Oggetto del Consiglio n. 137 del 7 ottobre 1960 - Verbale

OGGETTO N. 137/60 - REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 20-12-1955, N. 3, SULLA ASSISTENZA DI MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI - MODIFICAZIONI AD ALCUNI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di modificazioni agli articoli 6, 7, 8 (1° comma), 9 (1° comma) e 11 (1° comma) del regolamento regionale per l'attuazione delle norme previste dalla legge regionale 20 dicembre 1955 n. 3, sull'assistenza di malattia ai Coltivatori Diretti, approvato con deliberazione consiliare n. 74 in data 10-6-1960, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6-7 ottobre 1960:

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Con deliberazione del Consiglio regionale n. 74, in data 10-6-1960, è stato approvato il nuovo testo di norme regolamentari per l'applicazione della legge regionale 20-12-1955, n. 3, sull'integrazione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

Con successiva deliberazione del Consiglio regionale n. 91, in data 12-7-1960, è stato parzialmente modificato l'articolo 6 del regolamento stesso.

La Commissione di Coordinamento, con nota n. 1923 di prot., in data 19-7-1960, in relazione alle deliberazioni consiliari sopracitate, ha ritenuto opportuno far presente quanto segue:

"Articolo 6 - Tale articolo sembra che sia in contrasto con l'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, concernente l'assistenza malattia ai coltivatori diretti, e che, con la disposizione della lettera b) si concretino interventi non considerati dalla legge regionale 20 dicembre 1955, n. 3.

Si consiglierebbe, pertanto, modificarlo come segue:

"Ai fini della integrazione regionale dell'assistenza prevista dall'articolo 3 della legge regionale 20-12-1955, n. 3, il Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza sociale, predispone un piano di ripartizione delle somme da erogare alle Casse Mutue comunali ed alla Cassa Mutua regionale, in base al regolamento ed alta documentazione ed entro i limiti di spesa massima annualmente stabiliti dal Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio di previsione, secondo il seguente ordine di Precedenza:

a) rimborso totale o parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese per maggior costo dell'assistenza sanitaria generica;

b) rimborso parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese per la estensione della assistenza farmaceutica".

Articolo 7 - Il termine fissato al 31 marzo deve essere spostato al 30 aprile, in Quanto, ai sensi dell'art. 18 dell'anzidetta legge nazionale 22 novembre 1954, n. 1136, l'approvazione dei bilanci delle Casse Mutue Comunali avviene entro il 31 marzo.

Articolo 8 - Mentre con il primo comma si determina una quota per l'assistenza prevista dall'art. 6 -lettera a) nella misura di L. 500 per ciascun coltivatore diretto, con il secondo e terzo comma s'intende attuare, con criterio di discrezionalità, una classificazione delle Casse Mutue comunali ai fini della ripartizione delle somme da erogarsi a favore di ciascuna di esse.

Poiché la ripartizione, a parere di questa Commissione, dovrebbe essere automatica, e, cioè, effettuata in base al numero dei coltivatori diretti, il secondo e terzo comma dell'articolo dovrebbero essere soppressi.

Articolo 9 - Al primo comma è d'uopo sostituire, al numero 7, il numero 6 lettera b). Inoltre, anche per la lettera a) di tale articolo si rileva che il Consiglio regionale ha disposto interventi non consentiti dalla legge regionale anzidetta e, pertanto, andrebbe soppressa.

Articolo 11 - Atteso il carattere facoltativo dell'assistenza farmaceutica, la disposizione del primo comma di tale articolo, secondo il quale le Casse Mutue comunali debbono deliberare l'eventuale contributo capitario a carico dei coltivatori diretti, sembra che trasformi in obbligo una facoltà prevista dalle norme vigenti.

Occorrerà, pertanto, che la dizione sia opportunamente modificata".

La Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità e l'Assistenza Sociale, riunitasi il giorno 20 settembre 1960, ha preso in attento esame la nota di cui sopra della Commissione di Coordinamento ed in proposito ha ritenuto precisare quanto segue:

1) sull'articolo 6: non si ritiene sia in contrasto con l'articolo 5 della legge 22-11-1954, n. 1136, concernente l'assistenza malattia ai coltivatori diretti, in quanto la lettera b) contempla prestazioni puramente facoltative, né prevede interventi non considerati dalla legge regionale 20-12-1955 n. 3. Infatti l'art. 3 della legge stessa, oltre alle prestazioni per il maggior costo dell'assistenza sanitaria generica, prevede in via integrativa l'intervento regionale per l'estensione delle prestazioni nella forma facoltativa.

Va rilevato, inoltre, che, con apposito provvedimento della parte dispositiva delle deliberazioni consiliari di approvazione dei bilanci di previsione della Regione, sono determinate le misure massime delle spese annue stanziate per l'intervento finanziario integrativo regionale previsto ai sensi della legge regionale sopracitata; la Giunta regionale, organo esecutivo, provvederà quindi a' sensi delle norme vigenti alla approvazione ed erogazione delle varie spese nei limiti massimi delle spese annue stabilite dal Consiglio per le varie categorie per intervento integrativo regionale.

2) sull'articolo 7: Il termine fissato al 31 marzo deve essere spostato al 30 aprile, in quanto l'approvazione dei bilanci delle Casse Mutue comunali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22-11-1954, numero 1136, concernente l'assistenza malattia ai coltivatori diretti, avviene entro il 31 marzo.

3) sull'articolo 8: Con il primo comma viene determinato l'ammontare globale o complessivo del fondo annuo che l'Amministrazione regionale intende assegnare per l'assistenza prevista dall'articolo 6 lettera a), calcolato in base a L. 500 per ciascun coltivatore diretto e per ciascun familiare, assistibile ai sensi della legge 22-11-1954, n. 1136.

Tale fondo, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, dovrà essere ripartito fra le varie Casse Mutue Comunali in relazione alle particolari situazioni e necessità delle Casse stesse: è noto, infatti, che nelle zone di montagna vi sono condizioni e necessità diverse da zona a zona e da Comune a Comune.

4) sull'articolo 9: al primo comma deve essere sostituito al numero 7 il numero 6 lettera b), in quanto effettivamente trattasi di puro errore materiale di copia. Gli interventi dell'Amministrazione regionale di cui alla lettera a) dell'articolo stesso, sono da considerarsi prestazioni nella forma facoltativa previsti nell'articolo 3 della legge regionale.

5) sull'articolo 11: La dizione dell'articolo deve essere opportunamente modificata, in relazione al carattere facoltativo dell'assistenza farmaceutica.

Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale:

D e l i b e r i

di modificare nei seguenti nuovi testi gli articoli 6, 7, 8 (1° comma), 9 (1° comma) e 11 (1° comma) del regolamento regionale di cui si tratta approvato con deliberazione consiliare n. 74, in data 10-6-1960:

Articolo 6 - Ai fini della integrazione regionale dell'assistenza, prevista dall'articolo 3 della legge regionale 20-12-1955, n. 3, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, predispone un piano di ripartizione delle somme annue massime che potranno essere erogate alle Casse Mutue Comunali ed alla Cassa Mutua regionale, in base al regolamento ed alla documentazione ed entro i limiti annui di spese massime stabiliti dal Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio di previsione, secondo il seguente ordine di precedenza:

a) rimborso totale o parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese per il maggior costo dell'Assistenza Sanitaria generica;

b) rimborso alle Casse Mutue Comunali di spese sostenute per malattie per le quali non è prevista l'assistenza di legge e per eventi di natura straordinaria;

c) rimborso parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese per la estensione dell'assistenza farmaceutica.

Articolo 7 - Per l'attuazione di quanto stabilito all'articolo 6 del presente regolamento, entro il 30 aprile di ogni anno, la Cassa Mutua Regionale deve inviare all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale copia dei conti consuntivi dell'anno precedente e copia dei bilanci preventivi dell'anno in corso delle Casse Mutue Comunali.

Articolo 8 - Primo comma - In relazione a quanto previsto all'articolo 6 lettera a) l'Amministrazione regionale assegna un fondo nella misura complessiva calcolata in base a Lire 500 per ciascun coltivatore diretto e per ciascun familiare, assistibili ai sensi della Legge 22-11-1954, n. 1136.

