Oggetto del Consiglio n. 21 del 14 febbraio 1957 - Verbale
OGGETTO N. 21/57 - NOMINA DI COMMISSIONE CONSILIARE PER LO STUDIO E L'ELABORAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE.
L'Assessore all'Industria e Commercio, MARCHIANDO, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di nomina di una Commissione consiliare per lo studio e l'elaborazione di un disegno di legge regionale recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane in Valle d'Aosta.
Richiama, in proposito, l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla seguente relazione e unito schema di disegno di legge regionale predisposto dall'Assessorato all'Industria e Commercio, trasmessi in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza e da sottoporre all'esame della nominanda Commissione consiliare di studio:
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Con legge 25 luglio 1956, n. 860, e con decreto del Presidente della Repubblica 23-10-1956, n. 1202, sono state emanate norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.
Tali provvedimenti fissano i requisiti per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, affidano l'accertamento a Commissioni provinciali e regionali, stabiliscono che tale qualifica può aversi soltanto mediante l'iscrizione in appositi Albi e che soltanto alle aziende ivi iscritte è disposta la concessione delle agevolazioni previste dalle leggi vigenti a favore delle imprese artigiane.
Inoltre essi prevedono la nomina elettiva di rappresentanti delle imprese artigiane nella Commissione provinciale, la nomina di un Commissario prefettizio e la costituzione di una Commissione di undici componenti per la prima elezione dei rappresentanti suddetti. Gli Albi e le Commissioni vengono istituiti presso le competenti Camere di Commercio, Industria e Agricoltura, sulle quali devono gravare le spese per il corrispondente funzionamento come pure quelle relative alle elezioni ed al Commissario prefettizio.
In considerazione delle finalità della legge succitata e della necessità di estendere anche a questa Regione e con lo stesso termine di decorrenza le norme sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, si è reso indispensabile adottare opportune modifiche alla legge e al decreto citati, in modo da adattarli alla particolare struttura amministrativa della Valle d'Aosta.
Infatti, come è noto, nella Regione le attribuzioni del Prefetto e i compiti della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura sono stati demandati e sono espletati rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale e, per quanto concerne l'industria e il Commercio, dall'Assessorato regionale della Industria e del Commercio.
All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge regionale.
Le principali modifiche che con lo stesso sono state apportate alla legge 25 luglio 1956, n. 860, ed alle relative norme di attuazione si possono in sintesi indicare nelle seguenti:
a) istituzione dell'Albo regionale delle imprese artigiane, modifica a carattere prettamente formale per il fatto che nella Valle di Aosta, essendo stata soppressa la Provincia, la giurisdizione della Regione è l'unica esistente (art. 6);
b) l'iscrizione all'Albo regionale è subordinata al requisito della residenza nella Valle d'Aosta del titolare dell'impresa artigiana (art. 6);
c) istituzione di un'apposita Commissione regionale per l'artigianato in luogo di quella provinciale e regionale previste dalla legge n. 860 con funzioni a carattere deliberativo e consultivo (artt. 6, 8, 9 e 12);
d) attribuzione alla Giunta regionale della decisione sui ricorsi in materia di iscrizione e cancellazione delle imprese artigiane dall'Albo regionale (art. 11). La legge n. 860 affida invece tale funzione alla Commissione regionale;
e) modalità di costituzione e particolare composizione della Commissione regionale, resa più snella per il suo minor numero di membri (art. 13);
i) costituzione, subito dopo l'entrata in vigore della legge regionale, di una Commissione regionale (art. 14), avente le attribuzioni di quella prevista dall'art. 12: Commissione che resterà in funzione fino alla nomina elettiva dei rappresentanti delle imprese artigiane e ciò per consentire una maggiore speditezza burocratica nell'applicabilità della legge;
g) lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti delle imprese artigiane, ai fini della corrispondente nomina nella Commissione regionale, soltanto nei Comuni sede di collegi elettorali (art. 17);
h) precisazione delle modalità e delle date relative alle operazioni elettorali per la elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane, del numero sia dei presentatori delle liste che dei candidati relativi (artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20);
i) l'attuazione della legge è demandata all'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio, che provvede agli adempimenti riguardanti la sua esecuzione, nonché alla emanazione delle norme che conseguentemente si rendessero necessarie (art. 23).
