Oggetto del Consiglio n. 72 del 29 maggio 1957 - Verbale
OGGETTO N. 72/57 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INCREMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DELLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE ARTIGIANE. DELEGA ALLA GIUNTA.
L'Assessore all'Industria e Commercio, MARCHIANDO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di concessione di contributi regionali per la concessione di prestiti bancari a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali e degli artigiani della Valle d'Aosta, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Le imprese industriali ed artigiane si trovano sempre più nella necessità di procedere al rinnovo, all'ampliamento, all'ammodernamento ed alla costruzione dei propri impianti ed attrezzature, per poter seguire il progresso dell'economia e della tecnica produttiva, in rapporto alle nuove esigenze ed agli orientamenti dei consumi ed in relazione al miglioramento delle condizioni dei lavoratori.
È, d'altra parte, noto come l'economia agricola montana, che occupa ancora circa il 40% della popolazione attiva, abbia necessità - soprattutto con le previsioni economiche di un non lontano avvenire - di trovare uno sfogo, sia attraverso attività artigianali integrative del lavoro agricolo, sia attraverso nuove iniziative di piccole e medie industrie che potranno o sfruttare la produzione siderurgica dei complessi industriali della Valle oppure creare quelle tipiche lavorazioni artigianali che hanno avuto particolare fortuna nei paesi a forte corrente turistica.
L'adeguamento alla situazione economica, imposto dal progresso economico, comporta per le imprese industriali ed artigiane l'assunzione di oneri finanziari con investimento di capitali, per ottenere i quali le imprese devono ricorrere ai finanziamenti degli Istituti di credito bancario.
La Regione ha già rivolto particolare attenzione ad alcuni settori delle attività artigiane, come primo passo graduale verso il potenziamento dell'artigianato, mediante la concessione di sussidi straordinari, a titolo di contributo nelle spese di acquisto di macchinario nuovo, ad artigiani, residenti nella Valle la cui attività abbia diretta relazione con lo sviluppo dell'economia dei Comuni montani.
Anche le altre attività artigiane e le piccole e medie imprese industriali possono essere incrementate e potenziate maggiormente, nel loro processo di sviluppo e di adeguamento alla situazione creata dalle esigenze economiche, mediante la concessione di contributi nel pagamento di interessi passivi che le Imprese stesse devono corrispondere agli Istituti di credito bancari in conseguenza dell'assunzione di mutui.
Allo scopo di promuovere l'incremento della media e piccola industria e dell'artigianato nonché di intensificare l'azione per il loro potenziamento, si propone, quindi, di concedere alle piccole e medie industrie ed alle imprese artigiane, per le quali non è prevista l'erogazione dei sussidi straordinari di cui alla deliberazione consiliare n. 79 in data 5 maggio 1955, - contributi regionali nel pagamento degli interessi passivi a seguito di finanziamenti o di mutui contratti con Istituti di credito bancario ai fini del rinnovo, dell'ampliamento, dell'ammodernamento e della costruzione di impianti industriali ed artigiani nonché dell'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzi nuovi.
I contributi potrebbero essere erogati secondo le norme e modalità in linea di massima indicate negli allegati A e B, proposte dall'Assessorato dell'Industria e del Commercio e dall'apposita Commissione consiliare, con le modifiche proposte dalla Giunta regionale.
Le modifiche proposte dalla Giunta regionale riguardano le norme concernenti il "credito speciale dell'artigianato con contributo dell'Amministrazione regionale nel pagamento degli interessi" (allegato B) e sono:
a) Aggiunta del seguente nuovo comma al n. 3° delle norme stesse:
"Nelle domande, redatte in carta da bollo da Lire 200 (duecento), i richiedenti dovranno impegnarsi a non alienare prima dell'avvenuta estinzione del debito gli impianti, le attrezzature e i macchinari acquistati con l'operazione di credito sussidiata."
b) Sostituzione del capoverso n. 6° con i seguenti due commi:
" 6° L'Istituto Bancario San Paolo di Torino darà immediata notizia alla Regione di ogni eventuale mancato pagamento delle quote di capitale da parte degli artigiani debitori, allo scopo di concordare con la Regione l'azione di ricupero ed altre ritenute necessarie.
