Oggetto del Consiglio n. 482 del 24 ottobre 1979 - Verbale

OGGETTO N. 482/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Attribuzioni e competenze del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta".

Il regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio, del Presidente del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Giunta, è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1949 all'oggetto n. 89.

Formalmente il regolamento di cui si tratta è stato unicamente modificato con provvedimento consiliare n. 120 in data 23/6/1955, mentre diverse disposizioni contenute nel medesimo risultano superate o non più applicabili in seguito all'emanazione di successivi provvedimenti legislativi sia regionali che statali.

Inoltre, durante un così notevole periodo di applicazione si sono accertate alcune necessità di modificazioni, soppressioni od aggiunte onde adeguare tali norme alle attuali esigenze dell'Amministrazione.

In considerazione di quanto sopra, la Giunta sottopone all'esame del Consiglio regionale l'allegato disegno di legge.

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Disegno di legge regionale n. 105

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ____________________ n. _________: "Attribuzioni e competenze del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Consiglio

Oltre all'esercizio delle funzioni normative (legislative e regolamentari) di competenza della Regione e delle altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto regionale, dalle leggi, dai regolamenti e fermo restando quanto disposto dal Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio, spetta al Consiglio regionale, di provvedere:

a) alla approvazione dei regolamenti interni sull'ordinamento dei servizi, degli uffici, del personale e degli istituti regionali;

b) alla creazione e all'ordinamento di Istituzioni di carattere generale della Regione;

c) all'ordinamento dell'istruzione elementare e media;

d) all'approvazione della costruzione e sistemazione straordinaria di strade, di opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale, oltre il limite di spesa di competenza della Giunta;

e) alla classificazione e alla assunzione in manutenzione a carico della Regione di strade di interesse regionale;

f) alla istituzione dei tributi e dei contributi regionali per il finanziamento dei servizi della Regione ed alla approvazione dei regolamenti che possano occorrere per la loro applicazione, in osservanza dei principi dell'ordinamento tributario generale e regionale vigenti;

g) alla nomina dei revisori dei conti consuntivi;

h) alla approvazione di programmi e di piani di opere pubbliche di competenza della Regione ed al finanziamento delle relative spese;

i) alle subconcessioni di acque pubbliche;

j) all'acquisto ed alla alienazione di beni immobili e alla accensione e cancellazione di ipoteche e di oneri continuativi;

k) alla accettazione di donazioni o di lasciti;

l) alla emissione di prestiti ed alla contrattazione di mutui;

m) alla nomina del personale di ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale e alla adozione, a suo riguardo, di ogni altro provvedimento amministrativo e disciplinare previsto dalle leggi e dai regolamenti, ad eccezione degli atti dovuti e vincolati e della censura, che rientrano nella competenza del Presidente della Giunta;

n) alla assunzione diretta di servizi pubblici ed alla assunzione in gestione, a mezzo di aziende speciali, di servizi pubblici, di natura agricola, industriale e commerciale;

o) alla delega temporanea alla Giunta di attribuzioni su determinati affari o materie di competenza del Consiglio, salvo i casi di riserva di legge;

p) alla nomina di Commissioni o di membri di organi collegiali devoluta espressamente al Consiglio;

q) alla modifica delle circoscrizioni comunali e alla toponomastica locale;

r) alla formulazione di voti e di proposte di leggi al Parlamento;

s) all'espressione del parere previsto dall'articolo 43, 2° comma, dello statuto;

t) agli atti, da compiersi nell'interesse della Regione, che non siano espressamente riservati alla competenza della Giunta o del Presidente della Giunta.