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DISEGNO DI LEGGE REGIONALE SULLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 1
È artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali:
a) che abbia per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale;
b) che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare e, eventualmente, con quello dei suoi familiari;
c) che il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda e assuma tutti gli oneri e
i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione.
La qualifica artigiana di un'impresa è comprovata dall'iscrizione nell'Albo regionale di cui all'art. 6.
Non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualità artigiana dell'impresa la circostanza che la stessa adoperi macchinari ed utilizzi fonti di energia.
Essa può svolgere la sua attività, purché non in contrasto con le leggi sul lavoro, in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione.
Art. 2
Per lo svolgimento della sua attività, l'impresa artigiana può valersi, con le limitazioni di cui al seguente comma, della prestazione d'opera di personale dipendente, purché questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa.
Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, può essere considerata artigiana e, pertanto, essere inclusa nell'Albo di cui all'art. 6:
a) l'impresa che, non lavorando in serie, impieghi normalmente non più di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;
b) l'impresa che, pur dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, non impieghi normalmente più di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti e sempre che la lavorazione si svolga con processo non del tutto meccanizzato;
c) l'impresa che svolga attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;
d) l'impresa che presti servizi di trasporto impieghi normalmente non più di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti.
Il numero massimo degli apprendisti non potrà essere superiore a dieci per le imprese di cui alla lettera a); a cinque per quelle di cui alle lettere b) e d); a venti per quelle di cui alla lettera c).
Art. 3
È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purché la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
Le agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili anche ai consorzi fra le imprese artigiane, iscritte all'Albo di cui all'art. 6, esclusivamente costituiti per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva dei prodotti, per la vendita degli stessi, per l'assunzione di lavori e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate.
Le limitazioni numeriche di cui all'art. 2 si applicano anche alle imprese previste dal presente articolo, computandosi i soci partecipanti in luogo di dipendenti.
Art. 4
Per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che avvenga nel luogo di produzione, le imprese artigiane sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dai Comuni a norma del regio decreto legge 16 dicembre 1926, 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501.
Art. 5
Nessun produttore può adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione, in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se egli non è iscritto come titolare di impresa artigiana nell'Albo di cui all'art. 6.
Art. 6
Presso l'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio è istituito l'Albo regionale delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della Regione ed il cui titolare vi abbia la residenza.
L'iscrizione nell'Albo regionale delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dall'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio, su deliberazione della Commissione regionale per l'artigianato di cui al successivo art. 12, previo accertamento dei requisiti prescritti dalla presente legge.
L'iscrizione nell'Albo spetta di diritto all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti suddetti.
La deliberazione della Commissione deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.
L'iscrizione nell'Albo è comprovata da apposito attestato rilasciato dall'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio al nome del titolare della impresa.
L'iscrizione predetta sostituisce l'iscrizione nel registro regionale delle ditte di cui agli artt. 47 e 48 del R. D. 20 settembre 1934, numero 2011.
Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura dell'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio e previo deliberato della Commissione, si provvede alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'Albo.
L'iscrizione nell'Albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.
Art. 7
La domanda d'iscrizione nell'Albo delle imprese deve essere indirizzata all'Assessore regionale per l'Industria e il Commercio, Presidente della Commissione regionale per l'artigianato, dal titolare dell'impresa artigiana con firma autenticata dal Sindaco o da un suo delegato, o dal Segretario comunale o dal conciliatore o da un notaio, e compilata in carta semplice su apposito modulo predisposto dall'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio.
Il titolare dell'impresa artigiana dovrà allegare alla domanda ogni documento che ritenga utile all'individuazione della propria attività professionale.
La domanda deve essere o presentata direttamente all'Assessorato suddetto od inoltrata al medesimo, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del Comune di residenza del richiedente. L'Assessorato citato od il Segretario comunale devono rilasciare ricevuta della presentazione della domanda.
Art. 8
L'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio, su deliberazione della Commissione regionale per l'artigianato, dispone la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane che abbiano denunciato la cessazione dell'attività e per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli artt. 1, 2, 3, e dal terzo comma del presente articolo o quando ne sia stata accertata, anche d'ufficio, la cessazione dell'attività.
Non può essere cancellata d'ufficio l'impresa il cui titolare sia colpito da invalidità.
In caso di morte del titolare di un'impresa artigiana, l'impresa stessa rimane iscritta nell'Albo per la durata di cinque anni, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge ovvero dai figli minorenni.
La cessazione dell'attività deve essere denunciata dal titolare dell'impresa entro un mese dalla data in cui avviene.
