Oggetto del Consiglio n. 42 del 7 marzo 1967 - Verbale
OGGETTO N. 42/67 - NORME E CONDIZIONI PER LA PRATICA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI TECNICO-FINANZIARI REGIONALI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 1964 N. 6 PER LA COSTRUZIONE, LA SISTEMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di approvazione di norme e condizioni per la pratica attuazione degli interventi tecnico-finanziari regionali previsti dalla legge regionale 22 giugno 1964 n. 8 per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri in data 23 febbraio 1967:
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"Con legge regionale 22 giugno 1964 n. 8 sono state approvate norme riguardanti gli interventi tecnico-finanziari della Regione per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità.
L'articolo 5 della citata legge regionale stabilisce che le norme e condizioni per la pratica attuazione degli interventi tecnico finanziari regionali previsti dalla legge di cui si tratta sono approvate con provvedimento del Consiglio Regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici.
In relazione alle norme di cui si tratta è stata predisposta la seguente proposta di norme e condizioni per la pratica attuazione degli interventi tecnico-finanziari regionali, proposta che è stata inviata all'esame della apposita Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici.
Si propone quindi che il Consiglio Regionale deliberi di approvare le allegate norme e condizioni per la pratica attuazione degli interventi tecnico-finanziari regionali previsti dalla legge regionale 22 giugno 1964 n. 8 per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità".
(Segue allegato testo di norme: ... Omissis ...)
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L'Assessore COLOMBO dichiara quanto segue:
"L'articolo 5 della legge 22 giugno 1964 n. 8 prevede che siano stabilite le norme e le condizioni per la pratica attuazione degli interventi tecnico-finanziari previsti dalla legge stessa.
Proponiamo, pertanto, all'approvazione del Consiglio le norme e condizioni di cui all'allegato trasmesso ai Signori Consiglieri, norme e condizioni che, di fatto, modificano quello che avviene già attualmente, salvo per quanto concerne gli acquedotti, per i quali attualmente è previsto un contributo della Regione nella misura del 70% del costo delle opere, escluso però il costo dei lavori di scavo.
Allo scopo di incentivare la costruzione di acquedotti nei Comuni e nelle frazioni, si propone di includere tra i lavori sussidiabili per la costruzione di acquedotti anche i lavori di scavo, mantenendo sempre invariata la percentuale del 70% del contributo regionale previsto per tale genere di opere, in modo da corrispondere un contributo maggiore a favore dei Comuni e da stabilire un intervento uguale nei confronti di tutti gli acquedotti sussidiati da parte dell'Amministrazione Regionale".
Il Consigliere MANGANONI dichiara di essere favorevole, in linea di massima, all'approvazione delle norme e condizioni in esame, appunto perché non si tratta che della codificazione di quella prassi costantemente seguita nel passato.
Richiama il seguente capoverso concernente gli acquedotti e riportato a pagina 2 delle proposte della Giunta: "Sulla scorta dei documenti presentati e degli accertamenti effettuati da tecnici regionali, l'Amministrazione Regionale deciderà in merito alla concessione del contributo, stabilendone la misura, e darà l'autorizzazione all'inizio dei lavori".
Chiede quindi che sia precisato il significato delle parole "stabilendone la misura", perché la misura del contributo regionale per la costruzione di acquedotti è già stabilita dalla legge regionale 22.6.1964 n. 8 e, quindi, non dovrebbe più essere determinata dalla Giunta caso per caso.
Osserva che la Giunta, nel predisporre il programma di lavori pubblici per l'anno 1967 non ha tenuto conto delle norme e condizioni ora proposte al Consiglio.
Il Consigliere FOSSON chiede se per l'elaborazione delle norme e condizioni di cui si tratta sia stato fatto un coordinamento con i provvedimenti applicati dall'Assessorato per l'Agricoltura e Foreste per la concessione di contributi per l'esecuzione di analoghe opere di interesse agricolo.
Fa presente che, ad esempio, la percentuale dei contributi, concessi a favore di privati o di consorzi dall'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste per la costruzione di acquedotti, è leggermente superiore alla percentuale degli analoghi contributi concessi dall'Assessorato ai Lavori Pubblici a favore dei Comuni o dei Consorzi di fatto per l'esecuzione di opere analoghe.
