Oggetto del Consiglio n. 146 del 7 ottobre 1966 - Verbale
OGGETTO N. 146/66 - SUBCONCESSIONE, IN VIA DI SANATORIA, AL CONSORZIO IRRIGUO DI ORBEILLAZ, IN COMUNE DI CHALLANT ST. ANSELME, PER DERIVAZIONE D'ACQUA A SCOPO DI IRRIGAZIONE DAL TORRENTE EVANÇON, IN COMUNE DI BRUSSON, IN COUTENZA CON L'IMPIANTO IDROELETTRICO DELL'ENEL (ex Società SIP).
L'Assessore ai Lavori Pubblici, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di subconcessione, in via di sanatoria, al Consorzio irriguo di Orbeillaz, in Comune di Challant St. Anselme, per derivazione d'acqua a scopo di irrigazione dal torrente Evançon, in Comune di Brusson, in coutenza con l'impianto idroelettrico dell'ENEL (ex Società SIP), proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con domanda in data 3-11-1963 il Presidente del Consorzio Irriguo di Orbeillaz, in Comune di Challant St. Anselme, ha chiesto la subconcessione di derivare dal torrente Evançon, in Comune di Brusson, mod. 2,00 d'acqua, tramite le opere di presa e di derivazione dell'impianto idroelettrico di Isollaz, dell'ENEL, per irrigare ettari 70 di terreno siti in Comune di Challant St. Anselme.
La domanda è corredata da progetto in data 9-10-1963 a firma del Geom. Mario Dufour.
Istruttoria - Della presentazione della domanda di cui si tratta è stato dato avviso sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 23 in data 26-12-1964 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio inserzioni) n. 6 in data 9-1-1965.
Durante i trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non vennero presentate domande incompatibili e concorrenti. Il Magistrato del Po, di Parma, ha dato il proprio nulla osta con nota prot. n. 821/III in data 8-3-1964.
Con ordinanza n. 66 in data 25-2-1965 dell'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Valle d'Aosta è stato quindi disposto il deposito della domanda di subconcessione e del relativo progetto presso l'Ufficio Regionale Acque e Miniere per la durata di 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 10-3-1965, a disposizione di chiunque intendesse prendere visione del progetto stesso.
Una copia dell'ordinanza è stata inviata: al Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Acque ed Impianti Elettrici, Roma; al Magistrato per il Po, di Parma; all'Ufficio del Genio Civile, di Aosta; alla Sezione Idrografica per il Po, di Torino; al Comando territoriale Militare, di Torino; alla Direzione del Demanio della 1a ZAT, di Milano; alla Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour, di Torino; all'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste; all'ENEL - Compartimento di Torino.
La pubblicazione dell'ordinanza all'Albo pretorio dei Comuni di Challant St. Victor, di Challant St. Anselme e di Brusson è avvenuta regolarmente, come risulta dai referti in calce alla copia della ordinanza stessa, e durante i venti giorni dall'inizio della pubblicazione e, precisamente, dal 10-3-1965 al 30-3-1965, sono pervenuti i seguenti esposti ed opposizioni:
1°) nota n. 1/1479 in data 12-3-1965 dell'Amministrazione dei Canali Demaniali di irrigazione (Canali Cavour);
2°) nota N. 557 in data 18-3-1965 del Comune di Brusson;
3°) opposizione in data 25-3-1965 dell'ENEL - Compartimento di Torino.
Visita locale d'istruttoria - Come stabilito nell'ordinanza di istruttoria, la visita locale ha avuto luogo il giorno 29-4-1965, con ritrovo alle ore 10 alla Casa Comunale di Challant St. Anselme.
