Oggetto del Consiglio n. 122 del 28 aprile 1969 - Verbale
OGGETTO N. 122/69 - Dipendente regionale Ing. Mario Ferrarotti. Provvedimento disciplinare.
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Si dà atto che la trattazione (discussione e votazione) del presente oggetto avviene in seduta segreta, dalle ore diciotto e minuti quarantasei alle ore venti e minuti trentotto.
Si dà atto, altresì, che l'Assessore regionale Signor Mario Colombo e il Consigliere regionale Signor Claudio Manganoni non prendono parte alla trattazione del presente oggetto, assentandosi dall'aula consiliare dalle ore diciotto e minuti quarantasei in poi.
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Il Presidente, MONTESANO, dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto iscritto al n. 14 dell'ordine del giorno dell'adunanza odierna: "Provvedimenti riguardanti personale dell'Amministrazione Regionale (Ing. Mario Ferrarotti)", i cui atti istruttori erano depositati in visione per i Consiglieri regionali, presso la Segreteria della Presidenza della Giunta regionale.
Fa quindi consegnare ai singoli Consiglieri un estratto copia del verbale in data 14 aprile 1969 della Commissione di disciplina a suo tempo nominata, con deliberazione della Giunta regionale n. 73 in data 20 gennaio 1969, per il procedimento disciplinare iniziato nei confronti del dipendente regionale di ruolo, Ing. Mario Ferrarotti, Vice Ingegnere Capo dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici.
Fa, inoltre, consegnare ai Consiglieri copia dell'atto di notifica e diffida in data 28 aprile 1969 fatto notificare dal predetto Ing. Mario Ferrarotti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Presidente della menzionata Commissione di disciplina; atto di cui dà lettura e che è del seguente tenore:
"ATTO DI NOTIFICA E DIFFIDA
Il Dottor Ingegnere Mario FERRAROTTI, residente in Aosta ed ivi domiciliato in via Challand, 27
PREMESSO
- che il 29 aprile 1968 l'instante riceveva comunicazione che nei suoi riguardi il PRESIDENTE della Giunta Regionale aveva adottato un provvedimento di sospensione dal servizio in via cautelativa, in relazione ad inchiesta amministrativa in corso, della quale l'instante stesso non aveva avuto alcuna notizia;
- che successivamente egli riceveva invito a presentarsi dinanzi alla Commissione di Disciplina della Amministrazione regionale per essere sentito in merito ad addebiti genericamente formulati dal Presidente della Giunta Regionale;
- che in seguito a rinvii determinati da irregolarità nella costituzione della Commissione l'instante compariva due volte dinanzi a tale Commissione, precisava le domande da rivolgersi ai testi e formalmente chiedeva, come suo diritto, di presenziare all'audizione;
- che invece la Commissione contestava tale diritto, non solo, ma mentre l'instante aveva, con riferimento alle sue controdeduzioni scritte, richiesto fin dal 2 aprile 1969 che gli assaggi da praticare sulle strade di ARBAZ (Challant-Saint-Anselme) e di STAFFAL (Gressoney-La-Trinité), in ordine al sottofondo, per le quali si erano concretati specifici addebiti, fossero effettuati in propria presenza, mentre si disponevano accertamenti sopralluogo senza neppure previamente avvertirlo;
- che così procedendo si è impedito all'instante di far valere le sue ragioni, di fornire le opportune indicazioni in loco e di smentire, sulla base dei fatti, in sua presenza accertabili, le circostanze addebitategli;
- che tra l'altro è pendente una istruttoria giudiziaria dinanzi al Tribunale di Aosta per i medesimi fatti, sicché nessun provvedimento potrebbe essere preso nei suoi riguardi dopo la sospensione cautelativa, ai sensi dell'articolo, 161 comma quinto della legge regionale 28 luglio 1956 n. 3;
- che in ogni caso sono stati violati i fondamentali principi sul diritto al contradditorio ed all'assistenza in fase istruttoria, ribadite per ipotesi ben più gravi dalla Corte Costituzionale;
NOTIFICA
- al Presidente, pro tempore, del Consiglio regionale della Valle d'Aosta,
- al Presidente, pro tempore, della Giunta regionale della Valle d'Aosta,
- al Presidente della Commissione di disciplina dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, di DISCONOSCERE ogni validità ad atti istruttori compiuti dalla Commissione di disciplina senza la sua presenza ed in specie di sopralluoghi tecnici per i quali detta presenza sarebbe stata indispensabile, sia agli effetti procedurali, sia per le indicazioni attinenti alle modalità costruttive delle opere che alla profondità degli assaggi da praticare, e riservando ogni sua ragione al riguardo,
DIFFIDA
Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ad assumere decisioni non consentite dall'irregolarità dell'istruttoria e vietate dalla pendenza del menzionato procedimento giudiziario, tanto più che la conclusione favorevole comporterebbe la revoca della sospensione: il che significa che allo stato dei fatti nonché degli atti validi, soltanto la sospensione può essere mantenuta.
