Oggetto del Consiglio n. 530 del 14 novembre 1979 - Verbale
OGGETTO N. 530/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione, limitatamente per l'anno 1979, di maggiore spesa per l'applicazione della legge regionale 20 agosto 1976, n. 42, concernente l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale".
Con legge regionale 20 agosto 1976, n. 42 le provvidenze economiche assistenziali, nelle forme e nei limiti temporali, previste dalle leggi statali a favore delle persone colpite da tubercolosi e soggette all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, sono state estese, con decorrenza dal 1° gennaio 1976, agli affetti da tubercolosi, residenti in Valle d'Aosta, che non abbiano titolo alle provvidenze erogate dall'I.N.P.S..
Gli articoli 4 e 7 di detta legge regionale dispongono che le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge stessa siano svolte dal Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta e che le spese sostenute dall'Ente per la corresponsione dei benefici assistenziali siano rimborsate dalla Regione su presentazione della relativa documentazione.
Premesso che la legge regionale prevede uno stanziamento annuo di spesa di Lire 20 milioni, negli anni decorsi il Consorzio Antitubercolare ha richiesto il rimborso di somme assai inferiori a detto stanziamento per cui i fondi eccedenti sono stati incamerati dalla Regione ed hanno concorso alla formazione degli avanzi di amministrazione.
Sennonché nel corso di quest'anno il Consorzio ha già presentato rendiconti di spese sostenute per la corresponsione delle provvidenze economiche di cui si tratta, riferentisi ad anni precedenti, per circa 20 milioni.
Tenuto conto anche di quelli che verranno presentati entro la fine dell'anno, lo stanziamento previsto all'apposito capitolo di spesa del Bilancio di previsione per l'anno 1979 è insufficiente e si rende necessario incrementarlo di circa 10 milioni.
Il maggiore onere di 10 milioni per l'anno 1979 è finanziabile attraverso la riduzione di pari somma del Capitolo 8390 ("Spese e contributi per l'assistenza ed il ricovero di minori in Istituti di educazione e di istruzione ecc...") del Bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario.
La Giunta propone, pertanto, l'approvazione da parte del Consiglio regionale dell'allegato disegno di legge regionale recante: "Autorizzazione, limitatamente per l'anno 1979, di maggiore spesa per l'applicazione della legge regionale 20 agosto 1976, n. 42, concernente l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale".
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Disegno di legge regionale n. 123
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ____________________ n. _________: Autorizzazione, limitatamente per l'anno 1979, di maggiore spesa per l'applicazione della legge regionale 20 agosto 1976, n. 42, concernente l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
Per l'applicazione della legge regionale 20 agosto 1976, n. 42, concernente l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è autorizzata, limitatamente all'anno finanziario 1979, la maggiore spesa di Lire dieci milioni.
Articolo 2
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 8254 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.
Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da riduzione di pari importo del Capitolo 8390 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.
Articolo 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in diminuzione:
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Capitolo 8390 |
"Spese e contributi per l'assistenza ed il ricovero di minori in Istituti di educazione e di istruzione e per contributi e sussidi nelle spese di ricovero di malati poveri in istituti e luoghi di cura" |
L. |
10.000.000 |
Variazioni in aumento:
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Capitolo 8254 |
"Spese per l'assistenza integrativa regionale a favore degli affetti da tubercolosi (legge regionale 20 agosto 1976, n. 42)" |
L. |
10.000.000 |
Articolo 4
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del III° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - Prima di dare la parola all'Assessore Rollandin per la relazione introduttiva, faccio presente al Consiglio che, in data 31 ottobre 1979, come da documento allegato al punto n. 25 dell'ordine del giorno, la Commissione per gli Affari Generali ha espresso parere favorevole per l'approvazione del disegno di legge nel testo presentato. La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Penso che non ci sia molto da illustrare. Come ho detto nella relazione, si tratta, per quanto riguarda il primo provvedimento, di sanare a livello di finanze quella che è una situazione legata ad una prassi che si è consolidata a livello di Consorzio antitubercolare, vale a dire negli anni precedenti si era portato avanti quel discorso per cui naturalmente determinati avanzi di amministrazione venivano reincamerati in quanto non versati e non utilizzati. In questo momento, essendoci pervenuta la necessità di utilizzare questi fondi sempre per questa provvidenza in base a questa legge e, non essendo sufficienti quelle che erano le previsioni fatte per quest'anno in quanto si è recuperato il discorso degli anni precedenti, è necessario aggiornare con una variazione in aumento di 10 milioni.
Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione generale. Qualcuno chiede la parola? Nessuno chiede la parola? Possiamo passare all'esame della legge, articolo per articolo.
Articolo 1. Qualcuno chiede la parola? Allora, colleghi Consiglieri, si tratta del disegno di legge regionale n. 123. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: venti
Votanti: venti
Favorevoli: venti
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 2: stesso risultato.
Articolo 3: stesso risultato. Ci sono dichiarazioni di voto?
Articolo 4: stesso risultato. Ci sono dichiarazioni di voto?
Si passa alla votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: ventidue
Votanti: ventidue
Maggioranza: dodici
Favorevoli: ventuno
Contrari: uno
Il Consiglio approva.
Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 123.
Si passa alla trattazione del punto n. 26 dell'ordine del giorno.
