Oggetto del Consiglio n. 142 del 7 ottobre 1965 - Verbale
OGGETTO N. 142/65 - PIANO REGOLATORE DELLA CITTÀ DI AOSTA ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE. ENTRATA IN VIGORE.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, riferisce al Consiglio che, - in attesa della elaborazione e della approvazione del Piano regolatore previsto all'articolo 5 della legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta (legge 28 aprile 1960 n. 3) -, si rende necessario che il Consiglio Regionale, ai sensi del comma 1° dell'articolo 18 della citata legge regionale, deliberi di approvare l'entrata in vigore del Piano regolatore della Città di Aosta adottato dal Consiglio Comunale e da approvare dalla Giunta Regionale ai sensi del 2° comma dell'articolo 11 della sopracitata legge regionale.
Richiama, in proposito, l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla seguente relazione trasmessa loro in copia unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7/8 ottobre 1965:
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L'articolo 5 della legge regionale (legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta) 28-4-1960 n. 3 prevede, al primo comma, quanto segue:
"(Piano regolatore urbanistico e paesaggistico)
La disciplina dell'attività edificatoria, dello sviluppo urbanistico e della tutela del paesaggio si attua a mezzo del piano regolatore urbanistico e paesaggistico, da formarsi a cura dell'Amministrazione Regionale con le modalità stabilite dal regolamento e da approvarsi con deliberazione del Consiglio Regionale".
L'articolo 11 della sopracitata legge prevede quanto segue:
"(Entrata in vigore del piano regolatore regionale e dei piani comunali):
Il piano regolatore regionale entra in vigore dalla data nella quale diventa esecutiva la deliberazione del Consiglio Regionale che lo approva.
I piani regolatori comunali entrano in vigore dalla data delle deliberazioni della Giunta Regionale che li approvano e che dovranno essere assunte entro un anno dalla adozione dei piani da parte dei Consigli Comunali".
Il primo comma dell'articolo 18 della sopracitata legge prevede quanto segue:
"(Norme transitorie):
"Il piano regolatore della Città di Aosta, già adottato dal Consiglio Comunale, ed i piani regolatori degli altri Comuni della Valle d'Aosta, adottati dai Consigli Comunali, potranno entrare in vigore anche prima dell'approvazione del piano regolatore regionale, con deliberazione del Consiglio Regionale".
Gli elaborati tecnici che compongono il Piano Regolatore della Città di Aosta, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 del 30 giugno 1953 e successive deliberazioni modificative ed integrative, sono depositati in visione presso gli Uffici della Soprintendenza Regionale ai Monumenti, Antichità e Belle Arti.
Si propone che, - in attesa della elaborazione e della approvazione del sopramenzionato piano regolatore regionale -, il Consiglio Regionale, ai sensi del comma 1° dell'art. 18 della legge regionale 28 aprile 1960 n. 3, deliberi di approvare la entrata in vigore del Piano Regolatore della Città di Aosta adottato dal Consiglio Comunale ed approvato dalla Giunta Regionale ai sensi del 2° comma dell'articolo 11 della sopracitata legge regionale.
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Il Presidente della Giunta, CAVERI, osserva che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, 11 e 18 della legge 28-4-1960 n. 3 ("legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta"), il Consiglio Regionale è chiamato, oggi, ad approvare che il piano regolatore della Città di Aosta entri in vigore prima della approvazione del piano regolatore regionale, cioè non è chiamato a discutere e ad approvare il Piano regolatore della Città di Aosta approvato, dopo laboriose sedute, dal Consiglio Comunale di Aosta e discusso in parecchie sedute dalla Giunta Regionale.
Informa che la Giunta Regionale, per il momento, non ha ancora approvato il Piano regolatore di cui si tratta, in attesa di una decisione del Consiglio Regionale sulla proposta relativa alla entrata in vigore del Piano regolatore stesso ai sensi del primo comma dell'articolo 18 della sopracitata legge regionale.
Fa presente che la discussione sull'argomento in esame dovrebbe, pertanto, essere limitata alla questione di cui si tratta.
Il Consigliere BIONAZ rileva che il Consiglio Regionale è chiamato oggi a deliberare circa la questione dell'entrata in vigore del Piano regolatore della Città di Aosta in base alla legge regionale 28-4-1960 n. 3 e, precisamente, ai sensi del primo comma dell'articolo 18 di tale legge concernente norme transitorie.
Fa presente che l'articolo 1 e il secondo comma dell'articolo 18 della sopra citata legge regionale sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza della Corte Costituzionale in data 22-2-1962.
