Oggetto del Consiglio n. 24 del 14 febbraio 1957 - Verbale
OGGETTO N. 24/57 - REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'INTEGRAZIONE DELL'ASSISTENZA DI MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI BISOGNOSI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1955, N. 3 - RINVIO AL RIESAME DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO.
L'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale, MASCHIO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di approvazione del regolamento recante norme per la integrazione della assistenza di malattia ai coltivatori diretti bisognosi, in attuazione della legge regionale 20 dicembre 1955, numero 3, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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ASSESSORATO ALLA SANITÀ ED ASSISTENZA SOCIALE
OGGETTO: Relazione in ordine al regolamento per l'applicazione della legge regionale N. 3 - 20-12-1955, sulla integrazione della assistenza ai coltivatori diretti.
La Legge regionale 20-12-1955 sulla integrazione dell'assistenza ai coltivatori diretti stabilisce:
a) all'art. 2, l'intervento regionale per il pagamento delle quote obbligatorie della assicurazione di malattia a favore delle famiglie dei coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno in sostituzione degli E.C.A., come previsto dall'art. 24 della legge 22-1-1954, n. 1136;
b) all'art. 3, l'assunzione delle quote integrative previste dall'art. 22, lettera d), della legge 22-11-1954, per l'estensione delle prestazioni nelle forme facoltative.
Nel presente regolamento, previsto dall'art. 4 della legge regionale sopracitata, la Commissione Consiliare ha predisposto le norme per l'attuazione delle due forme di interventi sopra menzionati.
Infatti la prima parte del regolamento, dall'art. 1 all'art. 7, che fa riferimento all'art. 2, determina i criteri per l'accertamento delle condizioni dello stato di bisogno dei coltivatori, la loro suddivisione in categorie, con le quote di integrazione fissate in base alle categorie stesse, nonché la procedura per la compilazione dei vari elenchi e le rispettive liquidazioni.
Nella seconda parte, dall'art. 8 all'art. 13, sono stabiliti:
a) il piano e le modalità di ripartizione delle somme da erogare dalla Amministrazione regionale alle Casse Mutue Comunali per il rimborso delle spese sostenute dai Coltivatori per il maggior costo della assistenza sanitaria generica (art. 10-11);
b) i criteri per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori (art. 11-12);
c) il contributo regionale a titolo di rimborso delle spese sostenute dai coltivatori per le malattie per le quali non è prevista l'assistenza di legge (art. 13).
L'art. 14, infine, determina i compiti dei rappresentanti della Regione in seno al Comitato Direttivo della C.M.R..
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REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 3 DEL 20 DICEMBRE 1955 SULLA INTEGRAZIONE DELL'ASSISTENZA AI COLTIVATORI DIRETTI.
Art. 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 20-12-1955, gli Enti Comunali di Assistenza compilano, entro il 30 aprile di ciascun anno, gli elenchi su mod. A e le schede individuali mod. B delle famiglie dei coltivatori diretti, che si trovano in particolari condizioni di bisogno, e per i quali viene richiesto all'Amministrazione regionale il rimborso totale o parziale delle quote assicurative dovute dagli stessi alle Casse Mutue Comunali.
Art. 2
La determinazione del particolare stato di bisogno dei coltivatori diretti da parte degli Enti Comunali di Assistenza viene effettuata attraverso accurata inchiesta prendendo in esame:
a) - reddito agrario, dominicale e altri redditi della famiglia (bestiame e altri allevamenti, attività diverse);
b) - composizione della famiglia; età dei genitori; conviventi con reddito fisso occupati nell'industria, commercio e presso altri Enti, oppure esercenti commercio o industria in proprio;
c) - stato di salute e costituzione fisica dei famigliari;
d) - avvenimenti straordinari che abbiano arrecato danni economici alla famiglia.
Art. 3
L'integrazione assistenziale da parte dell'Amministrazione regionale delle quote assicurative di cui all'art. 1 è proporzionale allo stato di bisogno delle famiglie dei coltivatori diretti. Questi sono suddivisi in 4 categorie:
1a cat. - integrazione totale delle quote individuali;
2a cat. - integrazione per il 75% delle quote individuali;
3a cat. - integrazione per il 50% delle quote individuali;
4a cat. - integrazione per il 25% delle quote individuali.
Art. 4
Gli Enti Comunali di Assistenza trasmettono, entro il 30 aprile, alle Casse Mutue Comunali, gli elenchi di cui all'art. 1 del presente regolamento per l'esame e le osservazioni di loro competenza. Gli elenchi debbono essere pubblicati negli Albi Comunali dal 10 al 25 giugno, a cura delle Casse Mutue Comunali.