Per evitare delle ingiustificate sperequazioni di trattamento, ritiene opportuno un coordinamento delle norme per questi interventi finanziari della Regione, stabilendo chiaramente chi debba beneficiare dei contributi concessi dall'Assessorato ai Lavori Pubblici e chi debba invece beneficiare dei contributi concessi dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste.
Riferendosi alle condizioni previste alla lettera a), riguardante la questione degli acquedotti chiede che sia ammesso anche l'impiego di tubazioni in acciaio trafilato, con rivestimento normale o catramato, oltre alle tubazioni in acciaio trafilato zincate, perché quando è necessario usare delle tubazioni di diametro superiore ad una certa misura, si impiegano non delle condutture in acciaio trafilato - zincate, ma delle tubazioni internamente bitumate e rivestite all'esterno di altro materiale protettivo.
Ritiene che questa omissione di carattere tecnico sia dovuta, più che altro, ad una dimenticanza dei tecnici dell'Assessorato ai Lavori Pubblici che hanno elaborato le norme e le condizioni in esame.
Il Presidente della Giunta, BIONAZ, ritiene che, nella parte del provvedimento in esame concernente le norme generali, sia opportuno aggiungere al primo, secondo e quarto capoverso, fra gli Enti che possono richiedere la concessione dei contributi in questione e che debbono ottemperare a determinati adempimenti, anche i Consorzi di fatto, tanto più che dei Consorzi di fatto si parla nella parte finale delle norme particolari relative alla concessione di contributi per la costruzione, la ricostruzione e il potenziamento di acquedotti comunali, frazionali o consortili.
Esprime il parere che, anche in questo caso, si tratti di una dimenticanza da parte di chi ha provveduto alla elaborazione delle norme e condizioni in esame.
Monsieur le Conseiller ANDRIONE, après avoir déclaré d'être d'accord sur les observations faites par Monsieur le Conseiller Fosson, remercie Monsieur Colombo d'avoir fait publier le livre "Constantes de l'architecture valdôtaine", qui vient d'être distribué à tous les Conseillers.
Il recommande cependant à la Junte que les éléments de l'architecture traditionnelle valdôtaine ne restent pas seulement recueillis dans ce livre, mais, pour autant que possible, qu'ils soient respectés dans la réalité pratique.
Il Consigliere FILLIETROZ, riferendosi alle norme particolari relative alla concessione di contributi regionali per la costruzione di linee elettriche e telefoniche, chiede che sia precisato chiaramente se, nel caso della costruzione di una linea elettrica ad alta tensione o nel caso di trasformazione di una linea elettrica a bassa tensione in una linea elettrica ad alta tensione da parte di Società Cooperative raggruppanti tutti gli abitanti di un villaggio, la Regione intervenga a favore di queste Cooperative con il pagamento totale delle spese sostenute per la installazione o la trasformazione di dette linee elettriche, oppure se intervenga mediante la concessione di un contributo pari al 60% delle spese sostenute.
Ricorda che, nel passato, l'Amministrazione Regionale pagava l'intero importo delle spese sostenute per la esecuzione di dette opere allorquando si trattava di Società Cooperative.
L'Assessore COLOMBO dichiara che la Regione è sempre intervenuta, anche nel passato, mediante la concessione di contributi pari al 60% delle spese sostenute per la esecuzione delle opere in questione, anche quando i contributi erano richiesti dalle Società Cooperative.
Il Consigliere CUSUMANO, dopo aver ricordato che, poco tempo addietro, il Consiglio ha approvato una mozione concernente la costruzione di un acquedotto regionale per razionalizzare la captazione e la distribuzione dell'acqua potabile in tutto il territorio della Regione, chiede se la Giunta, nell'affrontare il problema degli acquedotti comunali consorziali, abbia tenuto conto della possibile costruzione di questo acquedotto regionale.
Chiede inoltre a che punto si trovino gli studi per la progettazione di detto acquedotto regionale, che dovrebbe essere realizzato anche con un contributo dello Stato.