Art. 9
La cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dagli arti. 1, 2, 3 e 4 - terzo comma - o per cessazione dell'attività, è disposta dall'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio, su deliberazione della Commissione regionale per l'Artigianato, sentito in ogni caso l'interessato, tanto nell'ipotesi della revisione triennale dell'Albo quanto in seguito all'accertamento d'ufficio, effettuato ai sensi dell'art. 8 - comma primo.
Art. 10
Ai fini della revisione triennale prevista dall'art. 6 -7° comma - l'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio, su richiesta della Commissione regionale dell'Artigianato, invia ai singoli Comuni, tre mesi prima della scadenza del triennio, l'elenco delle imprese artigiane iscritte nell'Albo che risultano esercenti la loro attività nel Comune stesso.
Allo stesso fine, la Commissione regionale può contemporaneamente richiedere di interpellare le Organizzazioni artigiane regionali.
Il Sindaco, entro due mesi dal ricevimento dell'elenco, trasmette all'Assessorato suddetto le notizie occorrenti per la conferma della iscrizione o la cancellazione delle singole imprese.
Art. 11
Contro la deliberazione della Commissione regionale per l'Artigianato che rifiuti la iscrizione all'Albo o ne stabilisca la cancellazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale nel termine di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.
Il ricorso contro la cancellazione dall'Albo ha effetto sospensivo.
La Giunta regionale decide sui ricorsi, in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
Contro la decisione di cui al comma precedente, il titolare dell'impresa artigiana può proporre ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, al Tribunale di Aosta che provvede con sentenza.
Art. 12
Presso l'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio è istituita una Commissione regionale per l'Artigianato.
La Commissione, oltre ad assolvere alle funzioni attribuitele dalla presente legge; ha il compito di:
a) determinare il numero e la sede dei collegi elettorali con l'indicazione dei Comuni che vi fanno parte;
b) studiare e proporre agli Organi regionali competenti ogni utile iniziativa intesa a fare conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della Regione, nonché ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani e ad incoraggiare in modo particolare quella produzione che meglio risponde alle tradizioni ed alle possibilità locali;
c) dare pareri sulla istituzione di fiere e di mostre artigiane nella Regione;
d) proporre agli Organi regionali iniziative in materia di esercizio delle attività artigiane e di formazione professionale nel campo dell'artigianato, nonché l'eventuale azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica da svolgere sulle attività artigiane caratteristiche della Regione;
e) svolgere gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.
La Commissione disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.
I servizi di segreteria della Commissione sono apprestati dall'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio e le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stesso Assessorato.
Art. 13
La Commissione regionale per l'Artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Essa ha sede presso l'Assessorato dell'Industria e del Commercio, e dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
La Commissione è composta:
a) dall'Assessore regionale per l'Industria e il Commercio, che presiede, o da un suo delegato;
b) da 6 imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'Albo regionale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'Albo e nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
c) da un rappresentante del Comitato Valdostano per l'Artigianato;
d) da 2 rappresentanti delle Organizzazioni artigiane più rappresentative della Regione, nominati dal Presidente della Giunta regionale, fra i proposti dalle stesse Organizzazioni regionali;
e) da 3 lavoratori dipendenti da imprese artigiane, nominati dal Presidente della Giunta regionale, fra i proposti dalle Organizzazioni Sindacali regionali.
La Commissione suddetta elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente.
Possono, inoltre, essere chiamati a far parte della Commissione, a titolo consultivo:
1) l'Assessore regionale del Turismo;
2) il Direttore dell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione della Regione;
3) il Presidente del Consorzio regionale dell'Istruzione Tecnica;
4) il Dirigente dell'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio;
5) un piccolo imprenditore industriale nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta della Organizzazione sindacale più rappresentativa della Regione.
I membri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma precedente possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente.
La Commissione può avvalersi dell'opera di esperti.
La Commissione è di norma convocata dall'Assessore regionale per l'Industria e il Commercio. Può tuttavia, in qualsiasi momento, essere richiesta la convocazione da almeno un terzo dei componenti effettivi della Commissione stessa.
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto a voto.
Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dai presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Art. 14
Per la prima composizione della Commissione, non essendo ancora istituito l'Albo regionale delle imprese artigiane, gli imprenditori artigiani di cui alla lettera b, 3° comma, del precedente art. 13 sono proposti, per un terzo, dalle Associazioni artigiane a carattere regionale, per un terzo dal Comune capoluogo e da un Comune minore, scelto dal Presidente della Giunta regionale, e per l'altro terzo dall'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio.