Art. 2

Presidente del Consiglio

Fermo restando quanto disposto dal Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio esercita le seguenti funzioni:

a) rappresenta il Consiglio regionale e ne firma gli atti;

b) convoca e presiede il Consiglio e ne fissa gli oggetti all'ordine del giorno; dirige le discussioni; concede la facoltà di parlare; proclama il risultato delle votazioni; mantiene l'ordine e fa osservare il Regolamento;

c) compie, avvalendosi dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni, nominate dal Consiglio, gli studi preparatori dei progetti delle leggi e dei regolamenti regionali e degli atti e provvedimenti da sottoporsi alla approvazione del Consiglio;

d) sovraintende all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e alla istruzione degli atti relativi alle petizioni, ai ricorsi e alle denunce presentate al Consiglio o alla Presidenza del Consiglio;

e) firma la corrispondenza e gli atti della Presidenza del Consiglio;

f) firma i verbali delle adunanze del Consiglio, unitamente al Segretario del Consiglio.

Art. 3

Giunta

Oltre all'esercizio delle funzioni attribuite dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti, spetta alla Giunta regionale di provvedere, sotto la presidenza del Presidente della Giunta e dell'Assessore delegato a norma del seguente art. 4 e purché sia presente almeno la metà dei componenti in carica, adottando le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei presenti:

a) alla predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, da sottoporre alla approvazione del Consiglio;

b) alla approvazione e alla erogazione delle spese per la gestione dei servizi dell'Amministrazione regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

c) ad approvare l'esecuzione di opere di pubblica utilità nei limiti dei programmi e dei piani approvati dal Consiglio;

d) ad approvare l'esecuzione di lavori in economia diretta, ai contratti ed agli appalti di lavori e di opere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

e) ad approvare la costruzione e la sistemazione di strade, di opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale di importo non superiore a lire venti milioni, di competenza della Giunta, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

f) alla amministrazione ordinaria dei beni di proprietà della Regione e all'affitto di immobili di proprietà della Regione oppure di immobili di proprietà privata occorrenti per i servizi dell'Amministrazione regionale;

g) alla vigilanza sulla gestione dei lasciti e dei fondi per istituende fondazioni o istituzioni di interesse pubblico;

h) alla vigilanza sulla gestione dei servizi e degli istituti speciali dipendenti dalla Regione anche quando abbiano una amministrazione separata;

i) alla nomina di Commissioni e di membri di organi collegiali non devoluta espressamente al Consiglio o al Presidente della Giunta da leggi o regolamenti;

j) al controllo sull'applicazione dei tributi regionali e delle imposte dirette erariali a mezzo di speciale Commissione nominata dal Consiglio;

k) alla ammissione e all'erogazione dell'assistenza, ai sensi delle leggi e dei regolamenti, in favore: degli infanti illegittimi, esposti all'abbandono o riconosciuti dalla sola madre; degli alienati; dei ciechi e sordomuti rieducabili; degli encefalitici e di altre categorie di minorati e di bisognosi di assistenza ai quali non debbano provvedere lo Stato od altri Enti pubblici;

l) all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ad essa demandata;

m) alla concessione di sussidi e contributi facoltativi e straordinari, di importo non superiore a lire unmilionecinquecentomila, da erogarsi, nei limiti di bilancio, in materia di opere e di lavori di pubblica utilità, di assistenza e beneficenza, di istruzione, di agricoltura e foreste, di artigianato locale, di commercio, di turismo ed, in genere, in materia di iniziative interessanti i servizi di interesse pubblico locale;

n) alla nomina del personale di ruolo delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, alla assunzione del personale provvisorio ed avventizio dell'Amministrazione regionale non avente funzioni direttive, ed alla adozione, nei suoi confronti, di ogni altro provvedimento amministrativo e disciplinare previsto dalle leggi e dai regolamenti, ad eccezione degli atti dovuti e vincolati e della censura, che rientrano nella competenza del Presidente della Giunta;

o) al prelevamento di somme dai fondi di riserva per spese obbligatorie e per spese impreviste, nonché dai fondi globali per oneri derivanti da provvedimenti legislativi perfezionatisi dopo l'approvazione del bilancio già esistenti o nuovi; all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste, per spese obbligatorie e per i servizi in economia;

p) alle concessioni di carattere reale interessanti strade e beni della Regione;