Osserva che, nelle considerazioni di diritto di detta sentenza, la Corte Costituzionale ha fatto esplicita riserva anche circa la legittimità di tutte le altre norme della legge regionale di cui si tratta.
Dichiara che, da tutta la statuizione e dalla parte normativa della legge regionale nonché dal testo della citata sentenza, si può evincere che tutta la legge regionale di cui si tratta è da ritenersi incostituzionale.
A chiarimento del suo punto di vista, ritiene di dover fare un breve riassunto dell'iter di tutta questa vicenda.
Ricorda che nell'anno 1959, in frazione Breuil, del Comune di Valtournanche, venne costruito un fabbricato di cui, con ordinanza in data 7-8-1960 del Presidente della Giunta Regionale allora in carica, fu ordinata la parziale demolizione; ricorda, altresì, che il proprietario interessato impugnò questa ordinanza avanti la Giunta Giurisdizionale Amministrativa della Valle d'Aosta che, con decisione dellì 13-10-1960, sospese l'ordinanza del Presidente della Giunta e, con ordinanza in data 5-12-1960, in base alla richiesta del ricorrente, promosse il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale in questione.
Fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza in data 22 febbraio 1962, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge stessa, con chiara considerazione sui motivi che hanno indotto il Supremo Collegio Costituzionale a dichiarare la incostituzionalità delle due norme regionali prese in esame.
Dichiara che il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, per quanto riguarda il merito della proposta ora in esame, sarebbe anche favorevole alla approvazione della entrata in vigore del Piano regolatore della Città di Aosta, perché si rende conto della necessità della entrata in vigore di detto Piano regolatore.
Lamenta, però, che la Giunta Regionale metta il Consiglio nella condizione di dover approvare l'entrata in vigore di questo Piano regolatore, invocando un provvedimento legislativo regionale che, nel suo insieme, potrebbe essere dichiarato incostituzionale in seguito ad eventuali ricorsi da parte di interessati, mentre sarebbe meglio addivenire alla approvazione del Piano regolatore di Aosta in base a norme di leggi che non si prestino ad essere ridimensionate o annullate.
Osserva che, in base al principio sancito nella sentenza emessa il 24-5-1963 dalla Corte Costituzionale, in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale del provvedimento legislativo regionale recante norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, antichità, monumenti e belle arti (approvato nell'adunanza consiliare del 18-7-1962 e confermato nell'adunanza del 4-10-1962), dovrebbe dedursi che anche la legge regionale 28-4-1960 n. 3 è da ritenersi tutta incostituzionale.
Dichiara che, di fronte a questa situazione, ritiene saggio, almeno per il suo gruppo consiliare, di astenersi dall'approvazione della entrata in vigore del Piano regolatore di cui si tratta in base all'articolo 18 della sopramenzionata legge regionale.
Rileva che, essendo ormai trascorsi tre anni dalla data della sentenza della Corte Costituzionale con la quale veniva dichiarata la incostituzionalità dell'articolo 1 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 28-4-1960 n. 3, gli Organi esecutivi della Regione hanno avuto tutto il tempo necessario per predisporre nuovi strumenti legislativi atti a meglio salvaguardare gli interessi regionali in questa importante materia, evitando di dover assumere ora un provvedimento di carattere urgente in quanto starebbe per scadere il termine di applicazione delle misure di salvaguardia al Piano regolatore della Città di Aosta.
Dichiara pertanto che i Consiglieri del gruppo della Democrazia Cristiana si asterranno dalla votazione sulla proposta di provvedimento ora in esame.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, osserva che il Consigliere Bionaz ha dato una interpretazione molto estensiva alla sentenza della Corte Costituzionale in data 22 febbraio 1962, con la quale veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 28-4-1960 n. 3.
Ritiene che la tesi sostenuta dal Consigliere Bionaz sia infondata perché la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità del solo secondo comma dell'articolo 18 della citata legge regionale, mentre il primo comma di detto articolo, non essendo stato annullato, è tutt'ora in vigore; ed è proprio in base a. questo primo comma dell'articolo 18, - egli dice -, che la Giunta propone oggi al Consiglio di approvare l'entrata in vigore del Piano regolatore della Città di Aosta anche prima dell'approvazione del Piano regolatore regionale.
Il Consigliere BIONAZ osserva che la Corte Costituzionale si è limitata a dichiarare la illegittimità costituzionale dell'articolo 1 e del secondo comma dell'articolo 18 della sopracitata legge regionale perché la Giunta Giurisdizionale Amministrativa della Valle d'Aosta, nella sua ordinanza, aveva promosso il giudizio di legittimità costituzionale su quelle due sole norme della legge regionale ; osserva che la Corte Costituzionale, evidentemente, non ha potuto pronunciarsi anche sugli altri articoli della legge di cui si tratta.
