Oggetto del Consiglio n. 211 del 15 novembre 1969 - Verbale
OGGETTO N. 211/69 - Disegno di legge regionale recante norme integrative di attuazione della legge 12 febbraio 1968 n. 132, concernente gli Enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera.
Il Presidente, MONTESANO, comunica che, nonostante l'ora già avanzata, il Presidente della Giunta gli ha richiesto di sottoporre all'esame del Consiglio nell'odierna seduta anche il disegno di legge regionale recante norme integrative di attuazione della legge 12 febbraio 1968 n. 132, concernente gli Enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera, iscritto al n. 18 dell'ordine del giorno dell'adunanza consiliare del 14 novembre 1969, stante il carattere d'urgenza dell'approvazione del disegno di legge stesso.
Fa presente, comunque, che è suo intendimento indire una nuova adunanza consiliare nell'ultima settimana del corrente mese allo scopo di esaurire l'esame di tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno della precitata adunanza consiliare.
Dichiara quindi aperta la discussione sul sopramenzionato disegno di legge regionale trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita sottoriportata relazione, in data 5 novembre 1969:
L'art. 67 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, recante norme per la costituzione e il funzionamento degli Enti ospedalieri e per l'assistenza ospedaliera, stabilisce che "le Regioni a Statuto speciale, ad eccezione di quelle che hanno in materia sanitaria potestà legislativa primaria, devono adeguare la propria legislazione nella materia predetta ai principi stabiliti dalla presente legge e dalla legge di programmazione di cui al precedente art. 26".
A' sensi dell'art. 3 lettera l) dello Statuto regionale, la Regione Valle d'Aosta ha potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di "igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica".
La Regione Valle d'Aosta non ha potestà legislativa primaria in materia sanitaria e deve provvedere all'emanazione di norme integrative e di attuazione della citata legge 12 febbraio 1968 n. 132 anche per adeguare le norme di applicazione della legge stessa alle esigenze del particolare ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta.
La Commissione consiliare per la Sanità ed Assistenza Sociale ha quindi predisposto l'allegato disegno di legge regionale limitando, per ora, il campo delle norme integrative al settore della costituzione degli Enti ospedalieri e al settore della costituzione della Commissione di scorporo dei beni e del Comitato regionale per la programmazione ospedaliera.
Con l'approvazione dell'allegato disegno di legge si potrà addivenire alla costituzione degli Enti ospedalieri e alla successiva applicazione del relativo ordinamento interno per i servizi e il personale degli Enti ospedalieri, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 128.
L'approvazione delle norme integrative e di attuazione di cui si tratta ha carattere di urgenza, dovendosi procedere alla costituzione degli Enti ospedalieri locali e allo studio dei programmi per l'elaborazione del piano regionale ospedaliero previsto dall'articolo 62 della citata legge n. 132.
Poiché la legge nazionale fa riferimento ad organi ed uffici che non trovano rispondenza nella nostra Regione (ad esempio: Medico provinciale) e che nella nostra Regione hanno funzioni e compiti diversi, la Commissione consiliare per la Sanità ed Assistenza Sociale ha proposto una diversa composizione della Commissione e del Comitato predetti, in relazione agli organi previsti dall'ordinamento regionale valdostano.
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Disegno di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE N. : NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968 N. 132, CONCERNENTE GLI ENTI OSPEDALIERI E L'ASSISTENZA OSPEDALIERA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A' sensi dell'articolo 67 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera, sono approvate le seguenti norme integrative e di attuazione per l'applicazione della legge stessa nel territorio della Valle d'Aosta, in relazione all'articolo 3 lettera l) dello Statuto speciale valdostano ed all'ordinamento amministrativo particolare della Valle d'Aosta.
Art. 2
Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta è costituita una Commissione composta dal Presidente del Tribunale di Aosta o da un giudice da lui delegato, che la presiede, dal Medico Regionale, dall'Intendente di Finanza di Aosta, dall'Ingegnere Capo dell'Amministrazione Regionale e da due rappresentanti dell'ente pubblico da cui dipende l'ospedale, col compito di procedere alla individuazione e all'inventario dei beni che sono trasferiti all'ente ospedaliero. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera di concetto dell'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
Alla nomina della Commissione provvede il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto.