Il Presidente della Giunta, BIONAZ, riferendosi alla lettera e) delle condizioni per la costruzione, la ricostruzione e il potenziamento di acquedotti comunali, frazionali o consortili, osserva che sarebbe opportuno ridurre da tre a due il numero dei nuclei familiari distinti e necessari a costituire quegli insediamenti umani che possono beneficiare dei contributi regionali per la esecuzione di opere relative ad acquedotti.
Il Consigliere MANGANONI osserva che la proposta del Presidente della Giunta Bionaz è quanto mai pericolosa perché, riducendo il numero dei nuclei familiari distinti e necessari a costituire i minimi agglomerati residenziali che possono beneficiare dei contributi in questione, si rischierebbe di ammettere al beneficio di detti contributi anche i proprietari di gruppi di due villette costruite al di fuori delle zone urbanizzate.
D'altra parte, - egli aggiunge -, in passato, proprio per questi motivi si è sempre prescritto che detti agglomerati residenziali fossero al minimo costituiti da tre nuclei familiari distinti.
Dopo una breve discussione tra il Presidente della Giunta e i Consiglieri FOSSON e MANGANONI, il Presidente della Giunta, BIONAZ, dichiara di non insistere sulla sua proposta.
Il Consigliere BERTHET chiede se non sia troppo elevata la misura degli acconti previsti alla lettera b) delle condizioni e modalità per la concessione dei contributi regionali per la costruzione, la ricostruzione ed il potenziamento di acquedotti comunali, frazionali o consortili.
Chiede inoltre quali siano i documenti dimostrativi delle spese effettivamente sostenute per la esecuzione di dette opere.
L'Assessore COLOMBO chiarisce che i documenti dimostrativi in questione sono quelli che si riferiscono a tutte le opere valutabili a misura e a tutto il materiale fatturabile che può essere utile alla costruzione di un acquedotto.
Dichiara, inoltre, di non ritenere troppo elevata la percentuale del 50% stabilita per commisurare l'importo degli acconti da liquidare agli interessati sull'importo dei contributi concessi per l'esecuzione di opere relative ad acquedotti pubblici, in quanto detti acconti saranno liquidati praticamente solo dopo che le relative spese saranno state effettivamente sostenute.
Riferendosi alla proposta, fatta dal Consigliere Fosson, di ammettere al beneficio della concessione dei contributi regionali per gli acquedotti anche le condutture in acciaio trafilato, con rivestimento normale o catramato, oltre alle condutture in acciaio trafilato - zincate, dichiara che, trattandosi di una questione strettamente tecnica, egli non è in grado di dare subito una risposta in merito, in quanto le norme e condizioni in discussione sono state predisposte dai competenti tecnici del suo Assessorato.
Aggiunge però che, se le cose stanno come affermato dal Consigliere Fosson, la proposta fatta dal predetto Consigliere può essere accettata.
In risposta alla domanda fatta dal Consigliere Manganoni, fa presente che, a1 quinto capoverso delle norme particolari relative alla concessione di contributi regionali per gli acquedotti, si sono dovute includere le parole "stabilendone la misura", perché nella legge 22 giugno 1964 n. 8 si dice che la misura di detti contributi non potrà essere inferiore al 30% né superiore al 70% dell'importo della spesa ammessa a contributo.
Aggiunge che questo non modificherà affatto la prassi finora seguita e consistente nella concessione di contributi regionali Commisurati al 70% delle spese ammesse per la esecuzione di opere relative ad acquedotti pubblici, a favore di tutti gli Enti, Istituti o Consorzi di fatto che possono beneficiare di queste provvidenze regionali.
Il Consigliere FOSSON ribadisce che per la costruzione di acquedotti, oltre alle condutture in acciaio trafilato - zincate, si impiegano anche condutture in acciaio trafilato, internamente bitumate ed esternamente rivestite di altro materiale protettivo, soprattutto allorquando si tratta dell'impiego di condutture aventi un diametro rilevante; pertanto ritiene che la mandata inclusione di queste ultime condutture tra il materiale ammissibile a contributo, ai sensi della legge regionale 22 giugno 1964 n. 8, sia dovuta a dimenticanza da parte dei tecnici che hanno elaborato le norme e le condizioni di cui si tratta.