Alla visita sono intervenuti i Signori:
- Geom. Gregori Ugo, dell'Ufficio Idrografico del Po, di Torino;
- Geom. Carloni Vincenzo, dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta;
- Dott. Mecca - Aleina Vincenzo, del Compartimento dell'Enel di Torino;
- Geom. Craveri Cesare - (idem ut sopra);
- Geom. Cardone Giuseppe - (idem ut sopra);
- Geom. Serra Giuseppe - (idem ut sopra);
- Facy Renato - Presidente del Consorzio Irriguo di Orbeillaz;
- Bourg Luigi - Membro della Commissione del Consorzio Irriguo;
- Bourg Emilio - (idem ut sopra);
- Gaspard Osvaldo, Membro della Commissione del Consorzio Irriguo;
- Facy Giovanni, Membro della Commissione del Consorzio Irriguo;
- Brons Eligio, Membro della Commissione del Consorzio Irriguo;
- Geom. Gonrad Michele, dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione.
In tale sede il Dott. Mecca-Aleina, per conto dell'ENEL, ha confermato l'opposizione presentata in sede di pubblicazione, di cui si dirà in appresso.
Consistenza delle opere - Le acque sono derivate dal torrente Evançon, in territorio del Comune di Brusson, mediante la stessa diga di presa dell'impianto idroelettrico di Isollaz, dell'ENEL, e sono quindi condotte con il canale derivatore dell'impianto stesso fino all'altezza della bocchetta denominata Bochey, - da dove vengono erogati l/sec. 60 per irrigare la superficie di ettari 44 circa, - e della bocchetta di Pian della Lepre, da dove vengono erogati l/sec. 40 per irrigare ettari 26 circa e, così, per complessivi l/sec. 100.
L'acqua derivata dal canale in galleria è consegnata alla saracinesca ubicata in apposito manufatto con porticina metallica, presso ciascuna delle due bocchette.
È prevista la costruzione di una vasca di calma a valle delle bocchette, con stramazzo e idrometro da tarare per il controllo e la misura dell'acqua da erogare al comprensorio irriguo.
Esame delle eccezioni ed opposizioni -
1) L'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour, al fine di tutelare gli interessi dei propri utenti, si oppone categoricamente alla richiesta subconcessione.
Si osserva: tale opposizione non è da tenere in considerazione, tenuto conto del modesto quantitativo richiesto dal Consorzio di Orbeillaz e della lontananza della derivazione dalle prese dei Canali Demaniali Cavour. Inoltre, la derivazione di mod. 1,00 è già in funzione dal 1° luglio 1931.
2) Il Comune di Brusson chiede siano mantenuti integri i diritti preesistenti dei canali Herbal ed Arbaz.
Si osserva: la nuova derivazione non ostacola per nulla le due preesistenti utenze.
3) L'ENEL - Compartimento di Torino - ha chiesto tra l'altro:
1°) che la domanda in data 3-11-1963 del Presidente del Consorzio irriguo di Orbeillaz sia considerata a tutti gli effetti "in via di sanatoria", con riferimento alla data 1-7-1931, sotto la quale l'utenza irrigua è entrata in funzione.
2°) che la portata irrigua da derivare dal canale idroelettrico alle due bocche di Bochey e di Pian della Lepre, nei soli mesi di giugno, luglio ed agosto, non superi comunque i l/sec. 100.
Si osserva: L'opposizione è venuta meno in seguito ad apposita convenzione, per la derivazione di mod. 1,00, stipulata tra l'ENEL ed il Consorzio irriguo di Orbeillaz in data 7-8-1965 e registrata a Donnaz il 9-8-1965 al n. 1434 Vol. 55 mod.
Considerazioni generali - Da quanto esposto appare chiaramente che la derivazione risponde pienamente allo scopo di provvedere all'irrigazione dei 70 ettari di terreno in Comune di Challant-Saint-Anselme.
La derivazione è razionale e le opere eseguite sono tecnicamente approvabili e non sono di pregiudizio agli interessi pubblici ed a quelli dei terzi, come risulta dal fatto stesso che nessuna reale opposizione era stata finora fatta, che lo stesso ENEL, che si è prestato a consentire la coutenza di cui all'art. 47 del T.U. 11-12-1933 n. 1775, non ha sollevato obiezioni e che l'attuato esercizio dell'impianto non ha dato motivo a rilievi.