Art. 3
Nel termine di due mesi dall'emanazione del decreto indicato nel primo comma dell'articolo 5 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Regionale, nomina un Commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero, indica la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo il disposto dell'articolo 9 della legge citata e ne promuove la costituzione, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di nomina del Commissario.
Art. 4
Il Comitato regionale per la programmazione ospedaliera in Valle d'Aosta è nominato, ai fini dell'articolo 62 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta, ed è composto come segue:
a) da tre Consiglieri regionali, due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza, eletti dal Consiglio Regionale;
b) da un rappresentante del Comune di Aosta eletto dal Consiglio Comunale;
c) da due rappresentanti delle Amministrazioni ospedaliere designati dalle Amministrazioni stesse;
d) da tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative della Regione;
e) da quattro rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui tre designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative ed uno designato dall'Ordine dei medici della Valle d'Aosta;
f) dal Medico regionale;
g) da un Ispettore medico dell'Ispettorato regionale del Lavoro;
h) dall'Ingegnere capo dell'Amministrazione Regionale;
i) da un rappresentante del Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche di Torino;
l) dal Dirigente dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale;
m) da tre rappresentanti degli enti mutualistici;
n) da un rappresentante della Casa di cura privata più importante esistente nella Regione, designato dalla Casa di cura stessa.
Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario della carriera di concetto dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale.
Art. 5
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Aosta, lì
L'Assessore MAPPELLI dichiara che è suo intendimento dare lettura di una relazione predisposta dai competenti uffici del suo Assessorato e riguardante la questione in esame.
Il Presidente, MONTESANO, su richiesta unanime del Consiglio, propone all'Assessore alla Sanità di omettere la lettura della relazione di cui si tratta, dando assicurazione al medesimo che nel verbale dell'adunanza sarà inserito integralmente il testo della relazione stessa che è del seguente tenore:
La riforma Mariotti degli Enti ospedalieri e dell'assistenza ospedaliera, di cui alla legge 12.2.1968 n. 132, si propone, nella sua essenza, la trasformazione dell'Ente ospedaliero, con definitivo abbandono del concetto di Ente di assistenza e di beneficenza; si propone, inoltre, l'affermazione del diritto alla tutela della salute pubblica individuale, secondo il dettato dell'articolo 32 della Costituzione, nonché la strutturazione profondamente democratica dei Consigli di amministrazione dell'Ente ospedaliero che verranno ad essere costituiti da membri designati dai Consigli comunali e regionali.
Tali Consigli di amministrazione saranno sorretti dall'istituzione dei Consigli dei Sanitari che costituiscono organi di consulenza tecnica dell'Amministrazione. La legge Mariotti decentra, in materia di assistenza ospedaliera, compiti e funzioni sia alle Regioni a Statuto normale che a quelle già costituite a Statuto speciale. L'Ospedale, con l'applicazione di questa legge, non resterà, pertanto, come sino ad oggi è avvenuto, una entità assistenziale isolata; ma sarà invece effettivamente collegato con tutte le altre strutture sanitarie operative in una Regione, che diventerà il fulcro di tutta una nuova organizzazione prevista nel quadro della sicurezza sociale.
L'articolo 3 della legge ospedaliera sopracitata recita quanto segue: "Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti pubblici che, al momento di entrata in vigore della presente legge, provvedono esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, sono riconosciuti di diritto enti ospedalieri.
Sono pure costituiti in enti ospedalieri tutti gli ospedali appartenenti ad enti pubblici che abbiano come scopo, oltre all'assistenza ospedaliera, anche finalità diverse".
A' sensi quindi di questo articolo, gli ospedali sono divisi in due gruppi: nel primo gruppo vengono inseriti quegli ospedali che, secondo quanto recita il primo comma dell'articolo 3, provvedono esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, come, ad esempio, l'ospedale Maria Vittoria di Torino, l'ospedale delle Molinette di Torino, l'Istituto regionale Materno ed Infantile di Aosta, ecc.
Nel secondo gruppo quegli ospedali che appartengono ad enti pubblici che abbiano come scopo, oltre l'assistenza ospedaliera, anche finalità diverse. È questo il caso dell'Ospedale Mauriziano di Aosta, che con gli altri Ospedali Mauriziani di Torino, di Valenza, di Lanzo e di Luserna S. Giovanni, appartengono all'Ordine Mauriziano, che costituisce un ente che, tra l'altro, si occupa anche di beneficenza, di istruzione e di culto.
