Oggetto del Consiglio n. 118 del 8 ottobre 1959 - Verbale
OGGETTO N. 118/59 - SUBCONCESSIONE ALLA DITTA FRATELLI OTTAVIO E CARLO PLASSIER, DI LUIGI, DI DERIVARE ACQUA, PER PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE, DAL TORRENTE LINTENEY A MEZZO DELL'ESISTENTE CANALE IRRIGUO CHABODEY, COME DA DOMANDA IN DATA 20 MARZO 1956.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione, concernente la proposta di subconcessione alla Ditta Fratelli Ottavio e Carlo Plassier, di Luigi, di derivare acqua, per produzione di forza motrice, dal torrente Linteney a mezzo dell'esistente canale irriguo Chabodey, come da domanda in data 20 marzo 1956, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con domanda 20 marzo 1956, la Ditta Plassier Luigi, del Comune di La Salle, ha chiesto la subconcessione di derivare dal torrente Linteney mod. 0,65 di acqua, a mezzo dell'esistente canale irriguo di Chabodey, per produrre, su un salto di mt. 330, la potenza nominale media di Kw 210,30.
La domanda è corredata dal progetto bollato in data 15-5-1957 a firma dell'Ing. Francesco Binel.
L'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato nel F.A.L. della Valle di Aosta n. 43 del 12-5-1956 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 1° giugno 1956 e non ha dato luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti.
La richiesta di derivazione è stata fatta dalla Ditta Plassier Luigi a titolo precario in quanto al momento della sua presentazione, essendo la domanda interferente con una precedente domanda di utilizzazione delle acque del torrente Linteney, - chiesta dalla Società Dinamo di Novara assieme alla utilizzazione a scopo idroelettrico delle acque del Monte Bianco (Dora di Val Veny e Val Ferret) e della Dora di Verney, sulla quale si era già pronunciato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici -, la subconcessione a titolo definitivo non sarebbe stata possibile ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico sulle acque 11 dicembre 1933, n. 1775.
Attualmente per altro, - essendo stata esclusa dalla subconcessione data alla Dinamo con il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 31, in data 4-2-1959, la utilizzazione del torrente Linteney, - la richiesta della Ditta Plassier non interferisce più con tale utilizzazione della Dinamo e, quindi, può essere subconcessa in via definitiva.
Con ordinanza n. 42 in data 11-7-1956, del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, la domanda Plassier è stata posta ad istruttoria ed è stata disposta la sua pubblicazione, assieme al pertinente progetto, presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 16 luglio 1955, nonché la pubblicazione dell'ordinanza stessa, per lo stesso periodo, all'Albo pretorio del Comune di La Salle.
Copia dell'ordinanza è stata, inoltre, inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, all'Ufficio Idrografico del Po di Torino, all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste della Regione, alla Società Dinamo di Novara ed al Consorzio irriguo "Chabodey", di La Salle.
La pubblicazione degli atti suddetti è avvenuta regolarmente presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione ed anche presso l'Albo Pretorio del Comune di La Salle, come risulta dal referto del Comune posto in calce all'ordinanza inviata.
Entro i 20 giorni stabiliti dalla ordinanza sono stati presentati i seguenti esposti:
1) - Esposto 28-7-1956 del Comune di La Salle, per chiedere:
a) che vengano rispettate tutte le derivazioni per uso potabile, irriguo e domestico praticate nel torrente Linteney;
b) che vengano adottati provvedimenti per il caso che le sorgive che alimentano gli acquedotti delle frazioni Chabodey e Pont venissero a diminuire o a scomparire per effetto dei lavori;
c) che il richiedente si impegni ad eseguire le opere di protezione necessarie per l'eventuale costruzione di teleferiche, funivie e simili che venissero eseguite nel Comune.
2) - Esposto 30-7-1956 dei Signori: Arturo Guillod, Natale Chabod ed altri firmatari, tutti proprietari di terreni in regione Chabodey, a tutela delle loro utenze irrigue, potabili e domestiche e per chiedere che nel periodo invernale l'acqua di scarico della centralini Plassier (che non viene restituita al canale Chabodey, ma in un canalone naturale per consentire alla Società Nazionale Cogne di derivarla a favore del suo impianto di Champagne II), venga incanalata con opportune opere per evitare formazioni di ghiaccio nella campagna.