L'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, è autorizzato a prelevare dal fondo di garanzia di cui al precedente capoverso n. 5° le somme per capitali e spese, di cui risultasse creditore dopo esperite le opportune e concordate azioni legali a cautela del suo credito."
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In base alle norme di massima sopracitate e con le modifiche proposte dalla Giunta, potrebbero, pertanto essere deliberate le seguenti disposizioni per la concessione dei contributi in questione;
A - Mutui bancari alle piccole e medie industrie
1) per mutui da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000: contributo corrispondente all'ammontare totale degli interessi dovuti sul capitale mutuato;
2) per mutui da Lire 1.000.000 a Lire 12.000.000: contributo corrispondente all'ammontare dei due terzi degli interessi dovuti sul capitale mutuato;
3) per mutui da Lire 1.000.000 a Lire 25.000.000: contributo corrispondente alla metà degli interessi dovuti sul capitale mutuato.
B - Credito speciale all'artigianato
Concessione di finanziamenti bancari fino all'ammontare di Lire 400.000, erogabili, tramite Istituti di credito, mediante sconto di cambiali dirette a quattro mesi, rinnovabili ad ogni scadenza, previa decurtazione di un quinto dell'importo originale.
L'Amministrazione regionale concederebbe un contributo in misura corrispondente all'importo totale degli interessi dovuti e delle spese di bollo cambiario, commissioni di incasso, tasse ed accessori.
Per il sollecito disbrigo delle pratiche relative alla concessione ed al pagamento dei contributi regionali di cui si tratta, il Consiglio regionale potrebbe dare delega alla Giunta di provvedere agli atti relativi ed al finanziamento ed alla liquidazione delle spese.
I contributi verrebbero concessi alle condizioni e modalità deliberate dalla Giunta regionale e potrebbero essere corrisposti direttamente agli Istituti di credito mutuanti, ad avvenuta concessione dei prestiti bancari per le attività di cui si tratta.
Per le ragioni fin qui esposte ed in relazione ad analoghi provvedimenti già adottati dal Consiglio regionale a favore di altre attività economiche, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
A) di approvare e di autorizzare la concessione di contributi regionali in conformità delle norme di massima sopra riportate, per l'incremento ed il potenziamento delle attività della media e della piccola industria e dell'artigianato, contributi da erogare secondo le disposizioni e modalità seguenti:
1) a favore di piccole e medie Imprese industriali alle quali siano stati concessi - d'intesa con la Regione - da parte di Istituti di Credito bancari mutui a scopo di rinnovo, ampliamento, ammodernamento e costruzione di impianti industriali, nonché per acquisto di macchinari, impianti ed attrezzi nuovi: i contributi regionali sono concessi sui mutui bancari aventi durata non superiore ai cinque anni, nelle seguenti misure:
a) per mutui da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000: contributo corrispondente all'ammontare totale degli interessi dovuti sul capitale mutuato;
b) per mutui da Lire 1.000.000 a Lire 12.000.000: contributo corrispondente all'ammontare dei due terzi degli interessi dovuti sul capitale mutuato;
c) per mutui da Lire 1.000.000 a Lire 25.000.000: contributo corrispondente alla metà degli interessi dovuti sul capitale mutuato;
2) a favore delle Imprese artigiane per le quali non è prevista l'erogazione dei sussidi straordinari di cui alla deliberazione consiliare n. 79 in data 5 maggio 1955: i contributi regionali sono concessi in misura corrispondente all'importo totale degli interessi e delle spese di bollo cambiario, commissioni d'incasso, tasse ed accessori, sui finanziamenti concessi - d'intesa con la Regione - da Istituti di Credito bancari, fino all'ammontare di Lire 400.000 (quattro cento mila) di prestito bancario, per l'impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento dei laboratori e l'acquisto di macchinari ed attrezzi nuovi.
