Oggetto del Consiglio n. 92 del 16 luglio 1958 - Verbale

OGGETTO N. 92/58 - MODIFICA - COMPLETAMENTO DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 23 DEL REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE NORME PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI 3 AGOSTO 1949 NUMERO 623 E 5 MAGGIO 1956 N. 525, CONCERNENTI LA IMMISSIONE AL CONSUMO IN VALLE D'AOSTA DI CONTINGENTI ANNUI DI GENERI E MERCI IN ESENZIONE FISCALE.

L'Assessore all'Industria e Commercio, MARCHIANDO, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di modifica-completamento del 1° comma dell'articolo 23 del Regolamento regionale recante norme per l'applicazione delle leggi 3 agosto 1949 n. 623 e 5 maggio 1956 n. 525, concernenti l'immissione al consumo in Valle d'Aosta di contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza.

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Con deliberazione 12 aprile 1957, n. 57, il Consiglio regionale ha approvato alcune modificazioni a vari articoli del regolamento regionale recante norme per l'applicazione delle leggi 3-8-1949 n. 623 e 5-5-1956, n. 525, concernenti l'immissione al consumo in Valle d' Aosta di contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale.

In relazione alle intese intercorse con la Presidenza della Commissione di Coordinamento in merito alla opportunità di completare il primo comma dell'articolo 23 del regolamento di cui si tratta e considerando che le riduzioni delle tariffe a' sensi del citato comma sono dalla Regione normalmente approvate d'intesa con l'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile;

si propone che il Consiglio

Deliberi

di modificare - completare il primo comma dell'articolo 23 del sopramenzionato regolamento regionale con l'aggiunta delle seguenti parole finali: "d'intesa con l'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, di Torino, a' sensi del Decreto L. 16 aprile 1948, n. 539",

approvando

il seguente nuovo testo del primo comma dell'articolo 23:

"Per le Ditte e le Società concessionarie ed esercenti di autoservizi pubblici e di linea, le assegnazioni di carburanti sono limitate al fabbisogno occorrente per i percorsi in Valle d'Aosta e sono subordinate alle corrispondenti necessarie riduzioni delle tariffe dei trasporti nelle misure approvate dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, di Torino, a' sensi del Decreto L. 16 aprile 1948 n. 539".

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L'Assessore MARCHIANDO propone che il Consiglio, in relazione alle intese intercorse con la Presidenza della Commissione di Coordinamento, approvi di modificare - completare il 1° comma dell'articolo 23 del regolamento regionale recante norme per l'applicazione delle leggi 3-8-1949 n. 623 e 5-5-1956 n. 525, con l'aggiunta delle seguenti parole finali: "d'intesa con l'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, di Torino, a' sensi del decreto legge 16-4-1948, n. 539".

Il Consigliere MANGANONI, premesso che il 1° comma dell'articolo 23 dice che: "... le assegnazioni di carburante sono limitate al fabbisogno occorrente per i percorsi in Valle d'Aosta e sono subordinate alle occorrenti necessarie riduzioni delle tariffe dei trasporti ...", chiede all'Assessore Marchiando di voler precisare in che cosa consistano tali riduzioni.

Il Consigliere SAVIOZ chiede all'Assessore Marchiando quale sia la differenza di prezzo fra il gasolio contingentato e quello di libero commercio.

L'Assessore MARCHIANDO fornisce i chiarimenti richiesti, precisando, circa le tariffe dei trasporti, che la riduzione del prezzo dei biglietti per i percorsi in Valle d'Aosta va dal 10, 15, 16%, a seconda delle autolinee e che la differenza di prezzo fra il gasolio contingentato ed il gasolio di libero commercio è di Lire 39 al litro (L. 29 al distributore + L. 10 all'Ufficio autoveicoli per il buono).

Si fa menzione che prendono, altresì, la parola sull'argomento il Vice Presidente PASQUALI ed il Presidente della Giunta, BONDAZ.

Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione delle proposte della Giunta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Industria e Commercio, MARCHIANDO;

a parziale modificazione-completamento del primo comma dell'articolo 23 del regolamento approvato con deliberazioni consiliari n. 95 del 22-6-1956 e n. 58 del 12 aprile 1957;

ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentadue);

Delibera

di modificare-completare il primo comma dell'articolo 23 del sopramenzionato regolamento regionale con l'aggiunta delle seguenti parole finali: "d'intesa con l'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, di Torino, a' sensi del Decreto Legge 16 aprile 1948 n. 539".

approvando

il seguente nuovo testo del primo comma dell'articolo 23:

"Per le Ditte e le Società concessionarie ed esercenti di autoservizi pubblici e di linea, le assegnazioni di carburanti, sono limitate al fabbisogno occorrente per i percorsi in Valle d'Aosta e sono subordinate alle corrispondenti necessarie riduzioni delle tariffe dei trasporti nelle misure approvate dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, di Torino, a' sensi del Decreto Legge 16 aprile 1948, n. 539".

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