Oggetto del Consiglio n. 158 del 8 ottobre 1965 - Verbale

OGGETTO N. 158/65 - LEGGE REGIONALE RECANTE MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 20 MAGGIO 1964 N. 6 E 11 MAGGIO 1965 N. 4 CONCERNENTI, RISPETTIVAMENTE, L'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI IRRECUPERABILI E L'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEI CIECHI CIVILI.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, BALESTRI, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale recante modificazioni alle leggi regionali 20 maggio 1964 n. 6 e 11 maggio 1965 n. 4 concernenti, rispettivamente, l'assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili e l'assistenza integrativa regionale a favore dei ciechi civili, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza delli 7 e 8 ottobre 1965:

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Il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con lettera in data 23 giugno 1965, prot. n. 1853, ha comunicato quanto segue:

"Oggetto: Disegno di legge regionale concernente "Assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento a favore dei ciechi civili" (Delib. Cons. n. 66 del 7-4-1965).

A seguito della nota n. 1611, in data 9 maggio 1965, con la quale fu restituito vistato il disegno di legge regionale distinto in oggetto, si reputa opportuno prospettare alcune considerazioni di ordine tecnico-legislativo sulla formulazione degli articoli 2, 4 e 6 per quanto concerne le condizioni economiche degli assistiti e dei loro parenti obbligati agli alimenti.

Nell'art. 2 della legge regionale, infatti, vengono elencate le condizioni limitative della concessione dell'assegno di accompagnamento a favore dei ciechi civili secondo un ordine delle lettere dell'alfabeto a), b), c), che sembra esaurire - data la formulazione - tutti i casi di esclusione del beneficio.

Però, dall'art. 4 si ricava che gli accertamenti delle condizioni economiche, da parte dell'apposita Commissione, vengano estesi ai parenti dei richiedenti e dall'art. 6 scaturisce che uno dei motivi di revoca è costituito dal mutamento delle condizioni economiche dei parenti obbligati agli alimenti.

Poiché tali prescrizioni concorrono a stabilire una ulteriore condizione limitativa della concessione dell'assegno in questione, la stessa avrebbe dovuto essere inclusa tra quelle indicate nell'art. 2.

Inoltre, l'art. 4 avrebbe dovuto precisare che i parenti nei confronti dei quali vengono svolti gli accertamenti sono soltanto quelli obbligati agli alimenti come compiutamente indicato all'art. 6.

Ad evitare dubbi interpretativi in sede di applicazione della suddetta legge regionale, sarebbe opportuno che codesta Amministrazione facesse le dovute precisazioni in sede di eventuale emanazione di norme di attuazione o con apposito provvedimento amministrativo".

In relazione a quanto sopra, è stato predisposto l'unito disegno di legge regionale nel quale è anche stabilito (art. 1) che l'assegno può essere concesso "in aggiunta" all'assegno mensile di assistenza integrativa regionale disposto a favore degli invalidi civili irrecuperabili con legge regionale 20 maggio 1964 numero 6 e "senza riduzione dell'assegno stesso".

Senza tale precisazione non vi sarebbe la possibilità di concessione, per intero, dei due assegni, in quanto il relativo provvedimento sarebbe in contrasto con l'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6, che stabilisce:

"per gli aventi diritto agli assegni familiari, o ad altre rendite o pensioni a carattere continuativo, tale assegno sarà concesso in misura ridotta e tale che non sia superato, complessivamente, l'importo mensile di Lire quindicimila".

In merito all'unito disegno di legge regionale ha espresso parere favorevole la Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità ed Assistenza Sociale nell'adunanza del 2-9-1965.

Si propone quindi che il Consiglio Regionale

Approvi

l'unito disegno di legge regionale riguardante "Modifiche alla legge regionale 11 maggio 1965 n. 4, concernente l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un "assegno di accompagnamento" a favore dei ciechi civili".

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Disegno di legge regionale

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale N.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1965 N. 4, CONCERNENTE L'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE MEDIANTE CONCESSIONE DI UN "ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO" A FAVORE DEI CIECHI CIVILI.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1965 n. 4, concernente l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un "assegno di accompagnamento" a favore dei ciechi civili, è completato con l'aggiunta del seguente nuovo comma finale:

"L'assegno di accompagnamento può essere concesso anche ai ciechi civili aventi diritto all'assegno mensile di assistenza integrativa regionale disposto a favore degli invalidi civili irrecuperabili con legge regionale 20 maggio 1964 n. 6, in aggiunta e senza riduzione dell'assegno stesso".

Art. 2

L'articolo 2 della legge regionale 11 maggio 1965 n. 4 è completato con l'aggiunta del seguente nuovo capoverso:

"d) abbiano parenti, obbligati agli alimenti, le cui condizioni economiche siano tali da poter garantire una completa assistenza al cieco".

