Oggetto del Consiglio n. 374 del 13 luglio 1979 - Verbale

OGGETTO N. 374/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Rifinanziamento, integrazioni e modificazioni della legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, recante provvidenze a favore della cooperazione".

La legge regionale 8 novembre 1978, n. 53 prevede interventi finanziari a favore delle cooperative di produzione e lavoro consistenti nella concessione di contributi a titolo di concorso nel pagamento degli interessi su mutui e finanziamenti bancari.

Con il presente disegno di legge si propone l'estensione di dette provvidenze alle cooperative di trasporto e miste, sia per favorire quelle già esistenti sia per consentire lo sviluppo della cooperazione in tali settori di attività.

Poiché l'art. 2 della legge regionale n. 53/1978 prevede, al primo comma, che possono essere concessi mutui anche per l'acquisto di opifici già esistenti si ritiene opportuno doversi eliminare dal comma successivo il termine "nuovi" riferito ai macchinari e che sia stabilita per le scorte una percentuale massima del 20% della spesa complessiva.

Considerata l'attuale fluttuazione dei tassi, si è ritenuto opportuno riformulare l'articolo 4 fissando il limite dell'intervento regionale nella misura massima del 10% annuo d'interesse, anziché indicare la quota di interesse a carico delle cooperative mutuatarie.

Si ritiene altresì che il secondo comma dell'art. 4 della legge n. 53/1978, riguardante la garanzia fideiussoria della Regione debba essere parzialmente modificato nel senso di limitare detta garanzia al 90% del mutuo comprensivo del capitale e della quota d'interessi "posta a carico del beneficiario".

Infine si propone che la Giunta sia autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le banche che dovranno effettuare le operazioni di finanziamento.

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Disegno di legge regionale n. 88

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ____________________ n. _________: Rifinanziamento, integrazioni e modificazioni della legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, recante provvidenze a favore della cooperazione.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Al fine di assicurare la concessione delle provvidenze a favore della cooperazione di cui alla legge regionale 8 novembre 1978, n. 53 e della presente legge è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 150.000.000.

Articolo 2

Le provvidenze finanziarie previste dalla legge regionale 8 novembre 1978, n. 53 a favore delle cooperative di produzione e lavoro sono estese alle cooperative di trasporto e miste.

Articolo 3

Nel secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1978, n. 53 è soppresso il termine "nuovi" prima della parola "macchinari" e sono aggiunti i termini "nella misura massima del 20%" dopo la parola "scorte".

Articolo 4

L'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1978, n. 53 è sostituito dal seguente:

"Il tasso annuo d'interesse a carico della Regione non potrà superare la misura del 10%".

Articolo 5

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1978, n. 53 è sostituito dal seguente:

"La fideiussione regionale può essere concessa fino all'ammontare massimo del 90% del mutuo comprensivo del capitale e della quota di interessi posta a carico del beneficiario."

Articolo 6

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con Istituti di credito ai fini dell'erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 8 novembre 1978, n. 53 e della presente legge.

Articolo 7

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in lire 30 milioni, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979.

L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge, valutato in lire 120.000.000, graverà sul capitolo 4894 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2745 del bilancio stesso (punto n. 12 all'allegato F della legge di bilancio).

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 2745

-

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - Allegato F)

£.

150.000.000

Variazione in aumento

Cap. 2610

-

Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7)

£.

30.000.000

Cap. 4894

-

Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese cooperative (legge regionale 8 novembre 1978, n. 53)

£.

120.000.000

===========

£.

150.000.000

Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:

legge regionale 8 novembre 1978, n. 53

"Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito a favore delle imprese cooperative".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Dolchi (P.C.I.) - In proposito ricordo al Consiglio che sono allegati il parere della Commissione Affari Generali emesso in data 18 giugno, con una proposta di sostituzione dell'articolo 3, e il parere della Commissione Industria e Commercio emesso in data 27 giugno, che anche prevede una variazione all'articolo 3. Con il parere favorevole dei colleghi Minuzzo, Pollicini e Voyat e la riserva dei colleghi Cout e Riccarand quindi apriamo la discussione del punto n. 22 dell'ordine del giorno dando la parola al Presidente della Giunta, Andrione.

