di alcool puro riservata alla popolazione con età superiore agli anni 21 -, ha dato luogo a vari inconvenienti e a reclami e lagnanze sia da parte delle categorie interessate alla distribuzione (importatori, grossisti, dettaglianti, pubblici esercizi) sia da parte dei consumatori, i quali ultimi lamentano, in particolare, il fatto di non trovare sempre da acquistare in vendita libera i liquori che desiderano ed ai prezzi ridotti delle merci in esenzione fiscale.

L'apposita Commissione consiliare di studio, esaminata attentamente la questione, ritiene possibile evitare gli inconvenienti lamentati e porre fine alle lagnanze ed ai reclami destinando direttamente alla popolazione il contingente di alcool e il beneficio derivante dall'esenzione fiscale prevista per l'alcool e, cioè, provvedendo alla distribuzione dell'alcool in base al sistema del tesseramento come già avviene per quasi tutti gli altri generi.

Rimarrebbero, però, ancora in vigore le attuali norme regolamentari per la sola assegnazione di alcool necessario ai produttori-distillatori di vinaccia (per la grappa ad uso familiare) e ai produttori e importatori-venditori di profumi esteri e nazionali.

L'alcool destinato alla popolazione (alcool puro (oppure incorporato in liquori esteri e nazionali) verrebbe distribuito, con il sistema del contingentamento, alle persone di età superiore agli anni 21, aventi residenza stabile o provvisoria in Valle d'Aosta, esclusi i capi famiglia ed i familiari che fruiscono dell'alcool proveniente dalla distillazione di vinacce per uso familiare, ed ai turisti-villeggianti.

"Il provvedimento non sarà certamente di pieno gradimento di tutte le Ditte commerciali ed industriali interessate, in quanto porterà cambiamenti radicali nella distribuzione e sovvertirà completamente l'orientamento commerciale seguito fino ad ora.

Tutto l'alcool disponibile sarà, infatti, ipotecato per soddisfare i buoni in possesso della popolazione avente diritto e dei turisti-villeggianti, per cui, nessuna vendita di liquori contingentati potrà essere fatta liberamente ai pubblici esercizi (alberghi, bars, caffè, ecc.), i quali potranno rifornirsi esclusivamente di merce nazionalizzata ai prezzi correnti del mercato libero, in quanto dall'esperienza non si è riscontrato alcun beneficio per il consumatore né è possibile praticamente fissare i relativi prezzi al consumo ed accertarne l'applicazione.

La popolazione ne trarrà un sicuro beneficio in quanto, mentre ora non usufruisce in genere del buono alcool puro, buono che viene incettato dai commercianti a tutto beneficio loro, con il nuovo sistema potrà acquistare quello che meglio crede (alcool puro o liquori) con un vantaggio sicuro.

Si può ritenere che, adottando detto sistema, per il gioco della concorrenza e al fine di una maggiore raccolta di buoni o bollini, si avrà una diminuzione dei prezzi di vendita al consumatore e la certa destinazione alla popolazione del beneficio.

Saranno, infine, eliminate le questioni con le Ditte assegnatarie in quanto le assegnazioni, dopo il primo carico che consente loro di iniziare la distribuzione, avverranno soltanto più a reintegro dei bollini presentati a giustificazione delle vendite effettuate.

La Commissione consiliare propone di modificare come segue il capoverso 7° dell'articolo 15 del vigente regolamento di cui si tratta:

"7° - Spiriti -

Il contingente di alcool puro è ripartito e distribuito come segue:

a) 75 % alle industrie per la trasformazione in liquori e per il commercio con l'introduzione di liquori esteri e nazionali.

La distribuzione è effettuata mediante rilascio di buoni o di tessere come segue:

1. - alla popolazione stabile o provvisoria, iscritta nei registri anagrafici comunali in Valle d'Aosta, che abbia compiuto 21 anni, esclusi i capi famiglia ed i familiari che fruiscono dell'alcool proveniente dalla distillazione di vinacce per uso familiare;

2. - ai turisti-villeggianti, che abbiano compiuto 21'anni, la cui permanenza minima in un Comune della Valle d'Aosta duri almeno giorni 15, limitatamente a due assegnazioni quindicinali annue.