Per poter comprendere nei suoi giusti limiti la situazione dell'Ospedale Mauriziano di Aosta in rapporto con la nuova legge ospedaliera, occorre, a questo punto, subito anticipare il contenuto dell'articolo 5 della legge stessa, che dispone che per poter addivenire alla costituzione degli Enti Ospedalieri è necessaria la costituzione di una apposita Commissione con il compito di procedere all'individuazione ed all'inventario dei beni che saranno trasferiti all'Ente Ospedaliero. Nel decreto di costituzione dell'Ente Ospedaliero dovrà infatti essere determinato il patrimonio del nuovo Ente.
Dal momento che si riteneva che l'Ospedale Mauriziano di Aosta rientrasse fra quegli Enti Ospedalieri di cui al secondo comma dell'articolo 3, parve, sin dal momento dell'emanazione della legge ospedaliera, che non si infrapponessero ostacoli alla emanazione, da parte del Presidente della Giunta, del decreto dì costituzione in Ente Ospedaliero del Mauriziano di Aosta, a conclusione dei lavori della Commissione di scorporo di cui ho parlato sopra. Fanno parte della Commissione di scorporo anche due rappresentanti dell'Ente pubblico ospedaliero, per cui l'Amministrazione Regionale provvide, a suo tempo, mediante lettera a firma dell'allora Presidente della Giunta Regionale Avv. Bionaz, a richiedere all'On.le Fusi, Presidente dell'Ordine Mauriziano, la designazione dei nominativi dei due rappresentanti dell'Ente. Nella stessa nota il Presidente, Avv. Bionaz, sottolineava che la richiesta aveva carattere di particolare urgenza.
All'inizio del corrente anno, il Presidente dell'Ordine Mauriziano, Avv. Fusi, rispondeva al Presidente della Giunta, Avv. Bionaz, che l'Ordine Mauriziano non aveva intenzione di accedere alla richiesta e che, pertanto, non segnalava alcun nominativo in attesa che si definisse la particolare posizione dell'Ordine Mauriziano stesso, che ha riflessi anche su altri Ospedali Mauriziani, oltre che su quello di Aosta.
Con le parole "la particolare posizione dell'Ordine Mauriziano" l'On. Fusi alludeva al fatto che il Consiglio di Amministrazione dell'Ordine Mauriziano riteneva di riscontrare essere l'Ordine stesso al di fuori della legge Mariotti, forte dell'articolo 1 dello stesso Statuto dell'Ordine (legge 5 novembre 1962, n. 1596) che recita: "L'Ordine Mauriziano è conservato come Ente Ospedaliero, con gli altri suoi compiti in materia di beneficenza, di istruzione e di culto da esercitarsi in conformità della presente legge".
A sorreggere tale sua tesi, il Consiglio di Amministrazione dell'Ordine Mauriziano, per molto tempo, si è anche fatto forte del punto XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, che, in effetti, dispone al terzo comma che l'Ordine Mauriziano "è conservato come Ente Ospedaliero" e che funziona nei modi stabiliti dalla legge.
Forte pertanto del contenuto dell'articolo 1 dello Statuto dell'Ordine nonché del contenuto del precitato articolo 14 delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, il Consiglio di Amministrazione dell'Ordine Mauriziano si è battuto per moltissimi mesi sull'affermazione del principio che l'Ordine Mauriziano è già "ipso jure" riconosciuto Ente Ospedaliero e che, quindi, non può considerarsi Ente promiscuo a' sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge Mariotti e che, di conseguenza, non è ammissibile nei suoi riguardi la procedura di scorporo secondo quanto stabilisce l'articolo 5 della legge stessa.
Indipendentemente dalla posizione assunta dall'Ordine Mauriziano, la Giunta Regionale, in data 7 marzo 1969, con deliberazione n. 628, dopo aver sentito in merito il parere del Consiglio Regionale di Sanità, stabiliva di approvare la proposta di costituzione in Ente Ospedaliero, con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, dell'Ospedale Mauriziano di Aosta, a' sensi e per gli effetti della stessa legge ospedaliera.