Andrione (U.V.) - Non si tratta di una legge nuova: si tratta semplicemente del perfezionamento di una legge esistente. Il perfezionamento consiste innanzitutto nell'aumento della somma data a favore delle cooperative. La fideiussione viene limitata al 90% e sembra che sia più che sufficiente, si ammettono i macchinari, anche se non sono nuovi, e la cosa credo più importante è l'allargamento da un lato alle cooperative di trasporto miste, che nella legge precedente erano state escluse in quanto il trasporto sovvenzionato in maniera specifica sempre dalla Regione. L'allargamento alle cooperative è stato fatto in base all'ultima legge nazionale sulle cooperative, che prevede l'impossibilità della cessione a privati, o ad altre società dei beni delle cooperative qualora queste vengano poste in liquidazione e quindi vi è la garanzia che anche l'aiuto dato alle cooperative di trasposto rimane limitato alla cooperazione. Infine, per evitare la trappola dei contributi in conto interesse, che, essendo estremamente fluttuanti e variabili, creavano delle grosse difficoltà di applicazione pratica, abbiamo finito per limitare il plafond dell'intervento regionale al 10%, in maniera che se...aiutando, arriveremo di nuovo al 20-21% di tasso di interesse, medio, la Regione arriverà al plafond del 10%, l'utente dovrà pagare il 10 o l'11% a seconda del tasso di stabilità dalle banche.

Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione generale. La parola al Consigliere Pollicini.

Pollicini (D.P.) - Per dire che un'interpretazione che aveva dato il Presidente della Giunta, quando è stato votato il disegno di legge n. 53...cioè il primo disegno originale, dell'8 novembre 1978...che, di fronte ad una mia domanda specifica: se per imprese di lavoro si intendeva anche il trasporto, mi aveva risposto affermativamente, poi, per chiarimenti avvenuti anche a livello di interpretazione ministeriale, che non potevano essere compresi, c'è questa precisazione, e mi sta bene. Ecco, vorrei fare osservare alla Giunta una situazione che mi pare valga la pena di essere valutata: che il finanziamento di questa legge mi sembra eccessivamente ridotto. Per il 1978 c'era un finanziamento di 200 milioni, mentre questa prevede un finanziamento di 150 milioni, che ritengo insufficiente per questo motivo: perché mi pare che vi siano...così, intanto c'è un notevole sviluppo, mi pare positivo della cooperazione nella nostra Regione e, in attesa di questa legge, mi pare vi siano alcune cooperative di Cogne, mi pare che ci sia una cooperativa turistica: una di Saint-Pierre, una di trasporti in Aosta, che attendono questa legge proprio per poter dare incremento e sviluppo alla loro attività cooperativistica, ma che l'impegno della disponibilità finanziaria di 150 milioni rischia non dico di vanificare, ma di ridurre la portata di questa legge.

Io non sono qui a chiedere oggi che si modifichi l'impegno finanziario, però ecco chiederei l'impegno che nella prossima variazione di bilancio, nell'arco di quest'anno - questa mi pare sia la terza variazione che abbiamo votato sin oggi - si tenga presente l'esigenza di incrementare questa disponibilità proprio per non vanificare o ridurre la portata di tale legge, che mi pare molto, ma molto importante, proprio perché in un momento di difficoltà economica. Oltre a questo aspetto, c'è anche quello di favorire un tipo di lavoro nuovo: quello della cooperazione, che ha sempre trovato scarsi addetti in Valle d'Aosta, ma che oggi pare che trovi possibilità di terreno fertile, perché le stesse situazioni difficili del momento finanziario ed economico spingono la gente a trovare forme di possibilità di lavoro in maniera diversa. Io chiedo se è possibile che ci sia l'impegno da parte della Giunta che nella prossima variazione di bilancio nel corso del 1979 ci sia la possibilità di incrementare questo fondo per venire incontro a tali forme di cooperazione, che evidentemente hanno bisogno dei finanziamenti.

Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola in sede di discussione generale?

Sul punto n. 22 dell'ordine del giorno allora è iscritto a parlare il Consigliere Pedrini. La parola al Consigliere Pedrini.

Pedrini (Ind. P.L.I.) - Grazie Presidente. Adesso vedo che con il secondo Segretario mi posso rivolgere a lui almeno così mi vede, perché il Presidente è sempre spostato a sinistra, allora devo sempre alzare i1 braccio trenta volte, con il Segretario che forse si volge a destra, perché noi siamo della bassa...forse riusciamo a trovare un...comunque della bassa e quindi forse c'è più comunicatività.