q) all'adozione, nei casi di necessità e di urgenza, di deliberazioni amministrative di competenza del Consiglio nei limiti previsti dall'art. 36 dello Statuto;

r) agli affitti attivi e passivi di beni immobili per la durata non superiore agli anni nove;

s) alla approvazione della istituzione di uffici di conciliazione nei Comuni della Regione;

t) allo scioglimento, sentito il Consiglio, delle Amministrazioni comunali o consorziali;

u) ad esprimere parere sulle proposte di costituzione coattiva di Consorzi tra Enti pubblici locali per assicurare l'espletamento dei servizi di interesse pubblico e sulle proposte di provvedimenti sottoposti all'esame della Giunta dal suo Presidente;

v) alle azioni da intentare o sostenere in giudizio, salva la competenza del Presidente della Giunta circa gli atti conservativi e le azioni possessorie.

Art. 4

Presidente della Giunta

Oltre ad esercitare le attribuzioni ed i poteri che lo Statuto, le leggi ed i regolamenti gli conferiscono, il Presidente della Giunta regionale:

a) rappresenta la Regione;

b) promulga le leggi ed i regolamenti regionali;

c) indice le elezioni del Consiglio regionale in conformità all'articolo 18 dello Statuto;

d) dirige i servizi amministrativi delegati dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale è responsabile del regolare andamento dei servizi delegati;

e) convoca e presiede la Giunta e ne fissa gli oggetti all'ordine del giorno;

f) vigila sulla esecuzione dei provvedimenti emanati dalla Regione;

g) firma gli atti dell'Amministrazione regionale di cui è il Capo ed ha facoltà di delegare la firma degli atti stessi ai singoli Assessori o a Consiglieri espressamente incaricati;

h) sovraintende agli uffici e servizi ed al personale della Amministrazione regionale, previa consultazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per quanto concerne uffici, servizi e personale della Presidenza del Consiglio;

i) applica la censura ai dipendenti regionali e li sospende in via cautelativa e di urgenza, per gravi motivi, ed in attesa di regolare procedimento, riferendone, alla prima adunanza, al Consiglio o alla Giunta, secondo le rispettive competenze di nomina;

j) sta in giudizio nell'interesse della Regione; provvede agli atti conservativi dei diritti della Regione e promuove le azioni possessorie nell'interesse della Regione;

k) stipula i contratti resi obbligatori per legge e deliberati dal Consiglio o dalla Giunta, ed ha facoltà di delegare la firma degli atti stessi a singoli assessori espressamente incaricati;

l) assiste agli incanti ed alle gare di appalto personalmente o mediante un assessore da lui delegato;

m) provvede in ordine alle contravvenzioni ai regolamenti generali e locali;

n) rende conto annualmente al Consiglio, in solido con la Giunta, della gestione e della attività dell'Amministrazione regionale;

o) firma i verbali delle adunanze della Giunta, unitamente al Dirigente dei servizi di segreteria della Giunta, il quale svolge le relative funzioni rogatorie. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta il verbale è firmato dall'assessore che ne fa le veci e presiede la seduta. In caso di assenza o impedimento del Dirigente dei servizi di segreteria della Giunta, le funzioni rogatorie sono svolte da un funzionario di ruolo pari grado o da un assessore, designati dal Presidente della Giunta;

p) adotta, con decreto, gli atti dovuti e vincolati concernenti il personale dell'Amministrazione regionale;

q) ordina il pagamento delle spese preventivamente approvate ed impegnate dal Consiglio e dalla Giunta; firma i mandati di pagamento e gli atti contabili con il concorso del Segretario Generale e del Ragioniere Capo, ed ha facoltà di delegare la firma degli atti stessi ad un Assessore o ad un Consigliere appositamente delegato;

r) delega a sostituirlo temporaneamente, in caso di assenza o di impedimento, un assessore;

s) nomina i Commissari preposti ai Comuni ed alle istituzioni pubbliche di assistenza o di beneficenza ed agli altri Enti pubblici locali, in caso di scioglimento delle rispettive Amministrazioni;

t) provvede alla costituzione dei Consorzi fra Enti pubblici locali, in conformità alle leggi, previo parere della Giunta;

u) assicura l'assistenza rogatoria sugli atti deliberativi della Giunta e degli altri Organi esecutivi regionali e sui contratti e convenzioni dell'Amministrazione regionale;

v) mantiene i rapporti con la Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta.