Chiede darsi atto, sempre con ogni riserva, che qualsiasi provvedimento assunto in tali condizioni, sarebbe palesemente viziato da eccesso di potere e da illegittimità, con gravissime ripercussioni che l'instante dovrebbe far valere, in ogni competente sede, contro l'Amministrazione regionale.
Aosta, 28 aprile 1969
F.to: Mario Ferrarotti"
In merito al sovrariportato atto di notifica e diffida, il Presidente, MONTESANO, dichiara che le riserve e le richieste dell'Ing. Mario Ferrarotti non appaiono fondate e, in proposito, cita le seguenti risultanze di sentenze emesse dal Consiglio di Stato in materia di procedimenti disciplinari in sede amministrativa:
"ASSUNZIONE DI PROVE
- L'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nell'assunzione delle prove occorrenti ai fini dei procedimenti disciplinari: pertanto, sfugge al sindacato di legittimità il controllo sui criteri che hanno indotto il giudice disciplinare a non ammettere le prove testimoniali richieste dall'interessato, specie nel caso in cui la Commissione di disciplina abbia ritenuto sufficiente il materiale probatorio raccolto nel procedimento penale conclusosi con declaratoria di amnistia. (IV 703, 26 ottobre 1966, pag. 1660).
- Il Consiglio di disciplina ha poteri discrezionali in ordine all'assunzione dei mezzi di prova, e non è tenuto ad assumere quelli indicati dall'incolpato quando ritenga che il materiale di prova già raccolto sia sufficiente (VI, 240, 11 marzo 1966, pag. 595; VI, 504, 1° luglio 1964, pag. 1293 (T); VI, 849, 20 novembre 1963, pag. 1743; VI, 563, 31 ottobre 1962, pag. 1551; VI, 452, 30 maggio 1962, pag. 1046).
- ...(manca testo)...zi istruttori quando ritenga che il materiale probatorio già raccolto sia sufficiente a dimostrare ed a valutare la colpevolezza dell'inquisito. (IV, 439, 3 luglio 1962, pag. 1135; V, 558, 2 luglio 1962, pag. 1219 T.)
- In materia disciplinare, rientra nella sfera di discrezionalità dell'Amministrazione la valutazione dei fatti e delle prove e delle risultanze dell'inchiesta, col correlativo potere di disporre l'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti necessari per il giudizio finale. (VI, 452, 30 maggio 1962, pag.1046)."
Per quanto riguarda la richiesta di sospensione cautelativa in pendenza di procedimento penale, il Presidente, MONTESANO, dichiara quanto segue:
"Non risulta che, alla data odierna, sia stato iniziato un procedimento penale, cioè sia stato emanato dall'Autorità giudiziaria provvedimento di rinvio a giudizio nei confronti dell'Ing. Mario Ferrarotti in relazione agli addebiti contestati dall'Amministrazione Regionale all'incolpato e formanti oggetto del procedimento amministrativo disciplinare nei confronti del predetto Ingegnere.
Non è quindi applicabile il principio dell'obbligo della sospensione del procedimento amministrativo in pendenza di una azione penale (l'azione penale, infatti, non può dirsi iniziata fino a quando il giudice non ne sia stato investito dal Pubblico Ministero mediante la richiesta di istruzione formale o del decreto di citazione a giudizio).