I finanziamenti sono erogati mediante sconto di cambiali dirette a quattro mesi, rinnovabili parzialmente ad ogni scadenza, previa decurtazione di un quinto dell'importo originale;
3) i contributi sono concessi alle condizioni e modalità di volta in volta deliberate dalla Giunta regionale e sono corrisposti direttamente sulla base degli accordi stipulati con Istituti di credito mutuanti ad avvenuta concessione dei prestiti bancari per i finanziamenti delle attività di cui sopra;
4) i contributi sono concessi, su proposta dell'Assessore per l'Industria e il Commercio, con deliberazione della Giunta regionale che ne determina la misura ed approva e finanzia le relative spese entro i limiti di spesa risultanti dagli appositi stanziamenti annui di bilancio;
5) la concessione del contributo è subordinata alla condizione che l'Impresa industriale abbia sede nella Regione e, se trattasi di impresa artigiana, alla condizione che l'imprenditore artigiano abbia la residenza stabile in uno dei Comuni della Valle da almeno 5 anni;
6) per ottenere la concessione dei contributi gli interessati devono presentare apposita domanda all'Amministrazione regionale - Assessorato dell'Industria e del Commercio - fornendo le garanzie e le notizie ed allegando i documenti che al riguardo saranno richiesti;
7) la concessione dei contributi regionali sarà effettuata soltanto in seguito all'assegnazione definitiva del prestito bancario da parte dell'Istituto di Credito bancario all'Impresa richiedente;
B) di stabilire che per il finanziamento delle spese per i contributi regionali di cui sopra sarà annualmente stanziato nel bilancio di previsione della Regione apposito fondo nei capitoli di spesa dell'Assessorato dell'Industria e del Commercio;
C) di dare delega alla Giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti deliberativi concernenti la concessione dei sussidi di cui sopra in conformità delle condizioni soprariportate, nonché l'approvazione, il finanziamento e l'erogazione delle relative spese, nei limiti degli appositi stanziamenti annui di bilancio.
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ALLEGATO A -
CREDITO A MEDIO TERMINE ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE, con contributo nel pagamento degli interessi da parte dell'Amministrazione regionale -
1° - Il credito a medio termine può essere concesso a piccole e medie industrie della Valle a scopo di rinnovo - ampliamento - ammodernamento e costruzione di impianti industriali, nonché per acquisto di macchinari, impianti ed attrezzi nuovi.
2° - I finanziamenti saranno regolati mediamente al tasso del 7% in conformità dell'allegata tabella C - e potranno avere durata massima di 5 anni, per importi fino a Lire 25.000.000.
L'Amministrazione regionale potrà concedere un contributo nel pagamento degli interessi nelle seguenti misure:
a) per mutui da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000 - contributo corrispondente al-montare totale degli interessi dovuti sul capitale mutuato;
b) per mutui da Lire 1.000.000 a Lire 12.000.000 - contributo corrispondente all'ammontare dei 2/3 degli interessi dovuti sul capitale mutuato;
c) per mutui da Lire 1.000.000 a Lire 25.000.000 - contributo corrispondente alla metà degli interessi dovuti sul capitale mutuato.
3° - I finanziamenti suddetti saranno appoggiati al "Mediocredito Piemontese", tramite lo speciale Ufficio dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino in Aosta.
4° - Di massima i richiedenti compileranno le domande, corredate dai necessari elementi di giudizio sullo scopo o convenienza del credito, le garanzie offerte (reali o personali) e le presenteranno all'Amministrazione regionale - Assessorato dell'Industria e del Commercio.
5° - L'Amministrazione regionale, esaminata ed approvata l'operazione, rimetterà la domanda all'Ufficio Speciale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino munita di visto di approvazione e con specificazione della misura del contributo approvato.