Art. 5

Il regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio, del Presidente del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Giunta, approvato dal Consiglio regionale in data 28 luglio 1949, con le successive modificazioni, è abrogato.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Dolchi (P.C.I.) - La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - Si tratta di un atto con il quale si aggiorna, dopo 24 anni, il regolamento "Attribuzioni e competenze del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta". Non vi sono, credo, delle grosse questioni. La Presidenza del Consiglio ha presentato degli emendamenti che sono accolti, se ricordo bene anche il Consigliere Nebbia...no, almeno per quanto ci riguarda, le proposte di emendamento fatte dal Presidente del Consiglio sono accettate. Credo che non vi sia nient'altro da dire perché si tratta dell'elenco delle funzioni attuali aggiornate a quelle del '55.

Dolchi (P.C.I.) - Aggiungo, alle parole del Presidente della Giunta, il fatto che la Commissione Affari Generali ha espresso il suo parere favorevole, pur con qualche sfumatura, in data 28 settembre 1979. E che gli emendamenti a cui ha fatto cenno il Presidente della Giunta sono stati distribuiti stamattina, riguardano gli oggetti 2 e 4 e saranno presi semmai in esame quando il Consiglio sarà chiamato a votare questi articoli. È aperta la discussione generale. Nessuno prende la parola? Si passa alla votazione, articolo per articolo.

Articolo 1. C'è qualcuno che chiede la parola? Passerei alla votazione per alzata di mano. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. All'articolo 2 ci sono emendamenti, che sono stati distribuiti ai Signori Consiglieri, che d'altra parte sono dei chiarimenti e delle occasioni di riconfermare delle situazioni già esistenti di fatto. Io li metterei in approvazione in blocco. Sono a vostre mani...colleghi Consiglieri, ci sono obiezioni a questo tipo di votazione?

Emendamenti

All'art. 2 aggiungere i seguenti tre alinea:

"g) nomina commissioni o membri di organi collegiali di competenza del Consiglio quando a ciò sia delegato dal Consiglio stesso;

h) provvede a tutti gli adempimenti attribuitigli dai regolamenti interni del Consiglio;

i) mantiene i rapporti con la Commissione di Coordinamento per quanto concerne i provvedimenti del Consiglio.".

Allora, chi è d'accordo circa gli emendamenti è pregato di alzare la mano. Grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passo quindi alla votazione dell'articolo 2 emendato. Stesso risultato.

Articolo 3. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 4. All'articolo 4 c'è, all'alinea h), un emendamento sostitutivo, in quanto altre leggi nel frattempo danno competenze diverse a questi organi.

Emendamento

All'art. 4, alinea h), sostituire le parole "previa consultazione dell'Ufficio di Presidenza" con le parole "fatte salve le competenze degli organi".

Ci sono dichiarazioni in proposito a quest'emendamento sostitutivo che è già stato accolto dal Presidente della Giunta? Lo metto in approvazione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

Metto in approvazione l'articolo 4 così emendato. Stesso risultato.

Articolo 5. Stesso risultato.

Articolo 6. Stesso risultato.

Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Il Consiglio è chiamato a votare per scheda segreta sul complesso del provvedimento. Si passa alla votazione segreta concernente convocazioni e documenti per le Commissioni.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 30

Maggioranza: 16

Favorevoli: 29

Contrari: 1

Il Consiglio approva.