La quantità da assegnare alle persone di cui ai punti 1 e 2 sarà fissata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'Industria e il Commercio, in relazione alle disponibilità di alcool e al previsto numero degli assegnatari.

b) 20% ai proprietari di alambicchi mediante distillazione di vinaccia per uso familiare;

c) 5% al commercio ed all'industria per la fabbricazione e per il commercio di profumi nazionali ed esteri in vendita libera nel territorio della Regione.

La vendita dell'alcool puro e dei liquori alla popolazione è fatta da Ditte locali in possesso di licenza U.T.I.F.. L'alcool puro deve essere messo in commercio in bottiglie sigillate.

Le bottiglie contenenti alcool puro o liquori, compresa la grappa, destinati al consumo nella Valle d'Aosta, debbono essere identificate con apposizione di contrassegni approvati dall'Amministrazione regionale e numerati, progressivamente per anno, in nero o in verde rispettivamente per i prodotti nazionali od esteri.

Per i profumi saranno adottati contrassegni particolari adatti alle confezioni del prodotto".

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Nota: Per l'anno 1961 la Commissione consiliare ha proposto le seguenti assegnazioni pro-capite:

- per la popolazione stabile e provvisoria litri 0,500 annui anidri.

- per i turisti-villeggianti litri 0,250 per ogni quindicina di permanenza in Valle, limitatamente a due assegnazioni quindicinali annue.

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L'Assessore NICCO comunica che le proposte formulate nella parte finale della relazione soprariportata sono state lungamente meditate e discusse prima dagli uffici competenti del suo Assessorato, poi dalla Commissione Consiliare permanente per l'Industria e il Commercio e, infine, dalla Giunta prima di essere sottoposte alla approvazione del Consiglio.

Precisa che il provvedimento in questione interessa la categoria delle Ditte incaricate della distribuzione del contingente annuo di alcool immesso al consumo in esenzione fiscale (importatori, grossisti, dettaglianti, pubblici esercizi) e la categoria dei consumatori.

Riferendosi alla prima categoria, informa il Consiglio che è pervenuta all'Amministrazione regionale dalla Ditta Avalle, di M. Ferrero, con sede in St. Vincent, la seguente lettera, di cui dà lettura:

"Signor Presidente, Signori Assessori, Signori Consiglieri,

Nell'imminenza della decisione che state per prendere circa il nuovo sistema di distribuzione dell'alcool per la fabbricazione di liquori, mi permetto, anche se non richiesto, fare rilevare gli inconvenienti che deriverebbero se tale sistema fosse applicato.

Essendo i liquori articoli voluttuari e non di prima necessità, i buoni che, a quanto pare, Voi volete usare come unico sistema di distribuzione non saranno usufruiti in modo razionale, come per il caffè, zucchero, ecc., ma almeno il 90% li lasceranno in sospeso sino al limite della scadenza, il che avviene verso la fine d'anno.

All'approssimarsi di questo limite, qualcuno autorizza il titolare del negozio, cui buona parte di tessere ad essi vengono affidate, a trattenerseli, altri lo fanno mediante pagamento e qualcuno addirittura le lascia scadere.

Ora a nostra volta noi, fabbricanti di liquori, dobbiamo rivolgerci ai titolari dei commestibili, i soli che possono incettare questi buoni e comprarli a prezzi che, per il momento non possiamo prevedere, ma che però si presume molto alto per la prevista corsa affannosa che faranno tutte le Marche italiane desiderose di inserirsi nel nuovo sistema e ne deriverebbe perciò, oltre al caos inevitabile, un aumento dei prezzi dei prodotti in rapporto a quanto pagato per i buoni.

