Oggetto del Consiglio n. 160 del 5 ottobre 1968 - Verbale
OGGETTO N. 160/68 - Istituzione di una borsa di studio per onorare la memoria del Canonico Maxime Durand, Scrittore e Presidente dell'Accademia di Sant'Anselmo, da assegnare ad uno studente della Regione che intraprenda gli studi universitari. Approvazione e finanziamento di spesa. Approvazione delle norme di assegnazione.
Il Presidente, MONTESANO, invita il Consiglio ad approvare le proposte di cui alla seguente relazione concernente l'oggetto: "Istituzione di una borsa di studio per onorare la memoria del Canonico Maxime Durand, Scrittore e Presidente dell'Accademia di Sant'Anselmo, da assegnare ad uno studente della Regione che intraprenda gli studi universitari. Approvazione e finanziamento di spesa. Approvazione delle norme di assegnazione", relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 4 e 5 ottobre 1968:
Per onorare degnamente la memoria del Canonico Maxime Durand, Scrittore e Presidente dell'Accademia di Sant'Anselmo, è proposta l'istituzione di una borsa di studio di Lire 300.000, intitolata alla memoria dello scomparso, da assegnare ad uno studente nato o residente in Valle d'Aosta particolarmente meritevole e bisognoso, che intenda intraprendere gli studi universitari presso qualsiasi facoltà.
Inoltre si è stabilito che le norme di assegnazione di detta borsa debbano essere analoghe a quelle già in vigore per l'assegnazione di borse di studio regionali a studenti universitari.
Ciò premesso, ed udito in merito il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente per la Pubblica Istruzione, si propone che il Consiglio Regionale
Deliberi
1) di approvare l'istituzione di una borsa di studio annuale di Lire 300.000 (trecentomila) intitolata alla memoria del Canonico Maxime Durand, da assegnare, per concorso, a decorrere dall'anno accademico 1968/1969, ad uno studente meritevole o bisognoso residente in Valle d'Aosta che intraprenda gli studi universitari presso qualsiasi facoltà;
2) di approvare la relativa spesa di Lire 300.000 (trecentomila) annue, da imputare al capitolo 405 del bilancio preventivo per l'anno 1968 ("Spese per la concessione delle borse di studio...") che presenta la necessaria disponibilità ed al corrispondente istituendo capitolo di spesa del bilancio preventivo della Regione per gli anni successivi;
3) di approvare le sotto indicate norme per l'assegnazione della predetta borsa di studio.
(Omissis: segue testo di norme)
Il Presidente, MONTESANO, nessun Consigliere avendo chiesto la parola sull'argomento, constata e comunica che il Consiglio, all'unanimità (Consiglieri presenti e favorevoli: ventisette),
HA DELIBERATO
1) di approvare l'istituzione di una borsa di studio annuale di Lire 300.000 (trecentomila) intitolata alla memoria del Canonico Maxime Durand, da assegnare, per concorso, a decorrere dall'anno accademico 1968/1969, ad uno studente meritevole a bisognoso residente in Valle d'Aosta che intraprenda gli studi universitari presso qualsiasi facoltà;
2) di approvare la relativa spesa di Lire 300.000 (trecentomila) annue, da imputare al capitolo 405 del bilancio preventivo per l'anno 1968 ("Spese per la concessione delle borse di studio ...") che presenta la necessaria disponibilità ed al corrispondente istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi dalla Regione per gli anni successivi;
3) di approvare le sotto indicate norme per l'assegnazione della predetta borsa di studio:
Art. 1
Per onorare degnamente la memoria del compianto Canonico Maxime Durand, Scrittore e Presidente dell'Accademia di Sant'Anselmo, è istituita, a decorrere dall'anno accademico 1968/1969, una borsa di studio dell'importo di Lire 300.000 annue, da conferire secondo le norme previste negli articoli seguenti, ad uno studente nato o residente nella Regione Valle d'Aosta che intraprenda gli studi universitari presso qualsiasi facoltà.
