Oggetto del Consiglio n. 55 del 7 aprile 1965 - Verbale
OGGETTO N. 55/65 - APPROVAZIONE DI BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARE TRA LA REGIONE, IL COMUNE DI GRESSAN E LA SOCIETÀ COOPERATIVA FORZA E LUCE, DI AOSTA, PER IL REGOLAMENTO DEI RECIPROCI RAPPORTI FINANZIARI IN MATERIA DI SOVRACANONI RELATIVI ALL'IMPIANTO IDROELETTRICO DI VEYON. - DELEGA ALLA GIUNTA.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di approvazione di bozza di convenzione da stipulare tra la Regione, il Comune di Gressan e la Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni relativi all'impianto idroelettrico di Veyon, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con deliberazione n. 127 e 128 in data 18-7-1962 il Consiglio Regionale approvò la bozza delle convenzioni da stipulare fra la Regione, i Comuni rivieraschi e la Società Idroelettrica Piemontese (SIP), di Torino, per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni per gli impianti idroelettrici di Sendren, Zuino, Hône, Perrères, Avise, St-Clair, Quart, Champdepraz e per l'impianto idroelettrico di Pont-SaintMartin.
Con deliberazione n. 186 in data 20-12-1962 il Consiglio Regionale approvò la bozza della convenzione da stipulare fra la Regione, i Comuni rivieraschi di Gaby e Issime e la Società ILSSA Viola per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico sul torrente Lys detto di Grand Praz.
Con deliberazioni n. 18 e n. 19 in data 20-2-1963 il Consiglio Regionale approvò le bozze delle convenzioni da stipulare fra la Regione vari Comuni rivieraschi e la Società Idroelettrica Piemonte (SIP), di Torino, per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni per gli impianti idroelettrici detti di Isollaz e Gressoney-La-Trinité.
Con deliberazione n. 86 in data 27-5-1963 il Consiglio Regionale approvò la bozza della convenzione da stipulare fra la Regione, i Comuni rivieraschi di Hône, Pont Bozet e Champorcher e la Società ALCAN per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico di Hône, sul torrente Ayasse.
Con deliberazione n. 143 in data 26-7-1963 il Consiglio approvò la bozza della convenzione da stipulare fra la Regione, i Comuni rivieraschi degli impianti idroelettrici di Champagne I - Chavonne - Lillaz - Promise - Grand Eyvia - Aymavilles - Valpelline - Champagne II e la Società Nazionale Cogne per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni.
Con deliberazione, infine, n. 111 in data 21-5-1964 il Consiglio Regionale approvò la bozza di convenzione da stipulare tra la Regione, i Comuni rivieraschi degli impianti idroelettrici di Breil, Covalou e Maën e l'ENEL (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica), per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni.
Analogo provvedimento si propone ora di approvare per quanto concerne la convenzione da stipulare fra la Regione, il Comune di Gressan e la Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni relativi all'impianto idroelettrico di Veyon.
L'accordo prevede il versamento annuale, a decorrere dall'1-1-1963, da parte della Società Cooperativa Forza e Luce della somma di L. 124.920 (pari a circa L. 300/Kw di potenza nominale) così ripartita:
- alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta L. 12.490
- al Comune di Gressan L 112.430.
L'accordo prevede, altresì, il versamento della somma di L. 218.610 (pari a circa il 50% del dovuto), a titolo di arretrati dal 1-1-1957 al 31-12-1962, così ripartita:
- alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta L. 21.860
- al Comune di Gressan L. 196.750.
Si propone, pertanto, che il Consiglio Regionale
Deliberi
1°) di approvare e di autorizzare la stipulazione, tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Avv. Severino Caveri, il Comune di Gressan e la Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, in persona del suo legale rappresentante, di una convenzione, come da bozza sottoriportata, per il regolamento dei reciproci rapporti in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico di Veyon;
2°) di delegare alla Giunta Regionale la adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per addivenire alla stipulazione della convenzione, con eventuali modifiche non sostanziali alla bozza di convenzione sottoriportata, dando atto che le entrate di L. 21.860 una tantum e di L. 12.490 all'anno costituite, rispettivamente, dall'ammontare dei sovracanoni concordati quali arretrati a tutto il 31-12-1962 e dall'ammontare annuo concordato per il sovracanone a decorrere dall'1-1-1963 per l'impianto idroelettrico di Veyon dovranno essere con provvedimenti della Giunta Regionale accertate ed introitate al Capitolo 35 ("Sovracanoni per derivazioni di acque scopo idroelettrico, ecc.") della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965, nonché all'istituendo Capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari corrispondente al Capitolo 35 del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario.
(OMISSIS: segue bozza di convenzione riportata in calce al deliberato).
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L'Assessore MANGANONI illustra brevemente la relazione concernente la proposta di approvazione della bozza di cui all'oggetto e propone che il Consiglio approvi la proposta stessa.