Articolo 9 - Primo comma - In relazione a quanto previsto all'articolo 6 lettera b) l'Amministrazione regionale assumerà:

Articolo 11 - Primo comma - Le Casse Mutue Comunali per ottenere il rimborso parziale delle spese relative all'assistenza farmaceutica, di cui all'articolo 6 lettera c) deliberano l'eventuale contributo capitario a carico dei coltivatori diretti e le modalità ed i criteri di massima per l'estensione dell'assistenza stessa.

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L'Assessore CHANTEL illustra la relazione sopra-riportata e le modificazioni che la Giunta propone di apportare agli articoli 6, 7, 8 - 1° comma, 9 - 1° comma, e 11 - 1° comma, del nuovo testo di regolamento in esame, in relazione ai rilievi formulati dal Presidente della Commissione di Coordinamento al nuovo testo di regolamento approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 74 in data 10-6-1960.

Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sulle modificazioni proposte dalla Giunta agli articoli sopra menzionati, invita il Consiglio a votare, con distinte e separate votazioni per alzata di mano, per l'approvazione delle modificazioni proposte dalla Giunta agli articoli sopracitati del nuovo testo di regolamento in questione.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL;

veduta la legge regionale 20-12-1955, n. 3, sull'integrazione di assistenza di malattia ai coltivatori diretti;

veduto il testo di regolamento regionale di applicazione della menzionata legge regionale approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 10-6-1960 e a parziale modificazione del regolamento stesso;

veduta la deliberazione consiliare n. 91 del 12-7-1960 recante modificazioni all'articolo 6 del predetto regolamento e a parziale modificazione di quanto già stabilito con la deliberazione medesima;

ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventidue) espressi con cinque separate votazioni per alzata di mano;

DELIBERA

di modificare nei seguenti nuovi testi gli articoli 6, 7, 8 (primo comma), 9 (primo comma) e 11 (primo comma) del regolamento regionale di cui si tratta, approvato con deliberazione consiliare n. 74, in data 10-6-1960:

Articolo 6 - Ai fini della integrazione regionale dell'assistenza, prevista dall'articolo 3 della legge regionale 20-12-1955, n. 3, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza sociale, predispone un piano di ripartizione delle somme annue massime che potranno essere erogate alle Casse Mutue Comunali ed alla Cassa Mutua regionale, in base al regolamento ed alla documentazione ed entro i limiti annui di spese massime stabiliti dal Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio di previsione, secondo il seguente ordine di precedenza:

a) rimborso totale o parziale alle Casse Mutue comunali delle spese per il maggior costo dell'Assistenza sanitaria generica;

b) rimborso alle Casse Mutue Comunali di spese sostenute per malattie per le quali non è prevista l'assistenza di legge e per eventi di natura straordinaria;

c) rimborso parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese per la estensione dell'assistenza farmaceutica.

Articolo 7 - Per l'attuazione di quanto stabilito all'articolo 6 del presente regolamento, entro il 30 aprile di ogni anno, la Cassa Mutua regionale deve inviare all'Assessorato della Sanità ed Assistenza sociale copia dei conti consuntivi dell'anno precedente e copia deí bilanci preventivi dell'anno in corso delle Casse mutue comunali.

Articolo 8 - Primo comma - In relazione a quanto previsto all'articolo 6 lettera a) l'Amministrazione regionale assegna un fondo nella misura complessiva calcolata in base a L. 500 per ciascun coltivatore diretto e per ciascun familiare, assistitili ai sensi della legge 22-11-1954, n. 1136.

Articolo 9 - Primo comma - In relazione a quanto previsto all'articolo 6 lettera b) l'Amministrazione regionale assumerà:

Articolo 11 - Primo comma - Le Casse Mutue Comunali per ottenere il rimborso parziale delle spese relative all'assistenza farmaceutica, di cui all'articolo 6 lettera c), deliberano l'eventuale contributo capitario a carico dei coltivatori diretti e le modalità e i criteri di massima per l'estensione dell'assistenza stessa.

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