Art. 2
Sono ammessi a concorso gli studenti che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano conseguito in prima sessione, presso un Istituto della Regione Valle d'Aosta, o anche presso un altro Istituto (statale, pareggiato e legalmente riconosciuto), se di tipo non esistente nella Regione, un titolo di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari, riportando nelle votazioni una media complessiva non inferiore ai 7/10. Il voto di condotta e quello di educazione fisica non sono computabili ai fini della media suddetta. Limitatamente agli alunni dell'Istituto Magistrale, per effetto della legge 7 febbraio 1958 n. 88, il voto di educazione fisica è, invece, computabile ai fini del calcolo della media richiesta;
c) siano nati in Valle d'Aosta o ivi residenti da almeno cinque anni;
d) intendano intraprendere o seguire gli studi universitari in qualsiasi facoltà;
e) appartengano a famiglie bisognose.
Art. 3
Gli aspiranti debbono presentare domanda in carta legale diretta all'Assessore alla Pubblica Istruzione entro il 30 novembre di ogni anno, allegando i seguenti documenti, pure in carta legale:
1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di residenza con specificazione della data di decorrenza della residenza stessa;
4) certificato rilasciato dal Preside con l'indicazione delle votazioni riportate dal candidato agli esami della sessione estiva;
5) dichiarazione da cui risulti che l'interessato è iscritto o intende iscriversi ad una facoltà universitaria, dichiarazione da sostituirsi con regolare certificato d'iscrizione, in caso di assegnazione.
Art. 4
Alla designazione del vincitore provvede una Commissione così composta:
- l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Presidente;
- tre Consiglieri regionali, membri effettivi;
- il Sovraintendente agli Studi, membro effettivo;
- i Presidi delle Scuole Secondarie di grado superiore di Aosta, membri effettivi;
- un rappresentante delle famiglie degli studenti, membro effettivo;
- un funzionario della Sovraintendenza agli Studi, con mansioni di Segretario, membro aggiunto;
- uno studente, nato o residente nella Regione, scelto dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, rappresentante degli studenti universitari valdostani, membro effettivo.
Art. 5
La graduatoria dei concorrenti per i quali sia stata accertata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste al precedente art. 2, è effettuata secondo il merito di ciascuno. A parità di merito, sarà data la preferenza nell'ordine seguente:
a) agli orfani di guerra o assimilati;
b) ai figli di mutilati o invalidi;
c) a coloro che siano in condizioni disagiate, con precedenza per i figli degli agricoltori e degli operai;
d) ai più giovani di età.
Art. 6
Qualora la borsa non possa essere assegnata per mancanza di concorrenti in possesso dei requisiti di merito richiesti o per qualsiasi altra causa, la somma corrispondente sarà conservata o assegnata l'anno seguente come borsa straordinaria.
Art. 7
Non può essere assegnata la borsa ad un concorrente che già gode di altre borse di studio o di benefici analoghi; qualora si verifichi questo caso ed il candidato non dichiari di optare per la borsa di cui al presente regolamento, la borsa stessa dovrà essere revocata od assegnata ad altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria dei concorrenti.
Art. 8
Il vincitore della borsa conserverà il diritto alla borsa sino al termine degli studi universitari, purché sostenga e superi annualmente, in prima prova, tutti gli esami previsti dal piano di studi dalla facoltà intrapresa, riportando una votazione media complessiva non inferiore, ai 21/30. In caso contrario, perderà il diritto alla borsa, che sarà nuovamente messa a concorso.
Art. 9
La borsa di studio sarà assegnata con deliberazione della Giunta Regionale. L'ammontare annuo della borsa sarà pagato in due rate: la prima entro febbraio, la seconda entro maggio.
Arte 10
Agli effetti del pagamento dell'ammontare della borsa, il beneficiario dovrà comprovare ogni anno, con l'invio di idoneo certificato scolastico, nonché con la presentazione del libretto delle votazioni, entro i termini della sessione autunnale di esami, di aver conseguito le votazioni prescritte dall'art. 8. Il pagamento delle rate dell'ammontare della borsa sarà disposto con ordine di pagamento dell'Assessore alle Finanze, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione. I relativi mandati di pagamento saranno emessi a favore del beneficiario o della persona che esercita la patria potestà sul medesimo.
