Oggetto del Consiglio n. 229 del 6 dicembre 1968 - Verbale

OGGETTO N. 229/68 - Istituzione di n. 10 borse di studio da assegnare ad alunni meritevoli particolarmente bisognosi e residenti in località disagiate, che frequentano scuole di istruzione secondaria di 2° grado della Regione. Conferma della ratifica della deliberazione di Giunta n. 3139 in data 7 agosto 1968.

Richiamata la propria deliberazione n. 3139 in data 7 agosto 1968, ratificata dal Consiglio con deliberazione consiliare n. 170 in data 5 ottobre 1968;

richiamata la precedente deliberazione del Consiglio n. 228 in data odierna;

la Giunta propone che il Consiglio regionale

deliberi

1°) di confermare la ratifica della deliberazione di Giunta n. 3139, in data 7 agosto 1968, di cui si tratta;

2°) di dichiarare immediatamente eseguibile, per specifiche ragioni di urgenza, la presente deliberazione consiliare, a norma dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953 n. 62.

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Lettera della Presidenza della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA

N. 3557 di prot.

Aosta, lì 13 settembre 1968

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

OGGETTO:

Istituzione di n. 10 borse di studio da assegnare ad alunni meritevoli particolarmente bisognosi e residenti in località disagiate che frequentano scuole di istruzione secondaria di 2° grado della Regione.

- Delib. G.R. n. 3139 del 7/8/1968

Con la deliberazione in oggetto indicata la Giunta Regionale ha deciso, in via d'urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio regionale, l'istituzione di dieci borse di studio per alunni particolarmente bisognosi e meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado nella Regione, da concedersi per concorso secondo le norme di annesso regolamento.

La Commissione di Coordinamento, da un primo esame del provvedimento, ha rilevato quanto segue:

1°) l'art. 2 lettera c) delle suddette norme regolamentari, con il quale si stabilisce che i concorrenti debbono essere nativi della Valle d'Aosta o ivi residenti da almeno cinque anni, appare in contrasto con il principio generale della eguaglianza dei cittadini, particolarmente per quanto attiene alla istruzione (artt. 3 e 34 della Costituzione della Repubblica);

2°) con detta norma non si tiene conto del fatto che la Regione in materia d'istruzione materna, elementare e media, ha soltanto competenza integrativa (art. 3 lettera g) dello Statuto speciale) e non può, pertanto, disattendere i criteri e principi generali sanciti dalle leggi dello Stato;

3°) detta norma disattende il principio, ripetutamente affermato dal Consiglio regionale in sede di istituzione di borse di studio, che alla concessione delle medesime debbano poter concorrere tutti gli studenti residenti in Valle che si trovino nelle condizioni prescritte (v. delibb. C.R. n. 107 del 12/7/1965, n. 105 del 12/7/1965 ecc.).

Ciò stante, la Commissione prega codesta Amministrazione di volere considerare l'opportunità di modificare il provvedimento in oggetto nel senso indicato, favorendo ogni utile chiarimento.

Nell'attesa, si avverte che il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 46 del vigente Statuto speciale per la Valle di Aosta e 45 della legge 10/2/1953, n. 62, decorrerà dalla data della risposta alla presente.

IL PREFETTO PRESIDENTE

(C. Gerlini)

Montesano (P.S.U.) - Non ho capito... sono parecchie delibere, le mettiamo una per una, e allora, la prima delibera... Chi approva alzi la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

L'Assessore richiede l'approvazione in via d'urgenza. Chi approva?

Esito della votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

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Il Consiglio

delibera

1°) di confermare la ratifica della deliberazione di Giunta n. 3139, in data 7 agosto 1968, di cui si tratta;

2°) di dichiarare immediatamente eseguibile, per specifiche ragioni di urgenza, la presente deliberazione consiliare, a norma dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953 n. 62.