Mediante tale deliberazione la Giunta Regionale, nel marzo di quest'anno, riaffermava il principio della piena validità della legge ospedaliera per l'Ospedale Mauriziano di Aosta, respingendo le argomentazioni difensive sollevate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ordine Mauriziano. Per inciso, devo portare a conoscenza di questo Consiglio che la Commissione di Coordinamento non munì del visto di legittimità la predetta deliberazione, sollevando alcune eccezioni, che furono immediatamente controbattute dalla Giunta stessa e che, in un secondo tempo, vennero accettate dalla suddetta Commissione.
All'inizio dell'aprile di quest'anno, l'Ordine Mauriziano da una parte e l'Amministrazione Regionale dall'altra, si trovavano, quindi, su posizioni diametralmente opposte. Occorreva, di conseguenza, risolvere questa situazione contradditoria e, a questo proposito e per questi motivi, anche su parere della Giunta Regionale, si ritenne opportuno e necessario un diretto intervento a Roma del sottoscritto, accompagnato, quali consulenti tecnici, dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta e dal Medico Regionale, perché, sia a livello del Ministero della Sanità, sia a quello del Ministero dell'Interno, fossero ulteriormente chiariti, e di conseguenza appianati, i contrasti che erano sorti per l'applicazione della legge ospedaliera tra Amministrazione Regionale e l'Ordine Mauriziano.
Da parte del Ministero della Sanità, la Commissione fu attentamente ascoltata e la conclusione che dal colloquio si riportò fu quella che l'Amministrazione Regionale, nella difesa del suo punto di vista, era sulla giusta interpretazione della legge, anche se, da parte del Ministero della Sanità, non si poteva intervenire direttamente nella questione, in quanto l'Ordine Mauriziano, per precise disposizioni del suo regolamento interno, costituiva Ente alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno e del Tesoro e, solo in via secondaria, del Ministero della Sanità.
Ci recammo quindi al Ministero dell'Interno ove fummo ricevuti, in assenza del Ministro Restivo, impegnato alla Camera per i fatti di Battipaglia, dal Sottosegretario On.le Salizzoni.
Debbo precisare che tale incontro venne anche favorito dalla Segreteria politica dell'On.le Piccoli.
L'On.le Salizzoni ebbe, in questa occasione, ad esprimersi favorevolmente sulla nostra tesi e sulla nostra richiesta e promise il proprio interessamento.
Nello stesso mese di aprile l'Ordine Mauriziano, pressato per l'applicazione della legge Mariotti non solo dalla Giunta Regionale, ma anche dagli Organismi sanitari delle Province di Torino e di Alessandria, persisteva ancora nel ribadire il proprio punto di vista, cioè di non sottostare alla legge stessa, mediante l'invio all'Amministrazione Regionale un memoriale esauriente e complesso, sotto l'aspetto giuridico-amministrativo, a firma dei seguenti eminenti giuristi: Prof. Avv. Giovanni Conso - Ordinario di Procedura Penale dell'Università di Torino; Prof. Avv. Leopoldo Elia - Ordinario di Diritto Costituzionale dell'Università di Torino; Prof. Avv. Umberto Pototschnig - Ordinario di Diritto Amministrativo dell'Università di Pavia; Prof. Avv. Elia Casetta - Ordinario di Diritto Amministrativo dell'Università di Torino.
Le ripetute sollecitazioni esercitate, a livello ministeriale, sia dal medico provinciale di Torino sia dal Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, sollevavano l'attenzione del Ministero dell'Interno, che, in una riunione che si tenne presso lo stesso Ministero, con il Sottosegretario On.le Salizzoni e con il Dr. Bellisario, Direttore Generale dell'Assistenza Pubblica, presenti pure l'On.le Donat-Cattin e i Consiglieri dell'Ordine Mauriziano Dr. Saporiti e Mons. Giovanni Battista Bosso, delegato dell'Ordine Diocesano di Torino, si espresse nel senso che l'Ordine Mauriziano era tenuto a nominare i suoi due rappresentanti in seno alla Commissione di scorporo.
Fu a seguito di tale decisione che il Consiglio dell'Ordine Mauriziano, nella seduta dell'11 aprile 1969, deliberava di nominare, col parere contrario del Presidente Avv. Fusi, quali membri della Commissione di scorporo, in rappresentanza dell'Ordine Mauriziano, i Sigg. Dr. Rodolfo Saporiti e Prof. Avv. Giovanni Conso. La comunicazione della designazione dei suddetti due membri pervenne all'Amministrazione Regionale il 24 maggio 1969, cioè 43 giorni dopo l'effettiva nomina.