3) - Esposto 30-7-1956 della Società Dinamo di Novara, con il quale si chiede che la subconcessione alla Ditta Plassier sia fatta solo a titolo precario.
4) - Esposto 12-9-1956 del Consorzio di irrigazione a pioggia "La Salle-Nord", a tutela dei suoi interessi irrigui, quale titolare della domanda 25-7-1953 di subconcessione di derivazione del torrente Linteney di mod. 1,20 d'acqua per irrigazione di 140 ettari in sinistra Dora del Comune di La Salle, domanda ammessa ad istruttoria con ordinanza 5-2-1955 n. 28, e, cioè, anteriore alla presentazione della domanda Plassier;
5) - Esposto 12-9-1956 a firma Chassey Leonardo, Bérard Giuseppe e Villaret Agostino, a tutela di interessi di utenza di forza motrice costituita sul torrente Linteney.
6) - Esposto 12-9-1956 della Ditta Chanoine Ottavio, a tutela dei diritti della Soc. Coop. Bérard Giusto e C., afferente ad una sua utenza di forza motrice sul torrente Linteney.
7) - Esposto 12-9-1956 del Sig. Hivoz Celestino, a tutela degli usi irrigui praticati in località Derby col canale Gonterey, derivato dal torrente Linteney.
8) - Lettera 4-10-1956 della Soc. Naz. Cogne, a tutela della sua presa dal torrente Linteney (sussidiaria alla derivazione dalla Dora dell'impianto Champagne II), che viene praticata nel periodo invernale di ogni anno 1° novembre - 30 aprile.
Sui detti esposti l'Ufficio Acque della Regione ha riferito, con la sua relazione d'istruttoria 29-5-1957, facendo presente in via generale che a tutela delle utenze a scopo irriguo, domestico e di forza motrice, è stata inserita nell'articolo 6 del predisposto disciplinare di subconcessione apposita clausola che fa obbligo alla ditta Plassier di soddisfarle ai sensi dell'art. 45 del T.U. di leggi 11-12-1933 n. 1775 e facendo presente, in via particolare, per quanto concerne le singole opposizioni, che:
a) in merito all'esposto 28-7-1956 del Comune di La Salle
1) le utenze irrigue, praticate a mezzo del canale Chabodey, sono tutte a valle della restituzione in esso delle acque della costruenda centralina Plassier e, quindi, nulla hanno da temere.
2) a tutela delle sorgenti che alimentano le frazioni Chabodey e Pont è stata inserita apposita clausola nell'art. 6 del disciplinare di subconcessione.
3) a tutela delle teleferiche, dei fili a sbalzo e simili, esistenti nella zona interessata dall'impianto Plassier, è stata pure inserita apposita clausola nell'art. 6 del disciplinare di subconcessione.
b) in merito all'esposto 30-7-1956 del Sig. Arturo Guillod ed altri cinque firmatari
1) a tutela degli interessi irrigui, potabili e domestici è stato provveduto, come già detto in linea generale, con la clausola inserita nell'art. 6 del disciplinare di subconcessione.
2) ad impedire il dilagamento, durante il periodo invernale, delle acque di scarico della costruenda centralina Plassier e, quindi, il formarsi di ghiaccio nelle campagne, è stata inserita opportuna clausola tutelatrice, sempre nell'articolo 6 del disciplinare di subconcessione.
c) in merito all'esposto 30-7-1956 della Società Dinamo di Novara
La subconcessione alla Ditta Plassier era da concedersi a titolo precario, fino a quando cioè la Dinamo non avesse attuato la derivazione da essa richiesta dal Linteney.
d) in merito all'esposto 12-9-1956 del Consorzio Irriguo "La Salle-Nord"
Erano da valere le stesse osservazioni già esposte a tutela delle utenze irrigue.
