Oggetto del Consiglio n. 532 del 14 novembre 1979 - Verbale

OGGETTO N. 532/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggiore spesa, limitatamente all'anno 1979, per l'applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 37, concernente gli interventi regionali per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei lavoratori autonomi e dei cittadini sprovvisti di assistenza sanitaria obbligatoria".

La legge regionale 31 agosto 1972, n. 37 e successive modificazioni, prevede interventi regionali per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in attività o pensionati, e dei loro familiari a carico, nonché a favore di tutti coloro che siano sprovvisti di assicurazione obbligatoria.

Con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'assistenza farmaceutica, a decorrere dal 1° gennaio 1980, è estesa a tutti i cittadini per il combinato disposto dagli articoli 28 e 63 della legge citata.

Tenuto conto di quanto sopra si rende necessario definire tutti gli oneri finanziari che la legge regionale 31 agosto 1972, n. 37 pone a carico della Regione, sino al 31 dicembre 1979, data oltre la quale la legge regionale cesserà di avere efficacia.

Oltre i normali oneri finanziari, già previsti in sede di bilancio preventivo, per l'anno 1979, ammontanti a Lire 380.000.000 sono state accertate le maggiori spese in dettaglio specificate come segue:

a)

Provvedimento n. 5 del Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.E.): Aumento delle specialità medicinali (relativamente all'anno 1979)

£.

2.500.000

b)

In seguito alla modificazione della convenzione tra la Regione ed i titolari delle farmacie per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche a favore delle categorie previste dall'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 37, avvenuta in data 9 febbraio 1979 è stato aumentato, con decorrenza dal 1° gennaio 1977, il contributo extra-professionale previsto dall'art. 13 della convenzione stessa; è stato altresì abolito, con decorrenza dal 1° luglio 1977 lo sconto del 50% precedentemente applicato dalle Farmacie sul prezzo del prodotto farmaceutico (arretrati 77 78)

£.

32.860.000

c)

Maggiori spese per la liquidazione dei saldi alle farmacie relativamente al periodo dal 1° luglio 1979 al 31 dicembre1979

£.

24.000.000

d)

Rimborsi di ricette contestate (chiusura del contenzioso al 31 dicembre 1979)

£.

640.000

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TOTALE

£.

60.000.000

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La maggiore spesa, relativamente all'anno 1979, che graverà sul capitolo 8510, ammontante a Lire 60.000.000 è coperta mediante riduzione di pari importo del capitolo 8390 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1979.

La Giunta propone, pertanto, l'approvazione da parte del Consiglio regionale dell'allegato disegno di legge regionale recante:

"Approvazione di maggiore spesa limitatamente all'anno 1979, per l'applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 37, concernente gli interventi regionali per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei lavoratori autonomi e dei cittadini sprovvisti di assistenza sanitaria obbligatoria".

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Disegno di legge regionale n. 125

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ____________________ n. _________: Approvazione di maggiore spesa, limitatamente all'anno 1979, per l'applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 37, concernente gli interventi regionali per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei lavoratori autonomi e dei cittadini sprovvisti di assistenza sanitaria obbligatoria.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Per l'applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 37, concernente gli interventi regionali per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei lavoratori autonomi e dei cittadini sprovvisti di assistenza sanitaria obbligatoria, è autorizzata la maggiore spesa, limitatamente all'anno finanziario 1979, di Lire sessanta milioni.

Articolo 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 8510 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato mediante riduzione di pari importo del Capitolo 8390 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

Articolo 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 8390

"Spese e contributi per l'assistenza ed il ricovero di minori in Istituti di educazione e di istruzione e per contributi e sussidi nelle spese di ricovero di malati poveri in istituti e luoghi di cura.

L.

60.000.000

Variazioni in aumento:

Capitolo 8510

"Contributi per l'estensione farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (leggi regionali 31 agosto 1972, n. 37; 14 gennaio 1974, n. 2; 29 dicembre 1975, n. 44; 3 gennaio 1977, n. 3 e 20 giugno 1978, n. 43)

L.

60.000.000

Articolo 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del III comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Dolchi (P.C.I.) - Prima di dare la parola all'Assessore Rollandin, preciso che anche per questo provvedimento, sempre in data 31 ottobre, la Commissione Affari Generali ha espresso parere favorevole al testo predisposto dalla Giunta all'approvazione consiliare.

La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Anche con questo provvedimento si tende a sanare una situazione che dovrebbe durare fino alla fine dell'anno in corso, vale a dire finora l'assistenza non era legata a tutti i cittadini, ma c'era una differenza a seconda del tipo di assistenza...legata al tipo di lavoro. C'era quindi la necessità di intervenire con la legge che è stata citata a favore dei residenti che naturalmente non erano coperti per quanto riguarda la spesa farmaceutica e nella previsione di bilancio, che già era di 380 milioni, si prevedeva di coprire tutte le esigenze, cosa che invece si è dimostrata, a conti fatti, come c'è nella relazione...che diventa insostenibile. È quindi necessario provvedere ad una variazione in aumento di 60 milioni per poter coprire fino alla fine del...quelle che sono le spese farmaceutiche per i cittadini, come si è detto nella relazione, sprovvisti di assistenza sanitaria obbligatoria. Questa clausola cadrà con l'inizio dell'anno prossimo in cui tutti devono avere diritto all'assistenza e quindi alla possibilità di avere la fornitura di medicinali, e quindi l'assistenza farmaceutica.

Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione generale. Ci sono dei Consiglieri che intendono prendere la parola? Si passa allora all'approvazione, articolo per articolo, per votazione palese.

Articolo 1. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti: venti

Votanti: venti

Favorevoli: venti

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2: stesso risultato.

Articolo 3: stesso risultato.

Articolo 4: stesso risultato.

Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Si passa alla votazione, mediante votazione segreta, sul complesso del disegno di legge n. 125.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti: ventisei

Votanti: ventisei

Maggioranza: quattordici

Favorevoli: ventuno

Contrari: cinque

Il Consiglio approva.

Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 125.

Si passa alla trattazione del punto n. 39 dell'ordine del giorno.