Trascrizione informale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 333 del 23 novembre 1967 - Resoconto

OGGETTO N. 333/67 - Legge regionale recante: "Norme sull'ordinamento dei servizi dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta, e sullo stato giuridico ed economico del personale addetto all'istituto stesso".

Mappelli (D.C.) - L'approvazione delle norme del disegno di legge si rende necessaria per assicurare l'efficiente funzionamento dei servizi del predetto istituto e per disciplinare le norme dello stato giuridico ed economico del personale addetto all'istituto stesso in conformità a quanto già stabilito per il rimanente personale dell'Amministrazione Regionale. Per il vecchio regolamento organico dell'istituto risale all'anno 1943, occorre adeguare le tabelle organiche e la diversa riparazione dei servizi interni alle mutate esigenze dell'Istituto che ha aumentato in misura considerevole la propria attività, specie in seguito ai notevoli lavori di ampliamento e di ammodernamento eseguiti negli ultimi anni.

Costante e progressivo è stato infatti l'aumento dei ricoveri che nel 1959 furono di 1410, mentre nell'anno 1966 sono stati 2284 con un incremento di circa il 50%, i sopra riportati dati sull'aumento dei ricoveri evidenziano la notevole espansione dell'attività dell'Istituto: elemento questo che ha logicamente determinato anche un aumento del personale addetto ai servizi ausiliari dell'Istituto.

L'aggiornamento delle norme concernenti lo stato giuridico ed economico del personale dell'Istituto si rende quindi indispensabile, non solo per venire incontro alle legittime aspettative del personale ma anche per precisare in modo più organico e più rispondente all'effettiva necessità dei servizi di competenza dell'Istituto il compito di tutto il personale medico ostetrico, ausiliario, religioso, in servizio presso l'Istituto stesso.

Le nuove proposte prevedono in analogia a quanto già attuato nei confronti del rimanente personale dipendente della Regione l'istituzione della carriera economica a ruolo aperto a favore del personale ostetrico ed ausiliario nonché la definitiva sistemazione a ruolo in via straordinaria del personale ausiliario, maschile e femminile.

Devo sottolineare un fatto che sull'art. 107, mi riserverò di prendere di nuovo la parola.

Germano (P.C.I.) - Sull'art. 107, se lo risolviamo subito, poi non ci sono altri problemi.

Montesano (P.S.D.I.) - Titolo primo "Compiti dell'Istituto regionale Ass. Materna infantile di Aosta" Art. 2 approvato.

Capo primo dell'amministrazione dell'Istituto - Art. 3 approvato; Art. 4 approvato; Art. 5 approvato; Art. 6 approvato.

Capo secondo dei servizi di compresenza dell'Istituto; Art. 7 approvato; Art. 8 approvato; Art. 9 approvato; Art. 10: approvato; Art. 11: approvato; Art. 12: approvato.

Titolo 2° "Stato giuridico del personale capo primo dell'assunzione del personale" Art. 13: approvato; Art. 14: approvato; Art. 15: approvato; Art. 16: approvato; Art. 17 approvato; Art. 18: approvato.

Capo secondo dello stato giuridico ed economico del personale medico; Art. 19: approvato; Art. 20: approvato; Art. 21: approvato; Art. 22 approvato; Art. 23 approvato; Art. 24: approvato; Art. 25: approvato; Art. 26: approvato; Art. 27: approvato; Art. 28: approvato;

Capo terzo dello Stato giuridico ed economico del personale ostetrico; Art. 29: approvato; Art. 30: approvato; Art. 31: approvato; Art. 32: approvato; Art. 33: approvato; Art. 34: approvato; Art. 35: approvato.

Capo 4° stato giuridico ed economico del personale ausiliario: Art. 36: approvato; Art. 37: approvato; Art. 38: approvato; Art. 39: approvato; Art. 40: approvato; Art. 41: approvato; Art. 42: approvato; Art. 43: approvato; Art. 44: approvato; Art. 45: approvato; Art. 46: approvato; Art. 47: approvato; Art. 48: approvato; Art. 49: approvato; Art. 50: approvato; Art. 51: approvato; Art. 52: approvato; Art. 53: approvato; Art. 54: approvato; Art. 55: approvato; Art. 56: approvato; Art. 57: approvato; Art. 58: approvato; Art. 59: approvato; Art. 60: approvato; Art. 61: approvato; Art. 62: approvato; Art. 63: approvato; Art. 64: approvato; Art. 65: approvato; Art. 66: approvato.

Andrione (U.V.) - Volevo solo come raccomandazione dire che queste norme che sono più larghe di quelle che sono stabilite nel regolamento organico del personale regionale, cioè la Commissione ha eliminato tutto quanto riguarda le sanzioni per critica sleale, aspra nei confronti della Giunta regionale, roba di questo genere, raccomandazione che non appena si rivede il regolamento organico, vengano estese queste modifiche, vengano estese anche a quel regolamento organico del personale interno.

Montesano (P.S.D.I.) - Altre osservazioni: approvato.

Art. 67: approvato; Art. 68: approvato; Art. 69: approvato; Art. 70: approvato; Art. 71: approvato; Art. 72: approvato; Art. 73: approvato; Art. 74: approvato; Art. 75: approvato; Art. 76: approvato; Art. 77: approvato; Art. 78: approvato; Art. 79: approvato; Art. 80: approvato; Art. 81: approvato; Art. 82:

Capo 5° "Personale religioso": Art. 83: approvato; Art. 84: approvato; Art. 85: approvato; Art. 86: approvato; Art. 87: approvato; Art. 88: approvato; Art. 89: approvato.