6° - L'Ufficio Speciale, d'intesa con il richiedente, completerà la pratica degli elementi informativi necessari e la trasmetterà al "Mediocredito Piemontese", ponendosi in stretto contatto con quest' ultimo per gli ulteriori adempimenti occorrenti e per accertare, in caso di accoglimento, l'avvenuta erogazione dell'importo e l'ammontare degli interessi dovuti per l'intera durata del prestito.
7° - La Succursale di Aosta dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino darà comunicazione all'Amministrazione regionale dell'avvenuta erogazione, precisando l'ammontare degli interessi e a seguito del relativo versamento da parte della detta Amministrazione in "conto bloccato contributo interessi medie e piccole imprese" (interessi a favore dell'Amministrazione regionale) provvederà alle singole scadenze a riversare gli importi dovuti al "Mediocredito Piemontese".
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ALLEGATO B -
CREDITO SPECIALE ALL'ARTIGIANATO con contributo dell'Amministrazione regionale nel pagamento degli interessi -
1° - A favore delle Aziende artigiane della Valle d'Aosta, per le quali non è prevista l'erogazione dei sussidi straordinari di cui alla deliberazione consiliare n. 79 in data 5 maggio 1955, possono essere concessi dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino finanziamenti fino all'ammontare di Lire 400.000 (quattrocento mila) erogabili mediante sconto di cambiali dirette a quattro mesi, al tasso più favorevole consentito (ora 6,25% - cartello bancario) in conformità all'allegata tabella B, rinnovabili parzialmente ad ogni scadenza previa decurtazione di 1/5 dell'importo originario,
2° - Per tali finanziamenti l'Amministrazione regionale accorderà un contributo in misura corrispondente all'importo totale degli interessi dovuti e delle spese di bollo cambiario, commissioni di incasso, tasse ed accessori.
3° - Le domande da parte dei richiedenti dovranno essere rivolte all'Amministrazione regionale - Assessorato dell'Industria e del Commercio - che, esperita l'istruttoria e deliberata la concessione del contributo di cui al punto 2°, lo trasmetterà all'Ufficio Speciale dell'Istituto Bancario San Paolo in Aosta.
4° - Nel caso di accoglimento totale o parziale della domanda da parte dell'Amministrazione regionale, la Succursale di Aosta provvederà all'erogazione del prestito e darà notizia all'Amministrazione predetta dell'importo totale degli interessi ed accessori dovuti per l'intera durata prevista dall'operazione, da versarsi in un conto bloccato contributo interessi ed accessori ad artigiani dal quale si preleveranno man mano gli importi a credito dell'Istituto per interessi ed accessori.
5° - L'Amministrazione regionale, per garantire il buon esito dei predetti finanziamenti ad Imprese artigiane, costituisce presso la Succursale di Aosta un conto corrente bloccato denominato "fondo speciale a garanzia finanziamento ad aziende artigiane con contributo degli interessi ed accessori da parte dell'Amministrazione regionale", sul quale effettuerà un primo versamento di Lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) ed altri successivi, annuali, pure di Lire 2.500.000 caduno.
6° - L'Istituto Bancario San Paolo di Torino è autorizzato a prelevare da detto fondo di garanzia le somme, per capitali e spese, di cui risultasse creditore dopo esperite le azioni legali da esso ritenute opportune a cautela del suo credito.