Gli elenchi vengono inoltrati entro il 30 giugno alla Cassa Mutua Regionale per l'esame e le proposte di variazioni di competenza ai fini di una valutazione perequativa delle proposte pervenute dai vari Enti Comunali.
La Cassa Mutua Regionale trasmette entro il 30 luglio i predetti elenchi all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
Art. 5
Contro le risultanze di cui agli elenchi, i coltivatori diretti possono inoltrare ricorso all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale entro il 30 giugno di ciascun anno.
La decisione di merito sui ricorsi spetta alla Giunta regionale.
Art. 6
L'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale provvede all'esame degli elenchi e al controllo delle condizioni economiche e fisiche dei coltivatori proposti, avvalendosi di tutte le informazioni che saranno ritenute utili allo scopo; provvede altresì alla istruttoria dei ricorsi di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale provvede successivamente a sottoporre gli elenchi all'esame e approvazione della Giunta regionale.
Art. 7
Le somme approvate ai fini dell'intervento finanziario regionale di cui all'art. 1 sono erogate dalla Amministrazione regionale direttamente a favore delle Casse Mutue Comunali entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Le somme versate direttamente alle C.M.C. per conto dei coltivatori in stato di bisogno non devono essere iscritte a ruolo.
A tal fine copia degli elenchi di cui al Mod. C viene trasmessa entro il 31 ottobre agli uffici incaricati per legge della compilazione dei ruoli stessi.
Entro il 31 gennaio dell'anno successivo le Casse Mutue Comunali debbono dare rendiconto di tali somme all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, mediante presentazione di elenchi nominativi su mod. conforme all'allegato C, nei quali dovranno essere apposte le firme dei capi famiglia beneficiari.
Art. 8
Ai fini della integrazione regionale della assistenza prevista all'art. 3 della legge regionale 20-12-1955, n. 3, l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale predispone un piano di ripartizione delle somme da erogare alle Casse Mutue Comunali, in base alle disponibilità di bilancio dopo l'applicazione della legge regionale in conformità agli articoli precedenti.
Il piano di ripartizione viene preparato secondo il seguente ordine di precedenza
a) - rimborso totale o parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese per il maggior costo della assistenza sanitaria generica;
b) - rimborso totale o parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese per l'estensione dell'assistenza farmaceutica;
c) - rimborso totale o parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese sostenute per eventi di natura straordinaria, o per malattie per le quali non è prevista l'assistenza di legge (tubercolosi, e altre malattie infettive, malformazioni congenite, malattie croniche, ecc.).
Art. 9
Per l'attuazione di quanto stabilito all'articolo 8 del presente regolamento, le Casse Mutue Comunali invieranno entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il conto consuntivo alla Cassa Mutua Regionale, la quale, dopo l'esame, provvederà a trasmetterlo all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale entro il 28 febbraio successivo.
Art. 10
In relazione a quanto previsto all'art. 8, lettera a), le Casse Mutue Comunali debbono trasmettere alla Cassa Mutua Regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione delle spese che le stesse hanno sostenuto per il maggior costo dell'assistenza sanitaria generica in relazione alla particolare ubicazione del Comune e delle frazioni (gestione ambulatorio, trasferte del medico).
Dette documentazioni, con le osservazioni della Cassa Mutua Regionale, dovranno pervenire all'Assessorato regionale della Sanità e Assistenza Sociale entro il 28 febbraio di ciascun anno.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale provvede ad una classificazione dei Comuni in ordine alle necessità che verranno dimostrate dai rendiconti in oggetto, da presentarsi all'esame della Giunta regionale.
La Giunta regionale approva la classificazione dei Comuni e stabilisce lo stanziamento e la ripartizione delle somme da erogarsi alle Casse Mutue Comunali.
Art. 11
In relazione a quanto previsto all'art. 8, lettera b), relativa all'estensione dell' assistenza farmaceutica, le Casse Mutue Comunali deliberano l'eventuale contributo capitario a carico dei coltivatori diretti.
Le deliberazioni delle Casse Mutue Comunali vengono inviate entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Cassa Mutua Regionale che le trasmette con le proprie osservazioni entro il 28 febbraio all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, il quale prepara una ripartizione delle somme disponibili fra le Casse Mutue Comunali da sottoporre all'esame ed approvazione, della Giunta regionale.