Nel frattempo, nella seduta di Giunta del 18 aprile 1969, riferivo ai colleghi sulle trattative ed i colloqui avuti a Roma, di cui ho detto sopra, e facevo presente alla Giunta la necessità di emanare una legge regionale per rendere attuabile in Valle d'Aosta la legge concernente gli Enti Ospedalieri e l'assistenza ospedaliera. Sottoponevo, quindi, all'esame della Giunta il disegno di legge, oggi in discussione, per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio per gli ulteriori adempimenti.
Le ben note vicissitudini politiche della scorsa estate ritardarono l'approvazione, da parte del Consiglio Regionale, del disegno di legge oggi in discussione, e, di conseguenza, la Commissione di scorporo non poté essere costituita.
L'Ordine Mauriziano dovette però sottostare alla Commissione di scorporo costituita in Torino dal Medico Provinciale; e fu in tale sede che sorse nel Presidente della Commissione di scorporo di Torino il dubbio se la Commissione stessa fosse anche autorizzata a discutere lo scorporo dell'Ospedale Mauriziano di Aosta, secondo una precisa richiesta avanzata dai due rappresentanti dell'Ordine. Nel dubbio, il Presidente della Commissione Provinciale di Torino pose un apposito quesito al Ministero della Sanità, quesito a cui il Ministero rispose nel modo che segue: "in relazione al quesito formulato con nota n. 5138 del 28 giugno 1969, si ritiene che la Commissione Provinciale di Torino, per l'individuazione e l'inventario dei beni dell'Ordine Mauriziano, sia competente anche per i beni dell'Ordine Mauriziano esistenti nella Valle d'Aosta e nella Provincia di Alessandria, considerato che la sede dell'Ente è in Torino.
La Commissione, qualora lo giudichi opportuno, potrà recarsi in loco ad accertare ed individuare i beni che devono essere trasferiti ai nuovi Enti".
Non appena il 16 settembre 1969 venni a conoscenza che la Commissione di scorporo di Torino era anche autorizzata all'individuazione dei beni dell'Ospedale Mauriziano di Aosta, ritenni opportuno un mio immediato intervento presso il Presidente dell'Ordine Mauriziano Avv. Fusi, al fine di portare quest'ultimo a conoscenza dell'opportunità che una rappresentanza dell'Amministrazione Regionale assistesse ai lavori della Commissione di scorporo, ogni qualvolta si discutesse dei beni dell'Ospedale Mauriziano di Aosta. Tale incontro avvenne il 24 ottobre u.s. e in quella occasione, a me e al Medico regionale che mi accompagnava, l'Avv. Fusi ebbe ad esprimersi nel modo più favorevole circa la presenza dei rappresentanti valdostani nella Commissione di scorporo e, seduta stante, interpellò per via telefonica lo stesso Presidente della Commissione di scorporo di Torino, che a sua volta non sollevò obiezione di sorta.
In data 29 ottobre u.s., il Presidente della Giunta Regionale, nel ringraziare l'Avv. Guido Barbaro, Presidente della Commissione di scorporo di Torino, per il nulla osta concesso alla delegazione valdostana, richiedeva anche di essere avvisato circa le future riunioni della Commissione stessa, la prima delle quali avrà luogo il 22 novembre p.v.
Il Medico provinciale di Torino mi ha fatto sapere che, a lavori ultimati, è intenzione della Commissione inviare tutto il materiale elaborato dalla Commissione stessa al Ministero della Sanità, ai fini della successiva procedura. Tale procedura, per gli Ospedali Mauriziani aventi sede fuori della Valle d'Aosta, consiste essenzialmente nell'emissione da parte del Presidente della Repubblica dei decreti della loro costituzione in enti ospedalieri. La legge ospedaliera, infatti, prevede che i decreti debbano essere emessi dal Presidente della Repubblica, in attesa della costituzione delle Regioni a Statuto normale.
Per quanto attiene al materiale inerente l'Ospedale Mauriziano di Aosta, l'Amministrazione Regionale afferma il principio di legge che il decreto debba essere emanato dal Presidente della Giunta Regionale, in quanto la Valle d'Aosta è una Regione Autonoma a Statuto speciale già regolarmente costituita.
