Oggetto del Consiglio n. 59 del 7 aprile 1965 - Verbale
OGGETTO N. 59/65 - MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 97 IN DATA 13-7-1960 (MODIFICATO DALLE DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 149 IN DATA 4-10-1962 E N. 60 IN DATA 5-4-1963) RELATIVO ALLA ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE A GIOVANI CHE FREQUENTANO L'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, ANDRIONE, riferisce al Consiglio in merito alla seguente deliberazione concernente la proposta di modificazioni al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 97 in data 13-7-1960 (modificato dalle deliberazioni consiliari n. 149 in data 4-10-1962 n. 60 in data 5-4-1963) relativo alla assegnazione di due borse di studio da assegnare a giovani che frequentano l'Istituto Superiore di Educazione Fisica, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Estratto della deliberazione n. 488 adottata dalla Giunta Regionale in data 24 febbraio 1965.
Oggetto: Borse di studio da assegnare a giovani che frequentano l'Istituto Superiore di Educazione Fisica. - Modificazioni al regolamento per l'assegnazione approvato con le deliberazioni consiliari n. 97 in data 13-7-1960, n. 149 in data 4-10-1962 e n. 60 in data 5-4-1963. Proposta al Consiglio Regionale.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Dr. Andrione, richiama la deliberazione consiliare n. 97 in data 13-7-1960, con la quale sono state istituite n. 2 borse di studio di Lire 100.000 caduna da assegnare ad alunni iscritti all'I.S.E.F. ed è stato approvato il relativo regolamento.
Richiama, inoltre; le deliberazioni consiliari n. 149 in data 4-10-1962 e n. 60 in data 5-4-1963 con le quali sono state apportate alcune piccole modificazioni a detto Regolamento.
Comunica, quindi, che occorre apportare alcune nuove modificazioni al Regolamento di cui trattasi affinché entrambe le borse possano essere assegnate fin dal primo anno del corso di studi sia agli studenti forniti di un titolo di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari e dell'abilitazione magistrale, conseguiti in un Istituto situato nel territorio della Regione, sia a quelli in possesso del diploma di licenza degli Istituti Tecnici Femminili (diploma di abilitazione alle attività tecniche femminili, legge 8 luglio 1956 n. 782).
Fa presente che in merito alle modificazioni proposte, la Commissione consiliare permanente di studio per la Pubblica Istruzione ha espresso parere favorevole.
LA GIUNTA
- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore, Dr. Andrione;
- richiamate le deliberazioni consiliari n. 97 in data 13-7 1960, n. 149 in data 4-10-1962 e n. 60 in data 5-4-1963;
- ad unanimità di voti favorevoli;
Delibera
di proporre al Consiglio Regionale, con il proprio parere favorevole:
1°) di modificare come segue gli articoli 1, 2 e 6 del Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio di L. 100.000 (centomila) destinate agli alunni dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (I.S.E.F.) di cui alle deliberazioni consiliari n. 97 in data 13-7-1960, n. 149 in data 4-10-1962 e n. 60 in data 5-4-1963:
Art. 1
Sono ammessi al concorso per l'assegnazione delle due borse di studio gli studenti di ambo i sessi che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito in prima sessione, presso un Istituto della Regione Valle di Aosta, un titolo di istruzione media e di secondo grado valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari o l'abilitazione magistrale, oppure presso un Istituto Tecnico Femminile (statale - pareggiato e legalmente riconosciuto) il diploma di abilitazione alle attività tecniche femminili (legge 8 luglio 1956 n. 782);
b) siano cittadini italiani;
c) siano residenti e nati in Valle d'Aosta o ivi residenti da almeno cinque anni.
Art. 2
Gli aspiranti debbono presentare domanda in carta legale diretta all'Assessore alla Pubblica Istruzione entro il 30 novembre di ogni anno, allegando i seguenti documenti pure in carta legale:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di residenza con specificazione della data di decorrenza della residenza stessa;
d) certificato rilasciato dal Preside della Scuola attestante le votazioni riportate dal concorrente agli esami di Maturità o di abilitazione;
e) dichiarazione dalla quale risulta che il concorrente non gode di altre borse di studio o di benefici analoghi.