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TABELLA C
Capitale 1.000.000 - Durata anni 5 - Tasso 7%
PIANO D'AMMORTAMENTO
|
Semestralità |
Decurtazioni |
Capitale residuo |
Interessi |
Quota di ammort. |
|
la |
85.300 |
914.700 |
35.000 |
120.300 |
|
2a |
88.286 |
826.414 |
32.014 |
120.300 |
|
3a |
91.376 |
735.038 |
28.924 |
120.300 |
|
4a |
94.574 |
640.464 |
25.726 |
120.300 |
|
5a |
97.884 |
542.580 |
22.416 |
120.300 |
|
6a |
101.310 |
441.270 |
18.990 |
120.300 |
|
7a |
104.855 |
336.415 |
15.445 |
120.300 |
|
8a |
108.525 |
227.890 |
11.775 |
120.300 |
|
9a |
112.324 |
115.566 |
7.976 |
120.300 |
|
10a |
115.566 |
|
4.734 |
120.300 |
|
|
1.000.000 |
|
203.000 |
1.203.000 |
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TABELLA DI SCONTO AL TASSO DEL 6,25%
|
Ammontare effetto scontato |
Giorni |
Num./100 |
Interessi |
I.G.E. |
Commission. Incasso |
Totale competenze |
Netto ricavo |
Bolli cambiari |
|
100.000 |
124 |
124.000 |
2.153 |
65 |
70 |
2.288 |
97.712 |
300 |
|
80.000 |
124 |
99.200 |
1.722 |
52 |
70 |
1.844 |
78.156 |
240 |
|
60.000 |
124 |
74.400 |
1.292 |
39 |
70 |
1.401 |
58.599 |
180 |
|
40.000 |
124 |
49.600 |
861 |
26 |
70 |
957 |
39.043 |
120 |
|
20.000 |
124 |
24.800 |
430 |
13 |
70 |
513 |
19.487 |
60 |
|
|
|
|
6.458 |
|
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L'Assessore MARCHIANDO illustra brevemente la relazione sopra riportata e riferisce sulle modalità e condizioni concordate con l'Istituto bancario San Paolo, di Torino, per la concessione di prestiti bancari a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali e delle imprese artigiane della Valle d'Aosta.
Comunica che l'Amministrazione regionale potrebbe concorrere al pagamento degli interessi sui prestiti concessi dal predetto Istituto bancario mediante concessione di contributi regionali nelle misure soprariportate.
Il Consigliere MANGANONI chiede se, dopo l'approvazione da parte del Consiglio delle proposte in discussione, rimarrà sempre ugualmente in vigore la deliberazione consiliare n. 79 del 5-5-1955, con la quale è stata approvata la concessione di sussidi straordinari a titolo di contributo nelle spese per l'acquisto di macchinari nuovi ad artigiani residenti nel territorio della Valle d'Aosta. Chiede se le piccole centraline elettriche funzionanti in Valle d'Aosta possano fruire delle agevolazioni previste a favore delle piccole e medie industrie.
Ritiene che la disposizione prevista al capoverso n. 3 della proposta di deliberazione ("I contributi sono concessi alle condizioni e modalità di volta in volta deliberate dalla Giunta regionale...") non abbia ragione di essere, perché le condizioni alle quali vengono concessi i finanziamenti a favore della media e piccola industria e delle imprese artigiane sono già tassativamente e chiaramente stabilite negli allegati A e B alla relazione trasmessa ai Signori Consiglieri.
Rileva infine che, mentre a favore delle medie e piccole imprese industriali è prevista la concessione di mutui bancari fino ad un importo massimo di L. 25 milioni, per le imprese artigiane, invece, è prevista la concessione di prestiti bancari soltanto fino all'ammontare massimo di L. 400.000.
Osserva che vi sono imprese artigiane che hanno un notevole numero di operai alle loro dipendenze, per cui sarebbe giusto dare anche a tali imprese la possibilità di incrementare la loro attività economica aumentando da L. 400.000 ad almeno L. 1 milione l'ammontare massimo dei prestiti bancari sussidiatili a favore delle imprese artigiane.
Analoga osservazione fa per quanto riguarda la durata dei prestiti, rilevando che, mentre i finanziamenti previsti a favore delle medie e piccole industrie possono avere una durata anche di 5 anni, i finanziamenti delle imprese artigiane sono previsti soltanto per una durata massima di mesi 20.
Propone che anche per gli artigiani i finanziamenti siano fatti per la durata massima di anni 5 o, quanto meno, per la durata di anni tre.
Rammenta che la Commissione consiliare che ha studiato la possibilità di finanziamenti a favore della media e piccola industria e dell'artigianato era stata, altresì, incaricata dal Consiglio di studiare analoghe provvidenze anche per l'edilizia popolare.