Io desidererei soltanto dire questo: che condivido pienamente quanto detto dall'amico Consigliere Pollicini, ritengo che la cifra sia veramente insufficiente di fronte all'ondata di richieste che veramente ci si troverà davanti con la ripresa di settembre, perché queste formule sono le uniche e io ritengo veramente adatte ad andare incontro alle necessità attuali di crisi dei lavoratori.

Visto che si è alzata anche la manina non tanto piccola del Presidente della Giunta, nella sua risposta lo pregherei cortesemente e gentilmente di volermi illuminare un momentino sul valore della parola "miste", io così ho un'idea, ho un concetto, però, se mi fosse chiarito dal Presidente della Giunta e rimanesse così impresso a verbale, gli sarei grato per chiarire non soltanto le mie cognizioni personali, che nel campo saranno evidentemente molto molto tenui, ma anche di altri che mi hanno posto la precisa domanda che io ripasso e rilancio al Presidente della Giunta. Grazie.

Dolchi (P.C.I.) - Allora la parola al Presidente della Giunta, Andrione.

Andrione (U.V.) - Per l'ultima domanda...le "miste" sono quelle che combinano due tipi di cooperazione e cioè produzione e vendita o lavoro e vendita direttamente, questa è considerata una cooperativa mista, deve essere dimostrato che l'oggetto sociale...per esempio, se la cooperativa produttrice delle fontine avesse in più un alpeggio in cui produce direttamente fontina, sarebbe una cooperativa mista, per la parte...quale produce...

L'altra obiezione - a parte il fatto che evidentemente ci impegniamo in relazione anche a quello che è lo sviluppo -, ma...fare notare che ci sono 200 milioni della legge precedente che, per le difficoltà del tasso di interesse, praticamente sono ancora tutti da erogare (1978), abbiamo avuto una richiesta per la quale ci sono delle difficoltà enormi e vorrebbe dire 200+150 mettiamo pure qualche cosa meno, vorrebbe dire mettere in movimento 3 miliardi e mezzo nello spazio di pochi mesi. Se questi tre miliardi e mezzo vengono messi in movimento e c'è una precipitazione delle domande e certe difficoltà vengono superate, evidentemente ci impegniamo nella variazione di bilancio a tenere particolarmente presenti direi come interessi prioritari le cooperative, in quanto la cooperazione ha tutti quei vantaggi che abbiamo detto. Siamo piuttosto dell'opinione che incontreremo notevoli difficoltà di nuovo, c'è tutto il settore del legno e delle...che sta andando molto male, ci saranno delle fabbrichette di legno che chiudono. Va beh, ci sono anche altri settori che possono riprendere, però la stessa pratica tra il momento in cui la cooperativa deporrà la domanda...anche se è solo il 10% di garanzie, visto che il 90% è regionale, le banche non fanno più una questione patrimoniale, almeno così mi è stato spiegato recentemente dal San Paolo, ma fanno una questione di conti e cioè dicono: "dov'è l'utile?", "qual è l'attivo?". Mi sono spiegato? Anche solo questo esame comporterà che l'erogazione avverrà soprattutto a partire dalla fine di settembre di ottobre, quindi dovrebbero essere sufficienti per quest'anno.

Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Tonino.

Tonino (P.C.I.) - Solo per esprimere il parere favorevole del nostro gruppo, le modifiche apportate alla legge che reca "provvidenze a favore della cooperazione" sono in sostanza i motivi per cui quella legge è stata finora inapplicata e in parte inoperante. Oltre a questi motivi, noi ci permettiamo di aggiungere una scarsa, un'insufficiente attenzione ancora della Giunta rispetto a tali problemi. Ci auguriamo che con questa variazione della legge il settore possa essere trattato un pochettino meglio e, di conseguenza, possa svilupparsi.

Dolchi (P.C.I.) - Passiamo allora all'esame della legge articolo per articolo.

Articolo l. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

Esito della votazione:

Presenti: trentadue

Votanti: trentadue

Maggioranza: diciassette

Favorevoli: trentadue

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. Stesso risultato.

Articolo 3. C'è un emendamento proposto dalla Commissione Industria e Commercio, lo stesso emendamento proposto dall'Assessore, lo stesso emendamento proposto dalla Commissione Affari Generali e Finanze: tratta la sostituzione dell'articolo 3, è un emendamento sostitutivo.

Emendamento

L'articolo 3 è soppresso e sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Il concorso nel pagamento degli interessi può essere altresì concesso su mutui quinquennali per l'acquisto di macchinari, automezzi, attrezzature, beni strumentali e scorte.