A termini dell'art. 3 Cod. proc. pen. non v'è alcun obbligo di sospensione del procedimento disciplinare fino a quando l'azione penale non venga effettivamente iniziata. (- V, 386, 27 aprile 1951, pag. 399 T; Ap., 1, 4 giugno 1940; V, 172, 9 marzo 1938).
Per la stessa ragione si ritiene non applicabile la norma dell'art. 163 del vigente Regolamento organico per il personale regionale che prevede la "possibilità" di disporre la sospensione cautelativa di un impiegato dal servizio, fino a giudizio definitivo, dalla data della sentenza o ordinanza del rinvio a giudizio, ovvero dalla data della citazione diretta dal Pubblico Ministero, quando l'impiegato sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati previsti come causa di incapacità o di incompatibilità all'assunzione dei pubblici impieghi".
L'Assessore ALBANEY riferisce al Consiglio quanto segue:
"Con provvedimento deliberativo di Giunta in data 20 gennaio 1969 n. 73 venne costituita la Commissione di disciplina, presieduta dall'Assessore G. Albaney, incaricata dell'esame degli atti dell'inchiesta amministrativa condotta nei confronti del dipendente regionale Ing. Mario Ferrarotti, dell'esame degli addebiti contestati al dipendente stesso e dei conseguenti accertamenti, nonché di esprimere parere in merito, ai fini del procedimento disciplinare in corso, salva e riservata al Consiglio Regionale ogni decisione da adottare nei confronti dell'Ing. Ferrarotti al termine del procedimento disciplinare.
La predetta Commissione, nel corso di cinque adunanze, ha provveduto all'espletamento dei suoi compiti, esaminando gli atti del procedimento disciplinare, interrogando l'incolpato e vari testi e sentendo le loro dichiarazioni, provvedendo ad accertamenti tecnici sulle strade di Arbaz e di Staffal a mezzo di perizie da parte di un tecnico estraneo all'Amministrazione, concludendo quindi i suoi lavori in data 14 aprile 1969.
La Commissione, in base alle risultanze acquisite, ha ritenuto, fondati gli addebiti a suo tempo contestati all'Ing. Ferrarotti dal Presidente della Giunta Regionale con lettera in data 4 ottobre 1968 per quanto riguarda le irregolarità e le responsabilità varie riscontrate nella direzione e contabilizzazione di lavori di bitumatura di vari lotti di strade.
La Commissione ha, quindi, espresso il parere che nei confronti dell'Ing. Ferrarotti sia applicabile il provvedimento disciplinare della revoca dell'impiego (licenziamento) a' sensi delle vigenti norme del Regolamento organico del personale regionale.
Il parere della Commissione risulta motivato ed espresso come segue nel verbale di adunanza in data 14 aprile 1969 della Commissione stessa:
"La Commissione discute quindi circa le risultanze delle due sopramenzionate relazioni tecniche dell'Ing. Campane dalle quali risulta, sostanzialmente, che i sottofondi per massicciata contabilizzati in contabilità finale e liquidati in via definitiva alle Imprese esecutrici dei lavori di bitumatura delle strade di Staffal e di Arbaz non sono stati eseguiti dalle Imprese stesse, alle quali dovrà essere richiesto in restituzione l'importo delle somme indebitamente liquidate e non spettanti alle Imprese stesse.
Per quanto riguarda in particolare la contabilizzazione del sottofondo per massicciata relativo alla strada di Staffal, viene rilevato che, dall'esame degli atti, tale categoria di lavori non risulta contabilizzata nei primi stati di avanzamento, ma solo in seguito, mentre si tratta di categoria di lavori che dovrebbero ovviamente essere eseguiti per primi dalle Imprese.