Titolo 3° "Compiti ed incombenze del personale addetto ai servizi del personale ausiliario"; Capo I° "Personale addetto ai servizi amministrativi": Art. 90: approvato; Art. 91: approvato; Art. 92: approvato; Art. 93: approvato; Art. 94: approvato; Art. 95: approvato; Art. 96: approvato; Art. 97: approvato.

Capo 2° "Personale ausiliario": Art. 98: approvato; Art. 99: approvato; Art. 100: approvato.

Titolo 4° "Servizi di brefotrofio": Art. 101: approvato; Art. 102: approvato.

Titolo 5° "Disposizioni generali" Art. 103: approvato;

Titolo 6° "Disposizioni transitorie e finali": Art. 104: approvato; Art. 105: approvato; Art. 106: approvato; Art. 107

Mappelli (D.C.) - L'art. 107, così come era stato, diciamo, stillato, era l'ideale un po' per tutti, perché logicamente passava a ruolo questo personale ausiliario, sennonché, è stato sollevato nelle Commissioni precedenti lo squilibrio che si verrebbe a creare tra questo personale e il personale dell'Amministrazione regionale con la legge dell'anno scorso, quella del 10.11.1966 n. 13.

Allora, per ovviare questo inconveniente che, ci sarebbero due strade, o quella che nella revisione della legge 10.11.1966 n. 13 si modifica, cioè si toglie via i due anni oppure ci rimane questa strada, cioè due commi in più che reciterebbero in questo senso: il personale ausiliario assunto in servizio per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31.12.1966 sarà nominato a ruolo per chiamata diretta con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1967 o previo parre favorevole della Commissione prevista dall'art. 38 in base alle modalità stabilite dall'art. stesso, ai fini dell'attribuzione del trattamento economico al personale di cui al precedente comma si applicano le disposizione art. 17 la legge 10.11.1967 n. 13, questo ultimo comma è per il 40% e quell'altro è la Commissione all'art. 38 che noi possiamo, anzi noi dobbiamo, se vogliamo non creare degli squilibri, dovremmo però, appena votato questa legge votare un Consigliere regionale designato dalla minoranza consiliare per poter fare questa piccola specie di colloquio di selezione e allora; perché io qui, due sindacati, perché abbiamo anche sentito il loro parere, due sindacati mi hanno detto che a un certo momento, visto che era un personale ausiliario che non aveva logicamente da dover fare dei concorsi, loro sarebbero stati dell'avviso anche in funzione della riforma ospedaliera la loro preoccupazione era quella di non poi trovare queste cinque o sei persone fuori ruolo, avendo poi delle difficoltà.

Ma se noi nominiamo poi questa persona in questa Commissione dell'art. 38, io penso che possono andare avanti a pari passo degli altri dunque dovrebbe essere risolto in questo senso il problema.

Scusate io devo leggere tutto l'art. 107 per approvarlo, perché bisogna anche mettere la questione del biennio che non ho detto.

Il 107 verrebbe modificato secondo così, la Commissione consultiva aveva accennato: "In sede di prima applicazione della presente legge si provvederà alla sistemazione e all'inquadramento in via straordinaria a ruolo ai posti previsti dalla pianta organica ammessa alla presente legge del personale ausiliario attualmente fuori ruolo e che abbia prestato alla data del 1° gennaio 1967 almeno un biennio di effettivo e lodevole servizio presso l'Istituto, escluso dalla sistemazione straordinaria a ruolo il personale che alla data è entrata in vigore la presente legge che abbia superato il cinquantacinquesimo anno di età e non abbia prestato almeno 10 anni di servizio continuativo alle dipendenze dell'Istituto."

Ai fini dell'attribuzione del nuovo trattamento economico al personale ausiliario sistemato, inquadrato a ruolo in via straordinaria si applicano le leggi per le disposizioni art. 17, legge regionale 10.11.1966 n. 13. "Questo è uguale all'art. 107, si aggiunge, poi lo passerò al Presidente, il personale ausiliario assunto in servizio per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1966, sarà nominato a ruolo per chiamata diretta e con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1967 previo parere favorevole Commissione prevista dall'art. 38, in base alle modalità stabilite dall'articolo stesso, ai fini delle attribuzioni del trattamento economico al personale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'art. 17 legge regionale 10.11.1966 n. 13.

Montesano (P.S.D.I.) - È la modifica all'art. 107. Il Consiglio approva.

Art. 108: il Consiglio approva; Art. 109: il Consiglio approva; Art. 110: il Consiglio approva; Art. 111: il Consiglio approva;

Allegato una nuova pianta organica.

Il Consiglio approva. La nuova pianta organica "La carriera direttiva, la carriera esecutiva, la carriera ausiliaria e la carriera ausiliaria con il personale ausiliario maschile e femminile distinto.

Il Consiglio approva.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto.

Germano (P.C.I.) - Ai fini derivati... noi designeremo il Consigliere Andrione. Cosa volete che alziamo la mano, siamo tutti d'accordo.

Montesano (P.S.D.I.) - Bisogna fare una votazione a scrutinio segreto.

(Germano: ...ah sì, è fatta solo dalla minoranza) ...sì, solo dalla minoranza.

Il Consiglio approva con 26 voti su 26.