Canone - La derivazione, in quanto a scopo irriguo, è esente da canone ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto speciale per la Regione Autonoma della Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale n. 4 in data 26-2-1948.
La Ditta subconcessionaria dovrà però provvedere a corrispondere alle Finanze dello Stato, a decorrere dall'1-7-1931 e fino al 31-12/1945, - data di cessazione dell'Amministrazione alleata di occupazione e, quindi, del ritorno della Regione della Valle d'Aosta nel quadro dell'Amministrazione italiana, - i canoni arretrati pertinenti e del complessivo ammontare di lire 2.900 calcolati come segue:
dal 1-7-1931 e fino al 31-12-1945, ai sensi della legge 25-2-1924 n. 456: l'annuo canone di L. 200, in ragione di L. 200 per modulo senza obbligo di restituzione delle colature o residui d'acqua.
Inoltre la Ditta subconcessionaria dovrà provvedere, - a termini dell'art. 16 comma 3 lettera K) del regolamento sulle acque, approvato con R.D. 14-8-1920 n. 1285, - a versare alla Tesoreria della Regione Valle d'Aosta la somma di L. 20.000 (ventimila) a titolo di cauzione, pari al minimo fissato dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge 21-12-1961 n. 1501 concernente l'aumento dei canoni demaniali.
Dovrà, infine, versare alla Tesoreria della Regione la somma di L. 10.000 (diecimila), pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge succitata 21-12-1961 n. 1501, per gli scopi di cui all'art. 7 secondo comma del T.U. sulle acque 11-12-1933 n. 1775.
Durata della subconcessione - Trattandosi di piccola derivazione, la sua durata sarà di anni trenta a decorrere dalla data del Decreto di subconcessione e sarà rilasciata in via di sanatoria perché praticata fin dall'1-7-1931.
Con lettera in data 30-5-1966 n. 1726 il Magistrato per il Po, di Parma, ha espresso parere favorevole a' sensi dell'art. 9 della legge 12 luglio 1956 n. 735.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (IV° Sezione), con voto n. 1079 in data 28-7-1966, ha espresso il parere che la domanda in data 3-11-1963 del Consorzio irriguo di Orbeillaz sia meritevole di accoglimento.
Si propone, pertanto, che il Consiglio Regionale
Deliberi
1°) di subconcedere, in via di sanatoria, al Consorzio irriguo di Orbeillaz, in Comune di Challant-Saint-Anselme, di derivare dal torrente Evançon, in Comune di Brusson, mod. uno di acqua, tramite le opere di presa e di derivazione dell'impianto idroelettrico di Isollaz, dell'ENEL, per provvedere all'irrigazione di ettari 69.09.20 di terreno siti in Comune di Challant-Saint-Anselme.
2°) di autorizzare l'emissione del Decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale.
3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme, da versare dal Consorzio predetto alla Tesoreria della Regione, oltre alle somme dovute alle Finanze dello Stato per canoni arretrati dall'1-7-1931 al 31-12-1946:
a) L. 20.000 (ventimila) a titolo di cauzione, pari al minimo stabilito dal 2° comma dell'art. 5 della legge 21-12-1961 n. 1501, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione.
b) L. 10.000 (diecimila), pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21-12-1961 n. 1501 per gli scopi di cui all'art. 7 del T.U. di leggi 11-12-1933 n. 1775, somma da introitare al Capitolo 34 della parte "Entrate" del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere").
c) L. 50.000 (cinquantamila), quale somma a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al Capitolo 107 della parte "Entrate" del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere").
(OMISSIS: Segue disciplinare di subconcessione riportato in calce al deliberato).