Art. 3

Il penultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1965 n. 4 è modificato come segue:

"L'accertamento delle condizioni economiche dei ciechi e dei loro parenti obbligati agli alimenti è effettuato d'ufficio a cura dell'Assessorato Regionale della Sanità e Assistenza Sociale".

Art. 4

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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L'Assessore BALESTRI illustra brevemente la relazione soprariportata ed informa che, dopo riesame del disegno di legge in questione, la Giunta ha stabilito di proporre al Consiglio la approvazione del disegno di legge stesso con le seguenti modificazioni:

"1) Aggiungere all'articolo uno il seguente nuovo comma:

Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6 concernente l'assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili, è completato con l'aggiunta della seguente nuova frase:

"Per la determinazione di tale importo massimo mensile non è computabile lo assegno mensile di accompagnamento previsto a favore dei ciechi civili dalla legge regionale 11 maggio 1965 n. 4".

2) Aggiungere il seguente nuovo articolo 4° e modificare, di conseguenza, la numerazione dell'articolo successivo:

Art. 4

La maggiore spesa annua per assistenza integrativa agli invalidi civili, prevista in annue Lire 2.400.000, derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge sarà imputata al Capitolo 470 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965, che già presenta la necessaria disponibilità di fondi nonché al corrispondente istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1966 e seguenti".

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove), con il completamento dell'articolo stesso mediante l'aggiunta del seguente nuovo comma:

Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6, concernente la assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili, è completato con l'aggiunta della seguente nuova frase:

"Per la determinazione di tale importo massimo mensile non è computabile l'assegno mensile di accompagnamento previsto a favore dei ciechi civili dalla legge regionale 11 maggio 1965 n. 4".

Articoli 2 e 3

Si dà atto che gli articoli 2 e 3 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).

Articolo 4

(Nuovo articolo 4 proposto dalla Giunta: "La maggiore spesa annua per assistenza integrativa agli invalidi civili, prevista in annue Lire 2.400.000, derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge sarà imputata al Capitolo 470 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965, che già presenta la necessaria disponibilità di fondi, nonché al corrispondente istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1966 e seguenti)".

Si dà atto che il nuovo articolo 4, proposto dalla Giunta, è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).

Articolo 5 (ex articolo 4).

Si dà atto che l'articolo 5 (ex articolo 4) è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).

Il Presidente, MARCOZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i cinque articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati ad unanimità di voti favorevoli, con cinque separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con la assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, MARCOZ, accerta e comunica il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta.

Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale recante modificazioni alle leggi regionali 20 maggio 1964 n. 6 e 11 maggio 1965 n. 4 concernente, rispettivamente, l'assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili e l'assistenza integrativa regionale a favore dei ciechi civili.

Disegno di legge regionale n. 21

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale N.

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 20 MAGGIO 1964 N. 6 E 11 MAGGIO 1965 N. 4 CONCERNENTI, RISPETTIVAMENTE, L'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI IRRECUPERABILI E L'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEI CIECHI CIVILI.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

Promulga

la seguente legge :

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1965 n. 4, concernente l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un "assegno di accompagnamento" a favore dei ciechi civili, è completato con la aggiunta del seguente nuovo comma finale:

"L'assegno di accompagnamento può essere concesso anche ai ciechi civili aventi diritto all'assegno mensile di assistenza integrativa regionale disposto a favore degli invalidi civili irrecuperabili con legge regionale 20 maggio 1964 n. 6, in aggiunta e senza riduzione dell'assegno stesso".

Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6 concernente l'assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili, è completato con l'aggiunta della seguente nuova frase:

"Per la determinazione di tale importo massimo mensile non è computabile l'assegno mensile di accompagnamento previsto a favore dei ciechi civili dalla legge regionale 11 maggio 1965 n. 4".

Art. 2

L'articolo 2 della legge regionale 11 maggio 1965 n. 4 è completato con l'aggiunta del seguente nuovo capoverso:

"d) abbiano parenti, obbligati agli alimenti, le cui condizioni economiche siano tali da poter garantire una completa assistenza al cieco".

Art. 3

Il penultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1965 n. 4 è modificato come segue:

"L'accertamento delle condizioni economiche dei ciechi e dei loro parenti obbligati agli alimenti è effettuato d'ufficio a cura dell'Assessorato Regionale della Sanità e Assistenza Sociale".

Art. 4

La maggiore spesa annua per assistenza integrativa agli invalidi civili, prevista in annue Lire 2.400.000, derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge sarà imputata al Capitolo 470 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965, che già presenta la necessaria disponibilità di fondi, nonché al corrispondente istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1966 e seguenti.

Art. 5

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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