Oggetto del Consiglio n. 97 del 13 luglio 1960 - Verbale
OGGETTO N. 97/60 - ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE A GIOVANI CHE FREQUENTANO L'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA. - DELEGA ALLA GIUNTA.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, GEX, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di istituzione di numero due borse di studio dell'importo di Lire 100 mila caduna, da assegnare a giovani che frequentano Istituti superiori di Educazione Fisica, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza.
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L'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino, con nota n. 113 di prot. del 3-6-1960, ha richiesto l'istituzione da parte di questa Amministrazione regionale, di borse di studio a favore di allievi dell'Istituto stesso, facendo presente che l'Istituto ha potuto riprendere la propria attività grazie ai finanziamenti ottenuti da Enti vari, pubblici e privati, i quali hanno pure dotato i corsi di diverse borse di studio.
Si ritiene opportuno di aderire alla richiesta approvando l'istituzione di 2 borse di studio dell'importo di Lire 100.000 di cui una riservata ai maschi ed una riservata alle femmine, da assegnarsi secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento.
Premesso quanto sopra, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1) di approvare l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 1960-1961, di n. 2 borse di studio, dell'importo di Lire 100.000 (centomila) caduna da assegnare ad allievi meritevoli residenti nella Regione, ammessi a frequentare l'Istituto Superiore di Educazione Fisica, riservate una ai maschi ed una alle femmine;
2) di stabilire che le borse di studio di cui al precedente n. 1 siano conferite mediante concorso da espletarsi secondo le norme stabilite dal regolamento allegato;
3) di approvare la relativa spesa annua di Lire 200.000 (duecentomila) da imputarsi al capitolo del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Spese per la concessione di borse di studio a favore di alunni, ecc." ed agli istituendi corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi per gli esercizi successivi;
4) di delegare e demandare alla Giunta regionale ogni ulteriore provvedimento deliberativo di esecuzione della presente deliberazione.
(OMISSIS: Segue regolamento riportato in calce al deliberato).
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Constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta di cui ai numeri 1 - 2 - 3 della relazione soprariportata.
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove);
DELIBERA
1) di approvare l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 1960-1961, di n. 2 borse di studio, dell'importo di Lire 100.000 (centomila) caduna da assegnare ad allievi meritevoli residenti nella Regione, ammessi a frequentare l'Istituto Superiore di Educazione Fisica, riservate una ai maschi ed una alle femmine;
2) di stabilire che le borse di studio di cui al precedente n. 1 siano conferite mediante concorso da espletarsi secondo le sottoriportate norme regolamentari;
3) di approvare la relativa spesa annua di Lire 200.000 (duecentomila) da imputare al capitolo 82 del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Spese per la concessione di borse di studio a favore di alunni, ecc." ed agli istituendi corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi per gli esercizi successivi;
4) di delegare e demandare alla Giunta regionale ogni ulteriore provvedimento deliberativo di esecuzione alla presente deliberazione.
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO AD ALLIEVI ED ALLIEVE FREQUENTANTI L'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI TORINO.
Art. 1
Sono ammessi al concorso per l'assegnazione delle due borse di studio gli studenti di ambo i sessi che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) abbiano superato presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica tutti gli esami annuali di profitto, riportando una media complessiva non inferiore a 24/30 nelle prove teoriche ed a 21/30 nelle prove pratiche e non siano ripetenti.
b) siano cittadini italiani.
c) siano nati e residenti in Valle d'Aosta o ivi residenti da almeno cinque anni.
Art. 2
Gli aspiranti debbono presentare domanda in carta legale, diretta all'Assessore alla Pubblica Istruzione, entro il 30 ottobre di ogni anno, allegando i seguenti documenti pure in carta legale:
a) certificato di nascita.
b) certificato di cittadinanza italiana.
c) certificato di residenza con specificazione della data di decorrenza della residenza stessa.
d) certificato rilasciato dal Direttore del corso, con l'indicazione delle votazioni riportate dal candidato negli esami annuali di profitto.
Art. 3
Alla designazione dei vincitori, provvede una Commissione composta come segue:
- dall'Assessore alla Pubblica Istruzione - Presidente
- da tre Consiglieri regionali - Membri effettivi
- dal Sovraintendente regionale agli Studi - Membro effettivo
- dai Presidi delle Scuole Secondarie di grado superiore di Aosta - Membri effettivi
- da un rappresentante delle famiglie degli studenti - Membro effettivo
- da un funzionario della Sovraintendenza agli Studi con mansioni di Segretario - Membro aggiunto.
Art. 4
Le graduatorie dei concorrenti, per i quali sia stata accertata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste al precedente articolo 1, è approvata secondo il merito dei concorrenti. A parità di merito sarà data la preferenza, nell'ordine seguente:
a) agli orfani di guerra e assimilati.
b) ai figli di mutilati o invalidi.
c) a coloro che siano in condizioni disagiate, con precedenza per i figli degli agricoltori e degli operai.
d) ai più giovani di età.
Art. 5
Qualora le borse di studio non possano essere assegnate per mancanza di concorrenti in possesso dei requisiti di merito richiesti o per qualsiasi altra causa, le somme corrispondenti saranno accantonate e assegnate l'anno seguente come borse straordinarie.
Art. 6
Le due borse di studio di cui si tratta saranno di assegnazione annuale.
Art. 7
L'assegnazione delle borse sarà approvata con deliberazioni della Giunta regionale. L'ammontare annuo delle borse sarà pagato in due rate: la prima entro dicembre, la seconda entro marzo.
Art. 8
Agli effetti del pagamento dell'ammontare delle borse, i beneficiari dovranno comprovare ogni anno con l'invio di idonei certificati - entro tre mesi dalla data in cui hanno sostenuto l'ultima prova di esame - di aver riportato le votazioni prescritte dall'articolo 1.
La liquidazione delle rate delle borse sarà disposta con ordini di pagamento dell'Assessore regionale alle Finanze, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.
I relativi mandati di pagamento saranno emessi a favore dei beneficiari o delle persone che esercitano la patria potestà sui medesimi.
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