L'Assessore COLOMBO, dopo aver preso atto delle precisazioni fatte dal Consigliere Fosson, chiede che il Consiglio dia mandato alla Giunta di apportare eventuali modificazioni alle norme e condizioni di cui si tratta, onde adeguarle alle esigenze tecniche prospettate dal Consigliere Fosson.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sull'argomento in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle norme e condizioni di cui si tratta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, COLOMBO, e concordando sulle proposte della Giunta;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno);
DELIBERA
di approvare le sottoriportate norme e condizioni per la pratica attuazione degli interventi tecnico-finanziari regionali previsti dalla legge regionale 22 giugno 1964 n. 8 per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità.
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NORME E CONDIZIONI PER LA PRATICA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI TECNICO-FINANZIARI REGIONALI PER LA COSTRUZIONE, LA SISTEMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ (articolo 5 della legge regionale 22 giugno 1964 n. 8).
NORME GENERALI
Le richieste alla Regione per l'esecuzione diretta di opere nonché per la concessione di contributi regionali nelle spese per opere eseguite a cura degli Enti, Istituti e Consorzi di fatto interessati debbono pervenire all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici entro la data che sarà fissata annualmente dall'Assessorato stesso ai fini della predisposizione del programma annuale di interventi e di opere pubbliche da Finanziare dall'Amministrazione Regionale.
Le richieste stesse, a firma del legale rappresentante degli Enti, Istituti e Consorzi di fatto richiedenti, devono essere presentate, in triplice copia, separatamente per ogni singola opera, corredate da progetti tecnici esecutivi, da computi estimativi o da preventivi di spesa, a seconda della natura e della importanza delle singole opere. I progetti esecutivi devono comprendere tutti gli elaborati tecnici previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
Le domande di contributo regionale debbono, inoltre, essere corredate da una relazione finanziaria dalla quale risultino le modalità di finanziamento delle spese non coperte dal contributo regionale richiesto.
Le richieste relative ad opere la cui esecuzione comporti l'occupazione permanente di beni immobili devono essere corredate da una dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'Ente, Istituto o Consorzio di fatto richiedente, da cui risulti la piena disponibilità dei beni immobili da occupare.
Norme particolari relative alla concessione di contributi regionali per la costruzione, la ricostruzione ed il potenziamento di acquedotti comunali, frazionali o consortili.
Per la costruzione di nuovi acquedotti e per la sistemazione, il potenziamento o il rifacimento di acquedotti esistenti, sono annesse a contributo regionale le spese per gli scavi, per la fornitura di qualsiasi tipo di materiali da impiegare per la esecuzione delle opere, le spese di trasporto in loco di detti materiali nonché le spese di mano d'opera.
Gli impianti idrici per i quali viene concesso il contributo regionale sono considerati come opere di pubblica utilità, anche se costruiti o potenziati per iniziativa e a cura di frazionisti o di consorzi idrici regolarmente costituiti o di fatto.
Nelle domande di concessione di contributo regionale i richiederti dovranno assumere l'obbligo di osservare le norme e disposizioni vigenti in materia nonché di permettere a chiunque costruisca un nuovo fabbricato nella zona servita da acquedotto frazionato sussidiato dalla Regione e che possa essere approvvigionato da quest'ultimo, sempre che la portata della sorgente lo consenta, di allacciarsi all'acquedotto stesso, previo versamento di una equa somma, da stabilire in misura proporzionale alle spese sostenute dai singoli frazionisti e non finanziate con il contributo regionale.