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sulla proposta in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta stessa.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANON1, e concordando sulle proposte della Giunta;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trenta);
DELIBERA
1°) di approvare e di autorizzare la stipulazione, tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Avv. Severino Caveri, il Comune di Gressan e la Società Cooperativa Forza e Luce di Aosta, in persona del suo legale rappresentante, di una convenzione, come da bozza sottoriportata, per il regolamento dei reciproci rapporti in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico di Veyon;
2°) di delegare alla Giunta Regionale la adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per addivenire alla stipulazione della convenzione, con eventuali modifiche non sostanziali alla bozza di convenzione sottoriportata, dando atto che le entrate di L. 21.860 una tantum e di L. 12.490 all'anno costituite, rispettivamente, dall'ammontare dei sovracanoni concordati quali arretrati a tutto il 31-12-1962 e dall'ammontare annuo concordato per il sovracanone a decorrere dall'1-1-1963 per l'impianto idroelettrico di Veyon, dovranno essere, con provvedimento della Giunta regionale ,accertate ed introitate al Cap. 35 ("Sovracanoni per derivazioni di acque a scopo idroelettrico, ecc...") della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965, nonché all'istituendo capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari corrispondenti al capitolo 35 del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario.
CONVENZIONE
TRANSATTIVA FRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA, IL COMUNE DI GRESSAN E LA SOCIETÀ COOPERATIVA FORZA E LUCE IN MATERIA DEL SOVRACANONE AFFERENTE ALL'IMPIANTO IDROELETTRICO DI VEYON.
Fra la Regione Autonoma della Valle di Aosta, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale o da suo Delegato, il Comune di Gressan, rappresentato dal proprio Sindaco in forza di legge, da una parte,
e la "Società Cooperativa Forza e Luce", corrente in Aosta , Via Marché Vaudan n. 11, rappresentata dal Proprio Presidente in forza di Statuto, dall'altra parte:
PREMESSO
- che in base all'articolo 53 del T.U. 11- 12-1933 n. 1775, modificato dalla legge 18-10-1942 n. 1625 art. 2, dal D.L.C. P.S. 7-1-1947 n. 24, dalla legge 21-1-1949 n. 8, dalla legge 4-12-1956 n. 1377, dalla legge 21-12-1961 n. 1501, il Ministero per le Finanze può stabilire con proprio Decreto a favore della Regione e dei Comuni rivieraschi, a carico del concessionario, un sovracanone sino all'importo massimo unitario previsto dalle disposizioni medesime;
- che segnatamente in forza della legge 4- 12-1956 n. 1377 il sovracanone in parola può essere stabilito anche per gli impianti idroelettrici la cui energia elettrica viene impiegata nel raggio di 15 Km. dal luogo di produzione;
- che la "Società Cooperativa Forza e Luce" è concessionaria della derivazione di acqua di complessivi moduli 1,42 - dei quali moduli 0,90 provenienti dalle sorgive della galleria del Drinc e moduli 0,52 provenienti dal torrente Gressan - assentitale dalla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta con i decreti:
a) n. 975 dellì 12-10-1950
b) n. 381 dellì 7-10-1957
a mezzo della quale, con un salto utile di m. 299,11, si realizza una potenza nominale media di Kw 416,40 ed una potenza effettiva di Kw 350 nell'impianto idroelettrico di Veyon, d'onde l'energia elettrica è convogliata alla Città di Aosta;
- che la Regione Autonoma della Valle di Aosta, il Comune di Gressan e la Società Cooperativa Forza e Luce, animati da reciproca comprensione per gli interessi e le esigenze rispettive, intendono addivenire ad un amichevole componimento del problema relativo alla determinazione e corresponsione del sovracanone a decorrere dal 1-1-1957;
SI CONVIENE
Art. 1 - La narrativa che precede vale patto.
Art. 2 - La Società Cooperativa Forza e Luce accetta e si impegna di corrispondere annualmente a decorrere dal 1-1-1963, alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta ed al Comune di Gressan il sovracanone di Lire 124.920, commisurato a Lire 300 per ogni Kw di potenza nominale media, in dipendenza dell'esercizio dell'impianto idroelettrico di Veyon, così ripartito:
a) alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta L. 12.490
b) al Comune di Gressan L. 112.430.
Art. 3 - La Società Cooperativa Forza e Luce accetta e si impegna inoltre di versare alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta ed al Comune di Gressan entro il 31 maggio 1965 la somma di Lire 218,610, che costituisce l'importo complessivo transattivamente concordato a titolo di arretrati di sovracanone dal 1-1-1957 al 31-12-1962, così ripartita:
a) alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta L. 21.860
b) al Comune di Gressan L. 196.750.
Art. 4 - Le annualità di sovracanone afferenti al 1963 e al 1964 saranno versate dalla Società Cooperativa Forza e Luce entro il 31-5-1965.
Il pagamento delle successive annualità del sovracanone, a decorrere dall'annualità 1965, avrà luogo nel mese di giugno dell'anno cui le medesime si riferiscono.
Art. 5 - Le parti contraenti rimangono vincolate alla osservanza di questo accordo in ogni caso ad eccezione di quello in cui avvenisse l'abrogazione espressa dalle vigenti disposizioni in materia di sovracanoni a favore degli Enti Locali o ne fosse dichiarata la illegittimità nelle quali ipotesi la Società Cooperativa Forza e Luce si riterrà sciolta da ogni obbligo contratto.
Questo accordo non preclude variazioni in aumento o in diminuzione dell'importo indicato all'articolo 2, in relazione a future disposizioni legislative in materia di sovracanoni idroelettrici.
Art. 6 - Alla stipulazione dell'atto relativo a questo accordo le parti addiverranno entro 15 giorni dalla data di esecutività delle apposite deliberazioni adottate dagli Enti interessati.
Art. 7 - Le spese inerenti all'atto e conseguenziali saranno sostenute dalla Società Cooperativa Forza e Luce.
Art. 8 - Nel caso di vertenza giudiziaria sulla interpretazione e sulla esecuzione di questo accordo è competente a decidere il Foro di Aosta.
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