Oggetto del Consiglio n. 110 del 10 agosto 1966 - Verbale

OGGETTO N. 110/66 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE APPROVAZIONE DI MAGGIORE SPESA ANNUA PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI MENSILI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA AGLI INVALIDI CIVILI IRRECUPERABILI, A' SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1964 N. 6. - VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1966.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, MAPPELLI, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggiore spesa annua per la corresponsione di assegni mensili di assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, a' sensi della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6. - Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Con legge regionale 20 maggio 1964 n. 6 è stata autorizzata la concessione agli invalidi civili irrecuperabili, residenti e domiciliati in Valle d'Aosta da almeno cinque anni, a decorrere dal compimento del 14° anno di età, di un assegno mensile di assistenza integrativa regionale nella misura massima di L. 15.000 mensili, con una spesa annua prevista inizialmente in via di massima in L. 30.000.000.

Con successive leggi regionali 11 maggio 1965 n. 11 e 11 novembre 1965 n. 21, in relazione al notevole numero di domande di assistenza pervenute, è stata approvata una maggiore spesa annua per la corresponsione dello assegno di assistenza di cui sopra con una previsione di spesa annua complessiva di L. 125 milioni per l'anno 1966 e per gli anni successivi.

Sino a tutto il 10 luglio u.s. sono state istruite ed approvate n. 1500 pratiche di invalidi da ammettere all'assistenza e si è provveduto a liquidare agli stessi i relativi assegni mensili di assistenza.

Continuano a pervenire numerose domande di assistenza e le competenti Commissioni Mediche debbono ancora provvedere a numerose visite di accertamento dell'invalidità dei richiedenti l'assistenza.

In considerazione di quanto sopra è stato accertato che la spesa annua approvata con le leggi di cui sopra non è sufficiente per cui, allo stato attuale, pur non essendo possibile anticipare una valutazione precisa della spesa annua da sostenere, si deve provvedere all'aumento, da L. 125.000.000 a L. 205.000.000, dello stanziamento annuo del capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1966 sul quale grava la spesa per la corresponsione degli assegni assistenziali di cui si tratta.

Per l'anno 1967 e per i successivi anni occorre prevedere ed approvare una spesa annua di L. 225 milioni.

A tale scopo è stato predisposto e viene sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale riguardante: "Approvazione di maggior spesa annua per la corresponsione di assegni mensili a' sensi della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6.

(Omissis: segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato).

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L'Assessore MAPPELLI, dopo aver illustrato brevemente la relazione soprariportata, richiama l'attenzione del Consiglio sulla seconda parte del secondo comma dell'articolo 2.

("Alla copertura della maggiore spesa annua...") e propone che fra la parola "della" e la parola "maggiore" sia inserita la parola "ulteriore".

Si dà atto che il Consiglio concorda, unanime, sull'emendamento aggiuntivo proposto dall'Assessore Mappelli.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge in esame.

Articolo 1- 2 - 3

Si dà atto che gli articoli 1,2, - completato come da emendamento aggiuntivo proposto dall'Assessore Mappelli -, e 3 sono approvati dal Consiglio con tre separate votazioni e ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciotto).

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati con tre separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con la assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ALBANEY, BARMAZ e CUSUMANO, il Presidente, Montesano, accerta e comunica il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: diciannove;

- voti favorevoli: diciannove.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggiore spesa annua per la corresponsione di assegni mensili di assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, a' sensi della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6. - Variazione al bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966":

Disegno di legge regionale n. 10

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale N. : APPROVAZIONE DI MAGGIORE SPESA ANNUA PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI MENSILI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA AGLI INVALIDI CIVILI IRRECUPERABILI, A' SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1964 N. 6. - VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1966.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni mensili di assistenza integrativa previsti dalla legge regionale 20 maggio 1964 n. 6 è approvata la maggiore spesa annua di L. 80.000.000 per l'anno finanziario 1966, in aggiunta alla spesa annua di L. 125.000.000 già stanziata al Capitolo 470 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966, a' sensi delle leggi regionali 20 maggio 1964 n. 6, 11 maggio 1965 n. 11 e 11 novembre 1965 n. 21.

La maggiore spesa annua di L. 80.000.000 di cui al precedente comma sarà imputata all'apposito Capitolo 470 ("Spese per l'assistenza integrativa regionale agli invalidi civili irrecuperabili") della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966 al quale sono apportate le seguenti variazioni per il finanziamento della spesa di cui si tratta:

A) Variazione allo Stato di previsione della Parte ENTRATA:

- lo stanziamento annuo del capitolo 6 ("Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29-11-1955 n. 1179") è aumentato di L. 80.000.000;

B) Variazione allo Stato di previsione della Parte SPESA:

- Lo stanziamento annuo del capitolo 470 ("Spese per assistenza integrativa regionale agli invalidi irrecuperabili) è aumentato di L. 80.000.000.

Art. 2

Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni di assistenza integrativa di cui al precedente articolo per l'anno 1967 e per i seguenti anni sarà stanziata la spesa annua di Lire duecentoventicinquemilioni sull'apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni finanziari 1967 e seguenti corrispondente al sopracitato capitolo 470 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1966.

Alla copertura della ulteriore maggiore spesa annua di Lire venti milioni, derivanti a carico della Regione con decorrenza dal 1° gennaio 1967 in poi dall'applicazione della presente legge, si provvederà, per l'esercizio finanziario 1967 e per i successivi esercizi finanziari, con i maggiori proventi, già accertati nell'esercizio finanziario 1966, delle entrate di cui al capitolo 10 della Parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1966 ("Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179" ).

Art. 3

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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