Oggetto del Consiglio n. 163 del 8 ottobre 1965 - Verbale

OGGETTO N. 163/65 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE AI MEMBRI DEL COLLEGIO MEDICO PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1965 N. 4, E AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE MEDICA CONSULTIVA PREVISTA DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 712 IN DATA 17 MARZO 1965.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, BALESTRI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai membri del Collegio Medico previsto dallo art. 4 della legge 11 maggio 1965 n. 4, e ai membri della Commissione Medica consultiva prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 712 in data 17-3-1965, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza dellì 7/8 ottobre 1965:

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L'articolo 4 - 1° comma - della legge regionale 11 maggio 1965 n. 4, concernente l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento a favore dei ciechi civili, stabilisce quanto segue:

"L'accertamento dell'invalidità sarà effettuato da un Collegio Medico da nominarsi con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e composto come segue:

- Medico regionale o un suo sostituto - Presidente;

- Un medico oculista designato dalla Giunta Regionale su terna proposta dall'Ordine dei Medici della Valle d'Aosta;

- Un Medico designato dalla Sottosezione valdostana dell'"Unione Italiana Ciechi".

Analogamente a quanto già stabilito dal Consiglio Regionale nell'adunanza del 15 luglio 1964 (oggetto n. 136) per i membri del Collegio Medico previsto dall'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6, è necessario che anche per i membri della predetta Commissione prevista dall'art. 4 della legge regionale 11-5-1965 n. 4 sia determinato l'ammontare dei compensi da corrispondere per ogni seduta.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 712 in data 17-3-1965, ha costituito una Commissione Medica consultiva per il parere su ricorsi alla Giunta Regionale avverso gli accertamenti dell'invalidità dei richiedenti la assistenza regionale prevista dalla legge regionale 20-5-1964 n. 6 a favore degli invalidi civili irrecuperabili.

Tale Commissione è stata costituita come segue:

- Dr. Pier Carlo Barbero - Medico Regionale;

- Prof. Ruggero Marconi - Primario chirurgo dell'Ospedale Mauriziano di Aosta;

- Prof. Giuseppe Montesano - Medico chirurgo;

- Dr. Giovanni Norat - Medico chirurgo;

- Dr. Pietro Viglierchio - Medico chirurgo - supplente.

La Commissione di Coordinamento ha restituito, vistata, la citata deliberazione di Giunta "con che il Consiglio Regionale determini, con suo provvedimento amministrativo, il compenso da corrispondere per ogni seduta a ciascun componente della Commissione Medica, nonché l'imputazione della relativa spesa".

In merito a quanto sopra è stata sentita la Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità ed Assistenza Sociale che - nella riunione del 9 luglio 1965 - ha espresso parere favorevole che a ciascun membro delle predette Commissioni Mediche sia corrisposto, per ogni seduta, un compenso lordo di Lire 5.000, oltre a eventuale rimborso di spese vive per visite a domicilio di richiedenti l'assistenza non trasportabili.

Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio Regionale

Deliberi

1) di determinare in lorde Lire 5000 (cinquemila) il compenso da corrispondere, per ogni seduta, a ciascuno dei Medici membri del Collegio Medico previsto dall'art. 4 della legge regionale 11 maggio 1965 n. 4, - concernente l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un "assegno di accompagnamento" a favore dei ciechi civili -, e a ciascun membro della Commissione Medica consultiva costituita con deliberazione di Giunta n. 712 in data 17-3-1965;

2) di stabilire che le spese sostenute dai componenti il Collegio e la Commissione Consultiva suddetti, per eventuali visite a domicilio dei richiedenti l'assistenza non trasportabili, siano rimborsate previa presentazione di documentate note;

3) di stabilire che le spese di cui ai precedenti capoversi 1) e 2) siano approvate e liquidate con deliberazioni della Giunta Regionale e finanziate con imputazione ai sottoindicati capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario e ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per gli anni successivi:

a) spese per il Collegio Medico di cui all'art. 4 della legge regionale 11 maggio 1965 n. 4: sul capitolo 471 ("Spese per assegni di accompagnamento a favore dei ciechi civili") del bilancio per l'anno 1965;

b) spese per la Commissione Medica consultiva di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 712 in data 17-3-1965: sul capitolo 470 ("Spese per assistenza integrativa regionale agli invalidi irrecuperabili") del bilancio per l'anno 1965".

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Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sull'argomento in discussione, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte fatte dalla Giunta.

IL CONSIGLIO

visto l'articolo 4 della legge regionale 11-5-1965 n. 4;

richiamata la deliberazione di Giunta n. 712 in data 17-3-1965;

considerato che la Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità e Assistenza Sociale ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di cui in premessa;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove);

DELIBERA

1) di determinare in lorde Lire 5000 (cinquemila) il compenso da corrispondere, per ogni seduta, a ciascuno dei Medici membri del Collegio Medico previsto dall'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1965 n. 4, concernente l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un "assegno di accompagnamento" a favore dei ciechi civili e a ciascun membro della Commissione Medica consultiva costituita con deliberazione di Giunta n. 712 in data 17-3-1965;

2) di stabilire che le spese sostenute dai componenti il Collegio e la Commissione Consultiva suddetti, per eventuali visite a domicilio di richiedenti l'assistenza non trasportabili, siano rimborsate previa presentazione di documentate note;

3) di stabilire che le spese di cui ai precedenti capoversi 1) e 2) siano approvate e liquidate con deliberazioni della Giunta Regionale e finanziate con imputazione ai sottoindicati capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario e ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per gli anni successivi:

a) spese per il Collegio Medico di cui all'art. 4 della legge regionale 11 maggio 1965 n. 4: sul capitolo 471 ("Spese per assegni di accompagnamento a favore dei ciechi civili") del bilancio per l'anno 1965;

b) spese per la Commissione Medica consultiva di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 712 in data 17-3-1965: sul capitolo 470 ("Spese per assistenza integrativa regionale agli invalidi irrecuperabili") del bilancio per l'anno 1965.

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