e) in merito agli esposti di cui ai precedenti numeri 4) e 5)
Non sussiste alcun timore di danno durante il periodo invernale per le utenze di forza motrice perché, essendo sottese in tale periodo dall'impianto Champagne II della Società Nazionale Cogne, i loro fabbisogni di energia sono soddisfatti ai sensi dell'art. 45 del Testo Unico 11-12-1933 n. 1775. E neppure è da temere alcun danno durante il periodo irriguo perché in questo periodo la Ditta Plassier non deriva acque dal torrente Linteney, ma utilizza solo quella di competenza di antico diritto del canale Chabodey.
f) in merito all'esposto 12-9-1956 del sig. Hivoz Celestino
Il canale di Gonterey non ha alcuna interferenza con la derivazione progettata a mezzo del canale Chabodey, in quanto i due canali sono utenze di antico diritto del torrente Linteney con specifiche competenze d'acqua.
g) in merito alla lettera 4-10-1956 della Società Nazionale Cogne
Non sussistono motivi di opposizione da parte della Soc. Cogne perché durante il periodo invernale, in cui essa pratica la derivazione di acqua sussidiaria dal torrente Linteney, la costruenda centrale della Ditta Plassier restituirà integralmente le proprie acque di scarico alla presa di detta derivazione sussidiaria.
Sugli atti di istruttoria rimessigli, il Consiglio Superiore dei LL.PP. si è pronunciato con il voto 14-11-1958, n. 1878.
Dato atto che, con tale voto, il Consiglio Superiore dei LL.PP. si è espresso favorevolmente all'accoglimento della domanda di subconcessione 20-3-1956 della Ditta Luigi Plassier, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nello schema di disciplinare predisposto dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione, da integrare con:
- una clausola che tuteli la domanda 25 luglio 1953 presentata dal Consorzio di irrigazione "La Salle-Nord" per derivazione di moduli 0,70 dal torrente Linteney, considerato che tale domanda, da tempo istruita, è in attesa del decreto di subconcessione.
- una clausola che elimini la precarietà della subconcessione perché non ha più ragione di essere, in quanto la Società Dinamo di Novara, nel cui interesse la precarietà era stata imposta, non attuerà più alcuna utilizzazione delle acque del torrente Linteney.
- una clausola che contempli, oltre ai previsti termini di ultimazione dei lavori, anche i termini del loro inizio e quelli delle successive utilizzazioni dell'impianto.
Accertato che l'Ufficio regionale Acque, riconosciuta l'ammissibilità di tali clausole, ha provveduto a darne atto negli articoli 6 - 7 - 8 del disciplinare di subconcessione;
Vista la domanda 20 marzo 1959 della Ditta Luigi Plassier con la quale si chiede, a termini dell'art. 7 della legge regionale 8-11-1956 n. 4, che i suoi figli Ottavio e Carlo Plassier siano riconosciuti titolari, in sua vece, della domanda di subconcessione da lui presentata in data 20 marzo 1956 e che, quindi, sia a loro intestata la rilascianda sub-concessione;
Ritenuto che tale domanda possa essere accettata e che la derivazione possa attuarsi
Si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1) di subconcedere ai Signori Ottavio e Carlo Plassier in solido, quali aventi causa dal Signor Luigi Plassier, di La Salle, giusta la domanda di subingresso presentata in data 20 marzo 1959, di derivare acqua dal torrente Linteney, a mezzo dell'esistente canale irriguo detto di Chabodey, nella misura continua e costante di moduli 0,65, per produrre, su di un salto di metri 330, la potenza nominale media di Kw 210,30. Tale quantitativo d'acqua dovrà essere derivato dal torrente Linteney secondo le modalità e le condizioni previste nel sotto-riportato schema di disciplinare di subconcessione.
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte dei Signori Ottavio e Carlo Plassier o di un loro legale rappresentante.