Gli imprenditori artigiani di cui al comma precedente saranno sostituiti da quelli risultati eletti dall'esito delle elezioni dei membri di cui alla lettera b), terzo comma, dell'art. 13 citato.
Le elezioni degli imprenditori suddetti dovranno essere effettuate entro il 31 agosto 1957.
Gli altri membri facenti parte della prima composizione della Commissione rimarranno in carica fino allo scadere del triennio di nomina degli imprenditori artigiani eletti.
Art. 15
Le elezioni dei sei imprenditori artigiani di cui all'art. 13, comma terzo, lettera b), della presente legge, per la prima nomina elettiva degli stessi e la rinnovazione della Commissione regionale, sono indette dall'Assessore regionale per l'Industria ed il Commercio, quale Presidente della Commissione stessa, con apposito manifesto da affiggersi negli Albi dell'Amministrazione regionale e dei Comuni della Regione, per la prima nomina citata, entro il 30 giugno 1957 e per la rinnovazione, 120 giorni prima della scadenza del triennio indicato nel 2° comma del predetto art. 13 e per la durata di quindici giorni. A cura dello stesso Assessore deve essere data notizia sulla stampa locale dell'affissione del manifesto.
Tutte le operazioni elettorali devono essere ultimate entro il 31 luglio 1957 per la prima nomina di cui sopra e non oltre la scadenza del detto triennio per la rinnovazione.
Le liste dei candidati devono essere presentate all'Assessore regionale per l'Industria e il Commercio entro le ore dodici del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni.
Le liste possono contenere sino ad un massimo di 4 candidati e devono essere presentate da un numero di artigiani variabile da 50 a 100. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal Sindaco, o da un suo delegato, o dal Segretario comunale, o dal conciliatore, o da un notaio.
Sia i presentatori che i candidati devono essere titolari di imprese iscritte nell'Albo regionale e iscritte nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
Dell'avvenuta presentazione dovrà essere rilasciata ricevuta.
Le liste sono contrassegnate soltanto da un numero progressivo in corrispondenze dell'ordine di presentazione.
Art. 16
Nei 20 giorni successivi al termine utile per la presentazione delle liste, l'Assessore regionale per l'Industria e il Commercio, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, fissa la data delle elezioni, a mezzo di apposito manifesto da affiggersi, per almeno 15 giorni, negli Albi dell'Amministrazione regionale e dei Comuni della Regione e ne dà notizia a mezzo della stampa locale.
Presso la sede di ciascun collegio elettorale, determinato dalla Commissione regionale per l'artigianato ai sensi dell'art. 12, è costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e da due artigiani scrutatori.
Il Presidente viene nominato dall'Assessore regionale per l'Industria e il Commercio che lo sceglie fra i dipendenti dello Stato e della Regione o degli Enti locali.
Il Presidente del seggio elettorale nomina i due artigiani scrutatori scegliendoli fra artigiani iscritti nell'Albo e nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del collegio elettorale.
Le elezioni si svolgono nella data fissata e nelle sedi comunali od in altra località stabiliti in conformità delle norme degli articoli precedenti.
Il manifesto deve contenere l'elenco delle liste dei candidati ammesse, la data della votazione, le sedi dei seggi e l'indicazione che la ripartizione degli elettori per collegio elettorale è posta in pubblica visione presso gli Uffici dell'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio e dei Comuni della Regione per tutta la durata del periodo di affissione del manifesto stesso.
Art. 17
Hanno diritto di votare e sono eleggibili tutti i titolari di imprese artigiane iscritte nell'Albo regionale e nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
Ogni elettore può votare soltanto nel proprio collegio elettorale.
Il minore emancipato, titolare di impresa artigiana iscritta nell'Albo, vota nel collegio entro il quale è compreso il proprio Comune di residenza.
Per esercitare il diritto di voto, l'elettore deve presentare un documento di riconoscimento contenente l'indicazione delle proprie generalità. In mancanza del documento, può essere ammesso al voto l'elettore che sia personalmente conosciuto da un componente del seggio.
Le imprese costituite in forma societaria hanno diritto ad un voto che viene espresso dalla persona che ha la rappresentanza legale della società.
Ciascun elettore deve intervenire personalmente e vota, a scrutinio segreto, per non più di quattro nominativi scelti anche in liste diverse.