Se detta somma andasse tutta al possessore del buono, in certo modo si risolverebbe la distribuzione in denaro pro capite ai possessori dei buoni, ma siccome ad essi non toccherà che il 20-25%, saremo obbligati a sborsare nelle mani dei titolari dei negozi raccoglitori o ai bagarini che inevitabilmente si inseriranno nel circolo vizioso con il seguente risultato: ad ogni possessore di un buono che ricavasse, ad esempio, lire 100, comperando una bottiglia di liquore, costerebbe in più del prezzo odierno lire 200; e questo pure a scapito dei turisti, anche se possessori dei buoni, per cui influirebbe sui già limitati acquisti odierni ed aggiungo che quelli il cui troppo abuso vi ha incoraggiati ad elaborare detto progetto saranno sicuramente ancora favoriti e sono a vostra disposizione per darvene la certezza con dati sicuri.

Al cosiddetto vecchio sistema che volete sopprimere non occorreva che una semplicissima modifica e cioè: destinare una percentuale di alcool per liquori alle industrie locali con l'obbligo di trasformarlo in liquori locali (per meglio spiegarmi, non servirsene per incorporare nei liquori esteri).

La distribuzione della percentuale che assegnerete ad ognuna di esse, ed a seconda dell'importanza della Ditta, - e con la premessa, che io stesso sottoscrivo, che nessuno degli interessati possa o debba poter discuterla -, imporre dei prezzi in base a criteri accertati con la possibilità di un facile controllo da parte vostra. Ed è solo in questo modo che si potrà evitare lo sperpero nell'acquisto dei buoni a borsa nera, immettendo sul mercato valdostano dei prodotti ad un prezzo vantaggioso, senza ledere interessi di alcuno, favorendo così la popolazione locale ed il turismo; e da parte vostra, con un semplice e non costoso accorgimento, otterrete un duplice risultato: alleviare le precarie condizioni dell'industria liquoristica locale, rispettare il criterio ed il motivo per cui quest'alcool viene assegnato alla Valle d'Aosta".

L'Assessore Nicco, proseguendo nella sua esposizione, illustra e commenta i precedenti che hanno indotto la Giunta a formulare le proposte in esame e riferisce quanto segue:

"Nell'anno 1955 le Ditte grossiste erano 11; nell'anno 1960 le Ditte grossiste sono 23, cioè sono più che raddoppiate e vi sono altre domande in corso.

Che cosa ne deriva? Il contingente di alcool in esenzione fiscale è sempre lo stesso, non è aumentato; per contro la quota-parte di alcool da assegnarsi alle Ditte subisce una riduzione per il fatto che la quota di alcool riservata ai possessori di alambicchi, che prima era di 100 ettolitri anidri, ora è salita a 200 e, quindi, viene a diminuire la disponibilità del contingente di alcool perché nessuno di noi penserà mai di impedire ai nostri agricoltori di produrre della grappa.

Ora, che cosa succede? I grossisti, che primi fra tutti ebbero le assegnazioni, protestano perché queste assegnazioni vengono loro ridotte, come se avessero un diritto precostituito e protestano pure i grossisti che ottennero le assegnazioni soltanto in un secondo tempo perché, secondo loro, i primi assegnatari hanno già beneficiato abbastanza e vorrebbero, quindi, che venissero ridotte ulteriormente le assegnazioni di costoro.

Questa è la situazione di fatto.

Vi sono poi altri fattori, ad esempio, la questione prezzi.

Vi è chi lamenta che i prezzi sono troppo elevati e vorrebbe che l'Assessore all'Industria e Commercio stabilisse i prezzi dei liquori e ne imponesse l'osservanza.

Vi dirò chiaramente che non si possono imporre prezzi per le consumazioni al minuto, sia perché variano le dimensioni dei bicchierini e sia perché i tipi di liquori in vendita sono numerosi e di qualità diverse.