3) di ordinare e di accertare l'introito ed il deposito delle seguenti somme:
a) Lire 3.450 (tremilaquattrocentocinquanta), ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11-12-1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici, del 2° comma dell'art. 11 del Regolamento sulle acque pubbliche, approvato con R.D. 14-8-1920 n. 1285 e della legge 21-1-1949 n. 8, da versare alla Tesoreria della Regione - Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino e da introitare al capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere".
b) lire 68.979 (sessantottomilanovecentosettantanove), pari a mezza annualità del canone, da depositare presso la Tesorera della Regione, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che la Ditta subconcessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione (art. 11 del T.U. 11-12-1933 n. 1775 e art. 16 lettera K del regolamento sulle acque 14-8-1920, n. 1285);
c) lire 20.000 (ventimila), per le spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe, dipendenti dalla subconcessione, da versare alla Tesoreria della Regione e da introitare al capitolo 53 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza resta vincolato il rilascio ai fratelli Ottavio e Carlo Plassier della subconcessione di derivazione ed utilizzazione delle acque del torrente Linteney, per produzione di energia, in Comune di La Salle, chiesta dalla loro dante causa Ditta Luigi Plassier con domanda 20-3-1956.
Art. 1
Quantità ed uso dell'acqua da derivare
La quantità d'acqua da derivare dal torrente Linteney, mediante il canale da esso derivato per antico diritto denominato Chabodey, in località Lazey di La Salle, a quota 1500 circa, rimane fissata in misura continua e costante non superiore a mod. 0,65 (litri/sec. seicentocinquanta). Durante il periodo dell'irrigazione l'acqua derivata farà parte del complessivo quantitativo d'acqua che il canale Chabodey ha il diritto di derivare dal Linteney per usi irrigui e domestici.
Durante il restante periodo dell'anno, a irrigazione ultimata, la derivazione dei suddetti mod. 0,65 avrà luogo extra la competenza che potrà spettare durante tale periodo al canale Chabodey per gli usi domestici.
L'acqua sarà utilizzata a scopo di produzione di energia elettrica.
Art. 2
Dislivello e potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone.
Il dislivello fra il pelo d'acqua alla vasca di carico ed il pelo dell'acqua allo scarico sarà di mt. 330.
Di conseguenza, la potenza nominale in base alla quale resta fissato il canone annuo sarà di
Kw 65 x 330/102 = Kw 210,30
Art. 3
Luogo e modo di presa dell'acqua.
L'acqua sarà derivata dal torrente Linteney, a quota 1500 circa, con la stessa antica presa del canale Chabodey. Mediante sbarramento di questo canale con paratoia verticale, le acque saranno quindi immesse in un canale, in sinistra del Chabodey, di circa metri 10 di lunghezza, provvisto al suo incile di paratoia con antistante griglia, chiuso al suo estremo da una parete verticale dalla quale le acque stramazzeranno in una camera di mt. 2,00 x 1,80 x 1,80 che costituirà la vasca di carico dell'impianto.
Le opere suddescritte dovranno essere eseguite in conformità del progetto a firma ing. Franco Binel, bollato in data 15-5-1957 e che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che potranno essere attuate durante i lavori e che saranno riconosciute ammissibili.
Art. 4
Canali di carico e di scarico.
Dalla vasca di carico di cui al precedente articolo 3 si dipartirà la condotta forzata dell'impianto, costituita con tubazione a giunto saldato Dalmine del diametro costante di mm. 250 e dello sviluppo di metri 700, la quale farà capo al macchinario della centrale costituito da una turbina Pelton ad asse orizzontale, accoppiata ad un alternatore trifase con eccitatrice coassiale.
Lo scarico avrà luogo, durante il periodo della irrigazione, nello stesso canale Chabodey e, nel restante periodo dell'anno dovrà aver luogo in modo da consentire l'immissione delle acque scaricate nel canale di carico dell'impianto della Soc. Naz. Cogne detto Champagne II.
Le opere di carico e scarico dovranno essere eseguite in conformità del progetto di cui al precedente articolo 3, con obbligo tuttavia di presentare per quelle di scarico il relativo progetto come verrà precisato al successivo articolo 6.
Art. 5
Regolazione della portata.