Art. 6
I vincitori conserveranno il diritto alla borsa annua sino al termine degli studi presso l'I.S.E.F. purché sostengano e superino annualmente in prima prova tutti gli esami annuali di profitto previsti dal piano di studi riportando una media complessiva non inferiore ai 24/30 nelle prove teoriche, ed i 21/30 nelle prove pratiche. In caso contrario perderanno il diritto alla borsa che verrà nuovamente messa a concorso.
2°) di istituire il seguente nuovo articolo 6 bis, da inserire fra gli articoli 6 e 7:
Art. 6 bis
Non possono essere assegnate borse di studio ai concorrenti che già godono di altre borse di studio o benefici analoghi; qualora si verifichi questo caso e i candidati non dichiarino di optare per le borse di cui al presente Regolamento, le borse stesse dovranno essere revocate ed assegnate ad altri studenti, seguendo l'ordine della graduatoria dei concorrenti.
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L'Assessore ANDRIONE illustra brevemente il provvedimento in discussione, precisando che si tratta di apportare alcune modificazioni al regolamento per l'assegnazione di borse di studio a giovani che frequentano l'Istituto Superiore di Educazione Fisica affinché entrambe le borse possano essere assegnate, fin dal primo anno del corso di studi, sia agli studenti forniti di un titolo di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari e alla abilitazione magistrale, conseguiti in un Istituto situato nel territorio della Regione, sia agli studenti in possesso del diploma di licenza degli Istituti Tecnici femminili.
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sulla proposta in discussione, pone ai voti per alzata di mano la approvazione della proposta stessa.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, ANDRIONE, e concordando sulle proposte della Giunta;
- richiamate le deliberazioni consiliari n. 97 in data 13-7-1960, n. 149 in data 410-1962 e n. 60 in data 5-4-1963;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentuno);
DELIBERA
1°) di modificare come segue gli articoli 1, 2 e 6 del Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio di Lire 100.000 (centomila) destinate agli alunni dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (I.S.E.F.) di cui alle deliberazioni consiliari n. 97 in data 13-7-1960, n. 149 in data 4-10-1962 e n. 60 in data 5-4-1963.
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Art. 1
Sono ammessi al concorso per l'assegnazione delle due borse di studio gli studenti di ambo i sessi che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito in prima sessione, presso un Istituto della Regione Valle di Aosta, un titolo di istruzione media e di secondo grado valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari o l'abilitazione magistrale, oppure presso un Istituto Tecnico Femminile (statale - pareggiato e legalmente riconosciuto) il diploma di abilitazione alle attività tecniche femminili (legge 2 luglio 1956 n. 782);
b) siano cittadini italiani;
c) siano residenti e nati in Valle d'Aosta o ivi residenti da almeno cinque anni.
Art. 2
Gli aspiranti debbono presentare domanda in carta legale diretta all'Assessore alla Pubblica Istruzione entro il 30 novembre di ogni anno, allegando i seguenti documenti pure in carta legale:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di residenza con specificazione della data di decorrenza della residenza stessa;
d) certificato rilasciato dal Preside della Scuola attestante le votazioni riportate dal concorrente agli esami di Maturità o di abilitazione;
e) dichiarazione dalla quale risulti che il concorrente non gode di altre borse di studio o di benefici analoghi.
Art. 6
I vincitori conserveranno il diritto alla borsa annua sino al termine degli studi presso l'I.S.E.F., purché sostengano e superino annualmente in prima prova tutti gli esami annuali di profitto previsti dal piano di studi, riportando una media complessiva non inferiore ai 24/30 nelle prove teoriche, ed ai 21/30 nelle prove pratiche. In caso contrario perderanno il diritto alla borsa che verrà nuovamente messa a concorso.
2°) di Istituire il seguente nuovo articolo 6 bis, da inserire fra gli articoli 6 e 7:
Art. 6 bis
Non possono essere assegnate borse di studio ai concorrenti che già godono di altre borse di studio o benefici analoghi; qualora si verifichi questo caso e i candidati non dichiarino di optare per le borse di cui al presente Regolamento, le borse stesse dovranno essere revocate e assegnate ad altri studenti, seguendo l'ordine della graduatoria dei concorrenti.
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