Al fine di ribadire questo diritto regionale, sono tornato a Roma il 7 novembre, accompagnato dal Medico regionale, e sono stato ricevuto dall'Avv. Saporiti, membro della Commissione di scorporo. Da parte di quest'ultimo ho avuto le debite garanzie che il carteggio inerente i lavori della Commissione di scorporo per l'Ospedale Mauriziano di Aosta sarà restituito all'Amministrazione Regionale per l'emanazione del decreto di costituzione dell'Ente Ospedaliero dell'Ospedale Mauriziano di Aosta.
Giunti a questo punto, quindi, possiamo ritenere concluso il lungo e laborioso iter della pratica per la costituzione dell'Ente Ospedaliero Mauriziano della Valle d'Aosta. L'impossibilità di una rapida procedura in tale senso è dovuta alla persistente e tenace opposizione avanzata dall'Ordine Mauriziano di sottostare al dispositivo della legge Mariotti.
In data odierna, dunque, viene sottoposto all'approvazione di questo Consiglio l'apposito disegno di legge recante norme integrative della legge 12 febbraio 1968 n. 132 concernente gli Enti Ospedalieri e l'assistenza ospedaliera, per adeguare le norme di applicazione della legge stessa alle esigenze del particolare ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta.
Dette norme integrative si limitano al settore della costituzione degli Enti Ospedalieri ed al settore della costituzione della Commissione di scorporo dei beni, che servirà per l'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta ed eventuali altri Enti Ospedalieri, e del Comitato Regionale per la Programmazione ospedaliera di cui agli articoli 62 e 67 della legge stessa.
Il presente disegno di legge, in data 10 novembre, è stato sottoposto all'esame ed al parere della Commissione consiliare per la Sanità ed Assistenza Sociale, la quale, nel dare il benestare al disegno di legge stesso, ha fatto rilevare la necessità di integrare la composizione del Comitato per la Programmazione con un architetto esperto di urbanistica designato dalla Giunta Regionale.
Il Presidente, MONTESANO, osserva che il disegno di legge in discussione non costituisce altro che l'applicazione pratica in Valle d'Aosta di norme della legge 12 febbraio 1968 n. 132.
Ritiene pertanto che non siano necessarie ulteriori spiegazioni e che il Consiglio possa quindi passare all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Il Consigliere FOSSON, riferendosi al contenuto dell'articolo 3 del disegno di legge, ritiene che il periodo di durata di sei mesi della gestione commissariale del futuro Ente ospedaliero regionale sia troppo lungo e propone, pertanto, di ridurre convenientemente tale periodo ad un massimo di 3-4 mesi.
L'Assessore MAPPELLI osserva che la durata massima del periodo della gestione commissariale prevista nel disegno di legge regionale corrisponde alla durata massima prevista nella legge statale n. 132.
Non ritiene comunque che tale periodo debba essere ridotto.
Propone, come da emendamento all'articolo 4 del disegno di legge stesso, di aggiungere al primo comma, dopo la lettera n) della elencazione dei rappresentanti del Comitato regionale per la Programmazione ospedaliera, la seguente lettera o):
"o) da un architetto urbanista designato dalla Giunta Regionale".
Il Consigliere FOSSON insiste sulla proposta di limitare il periodo massimo di gestione commissariale del futuro Ente ospedaliero.
In merito alla opportunità, o meno, di ridurre il periodo massimo della gestione commissariale segue discussione, alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, BORDON, l'Assessore MAPPELLI e il Consigliere FOSSON.
L'Assessore MAPPELLI osserva infine che, se la gestione commissariale provvisoria non potrà esaurirsi nel termine di tre mesi, il Consiglio dovrà adottare un nuovo provvedimento legislativo per la proroga di tale termine.
Il Presidente della Giunta, BORDON, ribadisce che è solo per un motivo prudenziale che la Giunta insiste per mantenere il periodo massimo di sei mesi perché concorda sulla considerazione che l'azione di un Consiglio di Amministrazione sia più efficace che non l'azione di un Commissario.
Il Consigliere FOSSON dichiara di non insistere sulla sua proposta e di essere disposto a ritirarla se la Giunta assume l'impegno di seguire attentamente l'opera del Commissario per la provvisoria gestione del futuro Ente Ospedaliero, in modo che detta gestione abbia ad avere termine, se possibile, prima del periodo massimo di sei mesi.