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Il Presidente, MONTESANO, constatato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sull'argomento in discussione, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione delle proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, COLOMBO;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli diciotto);
DELIBERA
1°) di subconcedere, in via di sanatoria, al Consorzio irriguo di Orbeillaz, in Comune di Challant St. Anselme, di derivare dal torrente Evançon, in Comune di Brusson, mod. uno di acqua, tramite le opere di presa e di derivazione dell'impianto idroelettrico di Isollaz, dell'ENEL, per provvedere all'irrigazione di ettari 69.09.20 di terreno siti in Comune di Challant St. Anselme;
2°) di autorizzare l'emissione del Decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale;
3°) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme da versare dal Consorzio predetto alla Tesoreria della Regione, oltre alle somme dovute alle Finanze dello Stato per canoni arretrati dall'1-7-1931 al 31-12-1946:
a) L. 20.000 (ventimila), a titolo di cauzione, pari al minimo stabilito dal comma dell'art. 5 della legge 21-12-1961 n. 1501, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;
b) L. 10.000 (diecimila), pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21-12-1961 n. 1501, per gli scopi di cui all'art. 7 del T.U. di leggi 11-12-1933 n. 1775, somma da introitare al Capitolo 34 della parte "ENTRATE" del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere");
c) L. 50.000 (cinquantamila), quale somma a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al Capitolo 107 della parte "ENTRATE" del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere").
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato dei Lavori Pubblici
Repert. n.
Disciplinare concernente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza è vincolata la subconcessione, in via di sanatoria, di derivare acqua dal torrente Evançon chiesta dal Consorzio irriguo di Orbeillaz con istanza 3-11-1963.
Art. 1
La quantità di acqua da servire per usi di irrigazione del Consorzio irriguo di Orbeillaz e da derivare dal torrente Evançon, in Comune di Brusson, dal 15 maggio al 31 agosto di ogni anno, a mezzo delle opere di presa e di adduzione dell'impianto di Isollaz, dell'ENEL, assentito con D.R. 9-6-1930 n. 4638 e D.M. 21-11-1932 n. 11523, rimane fissata in misura non superiore a moduli 1,00 (litri al secondo: cento).
L'acqua come sopra derivata è destinata all'irrigazione di ettari 69.09.20 di terreno siti in Comune di Challant-Saint-Anselme, come risulta dall'elenco dei terreni da irrigare, a firma del geometra Mario Dufour, in data 3-11-1963.
La portata di mod. 1, in quanto viene derivata in misura continua e costante nel periodo suindicato, costituisce anche la portata media della derivazione nel periodo.
Art. 2
Luogo e modo di presa dell'acqua e della sua utilizzazione -
L'acqua, derivata per i soli usi irrigui dal canale in galleria, continuerà ad essere consegnata alla saracinesca, ubicata in apposito manufatto con porticina metallica da due bocchette, nei seguenti modi:
a) l/sec. 60 dalla bocchetta di Bochey per irrigare ettari 42.44.80;
h) l/sec. 40 dalla bocchetta di Pian della Lepre per irrigare ettari 26.64.40.
Le suddette saracinesche saranno manovrate esclusivamente dal personale ENEL addetto all'impianto idroelettrico e su richiesta degli utenti interessati.
Il Consorzio potrà predisporre a sue spese nella costruenda vasca di calma, a valle delle bocchette stesse, uno stramazzo con idrometro, da tarare, per il controllo e la misura dell'acqua da erogare al comprensorio irriguo.
Art. 3
Regolazione della portata
Date le modalità descritte di presa e di utilizzazione, che limitano di per sè la possibilità di assorbire una portata superiore a quella di subconcessione dell'acqua, non occorre imporre alcuna apparecchiatura per modulazione della portata.
Nell'eventualità che la cosa possa rendersi necessaria, l'Amministrazione subconcedente si riserva la facoltà di ordinare e di imporre in qualsiasi momento le opere e le previdenze del caso.
