Oggetto del Consiglio n. 94 del 16 luglio 1958 - Verbale

OGGETTO N. 94/58 - APPROVAZIONE DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME IN MATERIA DI FORESTE E DI TERRENI MONTANI.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, ARBANEY, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale recante norme in materia di foreste e di terreni montani, trasmesso in copia, - con apposita relazione - ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE INCARICATA DI STUDIARE E FORMULARE NORME IN MATERIA FORESTALE

L'anno millenoceventocinquantotto, addì 30 del mese di giugno, alle ore 11, si è riunita nel salone delle adunanze consiliari la Commissione che il Consiglio regionale, con le deliberazioni n. 80 in data 5 agosto 1954 e n. 92 in data 6 agosto successivo, aveva nominato per lo studio e la formulazione di proposte in relazione alla costituzione e funzioni di un Comitato forestale per la Valle d'Aosta.

Intervengono alla riunione i Signori Consiglieri regionali:

Arbaney Geom. Flaviano - Assessore all'Agricoltura e Foreste

Manganoni Claudio

Savioz Fabiano

Aillon Pietro Antonio

Laurent Geom. Giuseppe

Assenti giustificati i Consiglieri: Ferrein Col. Giuseppe e Duguet Rinaldo.

Funge da Segretario il Sig. Caballini Aligi - Segretario dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Il Presidente della Commissione Geom. Arbaney, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e richiamandosi alle decisioni della riunione del 10 aprile, fa presente che, essendosi verificato un fatto nuovo e volendo presentare proposte al prossimo Consiglio, ha dovuto convocare ancora una volta la Commissione per modificare il deliberato precedente in relazione al citato fatto nuovo.

Espone, quindi, che figurando nella proposta di legge deliberata in precedenza dalla Commissione la disposizione di cui all'art. 5, la quale era stata inserita allo scopo di raggiungere la inclusione del Comune di Aosta nell'elenco dei territori montani a' sensi della legge statale 25-7-1952, n. 991, ed essendosi, in seguito, verificata la inclusione del territorio collinare di Aosta in detto elenco per decisione degli organi statali preposti alla materia, non appare più necessario lasciare nella proposta la disposizione citata.

Propone di eliminare integralmente l'art. 5 e di riesaminare gli altri articoli della proposta elaborata, al fine di stabilire il testo definitivo della proposta da presentare all'approvazione del Consiglio regionale.

La Commissione accetta, e dopo ulteriore esauriente esame e discussione di ogni singolo articolo della proposta di legge da inviarsi al Consiglio,

ad unanimità di voti

Delibera

di approvare la proposta di legge nel testo che si trascrive qui di seguito e di inviarlo al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva al più presto possibile.

(Omissis)

TESTO DELLA PROPOSTA. DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME IN MATERIA FORESTALE E DI TERRENI MONTANI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

Art. 1

Le funzioni amministrative in materia di foreste e di terreni montani, nella quale la Regione autonoma della Valle d'Aosta ha potestà legislativa primaria in base all'art. 2 (lettera d) dello Statuto speciale regionale approvato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4, sono espletate dagli organi della Regione.

Fino a quando la Regione non avrà disciplinato tale materia con leggi proprie, si applicheranno in Valle d'Aosta le leggi dello Stato e le attribuzioni che la legislazione statale demanda agli organi dello Stato saranno espletate dagli organi della Regione, secondo le rispettive competenze istituzionali previste dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.

Art. 2

Presso l'Assessorato regionale per l'Agricoltura e per le Foreste è costituito un Comitato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste nominato dal Presidente della Giunta regionale e composto:

a) dall'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste, che lo presiede

b) dal Dirigente dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste

c) dall'Ispettore Capo dei Servizi Forestali regionali

d) da un rappresentante dell'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici

e) da un rappresentante degli agricoltori, nominato su designazione delle Associazioni locali degli agricoltori

f) da due rappresentanti del Comune, di cui uno nominato dalla Consorteria e comunità frazionale, ove esista, al cui territorio si riferisce, in particolare, la questione da discutere dal Comitato (a tale fine, ogni Giunta comunale designa il rappresentante comunale ed il rappresentante della Consorteria qualora esse non abbiano una amministrazione propria, incaricati di prender parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato sulle questioni che si riferiscono, in particolare al territorio del Comune rappresentato).