Inoltre, va tenuto presente che non si può pretendere che si pratichino gli stessi prezzi in un esercizio pubblico di ultimo ordine, come una locanda o una cantina, ed in un esercizio pubblico di primo ordine, ad esempio: il Grand Hôtel Royal e l'Hôtel Cristallo, di Courmayeur. Nessuno potrebbe pretendere una cosa del genere, bisogna riconoscerlo.

Possiamo, invece, controllare i prezzi di vendita delle bottiglie di liquori dal dettagliante al consumatore e dobbiamo farlo e lo faremo, perché ci risulta che, effettivamente, molti dettaglianti hanno venduto le bottiglie di liquori ad un prezzo troppo elevato, usufruendo così di un forte beneficio sui liquori in esenzione fiscale.

Io sono personalmente dell'avviso che i prezzi di vendita al consumatore delle bottiglie di liquori debbano essere fissati dal Comitato Prezzi e, così, non avremo più bisogno di occuparcene direttamente, salvo per quanto riguarda il controllo di massima sull'osservanza dei prezzi.

Ho sottoposto la questione all'esame della competente Commissione Consiliare permanente per l'Industria e il Commercio e questa, dopo aver attentamente studiato il problema nei minimi particolari, ha ritenuto che la soluzione più indicata e atta ad eliminare gli inconvenienti lamentati fosse quella di destinare direttamente alla popolazione il contingente di alcool e di provvedere alla distribuzione dell'alcool in base al sistema del tesseramento, come già avviene per quasi tutti gli altri generi contingentati.

Rimarrebbero, però, ancora in vigore le attuali norme regolamentari per la sola assegnazione di alcool necessario ai produttori e distillatori di vinaccia (per la grappa ad uso familiare) e ai produttori e importatori-venditori di profumi esteri e nazionali.

Ritengo che quella ora proposta sia effettivamente la soluzione migliore, perché oggi il 70-80% dei liquori in bottiglia va a finire fuori valle e così il beneficio fiscale.

Qualcuno dirà che il sistema dei buoni favorirà il bagarinaggio, ma esaminiamo bene la questione.

Premetto, innanzi tutto, che il beneficio dell'esenzione fiscale è di circa Lire 800-850-900 per ogni bottiglia di liquore estero e di circa Lire 450-500 per ogni bottiglia di liquore nazionale.

Ora, io ritengo che con il nuovo sistema la popolazione avrà tutto interesse ad acquistare delle bottiglie di liquori, sia nazionali che esteri.

Se poi i nostri contadini, che per la maggior parte si trovano in condizioni di bisogno, preferiranno rinunciare al buono di alcool in cambio di 2-3 chili di pasta o di riso o di altri generi, nulla di male. Penso che ciò non sia un abuso, mentre invece sarebbe un abuso lasciare che le cose continuino come adesso, senza alcun beneficio né per la popolazione stabile e provvisoria, né per i turisti-villeggianti.

Il nuovo sistema comporta l'istituzione di due buoni alcool: uno del valore di litri anidri 0,500 annui, che è allegato alla tessera modello 1, ed uno di litri anidri 0,250, che è allegato alla tessera n. 37 per turisti-villeggianti ai quali spetta per ogni quindicina di permanenza in valle, limitatamente però a due assegnazioni quindicinali annue.

Sul retro del primo buono, allegato alla tessera modello 1, è precisato che il buono dà diritto all'acquisto di una bottiglia di alcool puro a 95° da litri anidri 0,500, come per il passato, oppure: all'acquisto di una bottiglia da litri 0,730 di cognac, whisky, gin, rhum o altri liquori esteri a 40-45°; oppure di una bottiglia da litri 1 di grappa a 50°; oppure di una bottiglia da litri 1 di brandy o liquori nazionali a 42-50°; oppure di una bottiglia e mezzo da litri 0,730 di brandy o liquori nazionali a 40-42°; oppure di due bottiglie da litri 1 di liquori nazionali sino a 25°.

