Oggetto del Consiglio n. 328 del 15 giugno 1979 - Verbale
OGGETTO N. 328/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Comandi, esoneri e collocamento fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione".
Con nota n. 3181 del 12.6.1978 il Presidente della Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta ha restituito, non vistata, la legge regionale concernente "Comandi, esoneri e collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione", adottata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 aprile 1978.
Secondo il rappresentante del governo, il provvedimento legislativo suddetto eccederebbe la competenza regionale, in quanto concerne personale per il quale l'art. 2 del D.P.R. 31.10.1976, n. 861, rinvia interamente allo stato giuridico e al trattamento economico e di carriera del personale delle scuole e degli istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato.
Il rilievo, nella specie, non può essere condiviso, principalmente per due diverse considerazioni:
- il citato art. 2 del D.P.R. n. 861 fa salvo quant'altro stabilito dai successivi articoli del decreto stesso, uno dei quali (art. 9) esplicitamente richiama le competenze legislative attribuite alla Regione, in materia di istruzione, dagli artt. 2 e 3 dello Statuto speciale;
- intendimento della legge regionale in questione non è affatto quello di introdurre un'autonoma disciplina della materia contemplata, ma di rendere la normativa statale applicabile anche al personale scolastico della regione, nonostante alcune manifeste differenze di ordinamento.
È appena il caso di sottolineare che il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione, ancorché sia amministrato secondo norme dello Stato, dipende anch'esso organicamente dalla Regione. È pertanto evidente che questo personale non rientra nei contingenti numerici previsti dall'art. 79 del D.P.R. 31.5.1974, n. 417 o dall'art. 45 della legge 18.3.1968, n. 249 o da qualunque altra analoga norma destinata a personale dipendente da un'amministrazione statale e, conseguentemente, senza l'intervento di norme regionali integrative, esso rimarrebbe praticamente escluso dall'esercizio di alcuni diritti che rientrano nel proprio stato giuridico.
Individuando gli organi regionali ai quali attribuire, nell'ambito regionale, operazioni analoghe a quelle che la legislazione statale attribuisce ad organi estranei all'Amministrazione regionale - quali la determinazione del numero dei comandi e degli esoneri e la loro concessione -, la Regione esercita, ai sensi dell'art. 2, lettera a, dello Statuto speciale, una propria esclusiva competenza che attiene all'ordinamento dei propri uffici, senza per questo introdurre negli istituti contemplati dal disegno di legge una disciplina diversa da quella stabilita dal legislatore statale.
Per quanto, più specificamente, si riferisce agli esoneri dal servizio per motivi sindacali, preoccupazione precipua della Regione - come è possibile rilevare dalla stessa relazione illustrativa del disegno di legge non vistato - è quella di adeguare la norma statale alle condizioni locali, in conformità dell'art. 3 dello Statuto speciale, in modo da renderla operante anche nei confronti del personale scolastico alle proprie dipendenze, il che si consegue soltanto ove si tenga conto del l'esigenza:
a) di ridurre i parametri adottati dalla legislazione statale, in relazione alla modesta entità del corpo docente della Regione (poco più di 1500 unità);
b) di salvaguardare i principi di rappresentatività e di proporzionalità cui è informata la "meccanica" prevista dall'art. 45 della legge 18.3.1968, n. 249.
Sulla base delle suesposte considerazioni, si ripropone all'approvazione del Consiglio regionale il testo di legge precedentemente approvato, salvi quegli emendamenti che sono dettati dalla preoccupazione di evitare non motivate diversioni dal testo delle corrispondenti norme statali.
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Disegno di legge regionale n. 80
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ____________________ n. _________: "Comandi, esoneri e collocamento fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
L'Assessore regionale alla pubblica istruzione è autorizzato a disporre comandi annuali del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, presso uffici dell'amministrazione regionale o enti o associazioni aventi personalità giuridica, per lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative ed assistenziali, in relazione anche alle peculiari esigenze dell'ordinamento scolastico regionale.
Il numero complessivo dei comandi per ciascun grado di scuola è determinato biennalmente con deliberazione della Giunta regionale secondo le esigenze di svolgimento e coordinamento delle suddette attività, tenuto conto delle leggi in vigore e degli adattamenti dei programmi di insegnamento in conformità dell'art. 40 dello statuto speciale.
Nessun altro comando può essere disposto in eccedenza al limite numerico di cui al precedente comma.
I comandi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.
Non è consentito disporre comandi con orario parziale.
Il periodo trascorso in posizione di comando ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.
Articolo 2
Gli esoneri dal servizio, parziali o totali, del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione sono disposti, secondo le norme previste per il corrispondente personale in servizio nelle scuole del restante territorio nazionale, dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, salvi i casi la cui competenza è attribuita al Sovraintendente agli studi per effetto dell'art. 4 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n° 861.
Aspettative per motivi sindacali possono essere concesse annualmente dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, dietro domanda da presentare tramite l'organizzazione sindacale di appartenenza, a personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo o incaricato, in servizio nelle scuole e istituti dipendenti dalla Regione, in ragione di una unità per ciascuna organizzazione sindacale scolastica che conti non meno di cento iscritti tra il personale medesimo, in attività di servizio; una seconda aspettativa potrà essere concessa per quelle organizzazioni sindacali che contino più di 500 iscritti.