I membri elettivi del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3

Al Comitato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste sono devoluti i compiti e le attribuzioni per legge spettanti ai Comitati Forestali di cui all'art. 181 del R.D.L. 30-12-1923, n. 3267, ed agli Enti o Comitati che con successive disposizioni legislative hanno sostituito, in parte, i Comitati Forestali.

Al Comitato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste sono, altresì, devoluti i compili e le attribuzioni spettanti ai Comitati consultivi a carattere regionale o provinciale previsti dalle leggi in vigore in materia di agricoltura, di bonifica e di economia montana e forestale.

Art. 4

I vincoli e i limiti alla utilizzazione delle foreste previsti dall'art. 17 del R.D.L. 30-12-1923, n. 3267, possono essere applicati anche ai fini della tutela del paesaggio, previo parere della Commissione regionale per la tutela del paesaggio.

Art. 5

Il regolamento recante le prescrizioni di massima in materia forestale e le norme sui vincoli da porre ai terreni montani e ai boschi per scopi idrogeologici ed altri nel territorio della Valle d'Aosta, è predisposto dal Comitato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

Art. 6

All'Ispettore Agrario, Dirigente dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, spettano le attribuzioni che le vigenti leggi statali conferiscono agli Ispettori Agrari provinciali e compartimentali.

Art. 7

All'Ispettore Forestale, Capo dei Servizi Forestali dell'Amministrazione regionale, spettano le attribuzioni che le vigenti leggi statali conferiscono agli Ispettori Forestali provinciali e compartimentali.

Art. 8

Omissis (segue formula finale di pubblicazione delle leggi).

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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

F.to: A. Caballini

IL PRESIDENTE

F.to: F. Arbaney

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L'Assessore ARBANEY comunica che con il disegno di legge in esame vengono avocate alla Regione le funzioni amministrative in materia di foreste e di terreni montani, materia nella quale la Regione ha potestà legislativa primaria in base all'articolo 2 (lettera d) dello Statuto regionale.

Fa presente che, non appena la legge di cui si tratta sarà promulgata, si potranno rivedere le vigenti prescrizioni di massima in materia forestale che, come è noto, presentano molte lacune che occorre eliminare.

Riferisce che, sino ad oggi non è stato possibile modificare le prescrizioni di massima perché mancava l'organo competente a rivedere tale materia, cioè il Comitato forestale di cui all'articolo 181 del R.D.L. 30-12-1923, n. 3267.

Osserva che il disegno di legge stabilisce che i compiti e le attribuzioni per legge spettanti ai Comitati forestali, - di cui al menzionato articolo 181 del R.D.L. 30-12-1923, n. 3267, e agli Enti o Comitati che, in base a successive disposizioni legislative, hanno sostituito in parte i Comitati forestali, - saranno devoluti al Comitato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste previsto dall'articolo 2 del disegno di legge regionale.

Sottolinea che sarà, quindi, detto Comitato regionale a rivedere e modificare le vigenti prescrizioni di massima in materia forestale.

Richiama, in particolare, l'attenzione del Consiglio sull'articolo 4 del disegno di legge regionale, rilevando che detto articolo prevede la possibilità di imporre vincoli e limiti alla utilizzazione delle foreste, oltreché per i casi contemplati dall'articolo 17 del R. D. L. 30-12-1923, n. 3267 "anche ai fini della tutela del paesaggio, previo parere della Commissione regionale per la tutela del paesaggio".

Conclude facendo presente che il disegno di legge in questione è stato approvato dalla Commissione consiliare nominata con deliberazione del Consiglio n. 29 del 6-4-1955.

Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun Consigliere intende formulare rilievi o osservazioni di carattere generale sul disegno di legge regionale nel suo complesso, invita il Consiglio ad esaminare e ad approvare, per alzata di mano, i singoli articoli del disegno di legge regionale.