Ritengo che non vi sia altro da aggiungere a chiarimento di quanto esposto nella relazione che vi è stata distribuita, salvo sottolineare che le proposte che vi ho illustrato hanno avuto la unanimità di consensi dei membri della competente Commissione Consiliare permanente per l'Industria e il Commercio che, come vi ho detto prima, ha studiato ed ha approfondito la questione".

L'Assessore CHANTEL - esprime il suo compiacimento per le proposte formulate dalla Commissione Consiliare permanente per l'Industria e il Commercio e dalla Giunta e rileva che sono stati proprio i grossisti e i rivenditori a provocare, con il loro scarso senso civico e commerciale, il cambiamento del sistema di distribuzione del contingente annuo di alcool in esenzione fiscale.

Rileva infine che, mentre sui mercati italiani, in questi ultimi anni, i prezzi dei liquori sono stati sempre più o meno uguali, cioè quasi invariati, in Valle d'Aosta, invece, si è assistito ad una continua e progressiva ascesa dei prezzi dei liquori sia esteri che italiani a beneficio esclusivo dei grossisti e rivenditori.

È bene - egli dice -, che tale stato di cose abbia a cessare e che sia la popolazione, e non già i grossisti e i rivenditori, ad usufruire del beneficio dell'esenzione fiscale sul contingente annuo di alcool immesso al consumo in Valle d'Aosta ai sensi delle leggi 3-8-1949 n. 623 e 5-5-1956 n. 525.

Il Consigliere GUGLIELMINETTI dichiara di associarsi, nella sua qualità di Presidente della Commissione Consiliare permanente per l'Industria e il Commercio, a quanto detto dall'Assessore Nicco, aggiungendo che la predetta Commissione Consiliare, nel formulare le proposte ora in esame, ha inteso fare in modo che sia la popolazione ad usufruire del beneficio fiscale sull'alcool e non già i grossisti e i rivenditori.

L'Assessore FOSSON dichiara di essere personalmente dell'avviso che sia opportuno e necessario modificare l'attuale sistema di distribuzione del contingente annuo di alcool in esenzione fiscale per ovviare agli inconvenienti che sono stati lamentati dichiara quindi di concordare sulle proposte formulate dalla Commissione Consiliare permanente per l'Industria e il Commercio e dalla Giunta.

Informa che già in sede di prima applicazione della legge 3-8-1949 n. 623 si era discusso sulla opportunità, o meno, di assegnare direttamente alla popolazione il contingente di alcool incorporandolo nei liquori che avrebbero dovuto essere distribuiti col sistema del tesseramento, come per gli altri generi contingentati.

Precisa che tale soluzione fu scartata in allora per due ragioni: anzitutto perché si temeva, così facendo, di invogliare troppo la popolazione ad acquistare e a consumare liquori e, in secondo luogo, perché si pensava che la vendita libera al consumatore di bottiglie di liquori a prezzo ridotto avrebbe servito di richiamo per i turisti che venivano a visitare la Valle d'Aosta.

Osserva però che, affinché il provvedimento proposto consegua lo scopo che l'Amministrazione regionale si prefigge di raggiungere, e cioè che sia la popolazione ad usufruire del beneficio dell'esenzione fiscale sull'alcool, è necessario che si provveda a stabilire i prezzi dei liquori in bottiglia.

Ritiene che i Consiglieri che hanno fatto parte della seconda legislatura regionale si ricorderanno certamente che, ad un certo momento, i liquori esteri e nazionali in esenzione fiscale venivano venduti, in Aosta e in Valle, allo stesso prezzo dei liquori non in esenzione fiscale venduti a Torino e nelle altre città d'Italia.

Ricorda che in passato, non avendo le categorie interessate (grossisti e rivenditori) aderito all'invito dell'Amministrazione regionale di ridurre equamente i prezzi delle bottiglie di liquore in esenzione fiscale (- precisa che su 473 lire di beneficio fiscale le categorie interessate si erano dichiarate disposte di ridurre di sole lire 50 il prezzo di ogni bottiglia -) si dovette ricorrere alla maniera forte.