Il Presidente della Giunta, BORDON, prende atto della raccomandazione fatta dal Consigliere Fosson e dichiara che la Giunta è disposta ad assumere il predetto impegno.
L'Assessore MAPPELLI propone un secondo emendamento alla composizione del Comitato regionale per la Programmazione ospedaliera della Valle d'Aosta, emendamento consistente nell'aggiunta della seguente nuova lettera p):
"p) da un membro del Comitato Tecnico Consultivo per la Programmazione regionale, proposto dalla Giunta".
Il Consigliere BENZO, richiamandosi alla formulazione del primo emendamento già proposto dall'Assessore Mappelli ("da un Architetto urbanista designato dalla Giunta Regionale") ritiene più esatto formulare l'emendamento stesso come segue:
"o) da un Architetto o da un Ingegnere urbanista, designato dalla Giunta Regionale".
Il Consigliere CAVERI propone, a sua volta, la seguente formulazione del predetto emendamento:
"o) da un Architetto della Sezione Urbanistica dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta".
Il Consigliere PERRUCHON Ved. CHANOUX riferisce che, in sede di Commissione consiliare permanente per la Sanità ed Assistenza Sociale, si era accennato ad un emendamento dell'articolo 4 nel senso ora indicato dal Consigliere Caveri, perché progetti di Ospedali e di altre opere pubbliche sono esaminati dalla Sezione Urbanistica dell'Amministrazione Regionale, per cui sarebbe bene che un funzionario tecnico di tale Sezione possa seguire la progettazione di tali opere fin dall'inizio.
L'Assessore MAPPELLI osserva che non tutti i membri della predetta Commissione consiliare erano concordi sulla proposta di includere nel Comitato regionale per la Programmazione ospedaliera un Architetto della Sezione Urbanistica dell'Amministrazione Regionale e che, perciò, aveva accolto la proposta stessa come una raccomandazione, nel senso che la Giunta ne avrebbe tenuto conto in sede di designazione.
Fa presente che la sua formulazione dell'emendamento tiene appunto conto di tale raccomandazione, perché si lascia libera scelta alla Giunta di scegliere un urbanista eventualmente anche tra i dipendenti della Sezione Urbanistica dell'Amministrazione Regionale.
In merito alla formulazione definitiva dell'emendamento di cui si tratta segue breve discussione, alla quale prendono parte l'Assessore MILANESIO ed i Consiglieri ANDRIONE, CAVERI e POLLICINI.
Il Presidente della Giunta, BORDON, dichiara infine di non propendere per una determinata formulazione dell'emendamento in questione ed invita quindi il Consiglio a decidere in merito alle proposte in discussione.
Il Presidente, MONTESANO, allo scopo di conciliare le due tesi opposte, propone di includere tra i membri del Comitato regionale per la Programmazione ospedaliera della Valle d'Aosta un Architetto da scegliere fra i dipendenti della Sezione Urbanistica dell'Amministrazione Regionale ed un secondo Architetto da scegliere tra i professionisti privati.
Il Consigliere ANDRIONE dichiara di essere favorevole alla proposta del Presidente Montesano; segue in merito alla questione ulteriore breve discussione alla quale prendono parte l'Assessore MAPPELLI ed i Consiglieri CAVERI, POLLICINI, FOSSON e ANDRIONE.
Il Presidente, MONTESANO, invita il Consiglio ad accogliere la proposta da lui testé fatta e che rappresenterebbe una soluzione di compromesso accettabile da tutti i Consiglieri.
Il Presidente della Giunta, BORDON, riferendosi alla questione della attribuzione della presidenza del Comitato Regionale per la Programmazione ospedaliera della Valle d'Aosta all'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, fa presente che la legge statale n. 132 attribuisce carattere elettivo a tale carica; allo scopo quindi di esaminare con maggior attenzione tale problema, propone di rinviare l'approvazione del disegno di legge regionale ad una prossima adunanza consiliare, sempre che tale rinvio non pregiudichi la sollecita costituzione dell'Ente ospedaliero.
Si dà atto che il Consiglio concorda, unanime, sulla proposta di rinviare ad una prossima adunanza consiliare l'approvazione del disegno di legge regionale di cui si tratta.