Raccomanda alla Commissione consiliare di espletare anche tale incarico, elaborando e sottoponendo sollecitamente al Consiglio proposte di provvedimenti finanziari anche a favore dell'edilizia popolare.
L'Assessore MARCHIANDO risponde ai vari rilievi formulati dal Consigliere Manganoni, assicurando anzitutto che la deliberazione consiliare n. 79 del 5-5-1955, relativa alla concessione di sussidi straordinari ad artigiani per l'acquisto di macchinari nuovi, non viene revocata ma rimarrà in vigore anche dopo l'approvazione delle provvidenze finanziarie proposte nell'adunanza odierna a favore delle imprese artigiane.
Per quanto riguarda la richiesta di aumento dell'importo e della durata dei finanziamenti proposti per le imprese artigiane, fa presente che per le piccole e medie imprese industriali si tratta di mutui concessi da un Istituto bancario previo rilascio delle necessarie garanzie reali da parte dei richiedenti il mutuo, mentre, invece, per le imprese artigiane si tratta non già di mutui ma di piccoli finanziamenti erogati mediante sconto di cambiali dirette a 4 mesi, rinnovabili parzialmente ad ogni scadenza, previa decurtazione di un quinto dell'importo originario, finanziamenti per i quali non viene rilasciata alcuna garanzia reale da parte dei richiedenti.
Osserva che si tratta, quindi, di due cose ben distinte, poiché nel primo caso l'Istituto bancario, qualora il mutuatario risultasse inadempiente ai suoi impegni, ha la possibilità di riavere il capitale rivalendosi sulle garanzie reali rilasciate dal mutuatario, mentre invece nel secondo caso, non essendovi alcuna garanzia reale, qualora il debitore non faccia fronte ai suoi impegni, è la Regione responsabile nei confronti dell'Istituto bancario per l'importo della somma non rimborsata dall'artigiano.
Informa che l'Amministrazione regionale, per garantire il buon esito dei finanziamenti ad imprese artigiane, costituirà presso l'Istituto bancario mutuante un conto corrente bloccato, denominato "Fondo speciale a garanzia finanziamento ad aziende artigiane, con contributo degli interessi ed accessori da parte dell'Amministrazione regionale", fondo sul quale effettuerà un primo versamento di Lire 2.500.000 ed altri successivi, annuali, pure di 2.500.000 ciascuno.
Osserva che, per queste ragioni, non è opportuno, - almeno per ora e trattandosi di un primo provvedimento che viene assunto a titolo di esperimento, - di elevare l'ammontare massimo dei finanziamenti sussidiabili da concedersi a favore delle imprese artigiane né di prorogare la durata massima dei finanziamenti oltre i 20 mesi.
Per quanto riguarda le piccole centrali elettriche, precisa che esse possono fruire delle agevolazioni previste a favore delle piccole e medie imprese industriali.
Per quanto concerne lo studio di provvedimenti finanziari a favore dell'edilizia popolare, ritiene che la questione sarà presto presa in esame dall'apposita Commissione consiliare di studio.
Circa il rilievo concernente il capoverso n. 3 della proposta di deliberazione ("I contributi sono concessi alle condizioni e modalità di volta in volta deliberate dalla Giunta regionale..."), chiarisce che tale disposizione va intesa nel senso che la concessione dei contributi viene deliberata volta per volta dalla Giunta, quale organo esecutivo, in base alle condizioni e modalità stabilite negli allegati A e B richiamati dal Consigliere Manganoni, per cui la Giunta non farà altro che deliberare l'applicazione delle condizioni e modalità di cui ai predetti allegati.
Comunica, infine, su richiesta del Consigliere NICCO Giulio, che le imprese artigiane si distinguono dalle imprese industriali anche per il numero degli operai dipendenti, che è da 1 a 10 per le imprese artigiane e da 10 sino a 500 per le piccole e medie imprese industriali.
Il Consigliere MANGANONI dichiara che i chiarimenti dati dall'Assessore Marchiando sono stati assai esaurienti.