Disegno di legge regionale n. 105

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ____________________ n. _________: "Attribuzioni e competenze del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Consiglio

Oltre all'esercizio delle funzioni normative (legislative e regolamentari) di competenza della Regione e delle altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto regionale, dalle leggi, dai regolamenti e fermo restando quanto disposto dal Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio, spetta al Consiglio regionale, di provvedere:

a) alla approvazione dei regolamenti interni sull'ordinamento dei servizi, degli uffici, del personale e degli istituti regionali;

b) alla creazione e all'ordinamento di Istituzioni di carattere generale della Regione;

c) all'ordinamento dell'istruzione elementare e media;

d) all'approvazione della costruzione e sistemazione straordinaria di strade, di opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale, oltre il limite di spesa di competenza della Giunta;

e) alla classificazione e alla assunzione in manutenzione a carico della Regione di strade di interesse regionale;

f) alla istituzione dei tributi e dei contributi regionali per il finanziamento dei servizi della Regione ed alla approvazione dei regolamenti che possano occorrere per la loro applicazione, in osservanza dei principi dell'ordinamento tributario generale e regionale vigenti;

g) alla nomina dei revisori dei conti consuntivi;

h) alla approvazione di programmi e di piani di opere pubbliche di competenza della Regione ed al finanziamento delle relative spese;

i) alle subconcessioni di acque pubbliche;

j) all'acquisto ed alla alienazione di beni immobili e alla accensione e cancellazione di ipoteche e di oneri continuativi;

k) alla accettazione di donazioni o di lasciti;

l) alla emissione di prestiti ed alla contrattazione di mutui;

m) alla nomina del personale di ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale e alla adozione, a suo riguardo, di ogni altro provvedimento amministrativo e disciplinare previsto dalle leggi e dai regolamenti, ad eccezione degli atti dovuti e vincolati e della censura, che rientrano nella competenza del Presidente della Giunta;

n) alla assunzione diretta di servizi pubblici ed alla assunzione in gestione, a mezzo di aziende speciali, di servizi pubblici, di natura agricola, industriale e commerciale;

o) alla delega temporanea alla Giunta di attribuzioni su determinati affari o materie di competenza del Consiglio, salvo i casi di riserva di legge;

p) alla nomina di Commissioni o di membri di organi collegiali devoluta espressamente al Consiglio;

q) alla modifica delle circoscrizioni comunali e alla toponomastica locale;

r) alla formulazione di voti e di proposte di leggi al Parlamento;

s) all'espressione del parere previsto dall'articolo 43, 2° comma, dello statuto;

t) agli atti, da compiersi nell'interesse della Regione, che non siano espressamente riservati alla competenza della Giunta o del Presidente della Giunta.

Art. 2

Presidente del Consiglio

Fermo restando quanto disposto dal Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio esercita le seguenti funzioni:

a) rappresenta il Consiglio regionale e ne firma gli atti;

b) convoca e presiede il Consiglio e ne fissa gli oggetti all'ordine del giorno; dirige le discussioni; concede la facoltà di parlare; proclama il risultato delle votazioni; mantiene l'ordine e fa osservare il Regolamento;

c) compie, avvalendosi dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni, nominate dal Consiglio, gli studi preparatori dei progetti delle leggi e dei regolamenti regionali e degli atti e provvedimenti da sottoporsi alla approvazione del Consiglio;

d) sovraintende all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e alla istruzione degli atti relativi alle petizioni, ai ricorsi e alle denunce presentate al Consiglio o alla Presidenza del Consiglio;

e) firma la corrispondenza e gli atti della Presidenza del Consiglio;

f) firma i verbali delle adunanze del Consiglio, unitamente al Segretario del Consiglio;

g) nomina commissioni o membri di organi collegiali di competenza del Consiglio quando a ciò sia delegato dal Consiglio stesso;

h) provvede a tutti gli adempimenti attribuitigli dai regolamenti interni del Consiglio;

i) mantiene i rapporti con la Commissione di Coordinamento per quanto concerne i provvedimenti del Consiglio.