Fa presente che, nelle considerazioni di diritto della citata sentenza, la Corte Costituzionale ha, però, fatto riserva anche circa la legittimità costituzionale di tutte le norme di detta legge regionale, il che si può dedurre anche dalla lettura della intera motivazione della sentenza.
Rileva ancora che, dichiarata la incostituzionalità dell'articolo 1 della legge di cui si tratta che recita: "Il territorio della Valle di Aosta è dichiarato bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare importanza turistica", tutte le altre successive norme della legge stessa vengono ad essere inapplicabili.
Ribadisce che, nel merito, si può anche concordare sulla necessità dell'approvazione del provvedimento in esame, ma che, dal punto di vista formale, il provvedimento da adottare dovrebbe essere basato su norme di legge che non presentino alcun pericolo di essere annullate per illegittimità costituzionale.
Se questo fatto si verificasse, - egli aggiunge -, oltre alla brutta figura che farebbe il Consiglio Regionale, si avrebbe una nuova e dannosa dilazione nel tempo della approvazione e dell'entrata in vigore del Piano regolatore della Città di Aosta.
Il Presidente del Consiglio, MARCOZ, rileva che l'articolo 18 della legge regionale in questione è stato esaminato dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del solo secondo comma di detto articolo, per cui ha implicitamente riconosciuto la legittimità del primo comma dell'articolo stesso, comma per il quale non varrebbe la riserva circa la legittimità degli altri articoli della legge.
Il Consigliere BIONAZ osserva che nella sentenza della Corte Costituzionale di cui si tratta si legge: "La Corte, avendo fatto riserva circa la legittimità di tutte le disposizioni della legge regionale, ad eccezione dell'articolo 1 e dell'articolo 18, 2° comma, non deve esaminare il contenuto delle norme non denunciate", il che significa, - egli aggiunge -, che la Corte stessa, non potendo andare "ultra petitum", in base alla ordinanza della Giunta Giurisdizionale Amministrativa della Valle d'Aosta che promosse il giudizio di legittimità costituzionale non si è pronunciata circa la legittimità costituzionale del 1° comma dell'articolo 18.
Il Presidente del Consiglio, MARCOZ, osserva che per la Corte Costituzionale non esiste il limite dell'ultra petitum perché è previsto che, promuovendosi il giudizio di legittimità su di un articolo di una determinata legge, la Corte possa esaminare tutta la legge.
Il Consigliere BIONAZ, dopo aver osservato che nel caso ora in esame ci si richiama addirittura ad una norma transitoria della legge regionale in questione, ribadisce il suo convincimento che la legge stessa possa essere dichiarata incostituzionale nel suo complesso in caso di eventuali ricorsi da parte di interessati.
L'Assessore ANDRIONE osserva che la tesi del Consigliere Bionaz si basa su una presunzione e non su un fatto giuridicamente certo.
Fa presente che, anche se la Corte Costituzionale ha mosso delle riserve circa la legittimità di tutte le disposizioni della legge regionale in questione, queste disposizioni rimangono in vigore fino a quando non ne sia stata accertata e dichiarata la illegittimità costituzionale.
Dichiara, pertanto, di ritenere infondata la tesi sostenuta dal Consigliere Bionaz.
Il Consigliere BIONAZ ribadisce che il Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana è d'accordo sul merito della proposta di provvedimento in discussione, ma non nella forma con cui si propone di adottare il provvedimento stesso, in quanto si basa su delle disposizioni legislative regionali che presentano il pericolo di essere impugnate ed annullate.
Il Consigliere BORDON osserva che la discussione è stata portata su di un piano strettamente giuridico che, se è familiare ai membri del Consiglio dotati di una particolare preparazione giuridica, non è però familiare agli altri Consiglieri che devono esprimere il loro giudizio in base al buon senso.
Ricorda che, in sede di approvazione della legge regionale 28-4-1960 n. 3, egli ebbe ad esprimere, tra tesi contrastanti, il parere che l'articolo 1 di detta legge presentasse il pericolo di essere dichiarato costituzionalmente illegittimo; il che, - dichiara con suo rammarico perché si rende conto della necessità di una opportuna legislazione regionale regolante la materia -, si è purtroppo verificato.