I lavori di costruzione, ampliamento o potenziamento di acquedotti ammessi al contributo regionale non potranno avere inizio, salvo speciale autorizzazione da rilasciare dalla Giunta Regionale, prima che gli interessati abbiano provveduto a far pervenire all'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici i seguenti documenti:
1) referti di analisi, con dichiarazione del Medico Regionale circa la potabilità delle acque da captare e circa la sufficienza del quantitativo di acqua da prelevare;
2) dichiarazione di disponibilità della sorgente o altri documenti atti a comprovare che il Comune od i frazionisti interessati sono proprietari delle sorgenti da utilizzare o che hanno raggiunto un accordo scritto con i proprietari delle sorgenti stesse per la captazione o la disponibilità delle acque;
3) progetto dell'impianto, corredato di: domanda di contributo, su carta da bollo o a firma del legale rappresentante del Comune o del Consorzio, relazione tecnica, planimetrie, - profili con calcoli delle condotte e computo metrico estimativo dei lavori (per il preventivo controllo circa l'idoneità tecnica delle opere da eseguire).
Sulla scorta dei documenti presentati e degli accertamenti effettuati da tecnici regionali, l'Amministrazione Regionale deciderà in merito alla concessione del contributo, stabilendone la misura, e dar l'autorizzazione all'inizio dei lavori.
La concessione dei contributi regionali per le opere di cui si tratta è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni e modalità:
a) le condutture da impiegare per la costruzione degli acquedotti dovranno essere in acciaio trafilato, con rivestimento normale o catramato, zincate, oppure in cloruro di polivinile (plastica).
Per le tubazioni in plastica le Ditte fornitrici dovranno essere in possesso del prescritto certificato di idoneità rilasciato dal Ministero della Sanità;
b) sui contributi concessi potranno essere liquidati acconti fino alla misura del 50% delle spese ammesse a sussidio e previa presentazione di documenti dimostrativi delle spese effettivamente sostenute.
Ad opere ultimate e ad avvenuto controllo dei lavori da parte di tecnici dell'Amministrazione Regionale, si provvederà alla liquidazione delle residue somme ancora dovute a saldo dei contributi;
c) gli acquedotti attraversanti abitati, ove sia tecnicamente possibile, dovranno essere muniti di bocche per idranti antincendio, convenientemente ubicate e tutto del medesimo tipo U.N.I.;
d) per gli acquedotti frazionali, i frazionisti debbono impegnarsi a provvedere alla manutenzione dell'acquedotto sussidiato ed obbligarsi a non cederne a terzi la proprietà senza la assunzione degli obblighi assunti dal venditore all'atto della domanda di concessione del contributo regionale.
In caso di scioglimento dei Consorzi, i Comuni subentreranno ai frazionisti per la manutenzione degli acquedotti sussidiati dalla Regione.
Le domande di contributo regionale avanzate da Consorzi di frazionisti dovranno recare in calce il parere favorevole del Sindaco del Comune, con la dichiarazione che si tratta di opera avente carattere di utilità pubblica.
e) sono escluse dalla concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 22.6.1964 n. 8 le opere relative ad acquedotti che non servano almeno una frazione ed un gruppo di case isolate con un minimo di tre nuclei familiari distinti; sono escluse, inoltre, le opere relative ad acquedotti per gli alpeggi, le malghe ed i mayens.
Sono, altresì, esclusi dai contributi regionali i lavori di costruzione o di rifacimento di piccole opere a sé stanti, quali fontanili, abbeveratoi, loro copertura con tettoie di qualsiasi genere, scarichi per lo smaltimento delle acque superflue, pozzetti o nicchie con idrante, colonnine per abbeveratoi, ecc.
Norme particolari relative alla concessione di contributi reali per la costruzione di linee elettriche e telefoniche.
I contributi regionali per la costruzione di linee elettriche ad alta tensione per l'allacciamento di località e frazioni isolate nonché per la costruzione di linee telefoniche di allacciamento di località e frazioni isolate, sono stabiliti in relazione all'ammontare delle spese riconosciute sussidiabili e sono liquidati direttamente:
a) all'ENEL o ad altre Società elettriche non nazionalizzate, in un'unica soluzione, a lavori ultimati E ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione delle opere, se si tratta della costruzione di linee elettriche;
b) alla SIP-STIPEL - Agenzia di Aosta, in due rate di acconto (50% all'inizio dei lavori e 50% a lavori ultimati, previo accertamento della regolare esecuzione), se si tratta della costruzione di linee telefoniche.
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