Nella ripartizione delle somme disponibili saranno osservate le seguenti norme:
a) - stanziamento per il rimborso parziale, sino al massimo dell'80% delle spese sostenute dai coltivatori diretti compresi negli elenchi Mod. A, compilati dall'E.C.A. ed approvati dalla Giunta regionale, di cui agli articoli 1 e 3 del presente regolamento;
b) - stanziamento per l'assegnazione integrativa di un fondo alle Casse Mutue Comunali, per il rimborso parziale delle somme spese dai coltivatori diretti in relazione alle modalità deliberate dalle Casse Mutue Comunali per la estensione dell'assistenza farmaceutica,
Le Casse Mutue Comunali possono presentare ogni trimestre la documentazione delle spese di assistenza farmaceutica sostenute per i coltivatori diretti iscritti sugli elenchi Mod. A compilati dagli E.C.A. ed approvati dalla Giunta regionale al fine di ottenere il rimborso proporzionale da parte dell'Amministrazione regionale.
Art. 12
Le Casse Mutue Comunali dovranno attenersi ai seguenti criteri di massima nel deliberare 1'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti:
a) - rimborso parziale delle somme spese dai coltivatori diretti in misura variabile in relazione alle disponibilità di bilancio delle Casse Mutue Comunali, alla gravità della malattia, alla necessità inderogabile di determinati preparati farmaceutici e alla spesa complessiva sostenuta dal coltivatore;
b) - la misura del rimborso non può essere superiore all'80% della spesa sostenuta;
c) - il rimborso deliberato della Cassa Mutua Comunale avviene ogni trimestre;
d) - in casi eccezionali di particolare gravità e di stato di bisogno è consentito alla Cassa Mutua Comunale di provvedere al pagamento diretto dei medicinali al farmacista per la quota parte che la riguarda apponendo alle ricette una timbratura con segnata la quota a carico della Cassa.
In sede di applicazione delle disposizioni del presente articolo l'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale potrà emanare norme interpretative di indirizzo alle Casse Mutue Comunali.
Art. 13
In relazione a quanto stabilito all'art. 8, lettera c), l'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale predispone, in sede di ripartizione delle somme stanziate in bilancio, una quota di riserva, da approvarsi dalla Giunta regionale.
Le richieste di contributi da parte delle Casse Mutue Comunali vanno inoltrate all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale attraverso la Cassa Mutua Regionale, che vi aggiunge le sue osservazioni in merito.
L'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale predispone le proposte di contributi da erogare alle Casse Mutue Comunali.
La ripartizione dei contributi viene deliberata dalla Giunta regionale; l'erogazione dei contributi viene fatta direttamente alle Casse Mutue Comunali.
Art. 14
I Consiglieri eletti in rappresentanza della Regione in seno al Comitato Direttivo della Cassa Mutua Regionale partecipano alle sedute in cui sono esaminati gli elenchi e le documentazioni di cui agli articoli 1, 9, 10, 11, 12.
I verbali delle sedute sono trasmessi in copia all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
I Consiglieri riferiscono, inoltre, in merito alla osservanza del presente regolamento e comunicano all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale le loro osservazioni e proposte, ai fini del perfezionamento della assistenza mutualistica ai coltivatori diretti.
Prima della approvazione dei progetti del bilancio preventivo regionale, i predetti Consiglieri debbono trasmettere all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale una relazione recante le notizie e le osservazioni utili ai fini della determinazione dell'ammontare dello stanziamento annuo di bilancio da approvare per il finanziamento delle spese previste nel presente regolamento.
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MOD. A ..... ANNO .....
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA - COMUNE DI .....
ELENCO DEI COLTIVATORI DIRETTI IN STATO DI BISOGNO AI FINI DELLA INTEGRAZIONE DELLE QUOTE ASSICURATIVE DOVUTE ALLE CASSE MUTUE COMUNALI
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DA COMPILARSI DALL'ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA |
Cat. proposta |
PROPOSTE |
Ris. all'Ammin. Regionale |
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N. |
Cognome, nome, paternità |
Indirizzo |
N. compon. la famiglia |
delle Casse Mutue Comunali |
della Cassa Mutua Regionale |
Cat. ammessa |
Contributo deliberato |
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idonei |
inabili |
minori |
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Il Presidente |
Il Segretario |
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Il Presidente |
Il Presidente |
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Mod. B
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI .....
SCHEDA INFORMATIVA DELLA FAMIGLIA DEL COLTIVATORE DIRETTO
......
N. DI ELENCO MOD. A
COMPONENTI LA FAMIGLIA
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COGNOME E NOME |
Data di nascita |
Occupazione |
Condizioni di salute Costituzione fisica |
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SITUAZIONE ECONOMICA: del capo famiglia:
Proprietà immobiliari - reddito agrario - reddito dominicale:
.....
SITUAZIONE ECONOMICA DEI FAMILIARI: coniugi e figli:
redditi mobiliari o di lavoro:
.....