Basandosi sull'insegnamento di questo precedente, dichiara di dover esprimere, anche in questa occasione, le sue perplessità circa l'approvazione del provvedimento in esame, appunto perché basato su di uno strumento legislativo regionale non sicuramente efficace in quanto si presta ad essere impugnato e, quindi, anche annullato in seguito ad un eventuale ricorso di un qualsiasi cittadino interessato alla questione del Piano regolatore di Aosta.
Afferma di essere favorevole, in sostanza, alla approvazione del Piano regolatore della Città di Aosta, come alla approvazione dei Piani regolatori di tutti gli altri Comuni della Valle di Aosta, - Piani che dovrebbero essere sottoposti al più presto all'esame dei Consigli comunali, ma di essere dubbioso sulla validità formale del provvedimento in esame.
Dichiara che, per questi motivi, il Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana si asterrà dalla votazione per l'approvazione del provvedimento stesso.
Il Presidente del Consiglio, MARCOZ, osserva che tutte le leggi presentano la possibilità teorica di essere dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale in seguito a eventuali ricorsi.
Fa presente che gli Amministratori regionali devono operare in base alle leggi che sono in vigore, senza fermarsi per sottostare al timore che dette leggi possano essere annullate, perché in caso contrario, si giungerebbe ad una paralisi dell'attività dell'Amministrazione Regionale.
Il Consigliere BORDON ribadisce i suoi dubbi sulla validità formale del provvedimento deliberativo in esame e dichiara di non essere disposto ad approvare il provvedimento stesso che potrebbe essere impugnato, e di conseguenza annullato, in seguito ad un eventuale ricorso di un qualsiasi cittadino interessato al Piano regolatore della Città di Aosta.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, dichiara di ritenere assurdo il ragionamento fatto dai Consiglieri del Gruppo della Democrazia Cristiana, perché porterebbe, come conseguenza, ad una paralisi dell'attività dell'Amministrazione Regionale ogni qualvolta si trattasse di applicare una legge regionale e non la si applicasse per il timore di possibili eventuali impugnative davanti alla Corte Costituzionale.
Osserva che questa mentalità dei Consiglieri del Gruppo consiliare della D.C. è la mentalità della capitolazione di fronte al Governo centrale e di fronte agli Organi del potere centrale, mentre i Consiglieri della maggioranza non sono per la capitolazione, ma sono della teoria di difendere lo Statuto regionale e l'Autonomia e di andare avanti.
Per quanto riguarda le perplessità e i timori espressi dai Consiglieri del Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, ritiene che non si tratti, in realtà, di perplessità perché i Consiglieri della D.C. non sono mai perplessi e sanno sempre benissimo dove vogliono arrivare.
Nel caso ora in esame, - egli dice -, i Consiglieri appartenenti al Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana non vogliono che il Piano regolatore della Città di Aosta sia approvato ed entri in vigore.
Si tratta, quindi, di un intento molto preciso, di un intento amministrativo e politico e forse anche di altro ordine.
Chiede, pertanto, che il Consiglio approvi il provvedimento proposto dalla Giunta.
Il Consigliere GERMANO ricorda che, nelle trattative avvenute per la formazione di una Giunta di centro-sinistra al Comune di Aosta, - trattative che non sono state portate a termine e che dovranno essere riprese su di un'altra piattaforma politica, più larga e più corrispondente a determinati interessi della Valle d'Aosta -, la Democrazia Cristiana si era impegnata per l'attuazione piena ed integrale del Piano regolatore comunale.
Fa presente che oggi ci si trova alla vigilia dell'inizio di altre trattative per la formazione di una Giunta di centro-sinistra al Comune di Aosta e ci si trova anche alla vigilia della scadenza del periodo utile per l'applicazione delle misure di salvaguardia al Piano regolatore, per cui, se si vuole evitare che in materia di edilizia e di urbanistica nella Città di Aosta si verifichino altri fatti incresciosi, non c'è altro da fare che approvare l'entrata in vigore del Piano regolatore stesso.
Ritiene, pertanto, che se la Democrazia Cristiana vuol dimostrare di avere effettivamente la volontà politica di attuare il Piano regolato della Città di Aosta, anche di fronte a nuovi futuri alleati politici, non può astenersi dalla approvazione del provvedimento in esame, trincerandosi dietro a presunti timori e perplessità.
In caso contrario, - egli aggiunge -, la Democrazia Cristiana fa la figura di un Partito che promette molto ma che, in pratica, mantiene poco.
