Oggetto del Consiglio n. 91 del 12 luglio 1960 - Verbale

OGGETTO N. 91/60 - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1955 N. 3 SULL'INTEGRAZIONE DELL'ASSISTENZA DI MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE QUOTE INTEGRATIVE DA ASSUMERE A CARICO REGIONALE.

L'Assessore alla Sanitą ed Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di modificazione dell'art. 6 del Regolamento per l'applicazione della legge regionale 20 dicembre 1955 n. 3, sulla integrazione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, approvato con deliberazione consiliare n. 74 in data 10 giugno 1960, relazione di cui copia č stata distribuita ai Consiglieri seduta stante:

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Con deliberazione del Consiglio regionale n. 74, in data 10-6-1960, č stato approvato il nuovo testo di norme regolamentari per l'applicazione della legge regionale 20-12-1955 n. 3, sulla integrazione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, che all'articolo 6 stabilisce:

"Ai fini dell'integrazione regionale dell'assistenza prevista all'articolo 3 della Legge regionale 20-12-1955, n. 3, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanitą ed Assistenza Sociale, predispone un piano di ripartizione delle somme da erogare alle Casse Mutue Comunali, in base alla disponibilitą di bilancio, secondo il seguente odine di precedenza:

a) rimborso totale o parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese per maggior costo della assistenza sanitaria generica;

b) rimborso totale o parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese sostenute per malattie per le quali non č prevista l'assistenza di legge e per eventi di natura straordinaria;

c) rimborso parziale alle Casse Mutue delle spese per la estensione dell'assistenza farmaceutica".

La Commissione di Coordinamento, con nota n. 1609 di prot. in data 18-6-1960, ha osservato che il soprariportato articolo 6 del Regolamento suddetto sarebbe in contrasto con il seguente articolo 3 della legge regionale 20-12-1955 n. 3:

"Le quote integrative previste alla lettera d) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, per il maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e per l'estensione delle prestazioni nella forma facoltativa, fra cui l'assistenza farmaceutica, deliberate dalle Casse Mutue Comunali ai sensi dell'articolo 4 della legge sopracitata, saranno assunte a carico della Regione nella misura stabilita annualmente con apposita deliberazione del Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio preventivo, in relazione alle disponibilitą finanziarie regionali ed al numero di coltivatori obbligati all'assicurazione di malattia".

Si fa presente che, con apposito provvedimento n. 15 alla parte dispositiva della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1 luglio 1960 - 30 giugno 1961, č determinata la misura massima delle spese annue per l'intervento finanziario integrativo regionale previsto, per il corrente esercizio finanziario, a' sensi della legge regionale 20 dicembre 1955 n. 3.

Premesso quanto sopra, si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

di modificare nel seguente nuovo testo l'articolo 6 del regolamento regionale di cui si tratta approvato con deliberazione consiliare n. 74 in data 10-6-1960:

"Ai fini della integrazione regionale dell'assistenza prevista all'articolo 3 della legge regionale 20-12-1955, n. 3, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanitą ed Assistenza Sociale, predispone un piano di ripartizione delle somme da erogare alle Casse Mutue Comunali in base al regolamento e alla documentazione ed entro i limiti di spesa massima annualmente stabiliti dal Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio, secondo il seguente ordine di precedenza:

a) rimborso totale o parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese per maggior costo dell'assistenza sanitaria generica;

b) rimborso totale o parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese sostenute per malattie per le quali non č prevista l'assistenza di legge e per eventi di natura straordinaria;

c) rimborso parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese per l'estensione dell'assistenza farmaceutica".

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L'Assessore CHANTEL illustra la relazione sopra riportata e propone che il Consiglio approvi, nella nuova formulazione proposta dalla Giunta, lo articolo 6 del Regolamento per l'applicazione della legge regionale n. 3, in data 20-12-1955, sulla integrazione della assistenza ai coltivatori diretti.

Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione del nuovo testo dello articolo 6 del regolamento regionale di cui si tratta approvato con deliberazione consiliare n. 74 in data 10-6-1960.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Sanitą ed Assistenza Sociale, CHANTEL,

veduta la legge regionale 20 dicembre 1955 n. 3, sull'integrazione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti;

veduto il regolamento per l'applicazione della menzionata legge regionale in data 20 dicembre 1955 n. 3, approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 10 giugno 1960;

ad unanimitą di voti favorevoli espressi a scrutinio segreto (Consiglieri presenti, votanti e voti favorevoli: venticinque; scrutatori i Consiglieri Signori DUJANY, BARONE e TREVES);

DELIBERA

di modificare nel seguente nuovo testo l'articolo 6 del regolamento regionale di cui si tratta approvato con deliberazione consiliare n. 74 in data 10-6-1960:

"Ai fini della integrazione regionale dell'assistenza prevista all'articolo 3 della legge regionale 20-12- 1955 n. 3, la Giunta regionale su proposta dello Assessore alla Sanitą ed Assistenza Sociale, predispone un piano di ripartizione delle somme da erogare alle Casse Mutue Comunali in base al regolamento e alla documentazione ed entro i limiti di spesa massima annualmente stabiliti dal Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio, secondo il seguente ordine di precedenza:

a) rimborso totale o parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese per maggior costo dell'assistenza sanitaria generica;

b) rimborso totale o parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese sostenute per malattie per le quali non č prevista l'assistenza di legge e per eventi di natura straordinaria;

c) rimborso parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese per, l'estensione della assistenza farmaceutica".

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