Oggetto del Consiglio n. 105 del 6 ottobre 1960 - Verbale
OGGETTO N. 105/60 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE AUTORIZZAZIONE ALLA EMISSIONE DI AZIONI AL PORTATORE NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA. - CONFERMA DI APPROVAZIONE.
Il Presidente, FILLIETROZ, riferisce al Consiglio in merito alla sottoriportata lettera n. 1834 di prot., in data 14 luglio 1960, del Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, concernente il rinvio senza visto di legittimità al Consiglio regionale del provvedimento legislativo n. 60, in data 9-6-1960, relativo all'oggetto: "Approvazione di legge regionale concernente autorizzazione alla emissione di azioni al portatore nella Regione autonoma della Valle d'Aosta", lettera trasmessa in copia ai Signori Consiglieri - unitamente al disegno di legge regionale n. 4 del 9-6-1960 - in allegato all'ordine del giorno dell'adunanza del 6-7 ottobre 1960:
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REPUBBLICA ITALIANA
COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA
Il Rappresentante del Ministero dell'Interno-Presidente
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N. 1834 di prot. |
Aosta, 14 luglio 60 |
Allegati n. 1
Oggetto: Disegno di legge regionale concernente l'autorizzazione alla emissione di azioni al portatore nella Regione autonoma della Valle d'Aosta. Delib. Cons. Reg. n. 60 del 9-6-60.
AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE DI AOSTA
e, p. c.
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE DI AOSTA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 - 4° comma - dello Statuto Speciale della Regione Autonoma "Valle d'Aosta" approvato con Legge Costituzionale 26-2-948, n. 4, si rinvia l'unito disegno di legge regionale n. 4, deliberato nell'adunanza di codesto Consiglio regionale del 9 giugno 1960, atteso che esso eccede i limiti di competenza della Regione.
Infatti la potestà legislativa regionale in materia di Industria e Commercio consente di adottare provvedimenti d'integrazione e attuazione delle leggi della Repubblica, mentre la legge regionale in esame, autorizzando la emissione di azioni al portatore, è in contrasto con le leggi nazionali vigenti, che stabiliscono la nominatività obbligatoria dei titoli azionari.
IL PRESIDENTE
F.to: Temperini
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Disegno di legge regionale n. 4
(Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 giugno 1960)
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA LEGGE REGIONALE_______________________ N. ________ AUTORIZZAZIONE ALLA EMISSIONE DI AZIONI AL PORTATORE NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D' AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
(Azioni al portatore)
Le azioni delle società già costituite e quelle di nuova costituzione nella Regione ed aventi per oggetto la costituzione e l'esercizio di imprese agricole, industriali, commerciali, alberghiere e turistiche possono essere emesse al portatore con autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.
ART. 2
(Autorizzazione)
L'autorizzazione di cui al precedente articolo può essere data solo per le società aventi sede nella Regione e che, mediante nuovi impianti, o il potenziamento di quelli esistenti, e la occupazione di prestatori d'opera, favoriranno lo sviluppo economico-sociale della Regione.
ART. 3
(Modalità di concessione della autorizzazione)
Il decreto del Presidente della Giunta regionale è dato previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sentita la Commissione permanente. consiliare competente per materia.
ART. 4
(Cauzione)
Al fine di garantire l'esecuzione di quanto stabilito dall'art. 2, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo il deposito di una cauzione in denaro, e in titoli di Stato, presso il Tesoriere regionale, pari ad un decimo del capitale nominale sottoscritto.
ART. 5
(Incameramento della cauzione)
A carico della società che valendosi della autorizzazione prevista dalla presente legge non adempie a quanto prescritto dall'art. 2, può essere disposto, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, l'incameramento della cauzione a favore della Regione.
Il decreto dovrà essere preceduto dalla contestazione alla società degli inadempimenti, con la fissazione di un termine, non inferiore a giorni trenta, per la presentazione delle sue deduzioni.
ART. 6
(Svincolo della cauzione)
Dopo l'accertamento dell'adempimento di quanto prescritto dall'art. 2, e non prima di due anni dalla concessa autorizzazione, la cauzione potrà essere liberata a favore della società con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze.
ART. 7
(Revoca della autorizzazione)
Con il decreto di cui all'art. 5 è disposta la revoca della autorizzazione.
Anche dopo la liberazione della cauzione disposta ai sensi dell'art. 6, il Presidente della Giunta regionale può, previa deliberazione della Giunta regionale, revocare l'autorizzazione, qualora si accerti che la società non abbia continuato ad adempiere a quanto prescritto dall'art. 2.
La revoca può essere pronunciata solo dopo aver contestato alla società gli inadempimenti con la fissazione di un termine non inferiore a giorni trenta, per la presentazione delle sue deduzioni.
ART. 8
(Norme regolamentari e di attuazione)
Eventuali disposizioni regolamentari e di attuazione della presente legge potranno essere assunte con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sentita la Commissione permanente consiliare agli Affari generali e Finanze.
ART. 9
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Vall d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della. Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara di essere del parere che il Consiglio debba approvare nuovamente la legge regionale in questione.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, illustra brevemente le ragioni per cui ritiene opportuno che il Consiglio confermi l'approvazione della legge di cui si tratta.
Osserva che le altre Regioni a Statuto speciale hanno già emanato leggi regionali recanti norme per l'autorizzazione all'emissione di azioni al portatore.
Fa presente che, in caso di eventuale impugnativa governativa, la questione sarà sottoposta all'esame della Corte Costituzionale, che dovrà decidere se la nostra Regione abbia, o no, la potestà di emanare norme legislative in materia di autorizzazione all'emissione di azioni al portatore.
Il Consigliere DUJANY dichiara che i Consiglieri della minoranza concordano sulle proposte del Presidente del Consiglio, Fillietroz, e del Presidente della Giunta, Marcoz.
Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a votare sulla proposta di conferma dell'approvazione della legge regionale concernente autorizzazione alla emissione di azioni al portatore nella Regione autonoma della Valle d'Aosta, già approvata con provvedimento legislativo n. 60 in data 9-6-1960.
Procedutosi alla votazione a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori: BARONE, DUJANY e MACHET (Consiglieri presenti e votanti: trenta; voti favorevoli: trenta);
IL CONSIGLIO
richiamato il proprio provvedimento legislativo, in data 9-6-1960 n. 60, di approvazione della legge regionale concernente autorizzazione alla emissione di azioni al portatore nella Regione autonoma della Valle di Aosta;
vista la lettera in data 14-7-1960 - n. 1834 di prot. -, del Sig. Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta;
visti gli articoli 2 e 3 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
APPROVA
nuovamente la legge regionale già approvata con provvedimento legislativo in data 9-6-1960 n. 60 e denominata "Legge regionale concernente autorizzazione alla emissione di azioni al portatore nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta".
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