Segue ulteriore discussione circa il parere che dovrebbe rendere la Commissione di disciplina in ordine alle irregolarità e responsabilità contestate all'Ing. Ferrarotti, in riferimento alla lettera di contestazione di addebiti in data 4 ottobre 1968 del Presidente della Giunta regionale, nonché in riferimento alle risultanze:
a) delle tre relazioni tecniche dell'Ing. Giovanni Ettore Beccario in data 5 agosto 1968, acquisite agli atti della Commissione;
b) delle due relazioni tecniche dell'Ing Giovanni Ettore Beccario in data 15 luglio 1968, acquisite agli atti della Commissione;
c) delle tre relazioni tecniche degli Ingegneri Grosjacques Cherubino e Lombardi Mario (in data 19 agosto 1968, 30 agosto 1968, 4 settembre 1968), acquisite agli atti della Commissione;
d) delle due relazioni dell'Ing. Vincent Campane (in data 20 marzo 1969 e 5 aprile 1969), acquisite agli atti della Commissione;
e) dei chiarimenti e delle informazioni fornite alla Commissione di disciplina dall'Ing. Mario Ferrarotti, dall'Ing. Cherubino Grosjacques, dall'Ing. Mario Lombardi, dagli assistenti ai lavori stradali Signori Charrier Pierino, Praz Dario, Bastrentaz Oscar, Ménabréaz Silvio e dai testi Signori Colombo Mario, Manganoni Claudio, Barmasse Mario, Geom. Landi Astolfo.
A tal fine vengono esaminati gli articoli 154, 155 e 156 delle vigenti norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale approvate con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3, considerando che dall'esame degli atti e dagli accertamenti compiuti dalla Commissione di disciplina sono emerse le seguenti irregolarità e responsabilità a carico dell'Ing. Mario Ferrarotti, con riferimento agli addebiti contestati al predetto dal Presidente della Giunta Regionale con lettera in data 4 ottobre 1968 prot. n. 2622/Gab:
1°) Irregolarità nella direzione e nella contabilizzazione dei lavori di bitumatura stradale appaltati dalla Regione:
Per non aver curato che le Imprese appaltatrici apponessero le firme sugli atti contabili a' sensi di Regolamento, esponendo in tale modo l'Amministrazione regionale a possibili eventuali pregiudizi e riserve da parte delle Imprese: quanto sopra dicasi per lotti di lavori le cui contabilità non erano ancora chiuse al 10 marzo 1968 e cioè:
- Alta Valle Media 1967 (Impresa Montrosset);
- Alta Valle Inferiore 1967 (Impresa Cometto);
- Valle Centrale Media 1967 (Impresa Bianchi);
- Valle Centrale Inferiore 1967 (Impresa Chasseur).
2°) Irregolare tenuta dei libretti delle misure, dei registri di contabilità ed irregolare emissione di stati di avanzamento di lavori stradali:
Per non aver curato l'apposizione delle prescritte firme delle Imprese e del Direttore dei lavori sui documenti di contabilità e per aver iscritto in contabilità e fatto liquidare categorie di opere non risultanti dai documenti di cantiere e non eseguiti dalle Imprese appaltatrici: si citano, ad esempio: il quantitativo di massicciata contabilizzato e liquidato in conto provvisorio, alla Impresa Chasseur (lotto Valle Centrale Inferiore 1967); i quantitativi di sottofondi per massicciata contabilizzati sulle strade di Arbaz e di Staffal, non eseguiti dalle Imprese incaricate dei lavori di bitumatura ma eseguiti in precedenza da altre Imprese per conto di altri Enti, come risulta anche dalle due relazioni tecniche in data 5.4.1969 e in data 20.3.1969 del Dr. Ing. Vincent Campane.
3°) Erronea applicazione di prezzi unitari di capitolato e conseguente erronea contabilizzazione dei lavori stradali a danno dell'Amministrazione:
Per aver applicato erroneamente e senza i prescritti motivati ordini di servizio, per la contabilizzazione di normali opere di bitumatura stradale (binder e tappeto), il prezzo unitario al metro cubo, in luogo del normale prezzo unitario al metro quadrato, con conseguente danno per l'Amministrazione Regionale (trattandosi, infatti, di normali lavori di bitumatura effettuati a macchina, dovevasi applicare il prezzo unitario al metro quadrato, come previsto dalle voci dell'elenco dei prezzi unitari di capitolato, per quanto, ad esempio, riguarda la bitumatura della strada Pont-Suaz-Pila).