Si dà atto che gli articoli 1-2-3-4-5-6-7 e 8 costituenti il complesso del disegno di legge regionale, vengono singolarmente approvati dal Consiglio regionale ad unanimità di voti favorevoli senza discussione, salvo per quanto riguarda l'articolo 2 che viene pure approvato ad unanimità di voti favorevoli, dopo chiarimenti forniti, su richiesta del Consigliere FERREIN, dal Presidente della Giunta, BONDAZ, e dagli Assessori ARBANEY e BIONAZ circa la nomina dei rappresentanti delle Consorterie che non hanno un proprio amministratore.

Il Presidente, PAREYSON, invita quindi il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, col sistema delle palline bianche e nere, per l'approvazione del disegno di legge regionale nel suo complesso.

IL CONSIGLIO

veduti gli articoli 2 lettera d), 4 e 31 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

con voti favorevoli ventinove e voti contrari due, espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: trentuno; scrutatori i Consiglieri Signori: DIEMOZ Alberto, LAURENT Giuseppe e NICCO Anselmo);

Delibera

di approvare la seguente legge regionale recante norme in materia di foreste e di terreni montani:

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 6

LEGGE REGIONALE.... 1958 N°...: NORME REGIONALI IN MATERIA DI FORESTE E DI TERRENI MONTANI

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Le funzioni amministrative in materia di foreste e di terreni montani, nella quale la Regione autonoma della Valle d'Aosta ha potestà legislativa primaria in base all'art. 2 (lettera d) dello Statuto speciale regionale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono espletate dagli organi della Regione.

Fino a quando la Regione non avrà disciplinato tale materia con leggi proprie, si applicheranno in Valle d'Aosta le leggi dello Stato e le attribuzioni che la legislazione statale demanda agli organi dello Stato saranno espletate dagli organi della Regione, secondo le rispettive competenze istituzionali previste dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.

Art. 2

Presso l'Assessorato regionale per l'Agricoltura e per le Foreste è costituito un Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste nominato dal Presidente della Giunta regionale e composto:

a) dall'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste, che lo presiede

b) dal Dirigente dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste

c) dall'Ispettore Capo dei Servizi forestali regionali

d) da un rappresentante dell'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici

e) da un rappresentante degli agricoltori, nominato su designazione delle Associazioni locali degli agricoltori

f) da due rappresentanti del Comune, di cui uno nominato dalla Consorteria o comunità frazionale, ove esista, al cui territorio si riferisce, in particolare, la questione da discutere dal Comitato (a tale fine, ogni Giunta comunale designa il rappresentante comunale ed il rappresentante della consorteria qualora esse non abbiano una amministrazione propria, incaricati di prendere parte, con. voto deliberativo, ai lavori del Comitato sulle questioni che si riferiscono, in particolare, al territorio del Comune rappresentato).

I membri elettivi del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3

Al Comitato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste sono devoluti i compiti e le attribuzioni per legge spettanti ai Comitati forestali di cui all'art. 181 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e agli Enti o Comitati che con successive disposizioni legislative hanno sostituito, in parte, i Comitati Forestali.

Al Comitato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste sono, altresì, devoluti, i compiti e le attribuzioni spettanti ai Comitati consultivi a carattere regionale o provinciale previsti dalle leggi in vigore in materia di agricoltura, di bonifica e di economia montana e forestale.

Art. 4

I vincoli e i limiti alla utilizzazione delle foreste previsti dall'art. 17 del R.D.L. 30-12-1923, n. 3267, possono essere applicati anche aí fini della tutela del paesaggio, previo parere della Commissione regionale per la tutela del paesaggio.

Art. 5

Il regolamento recante le prescrizioni di massima in materia forestale e le norme sui vincoli da porre ai terreni montani ed ai boschi per scopi idrogeologici ed altri nel territorio della Valle d'Aosta, è predisposto dal Comitato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

Art. 6

All'Ispettore Agrario, Dirigente dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, spettano le attribuzioni che le vigenti leggi statali conferiscono agli Ispettori Agrari provinciali e compartimentali.

Art. 7

All'Ispettore Forestale, Capo dei Servizi forestali della Amministrazione regionale, spettano le attribuzioni che le vigenti leggi statali conferiscono agli Ispettori Forestali provinciali e compartimentali.

Art. 8

La presente legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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