Art. 3

Giunta

Oltre all'esercizio delle funzioni attribuite dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti, spetta alla Giunta regionale di provvedere, sotto la presidenza del Presidente della Giunta e dell'Assessore delegato a norma del seguente art. 4 e purché sia presente almeno la metà dei componenti in carica, adottando le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei presenti:

a) alla predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, da sottoporre alla approvazione del Consiglio;

b) alla approvazione e alla erogazione delle spese per la gestione dei servizi dell'Amministrazione regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

c) ad approvare l'esecuzione di opere di pubblica utilità nei limiti dei programmi e dei piani approvati dal Consiglio;

d) ad approvare l'esecuzione di lavori in economia diretta, ai contratti ed agli appalti di lavori e di opere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

e) ad approvare la costruzione e la sistemazione di strade, di opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale di importo non superiore a lire venti milioni, di competenza della Giunta, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

f) alla amministrazione ordinaria dei beni di proprietà della Regione e all'affitto di immobili di proprietà della Regione oppure di immobili di proprietà privata occorrenti per i servizi dell'Amministrazione regionale;

g) alla vigilanza sulla gestione dei lasciti e dei fondi per istituende fondazioni o istituzioni di interesse pubblico;

h) alla vigilanza sulla gestione dei servizi e degli istituti speciali dipendenti dalla Regione anche quando abbiano una amministrazione separata;

i) alla nomina di Commissioni e di membri di organi collegiali non devoluta espressamente al Consiglio o al Presidente della Giunta da leggi o regolamenti;

j) al controllo sull'applicazione dei tributi regionali e delle imposte dirette erariali a mezzo di speciale Commissione nominata dal Consiglio;

k) alla ammissione e all'erogazione dell'assistenza, ai sensi delle leggi e dei regolamenti, in favore: degli infanti illegittimi, esposti all'abbandono o riconosciuti dalla sola madre; degli alienati; dei ciechi e sordomuti rieducabili; degli encefalitici e di altre categorie di minorati e di bisognosi di assistenza ai quali non debbano provvedere lo Stato od altri Enti pubblici;

l) all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ad essa demandata;

m) alla concessione di sussidi e contributi facoltativi e straordinari, di importo non superiore a lire unmilionecinquecentomila, da erogarsi, nei limiti di bilancio, in materia di opere e di lavori di pubblica utilità, di assistenza e beneficenza, di istruzione, di agricoltura e foreste, di artigianato locale, di commercio, di turismo ed, in genere, in materia di iniziative interessanti i servizi di interesse pubblico locale;

n) alla nomina del personale di ruolo delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, alla assunzione del personale provvisorio ed avventizio dell'Amministrazione regionale non avente funzioni direttive, ed alla adozione, nei suoi confronti, di ogni altro provvedimento amministrativo e disciplinare previsto dalle leggi e dai regolamenti, ad eccezione degli atti dovuti e vincolati e della censura, che rientrano nella competenza del Presidente della Giunta;

o) al prelevamento di somme dai fondi di riserva per spese obbligatorie e per spese impreviste, nonché dai fondi globali per oneri derivanti da provvedimenti legislativi perfezionatisi dopo l'approvazione del bilancio già esistenti o nuovi; all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste, per spese obbligatorie e per i servizi in economia;

p) alle concessioni di carattere reale interessanti strade e beni della Regione;

q) all'adozione, nei casi di necessità e di urgenza, di deliberazioni amministrative di competenza del Consiglio nei limiti previsti dall'art. 36 dello Statuto;

r) agli affitti attivi e passivi di beni immobili per la durata non superiore agli anni nove;

s) alla approvazione della istituzione di uffici di conciliazione nei Comuni della Regione;

t) allo scioglimento, sentito il Consiglio, delle Amministrazioni comunali o consorziali;

u) ad esprimere parere sulle proposte di costituzione coattiva di Consorzi tra Enti pubblici locali per assicurare l'espletamento dei servizi di interesse pubblico e sulle proposte di provvedimenti sottoposti all'esame della Giunta dal suo Presidente;

v) alle azioni da intentare o sostenere in giudizio, salva la competenza del Presidente della Giunta circa gli atti conservativi e le azioni possessorie.