4°) Abuso di autorità quale Direttore dei lavori nei confronti dei dipendenti Assistenti ai lavori:
Per aver dettato agli Assistenti dipendenti riepiloghi di lavori stradali non corrispondenti alla realtà e ai documenti dei cantieri (maggiorazione di importi e inserimento di categorie di lavori non eseguiti dalle Imprese), con conseguente danno per l'Amministrazione Regionale: si citano, ad esempio, per le strade dei lotti Valle d'Ayas 1967 e Valle di Gressoney 1967, le discordanze sui successivi riepiloghi di lavori resi e scritti poi, sotto dettatura dell'Ing. Ferrarotti, dall'Assistente Praz Dario (vedansi le relazioni tecniche Ing. Grosjacques e Lombardi), su prestazioni in economia, sottofondi per massicciata e fornitura e posa di materiali valutati a metro cubo (pietrisco, pietrischetto, binder e tappeto).
5°) Denigrazione dell'Amministrazione Regionale e dei superiori mediante scritti trasmessi agli impiegati regionali e a terzi, estranei all'Amministrazione Regionale:
In merito a questo, addebito, si dà atto che la Commissione ritiene di non dover procedere ad accertamenti ulteriori circa le lettere denigratorie inviate dall'Ing. Ferrarotti nell'aprile 1968, trattandosi di lettere aventi carattere e scopi elettorali, inviate da un dipendente regionale in posizione di aspettativa e quale candidato nelle elezioni regionali.
Segue breve discussione, al termine della quale
LA COMMISSIONE D I DISCIPLINA
procedendo mediante votazione a schede segrete e con voti favorevoli sei ed una scheda bianca, approva la proposta di esprimere alla Amministrazione Regionale il parere che nei confronti dell'Ing. Mario Ferrarotti sia applicabile il provvedimento disciplinare previsto dall'articolo 156 delle soprarichiamate norme approvate con legge regionale 28.7.1956 n. 3, in relazione alle irregolarità e responsabilità emerse a carico al predetto e con riferimento ai seguenti capoversi degli articoli 156 e 155 delle soprarichiamate norme:
Articolo 156 - Omissis
a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al precedente articolo - (con riferimento al capoverso f) dell'articolo 155:
"f) per pregiudizio recato agli interessi dell'Amministrazione derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio)".
b) per grave abuso di autorità."
L'Assessore ALBANEY riferisce quindi in merito alle due relazioni tecniche in data 5 aprile 1969 e in data 20 marzo 1969, a firma dell'Ing. Dr. Vincent Campane, dalle quali sostanzialmente si deduce che le Imprese incaricate dei lavori di bitumatura sulle strade di Arbaz e di Staffal non hanno eseguito i sottofondi per massicciata contabilizzati e fatti pagare indebitamente alle Imprese stesse, come da contabilità finali e liquidazioni finali dei lavori stradali approvate e firmate dall'Ing. Mario Ferrarotti nella sua qualità di Direttore dei lavori e di Ingegnere Capo della Regione.
L'Assessore ALBANEY fa presente che, in base alle risultanze acquisite, la Commissione di disciplina ha espresso il parere che nei confronti dell'Ing. Mario Ferrarotti sia applicabile il provvedimento disciplinare della revoca dell'impiego (licenziamento) ai sensi del vigente Regolamento organico per il personale dipendente dalla Regione.
In merito a quanto sopra segue discussione alla quale prendono parte vari Consiglieri.
(...Omissis...)
Il Presidente, MONTESANO, pone quindi ai voti, a schede segrete, la proposta di adozione - con decorrenza dalla data della sospensione cautelativa dal servizio (30 aprile 1968) - nei confronti dell'Ing. Mario Ferrarotti del provvedimento disciplinare della revoca dell'impiego (licenziamento) come da parere e per i motivi soprariportati espressi dalla Commissione di disciplina in data 14 aprile 1969.
Procedutosi alla votazione, a schede segrete, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod Guido, Crétier Egidio e Milanesio Bruno, il Presidente, MONTESANO, accerta e comunica che la proposta di cui sopra è stata approvata dal Consiglio con voti favorevoli ventidue, voti contrari sei e due schede bianche (Consiglieri presenti e votanti: trenta).
Il Consiglio prende atto.