ALTRE NOTIZIE:
.....
IL SEGRETARIO DELL'E.C.A.
IL PRESIDENTE DELL'E.C.A.
OSSERVAZIONI DELLA CASSA MUTUA COMUNALE C. D.
.....
FIRMA DEL PRESIDENTE
OSSERVAZIONI DELLA CASSA MUTUA REGIONALE C. D.
.....
FIRMA DEL PRESIDENTE
PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale
INFORMAZIONI
.....
GIUDIZIO
.....
L'ASSESSORE
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MOD. C ..... ANNO .....
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI .....
ELENCO DEI COLTIVATORI DIRETTI AMMESSI ALL' INTEGRAZIONE REGIONALE DELLE QUOTE ASSICURATIVE
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N. |
COGNOME, NOME, PATERNITÀ |
Categoria ammessa |
Quota versata |
Firma dell'assistito |
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FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA CASSA MUTUA COMUNALE
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L'Assessore MASCHIO informa che nel regolamento in esame, previsto dall'articolo 4 della legge regionale 20-12-1955, n. 3, sono stabilite tutte le forme di integrazione della assistenza ai coltivatori diretti.
Osserva che, dalla lettura dei singoli articoli, si può avere l'impressione che il testo del regolamento predisposto dalla Commissione sia alquanto pesante e complicato. Comunica che desidera sentire in merito a tale regolamento il parere del Consiglio. Fa presente che, se qualche Consigliere avesse delle osservazioni da formulare che comportassero modifiche ad alcuni punti di tale regolamento, egli non avrà nulla in contrario a che il regolamento sia riportato in Commissione consiliare, per un più approfondito esame della questione.
Il Consigliere CHABOD Renato dichiara che, a parere suo, il testo dell'articolo 2 è formulato in forma migliore che non l'articolo 2 del regolamento per l'assistenza ai vecchi bisognosi, poiché stabilisce che la determinazione del particolare stato di bisogno dei coltivatori diretti viene effettuata attraverso accurata inchiesta, prendendo in esame il reddito agrario e dominicale ed altri redditi della famiglia, la composizione della famiglia, lo stato di salute, ecc.
Il Consigliere DUGUET esprime parere che il testo del regolamento predisposto dalla Commissione consiliare sia alquanto complesso e ne illustra le ragioni. Osserva, fra l'altro, che la legge nazionale prevede che í coltivatori diretti, per poter beneficiare del contributo statale di L. 1.500, devono essere iscritti a ruolo e fa presente, quindi, che se non si provvede a tale adempimento, si corre il rischio di perdere detto contributo statale. Propone di riportare il regolamento al riesame della Commissione consiliare.
L'Assessore MASCHIO informa che il di rigente del servizio contributi unificati per l'agricoltura, con il quale ha parlato in merito a tale questione, ha espresso parere che il mutuato dovrebbe pagare lui stesso tale somma, salvo successivo rimborso, perché non è stato ancora istituito in Valle d'Aosta il servizio conti correnti, per cui i mutuati dovrebbero essere iscritti a ruolo.
L'Assessore ARBANEY pone in rilievo che l'iscrizione a ruolo comporterebbe il pagamento di un aggio all'esattore da parte del contribuente o di chi per esso. Precisa che, dal momento che la legge nazionale prevede la possibilità di versare la somma su un conto corrente, si dovrebbe insistere presso gli organi competenti onde poter usufruire di tale mezzo di versamento per non dover ricorrere alla iscrizione a ruolo che, come già detto, comporta il pagamento all'esattore di un determinato aggio che, da parte di certi esattori, viene riscosso in misura assai elevata.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, preso atto di quanto riferito dall'Assessore Maschio e dal Consigliere Duguet, propone che lo schema di regolamento in discussione sia rinviato all'apposita Commissione consiliare di studio, per un ulteriore ed approfondito riesame del regolamento stesso.
Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta, fatta dal Presidente della Giunta, BONDAZ, di rinviare alla apposita Commissione consiliare di studio, nominata con deliberazione n. 26, in data 6 aprile 1955, il regolamento in discussione per un ulteriore e approfondito riesame, in relazione ai rilievi formulati dai Signori Consiglieri.
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventotto);
Delibera
di soprassedere ad ogni decisione sulla proposta di approvazione del regolamento recante norme per la integrazione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti bisognosi, in attuazione della legge regionale 20 dicembre 1955, n. 3, e di rinviare all'apposita Commissione consiliare di studio lo schema di regolamento sottoposto all'esame del Consiglio nell'adunanza odierna, per un ulteriore e approfondito riesame del regolamento stesso, in relazione ai rilievi formulati nell'odierna adunanza del Consiglio.
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