La spesa ammissibile per le scorte non può superare il 20% della spesa totale per gli investimenti previsti dai commi precedenti.

Il concorso nel pagamento degli interessi può essere anche concesso su prestiti di gestione a breve termine, di durata non superiore a mesi diciotto, per anticipazioni di capitale di circolazione".

Vista questa unità di intenti, la Presidenza metterebbe quindi in un'unica votazione la soppressione dell'articolo 3 e la sua sostituzione con l'articolo 3 nel testo proposto dall'Assessore e dalle due Commissioni. Il Consiglio non ha obiezioni. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Stesso risultato (Presenti: trentadue; votanti a favore: trentadue). Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 4. Stesso risultato.

Articolo 5. Stesso risultato.

Articolo 6. Stesso risultato.

Articolo 7. Stesso risultato.

Ci sono dichiarazioni di voto? Si passa alla votazione segreta per palline. Scrutatori Lanièce, Rolando e Carral.

Su richiesta del Presidente della Commissione Affari Generali, segnalo che i componenti della Commissione sono invitati a trovarsi alle ore 15,45 nella sala delle Commissioni per esaminare il parere che è stato pronunciato questa mattina dalla Commissione Sanità e che quindi deve essere preso in considerazione anche dalla Commissione Affari Generali e che riguarda il disegno di legge n. 99. Ripeto: alle ore 15,45 precise i componenti della Commissione Affari Generali...per prendere in esame il parere che questa mattina ha espresso la Commissione Sanità e quindi per pronunciarsi anche essi sul disegno di legge n. 99. Faccio questa comunicazione per conto del Presidente della Commissione, il collega Manganone, che è il Presidente, è lui che li convoca.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti: trentatré

Votanti: trentatré

Maggioranza: diciassette

Favorevoli: trentuno

Contrari: due

Il Consiglio approva.

Disegno di legge regionale n. 88

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ____________________ n. _________: Rifinanziamento, integrazioni e modificazioni della legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, recante provvidenze a favore della cooperazione.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Al fine di assicurare la concessione delle provvidenze a favore della cooperazione di cui alla legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, e della presente legge è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 150.000.000.

Articolo 2

Le provvidenze finanziarie previste dalla legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, a favore delle cooperative di produzione e lavoro sono estese alle cooperative di trasporto e miste.

Articolo 3

Il concorso nel pagamento degli interessi può essere altresì concesso su mutui quinquennali per l'acquisto di macchinari, automezzi, attrezzature, beni strumentali e scorte.

La spesa ammissibile per le scorte non può superare il 20% della spesa totale per gli investimenti previsti dai commi precedenti.

Il concorso nel pagamento degli interessi può essere anche concesso su prestiti di gestione a breve termine, di durata non superiore a mesi diciotto, per anticipazioni di capitale di circolazione.

Articolo 4

L'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, è sostituito dal seguente:

"Il tasso annuo d'interesse a carico della Regione non potrà superare la misura del 10%".

Articolo 5

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, è sostituito dal seguente:

"La fideiussione regionale può essere concessa fino all'ammontare massimo del 90% del mutuo comprensivo del capitale e della quota di interessi posta a carico del beneficiario.".

Articolo 6

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con Istituti di credito ai fini dell'erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, e della presente legge.

Articolo 7

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in lire 30 milioni, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979.

L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge, valutato in lire 120.000.000, graverà sul capitolo 4894 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2745 del bilancio stesso (punto n. 12 all'allegato F della legge di bilancio).

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 2745

-

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - Allegato F)

£.

150.000.000.

Variazione in aumento

Cap. 2610

-

Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7)

£.

30.000.000.

Cap. 4894

-

Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese cooperative (legge regionale 8 novembre 1978, n. 53)

£.

120.000.000.

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£.

150.000.000.

Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:

legge regionale 8 novembre 1978, n. 53

"Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito a favore delle imprese cooperative".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Colleghi consiglieri, allora con il rinnovo dell'invito ai Commissari della Commissione Affari Generali di essere presenti alle 15,45, il Consiglio sospende i suoi lavori, che riprenderanno alle ore 16,00 precise. Ci sono ancora molti oggetti all'ordine del giorno, quindi si raccomanda alle ore 16,00 precise.

La seduta è tolta.

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La seduta termina alle ore 12,34.