Affinché la portata di subconcessione di cui all'articolo 1 non venga superata sin dalla sua origine, è fatto obbligo alla Ditta subconcessionaria di modulare l'entrata dell'acqua nel proprio canale derivatore provvedendo di opportuna bocca tarata fissa la paratoia prevista all'incile di esso canale.
L'Amministrazione subconcedente si riserva di imporre ulteriori eventuali opere di modulazione qualora la suddetta prescrizione non risultasse idonea allo scopo.
Art. 6
Garanzie da osservarsi.
La Ditta subconcessionaria dovrà eseguire e mantenere, a propria cura e spese tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Linteney nonché del canale Chabodey, interessati dalla subconcessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.
In particolare, è fatto obbligo alla Ditta sub-concessionaria di provvedere ad attuare regolari opere per immettere integralmente nel canale Chabodey le acque di scarico utilizzate durante il periodo dell'irrigazione, e così anche di attuare quelle da scaricare nel restante periodo dell'anno al fine di impedire dilagamenti che possano determinare formazioni di ghiaccio nella campagna e di consentire che possano essere introdotte nel canale derivatore della Dora Baltea della Soc. Naz. Cogne, come detto al precedente articolo 4. Tali opere dovranno risultare da relativo progetto da presentarsi all'Ufficio Acque e Miniere della Regione entro due mesi dalla data di comunicazione del Decreto di subconcessione.
Alla Ditta subconcessionaria compete, inoltre, l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alle necessarie opere per garantire l'esercizio e la sicurezza del servizio delle teleferiche, fili a sbalzo e simili, costituite nella zona, interessate sia dalle opere del suo impianto sia dalle eventuali costruende future linee elettriche attinenti all'impianto stesso.
La Ditta subconcessionaria dovrà infine provvedere a soddisfare, ai sensi dell'art. 45 del Testo Unico 11-12-1933 n. 1775, tutti gli usi di forza motrice nonché di irrigazione, domestici e potabili che risultassero sottesi dal costruendo impianto, provvedendo a sua cura e spese a fornire ai primi una quantità di energia corrispondente a quella sempre utilizzata ed a mettere a disposizione dei secondi quantitativi di acqua tali da non risultare inferiori, all'altezza delle rispettive prese, a quelli abituali.
In particolare, la Ditta subconcessionaria dovrà rispettare, a favore del Consorzio di irrigazione a pioggia "La Salle-Nord", del Comune di La Salle, la competenza d'acqua che esso ha chiesto di derivare, per scopi irrigui, dal torrente Linteney, con la domanda 25 luglio 1953 da tempo istruita ed in attesa del decreto di subconcessione.
Analogamente la Ditta subconcessionaria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a soddisfare nei quantitativi di acqua originari, le sorgenti, i fontanili e i pozzi che risultassero comunque ridotti nelle loro portate ovvero inariditi a causa dei lavori del suo impianto.
Art. 7
Termine per la ultimazione dei lavori - Collaudo.
Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la Ditta subconcessionaria dovrà provvedere all'inizio dei lavori ed alla loro esecuzione rispettivamente entro anni uno ed anni due dalla data della ricevuta comunicazione del decreto di subconcessione.
In ogni caso, non appena eseguiti i lavori dovrà darne comunicazione all'Ufficio Acque e Miniere della Amministrazione regionale della Valle di Aosta, per il collaudo di competenza.
Eseguita la visita di collaudo, il predetto ove non ostino ragioni contrarie, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione, dandone atto nel relativo certificato di collaudo. Qualora detto Ufficio riconoscesse la necessità di ulteriori lavori, ovvero di modifiche ai lavori eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro attuazione e stabilire se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.
Entro mesi tre dalla data del provvedimento di approvazione del collaudo, la Ditta subconcessionaria dovrà, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, utilizzare l'acqua subconcessa.
Art. 8
Durata della subconcessione.
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione, trattandosi di piccola derivazione, è accordata per anni trenta (30) successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di subconcessione.
Essa potrà essere rinnovata a termini dell'art. 30 del T.U. di leggi 11-12-1933 n. 1775.
Art. 9
Canone.