Infatti, l'Amministrazione regionale, disponendo a fine anno di un determinato contingente di alcool in esenzione fiscale, acquistò due vagoni di bottiglie di cognac francese e l'immagazzinò nelle sue cantine minacciando di metterlo in commercio al prezzo di costo se i rivenditori non avessero ridotto equamente i prezzi di vendita delle bottiglie di cognac in esenzione fiscale.

Informa che l'iniziativa sortì l'effetto sperato, perché i prezzi di vendita delle bottiglie di liquori furono effettivamente ridotti; cosicché, ad un dato momento, le bottiglie di cognac francese acquistate dalla Regione e immagazzinate furono cedute alle categorie interessate per l'immissione in commercio.

Insiste, quindi, nuovamente sulla necessità che, l'Assessorato all'Industria e Commercio provveda a stabilire i prezzi di vendita al consumatore delle bottiglie di liquori nazionali ed esteri.

Il Consigliere PAGE rileva che, se il provvedimento proposto può apparire giusto e motivato nei confronti delle Ditte grossiste, altrettanto non può dirsi per le piccole Ditte che, - egli osserva -, verranno a trovarsi in difficoltà, quanto meno nei primi mesi di attuazione del provvedimento, per procurarsi i buoni di alcool.

Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.

IL CONSIGLIO

a parziale modificazione delle norme dell'articolo 15 del vigente regolamento per l'assegnazione e la distribuzione del contingente annuo di alcool immesso al consumo in Valle d'Aosta in esenzione fiscale, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949 n. 623 e 5 maggio 1956 n. 525, regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 95 in data 22-6-1956 e modificato con successive deliberazioni consiliari n. 57 del 12-4-1957, n. 92 del 16-7-1958 e n. 44 del 7-4-1960;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentatre);

DELIBERA

di modificare come segue il capoverso 7° dell'articolo 15 del vigente regolamento regionale recante norme per l'applicazione delle leggi 3-8-1949 n. 623 e 5-5-1956 n. 525, concernenti la immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale:

"7° - Spiriti -

Il contingente di alcool puro è ripartito e distribuito come segue:

a) 75 % alle industrie per la. trasformazione in liquori e per il commercio con l'introduzione di liquori esteri e nazionali.

La distribuzione è effettuata mediante rilascio di buoni o di tessere come segue:

1. - alla popolazione stabile o provvisoria, iscritta nei registri anagrafici comunali in Valle d'Aosta, che abbia compiuto 21 anni, esclusi i capi famiglia ed i familiari che fruiscono dell'alcool proveniente dalla distillazione di vinacce per uso familiare;

2. - ai turisti-villeggianti, che abbiano compiuto 21 anni, la cui permanenza minima in un Comune della Valle d'Aosta duri almeno giorni 15, limitatamente a due assegnazioni quindicinali annue.

La quantità da assegnare alle persone di cui ai punti 1 e 2 sarà fissata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'Industria e il Commercio, in relazione alle disponibilità di alcool e al previsto numero di assegnatari.

b) 20 % ai proprietari di alambicchi mediante distillazione di vinaccia per uso familiare;

c) 5% al commercio ed all'industria per la fabbricazione e per il commercio di profumi nazionali ed esteri in vendita libera nel territorio della Regione.

La vendita dell'alcool puro e dei liquori alla popolazione è fatta da Ditte locali in possesso di licenza U.T.I.F.. L'alcool puro deve essere messo in commercio in bottiglie sigillate.

Le bottiglie contenenti alcool puro o liquori, compresa la grappa, destinati al consumo nella Valle dí Aosta, debbono essere identificate con apposizione di contrassegni approvati dall'Amministrazione regionale e numerati, progressivamente per anno, in nero o in verde rispettivamente per i prodotti nazionali od esteri.

Per i profumi saranno adottati contrassegni particolari adatti alle confezioni del prodotto".

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