Art. 4
Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione
La derivazione e l'utilizzazione dell'acqua dovrà essere effettuata dal Consorzio solamente durante il periodo irriguo, che va dal 15 maggio al 31 agosto di ogni anno.
Il Consorzio resta pure tenuto ad osservare per tutta la durata della subconcessione gli accordi, interessanti la derivazione, stipulati con l'ENEL con la convenzione 7-8-1965 registrata a Donnaz il 9-8-1965 al n. 1434 Vol. 55 Mod. II.
Art. 5
Garanzie da osservare
Saranno eseguite e mantenute a carico del Consorzio le opere che potranno essere, in qualsiasi momento, ritenute necessarie sia per attraversamenti di strade, di canali, di scoli e simili, sia per le difese delle proprietà, in dipendenza della subconcessa derivazione.
Art. 6
Termini per l'esecuzione dell'impianto - Collaudo -
Nessun termine viene stabilito per l'esecuzione dell'impianto in quanto la derivazione risulta già in atto sin dall'1-7-1931.
Anche se le opere sono già eseguite e il loro esercizio non ha mai dato luogo a rilievi, si provvederà al collaudo della derivazione a termini dell'art. 24 dei Regolamento 14 aprile 1920 n. 1285.
Art. 7
Durata della subconcessione -
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione, trattandosi di piccola derivazione avrà la durata di anni trenta, decorrenti dalla data del Decreto di subconcessione.
La subconcessione potrà essere rinnovata alla sua scadenza qualora non ostino ragioni di pubblico interesse e sussistano i fini che l'hanno consentita.
Art. 8
Canone -
Salvo il pagamento dei canoni arretrati, di cui al successivo art. 9, nessun canone è dovuto dalla utenza essendone esente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto regionale, promulgato con legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948.
Art. 9
Pagamenti e depositi -
All'atto della firma del presente disciplinare la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la produzione delle relative quietanze di aver effettuato:
1°) il pagamento alle Finanze dello Stato dei canoni dovuti per l'uso delle acque a scopo irriguo effettuato dall'1-7-1931 a tutto il 31 dicembre 1945, data di cessazione dell'Amministrazione alleata di occupazione e del rientro della Valle d'Aosta nel quadro dell'Amministrazione italiana, per un complessivo ammontare di L. 2.900, come da quietanza n. in data dell'Ufficio del Registro di Donnaz, calcolati come appresso:
- dall'1-7-1931 e fino al 31-12-1945, ai sensi della legge 25-2-1924 n. 456, l'annuo canone di L. 200 in ragione di L. 200 per modulo, senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua.
2°) il versamento alla Tesoreria della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, - a termini dell'art. 16 comma 3° lettera K) del regolamento sulle acque approvato con R.D. 14 agosto 1920 n. 1285 -, della somma di L. 20.000 (ventimila) a titolo di cauzione, pari al minimo disposto dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge 21-12-1961 n. 1501 sui canoni demaniali, come da quietanza n. in data .
3°) il versamento alla Tesoreria della Regione Valle d'Aosta della somma di L. 10.000, pari al minimo prescritto dall'art. 3 della citata legge 21-12-1961 n. 1501, per gli scopi di cui all'art. 7 del T.U. di leggi 11-12-1933 n. 1775, come da quietanza n. in data .
4°) il versamento presso la predetta Tesoreria della somma di L. 50.000 per spese di sorveglianza, pubblicazione e registrazione atti, rilascio di documenti ecc. ed altre spese analoghe dipendenti dalla subconcessione.
Art. 10
Richiamo alle leggi e regolamenti -
Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla piena osservanza delle disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11-12-1933 n. 1775 e delle relative norme regolamentari, delle leggi regionali in materia di acque pubbliche, nonché delle altre norme legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Art. 11
Domicilio legale -
Per ogni effetto di legge, la Ditta sub-concessionaria elegge il proprio domicilio in Comune di Challant-Saint-Anselme.
Aosta, lì
LA DITTA SUBCONCESSIONARIA
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