La Ditta subconcessionaria corrisponderà di anno in anno, anticipatamente, alla Amministrazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione l'annuo canone di L. 137.957, in ragione di L. 656 per Kw nominale, sulla potenza nominale di Kw 210,30, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma della legge 18-10-1942, n. 1434.
Art. 10
Pagamenti e depositi.
All'atto della firma del presente disciplinare, la subconcessionaria, la subconcessionaria Ditta ha dimostrato, con la produzione delle relative quietanze, di avere effettuato i seguenti versamenti alla Tesoreria della Regione della Valle d'Aosta, presso la Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino:
a) della somma di L. 68.979, come da quietanza n. ????. in data ??????.. pari a mezza annualità del canone di cui al precedente articolo 9, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione.
Tale somma, ove nulla osti, sarà restituita al termine della subconcessione stessa.
b) della somma di L. 3.450, come da quietanza n. .......................... in data ???????, per gli scopi di cui all'art. 7 del Testo Unico 11-12-1933, n. 1775.
c) della somma di L. 20.000, come da quietanza n. ?????????.. in data ????., per le spese di sorveglianza, misure eventuali di portata, collaudo ed altre analoghe dipendenti dalla rilasciata subconcessione.
Art. 11
Richiamo a leggi e regolamenti.
Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11-12-1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, delle leggi emesse dalla Regione in materia di acque, nonché di tutte le altre norme legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque, l'agricoltura, la piscicoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Domicilio legale.
Art. 12
Per ogni effetto di legge, la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio nel Comune di La Salle, dove ricade la derivazione.
Art. 13.
Clausola di solidarietà.
La subconcessione che forma oggetto del presente disciplinare è accordata in solido ai Signori fratelli Ottavio e Carlo Plassier di Luigi, del Comune di La Salle.
Conseguentemente, qualora uno dei due subconcessionari venga meno agli obblighi inerenti alla subconcessione, l'altro sarà obbligato ad ottemperarvi, restando autorizzato a proseguire i lavori e ad esercitare la subconcessione con tutti gli oneri relativi.
Aosta, li ????????????.
La Ditta subconcessionaria
????????????..
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Il Consigliere VESAN dichiara di essere favorevole alla subconcessione di cui si tratta, a condizione che risultino salvaguardati sia i diritti irrigui che i diritti domestici e potabili.
L'Assessore FOSSON osserva che i diritti precostituiti di terzi sono pienamente salvaguardati e tutelati, come risulta all'articolo 6 del disciplinare di concessione.
Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, (Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro);
DELIBERA
1) di subconcedere ai Signori Ottavio e Carlo Plassier in solido, quali aventi causa dal Signor Luigi Plassier, di La Salle, giusta la domanda di subingresso presentata in data 20 marzo 1959, di derivare acqua dal torrente Linteney, a mezzo dell'esistente canale irriguo detto di Chabodey, nella misura continua e costante di moduli 0,65, per produrre, su di un salto di metri 330, la potenza nominale media di Kw 210,30. Tale quantitativo d'acqua dovrà essere derivato dal torrente Linteney secondo le modalità e le condizioni previste nel soprariportato schema di disciplinare di subconcessione;
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte dei Signori Ottavio e Carlo Plassier o di un loro legale rappresentante;
3) di ordinare e di accertare l'introito ed il deposito delle seguenti somme:
a) Lire 3.450 (tremilaquattrocentocinquanta), ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11-12-1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici, del 2° comma dell'art. 11 del Regolamento sulle acque pubbliche approvato con R.D. 14-8-1920 n. 1285 e della legge 21-1-1949 n. 8, da versare alla Tesoreria della Regione - Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino - e da introitare al capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere";
b) Lire 68.979 (sessantottomilanovecentosettantanove) pari a mezza annualità del canone, da depositare presso la Tesoreria della Regione, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che la Ditta subconcessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione (art. 11 del T.U. 11-12-1933 n. 1775 e art. 16 lettera k del regolamento sulle acque 14-8-1920, n. 1285);
c) Lire 20.000 (ventimila), per le spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe, dipendenti dalla subconcessione, da versare alla Tesoreria della Regione e da introitare al capitolo 53 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".
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