Oggetto del Consiglio n. 337 del 24 novembre 1967 - Verbale
OGGETTO N. 337/67 - Legge regionale concernente il finanziamento delle spese annue per il funzionamento dell'Emoteca regionale (Centro trasfusionale), istituita con legge regionale 21 luglio 1961, n. 6.
L'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, MAPPELLI, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale concernente il finanziamento delle spese annue per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro trasfusionale), istituita con legge regionale 21 luglio 1961 n. 6, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, in data 17 novembre 1967:
Con legge regionale 21/7/1951 n. 6, è stata approvata l'istituzione dell'Emoteca regionale (Centro Trasfusionale), con sede in Aosta, presso l'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile.
La spesa annua per il funzionamento dell'Emoteca regionale, è stata già aumentata, in base alle accertate necessità, dalle iniziali Lire 2.000.000 a Lire 21.000.000 con legge regionale 29/7/1967 n. 20.
Considerato che nel corso dell'anno 1957, in seguito al notevole aumento del numero dei donatori di sangue e dell'attività dei servizi dell'Emoteca, si è reso necessario dotare i servizi stessi di nuove attrezzature, si rende necessario aumentare a Lire 23.000.000 la spesa annua complessiva per il funzionamento dell'Emoteca.
Attualmente è prevista in bilancio la spesa annua di Lire 21.000.000 ripartita per Lire 13.000.000 al capitolo di spesa 432 e per Lire 8.000.000 al capitolo di spesa 442.
In base alle accertate necessità occorre aumentare da Lire 8.000.000 a Lire 11.500.000 lo stanziamento del capitolo 442 e ridurre di Lire 1.500.000 lo stanziamento del capitolo 432.
Occorre, inoltre, prevedere la possibilità di una eventuale diversa ripartizione di spese tra i precitati due capitoli di spesa in sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1963 e per i successivi anni, nonché in sede di provvedimenti legislativi di variazione del bilancio, in relazione alle accertate necessità dei servizi.
Si propone infine di accertare la maggiore entrata annua di Lire 2.000.000 sul capitolo 286 della Parte Entrata del bilancio per il corrente anno riguardante i proventi derivanti alla Regione dalla gestione dell'Emoteca.
È stato, all'uopo, predisposto e si sottopone all'approvazione del Consiglio, l'allegato disegno di legge regionale, in merito al quale la Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità ed Assistenza Sociale ha espresso parere favorevole.
(Segue allegato disegno di legge)
Prendono la parola i Consiglieri ANDRIONE e GERMANO.
Risponde l'Assessore MAPPELLI.
Prende la parola il Presidente MONTESANO a cui risponde l'Assessore MAPPELLI.
Intervengono il Consigliere ANDRIONE, il Presidente MONTESANO, l'Assessore all'industria e commercio BENZO e il Consigliere GERMANO.
Il Presidente, MONTESANO, - dopo aver accertato e dichiarato che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati con separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Signori Casetta, Lustrissy e Vallino, il Presidente, MONTESANO, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
- Voti favorevoli: trentuno.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione dichiara che il Consiglio ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente il finanziamento delle spese annue per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro trasfusionale) istituita con legge regionale 21 luglio 1961 n. 6:
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Disegno di legge regionale n. 33
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ............ n. ...: FINANZIAMENTO DELLE SPESE ANNUE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA EMOTECA REGIONALE (CENTRO TRASFUSIONALE) ISTITUITA CON LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1961 N. 6.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
Le spese annue per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro trasfusionale), istituita con legge regionale 21.7.1961 n. 6, sono approvate in complessive £. 23.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1967 e graveranno per lire 11.500.000 sul capitolo 432 e per lire 11.500.000.000 sul capitolo 442 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari.
ART. 2
Per il finanziamento della maggiore spesa annua di lire 2.000.000 per l'anno 1967 sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967:
- Variazione in aumento alla Parte ENTRATA:
Lo stanziamento del capitolo 28 (Provento gestione dell'Emoteca regionale - Centro trasfusionale) è aumentato di £. 2.000.000.
- Variazioni alla Parte SPESA:
Lo stanziamento del capitolo 432 (Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Emoteca) è ridotto di lire 1.500.000.
Lo stanziamento del capitolo 442 (Spese per la gestione, l'arredamento e l'attrezzatura dell'Emoteca regionale - Centro trasfusionale) è aumentate di lire 3.500.000.
ART. 3
In sede di approvazione dei bilanci annui di previsione della Regione o in sede di approvazione di variazioni dei bilanci stessi, la spesa annua di lire 23.000.000 prevista ed autorizzata per il funzionamento dell'Emoteca regionale (Centro Trasfusionale), sarà ripartita fra i due capitoli di spesa sopracitati del bilancio, in base alle accertate necessità dei servizi e della gestione della Emoteca stessa.
ART. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