Il Consigliere BIONAZ rileva che la maggioranza consiliare sta dando una impostazione demagogica al problema, deformando quanto detto in precedenza dai Consiglieri del Gruppo della Democrazia Cristiana, i quali hanno esplicitamente riconosciuto la necessità della entrata in vigore del Piano regolatore della Città di Aosta, ma hanno anche sottolineato la necessità che il necessario provvedimento da adottare sia basato su norme di legge che non presentino il pericolo di essere impugnate e annullate, come risulta per le norme della legge regionale 24-4-1960 n. 3.
Invita, pertanto, la Giunta Regionale a voler predisporre, il più celermente possibile, gli strumenti legislativi adatti per una efficace approvazione della entrata in vigore del Piano regolatore di cui si tratta.
Osserva che, nel frattempo, il Comune di Aosta, per non compromettere la situazione edilizia ed urbanistica, potrebbe sospendere il rilascio dei permessi edilizi.
Il Consigliere BORDON protesta contro il Presidente della Giunta per aver attribuito ai Consiglieri appartenenti al Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana delle intenzioni che essi non hanno.
Contesta al Presidente della Giunta che i Consiglieri appartenenti al Gruppo della Democrazia Cristiana abbiano una mentalità di capitolazione di fronte al Governo centrale e di rinuncia alla difesa dello Statuto regionale e dell'Autonomia regionale; dichiara che nel periodo in cui gli uomini della Democrazia Cristiana sono stati al Governo della Regione, se pure non hanno fatto nulla di miracoloso, hanno tuttavia sempre cercato di comportarsi da autonomisti, non rinunciando a nessun principio dell'Autonomia regionale.
Ricorda, ad esempio, che nessuno mai come gli uomini della Democrazia Cristiana hanno fatto tanta resistenza contro gli organi di controllo statali, rifiutandosi sempre di approvare il bilancio preventivo della Regione con un provvedimento legislativo, perché ritenevano che tale prassi portasse ad una diminuzione dei principi autonomistici.
Osserva che, ad una determinata ora, nella sala delle adunanze consiliari, molti interventi vengono demagogicamente fatti più per il pubblico in tribuna che per i Consiglieri, soprattutto nella presente sessione, a causa di certi argomenti che figurano iscritti all'ordine del giorno.
Ribadisce che il Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana è favorevole, nel merito, all'approvazione del Piano regolatore della Città di Aosta, ma che ha dei seri timori sulla efficacia e sulla validità del provvedimento proposto, data la impostazione formale e giuridica del provvedimento stesso.
Fa presente al Consigliere Germano che non è il caso che egli si preoccupi per il Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana e per i futuri rapporti tra la Democrazia Cristiana ed eventuali nuovi alleati.
Invita il Consigliere Germano ad interessarsi solo delle cose che riguardano il suo Partito, lasciando libertà ai rappresentanti degli altri Partiti di assumere autonomamente le proprie decisioni.
Afferma che i Consiglieri appartenenti al Gruppo della Democrazia Cristiana non intendono scendere sul terreno demagogico nemmeno in questa occasione, come non sono mai scesi in precedenza, e ribadisce che i medesimi non sono contrari, nel merito, al l'approvazione della entrata in vigore del Piano regolatore della Città di Aosta.
Chiede al Presidente del Consiglio di concedere una breve sospensione della seduta, per dare la possibilità ai Consiglieri appartenenti al Gruppo della Democrazia Cristiana di consultarsi tra di loro.
Il Consigliere PEDRINI, a nome del Gruppo consiliare del Partito Liberale, dichiara che voterà a favore del provvedimento in esame.
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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore dodici e minuti quarantacinque e riaperta alle ore dodici e minuti cinquanta.
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Il Consigliere DUJANY, a nome del. Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, dichiara quanto segue: "Noi riteniamo valide le perplessità espresse dal collega Bionaz. Però, tenuto conto che, in sede di discussione in quest'aula consiliare, alcuni Consiglieri ci hanno attribuito l'intenzione di volere fare naufragare il Piano regolatore della Città di Aosta -, intenzione che noi non abbiamo mai avuto -, anziché astenerci dal voto, come avevamo detto all'inizio, dichiariamo di votare a favore del provvedimento in discussione".
Il Consigliere MONTESANO dichiara di votare a favore del provvedimento di cui si tratta.
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sul provvedimento in oggetto, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione del provvedimento stesso.
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta),
DELIBERA
di approvare, a' sensi del primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 28 aprile 1960 n. 3, che il Piano regolatore della Città di Aosta, già adottato dal Consiglio comunale di Aosta e da approvare dalla Giunta Regionale, entri in vigore anche prima dell'approvazione del Piano regolatore regionale.
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