Art. 4

Presidente della Giunta

Oltre ad esercitare le attribuzioni ed i poteri che lo Statuto, le leggi ed i regolamenti gli conferiscono, il Presidente della Giunta regionale:

a) rappresenta la Regione;

b) promulga le leggi ed i regolamenti regionali;

c) indice le elezioni del Consiglio regionale in conformità all'articolo 18 dello Statuto;

d) dirige i servizi amministrativi delegati dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale è responsabile del regolare andamento dei servizi delegati;

e) convoca e presiede la Giunta e ne fissa gli oggetti all'ordine del giorno;

f) vigila sulla esecuzione dei provvedimenti emanati dalla Regione;

g) firma gli atti dell'Amministrazione regionale di cui è il Capo ed ha facoltà di delegare la firma degli atti stessi ai singoli Assessori o a Consiglieri espressamente incaricati;

h) sovraintende agli uffici e servizi ed al personale della Amministrazione regionale, fatte salve le competenze degli organi del Consiglio regionale per quanto concerne uffici, servizi e personale della Presidenza del Consiglio;

i) applica la censura ai dipendenti regionali e li sospende in via cautelativa e di urgenza, per gravi motivi, ed in attesa di regolare procedimento, riferendone, alla prima adunanza, al Consiglio o alla Giunta, secondo le rispettive competenze di nomina;

j) sta in giudizio nell'interesse della Regione; provvede agli atti conservativi dei diritti della Regione e promuove le azioni possessorie nell'interesse della Regione;

k) stipula i contratti resi obbligatori per legge e deliberati dal Consiglio o dalla Giunta, ed ha facoltà di delegare la firma degli atti stessi a singoli assessori espressamente incaricati;

l) assiste agli incanti ed alle gare di appalto personalmente o mediante un assessore da lui delegato;

m) provvede in ordine alle contravvenzioni ai regolamenti generali e locali;

n) rende conto annualmente al Consiglio, in solido con la Giunta, della gestione e della attività dell'Amministrazione regionale;

o) firma i verbali delle adunanze della Giunta, unitamente al Dirigente dei servizi di segreteria della Giunta, il quale svolge le relative funzioni rogatorie. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta il verbale è firmato dall'assessore che ne fa le veci e presiede la seduta. In caso di assenza o impedimento del Dirigente dei servizi di segreteria della Giunta, le funzioni rogatorie sono svolte da un funzionario di ruolo pari grado o da un assessore, designati dal Presidente della Giunta;

p) adotta, con decreto, gli atti dovuti e vincolati concernenti il personale dell'Amministrazione regionale;

q) ordina il pagamento delle spese preventivamente approvate ed impegnate dal Consiglio e dalla Giunta; firma i mandati di pagamento e gli atti contabili con il concorso del Segretario Generale e del Ragioniere Capo, ed ha facoltà di delegare la firma degli atti stessi ad un Assessore o ad un Consigliere appositamente delegato;

r) delega a sostituirlo temporaneamente, in caso di assenza o di impedimento, un assessore;

s) nomina i Commissari preposti ai Comuni ed alle istituzioni pubbliche di assistenza o di beneficenza ed agli altri Enti pubblici locali, in caso di scioglimento delle rispettive Amministrazioni;

t) provvede alla costituzione dei Consorzi fra Enti pubblici locali, in conformità alle leggi, previo parere della Giunta;

u) assicura l'assistenza rogatoria sugli atti deliberativi della Giunta e degli altri Organi esecutivi regionali e sui contratti e convenzioni dell'Amministrazione regionale;

v) mantiene i rapporti con la Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta.

Art. 5

Il regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio, del Presidente del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Giunta, approvato dal Consiglio regionale in data 28 luglio 1949, con le successive modificazioni, è abrogato.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Si passa alla trattazione del punto n. 24 dell'ordine del giorno.