Risultano eletti i 6 candidati che hanno riportato nell'ordine il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.
Art. 18
Entro il secondo giorno successivo alle votazioni, il Presidente di ciascun seggio trasmette all'Assessore regionale dell'Industria e del Commercio gli atti e le risultanze delle votazioni, in plico sigillato e firmato dallo stesso Presidente di seggio e dai due scrutatori.
Lo spoglio finale dei voti e la proclamazione degli eletti vengono effettuati entro il decimo giorno successivo alla votazione, in sedute pubbliche, a cura della Commissione regionale.
Art. 19
In merito alle controversie comunque concernenti le operazioni elettorali, compresa la presentazione e la accettazione delle liste, gli interessati possono proporre opposizione scritta alla Commissione regionale dell'Artigianato entro il quinto giorno successivo all'evento che ha determinato la controversia.
Contro la decisione della Commissione regionale, agli interessati è data facoltà di ricorso alla Giunta regionale, nei dieci giorni successivi alla comunicazione della decisione stessa.
Per quanto non disposto nei precedenti comma del presente articolo, si applicano le norme in vigore per le elezioni dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
Art. 20
Possono partecipare alla prima elezione degli imprenditori artigiani di cui all'art. 13 - terzo comma, lett. b) - ed anche essere presentati candidati alle elezioni medesime, ai sensi dell'art. 14, soltanto i titolari di imprese artigiane che abbiano presentato domanda di iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane entro il 31 maggio 1957 e ne abbiano ottenuta l'iscrizione entro il 30 giugno 1957 e siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
Art. 21
Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali o dell'abbigliamento di cui all'art. 2 - lettera c) - sono quelli riportati in allegato alla presente legge.
Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio, sentita la Commissione regionale per l'Artigianato, possono essere formati gli altri elenchi delle attività che possono costituire oggetto di impresa artigiana.
Art. 22
Per il funzionamento della Commissione regionale dell'Artigianato saranno stanziate annualmente, a decorrere dall'esercizio 1957, in apposito articolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio, le somme occorrenti per le spese relative.
Art. 23
L'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio è autorizzato ad emanare le norme che si rendessero necessarie per l'attuazione della presente legge.
Art. 24
La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge è esercitata dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 25
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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Allegato alla Legge regionale n. ... in data ...
ELENCO DEI MESTIERI ARTISTICI TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA
I
ABBIGLIAMENTO ESCLUSIVAMENTE SU MISURA
Figurinisti e modellisti
Modisterie (esclusivamente su commissioni)
Pellicciai su misura
Sartorie su misura
Calzolerie su misura
II
CUOIO E TAPPEZZERIA
Bulinatori del cuoio
Decoratori del cuoio
Fabbricanti di oggetti in pergamena
Limatori del cuoio
Lucidatori a mano di pelli
Pellettieri artistici
Pirografi
Sbalzatori del cuoio
Sellai
Stampatori del cuoio con presse a mano
Tappezzieri in carta, in stoffa e in materie plastiche
Tappezzieri in cuoio
III
DECORAZIONI
Addobbatori
Apparatori
Decoratori con fiori
IV
FOTOGRAFIA E RIPRODUZIONE DISEGNI
Acquafortisti (riproduttori)
Litografi
Fotografi (escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo)
Ritoccatori
Scenografi (pittori)
Xilografi (riproduttori)
V
LEGNO
Doratori
Laccatori
Lucidatori
Intagliatori
Intarsiatori
Traforisti
Scultori
Stipettai
VI
METALLI COMUNI
Arrotini
Chiavaioli
Damaschinatori
Fonditori di oggetti d'arte
Lavorazione del ferro battuto
Magnani
Modellatori
Peltrai
Ramai e calderai (lavorazione a mano)
Sbalzatori
Sciabolai
Traforatori artistici
VII
METALLI PREGIATI, PIETRE DURE E LAVORAZIONI AFFINI
Cammeisti Cesellatori
Filigranisti
Incisori di pietre dure
Lavorazione ed incisione su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga e lava
Miniaturisti
Smaltatori d'arte
VIII
RESTAURO
Antiquari restauratori
Copisti di galleria
Restauratori del dipinto
Restauratori del mobile
Restauratori del mosaico
Restauratori della statuaria
Restauratori di vetrate artistiche
Restauratori di tappeti