Osserva però che, mentre per le piccole e medie imprese industriali è prevista la concessione di mutui fino ad un ammontare massimo di L. 25.000.000, per le imprese artigiane è prevista la concessione di finanziamenti per un ammontare massimo di sole L. 400.000.
Ritiene che, come si viene incontro alle piccole e medie imprese industriali con la concessione di mutui fino ad un ammontare massimo di Lire 25.000.000, si dovrebbe, per un senso di giustizia e di equità, venire incontro anche alle imprese artigiane concedendo loro mutui per un ammontare massimo superiore a Lire 400.000 e per l'ammontare che l'impresa artigiana sia in grado di garantire direttamente.
L'Assessore MARCHIANDO osserva che ben difficilmente può verificarsi il caso di un'impresa artigiana che intenda potenziare la sua attività ampliando il suo laboratorio o costruendone uno nuovo.
Assicura, comunque, che se il caso si verificasse verrebbe preso nella dovuta considerazione, tanto più che è l'Istituto bancario che concede i mutui, previo rilascio delle necessarie garanzie da parte dei richiedenti.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, premesso che il Consigliere Manganoni ha portato ad esempio un caso-limite, osserva che qualche impresa artigiana, che potenzi gli impianti aumentando il numero degli operai, potrebbe anche passare a fare parte della categoria delle piccole imprese industriali.
Dichiara che è intendimento dell'Amministrazione regionale di andare incontro alle necessità sia delle imprese industriali che delle imprese artigiane.
Aggiunge che sarà, quindi, compito dell'Assessorato competente e della Giunta di esaminare la possibilità di venire in aiuto alle imprese artigiane che venissero a trovarsi nei casi-limite citati ad esempio dal Consigliere Manganoni.
Il Consigliere SAVIOZ rileva che i finanziamenti alle imprese artigiane vengono fatti per una durata massima di mesi 20, periodo che ritiene alquanto ristretto.
Fa presente che le imprese artigiane potrebbero trovarsi in difficoltà per far fronte ai loro impegni finanziari entro il termine di 20 mesi, data l'esiguità delle loro entrate.
Propone, quindi, che la durata massima dei finanziamenti alle imprese artigiane sia possibilmente aumentata da mesi 20 ad anni 3.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, osserva che non è opportuno aumentare la durata dei finanziamenti alle imprese artigiane per due motivi.
Anzitutto, perché le imprese artigiane non forniscono generalmente garanzie reali per i finanziamenti bancari loro fatti, per cui è stato previsto l'intervento dell'Amministrazione regionale mediante l'apposito fondo speciale di garanzia.
In secondo luogo perché nulla vieta che, allo scadere dei 20 mesi, si possa concedere all'impresa artigiana una ulteriore dilazione per il pagamento del suo debito.
Rammenta che si tratta di un esperimento che viene fatto per venire in aiuto alle imprese artigiane e che, quindi, non è da escludersi che, dopo un primo periodo di applicazione del provvedimento proposto ora al Consiglio, la questione venga riportata in Consiglio con nuove proposte formulate sulla base dell'esperienza acquisita.
L'Assessore MARCHIANDO concorda su quanto detto dal Presidente della Giunta.
Il Consigliere DUJANY propone che nella deliberazione da approvare dal Consiglio si inserisca una clausola per fare obbligo alle piccole e medie imprese industriali ed alle imprese artigiane, che ottengono i finanziamenti sussidiati, di assumere alle loro dipendenze la mano d'opera locale disoccupata.
L'Assessore MARCHIANDO osserva che non è il caso di inserire una tale clausola in deliberazione, perché tutte le imprese locali, sia industriali che artigiane, assumono il loro personale tramite l'Ufficio regionale del Lavoro.
Si fa menzione che prende altresì parte alla discussione sull'argomento in esame il Consigliere BARMASSE, al quale risponde l'Assessore Marchiando fornendo chiarimenti circa i criteri seguiti dalla Giunta nella formulazione delle proposte concernenti le agevolazioni previste per le piccole e medie imprese industriali.
Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, le proposte della Giunta quali risultano nella relazione soprariportata.
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trenta);
Delibera
A) di approvare e di autorizzare la concessione di contributi regionali in conformità delle norme di massima soprariportate, per l'incremento ed il potenziamento delle attività della media e della piccola industria e dell'artigianato, contributi da erogare secondo le disposizioni e modalità seguenti:
1) a favore di piccole e medie Imprese industriali alle quali siano stati concessi - d'intesa con la Regione - da parte di Istituti di Credito bancario mutui a scopo di rinnovo, ampliamento, ammodernamento e costruzione di impianti industriali, nonché per acquisto di macchinari, impianti ed attrezzi nuovi: i contributi regionali sono concessi sui mutui bancari aventi durata non superiore ai cinque anni, nelle seguenti misure:
a) per mutui da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000: contributo corrispondente all'ammontare totale degli interessi dovuti sul capitale mutuato;
b) per mutui da Lire 1.000.000 a Lire 12.000.000: contributo corrispondente all'ammontare dei due terzi degli interessi dovuti sul capitale mutuato;
c) per mutui da Lire 1.000.000 a Lire 25.000.000: contributo corrispondente alla metà degli interessi dovuti sul capitale mutuato;
2) a favore delle Imprese artigiane per le quali non è prevista l'erogazione dei sussidi straordinari di cui alla deliberazione consiliare n. 79 in data 5 maggio 1955: i contributi regionali sono concessi in misura corrispondente all'importo totale degli interessi e delle spese di bollo cambiario, commissioni d'incasso, tasse ed accessori, sui finanziamenti concessi - d'intesa con la Regione - da Istituti di Credito bancari, fino all'ammontare di Lire 400.000 (quattrocentomila) di prestito bancario, per l'impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento dei laboratori e l'acquisto di macchinari ed attrezzi nuovi.
I finanziamenti sono erogati mediante sconto di cambiali dirette a quattro mesi, rinnovabili parzialmente ad ogni scadenza, previa decurtazione di un quinto dell'importo originale.
3) I contributi e le garanzie di finanziamento sono concessi alle condizioni e modalità di volta in volta deliberate dalla Giunta regionale e sono corrisposti direttamente sulla base degli accordi stipulandi con Istituti di credito mutuanti ad avvenuta concessione dei prestiti bancari per i finanziamenti delle attività di cui sopra.
4) I contributi sono concessi, su proposta dell'Assessore per l'Industria e il Commercio, con deliberazione della Giunta regionale che ne determina la misura ed approva e finanzia le relative spese entro i limiti di spesa risultanti dagli appositi stanziamenti annui di bilancio.
5) La concessione del contributo è subordinata alla condizione che l'Impresa industriale abbia sede nella Regione e, se trattasi di impresa artigiana, alla condizione che l'imprenditore artigiano abbia la residenza stabile in uno dei Comuni della Valle da almeno 5 anni.
6) Per ottenere la concessione dei contributi gli interessati devono presentare apposita domanda all'Amministrazione regionale Assessorato dell'Industria e Commercio - fornendo le garanzie e le notizie ed allegando i documenti che al riguardo saranno richiesti.
7) La concessione dei contributi regionali sarà effettuata soltanto in seguito all'assegnazione definitiva del prestito bancario da parte dell'Istituto di Credito bancario alla impresa richiedente;
B) di stabilire che per il finanziamento delle spese per i contributi regionali di cui sopra sarà annualmente stanziato nel bilancio di previsione della Regione apposito fondo nei capitoli di spesa dell'Assessorato dell'Industria e Commercio;
C) di dare alla Giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti deliberativi concernenti la concessione dei sussidi di cui sopra in conformità delle condizioni soprariportate, nonché l'approvazione, il finanziamento e l'erogazione delle relative spese, nei limiti degli appositi stanziamenti annui di bilancio.
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