IX
SERVIZIO DI BARBIERE, PARRUCCHIERE E AFFINI
Acconciatori
Barbieri
Lavoranti in capelli
Parrucchieri per uomo
Parrucchieri per signora
Parrucchieri misti
Truccatori
X
STRUMENTI MUSICALI
Fabbricanti di arpe
Fabbricanti di strumenti a fiato in legno
Liutai ad arco, a plettro ed a pizzico
Organai
Fonderie di campane
XI
TESSITURA, RICAMO E AFFINI
Arazzieri
Coltronieri
Disegnatori tessili
Materassai
Merlettaie a mano
Ricamatrici a mano
Tessitori a mano
Tessitori a mano di tappeti
Trapuntai
XII
VETRO, CERAMICA, PIETRA ED AFFINI
Applicatori di vetri
Ceramisti d'arte
Decoratori di vetri
Fabbricanti di gres (artistici)
Figurinai in argilla, gesso e cartapesta
Formatori statuisti
Fabbricanti di perle a lume con fiamma
Fabbricanti di terrecotte artistiche
Incisori di vetri
Infilatrici di perle
Maiolicai (artistici)
Mosaicisti (esclusi i produttori di materia prima anche se eseguono montaggi)
Piombatori di vetri
Scultori in marmo o altre pietre
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L'Assessore MARCHIANDO informa che, con legge 25 luglio 1956, n. 860, e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono state emanate norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.
Rileva che è necessario apportare le proposte modifiche alla legge e al decreto citati, per adattarli alla particolare struttura amministrativa della Valle d'Aosta. Rileva ad esempio, che in Valle d'Aosta le attribuzioni del Prefetto e i compiti delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura sono espletati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dall'Assessore regionale dell'Industria e del Commercio.
Conclude, proponendo la nomina di una Commissione consiliare per l'esame del disegno di legge presentato dall'Assessorato all'Industria e Commercio e per lo studio e l'elaborazione di un disegno di legge regionale recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane in Valle d'Aosta.
Fa presente che l'elaborazione del predetto disegno di legge è della massima urgenza, per cui la nominanda Commissione consiliare dovrà espletare il suo mandato al più tardi entro un mese.
Il Consigliere BARONE rileva che, avendo l'Assessore Marchiando proposto la nomina di una Commissione consiliare per lo studio e l'elaborazione del disegno di legge regionale nella materia in questione, ritiene superfluo fare osservazioni in merito al disegno di legge che è stato presentato dall'Assessorato all'Industria e Commercio.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, richiama quanto detto dall'Assessore Marchiando e sottolinea l'urgenza della approvazione del disegno di legge regionale in questione.
Accenna egli pure alle ragioni che consigliano di apportare le proposte modifiche alla menzionata legge 25-7-1956, n. 860, e al decreto del Presidente della Repubblica 23-10-1956, n. 1202, osservando che il disegno di legge riguarda essenzialmente gli albi degli artigiani.
Il Presidente, PAREYSON, invita il Consiglio a votare, a schede segrete, per la nomina dei membri componenti la Commissione incaricata dello studio e della elaborazione di un disegno di legge regionale recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane nel territorio della Valle d'Aosta.
Procedutosi alla votazione, a schede segrete, ed allo spoglio dei voti, - con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Diémoz Alberto, Laurent Giuseppe e Nicco Anselmo -, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trenta.
- PETIGAT Augusto - Consigliere regionale - voti riportati: venti;
- MARCHIANDO Michele - Assessore Industria e Commercio - voti riportati: venti
- BENETTI Alfonso - Consigliere regionale - voti riportati: venti;
- DIEMOZ Alberto - Consigliere regionale - voti riportati: venti;
- THOUX Sovrano - Consigliere regionale - voti riportati: diciannove;
- CHABOD Renato - Consigliere regionale - voti riportati: nove;
- BARONE Luigi - Consigliere regionale - voti riportati: otto;
- DUGUET Rinaldo - Consigliere regionale - voti riportati: due;
- BERTHOD Luigi Felice - Consigliere regionale - voti riportati: uno.
Il Presidente, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha nominato quali membri della Commissione consiliare di cui si tratta i Consiglieri Signori: MARCHIANDO Michele - Assessore alla Industria e Commercio -, BARONE Luigi, BENETTI Alfonso, CHABOD Renato, DIEMOZ Alberto, PETIGAT Augusto e THOUX Sovrano.
Il Consiglio prende atto.
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