Al personale collocato in aspettativa ai sensi del comma precedente si applicano di disposizioni di cui all'art. 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni.
Articolo 3
Il collocamento fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione può essere disposto esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti, semprechè il dipendente abbia conseguito la conferma in ruolo.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Ida Viglino.
M. Ida Viglino (U.V.) - I Consiglieri hanno visto nella relazione che si tratta di una legge che l'anno scorso non ha avuto il visto della Commissione di Coordinamento per i motivi che sono citati nella relazione stessa, e che noi riteniamo non fondati. In questa legge estendiamo al personale dei ruoli regionali, delle nostre scuole, l'articolo 79, le disposizioni dell'articolo 79, del decreto n. 417 per quanto riguarda l'articolo 1 e le disposizioni contenute nell'articolo 45 della legge del 18 marzo 1968, n. 249, che tratta dei permessi sindacali.
Durante la discussione presso la Commissione Pubblica Istruzione mi sono state fatte alcune domande a cui ho risposto, e che vorrei illustrare rapidamente qui, in Consiglio. In questa legge si parla di comando, di aspettative e di esoneri; ora, l'aspettativa è un richiesta di sospensione dall'insegnamento che può essere dovuto a cause come malattia, servizio militare, mandato politico, sindacale, eccetera. Il comando è un'assegnazione di un'insegnante ad un'altra scuola per esempio, oppure presso degli organismi che sono costituiti sempre per svolgere dei compiti diversi dall'insegnamento, ma riguardanti le questioni educative e scolastiche. Sull'esonero mi limiterò a fare uno o due esempi molto semplici: si parla di esoneri quando per esempio si distacca un insegnante per affidargli la Presidenza di una scuola, quindi l'insegnante è esonerato dagli obblighi di insegnamento, oppure un insegnante può essere assegnato a certe commissioni di concorso per esempio, e finalmente il collocamento fuori ruolo, soprattutto nel caso di un insegnante che ha richiesto di ricoprire un posto all'estero e quindi viene collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli Esteri.
Per entrare nel merito della legge, dirò che l'articolo 1 riproduce quasi parola per parola - con i dovuti adattamenti alla situazione della nostra Regione - l'articolo 79 del decreto legge n. 417. Per quanto riguarda l'articolo 2, noi abbiamo, soprattutto nel secondo comma, la riproduzione dell'articolo 45 della legge del 1968, e penso che questa introduzione sia sufficiente. Comunque rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. Posso anche aggiungere una cosa: che nell'articolo 45 il legislatore tratta del distacco per permessi sindacali ed evidentemente noi l'abbiamo dovuto adattare alle condizioni della nostra Regione, perché in questo articolo 45 si parla della possibilità per i sindacati di avere il distacco di una unità ogni 5.000 insegnanti; sulla base di questo quorum si ottiene il numero di unità distaccate le quali vengono poi assegnate ai diversi sindacati secondo il numero dei loro iscritti (si parla dei sindacati più rappresentativi). Noi l'abbiamo adattato al nostro caso proponendo il distacco di una unità quando un sindacato raggiunge almeno il numero di 100 iscritti e del distacco eventuale di due unità se il sindacato supera i 500 iscritti. Comunque sono a disposizione.
Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione generale. C'è qualche Consigliere che chiede la parola? Disegno di legge n. 80. La parola al Consigliere De Grandis...tra l'altro, è stato presentato dal Consigliere De Grandis un emendamento che credo sia stato distribuito ai colleghi Consiglieri.
La parola al Consigliere De Grandis.
De Grandis (P.R.I.) - Il disegno di legge è valido, è senz'altro anche dovuto per adattare alla nostra Regione una disposizione di carattere generale. Però, secondo me, questo primo articolo necessita di un completamento, un completamento che vuole soprattutto rendere la gestione di questo tipo di distacchi più trasparente e anche più democratica. Non voglio certo mettere in dubbio la serietà dell'Assessore Viglino, Dio me ne guardi! Però, agli effetti del modo di dire, credo che pubblicizzare i criteri ed i titoli necessari per ottenere questi comandi sia estremamente utile, anche perché, secondo l'emendamento che io propongo, che avete tutti davanti, non si vuole assolutamente limitare la scelta responsabile dell'Assessore in funzione del compito che verrà assegnato al professore distaccato, ma si vuole piuttosto mettere a disposizione dell'Assessore tutto quel personale che, possedendo i criteri stabiliti dall'Assessore...si noti bene: in funzione del compito che devono svolgere, quindi scelti questi criteri "ad hoc"...mettere a disposizione dell'Assessore tutto quel personale che, in possesso di quei requisiti, si dichiara disponibile ad essere comandato. Quindi non è che pretende con una domanda formale di essere comandato perché ha tanti anni di servizio, ma piuttosto dichiara che, ritenendo di possedere i requisiti stabiliti dall'Assessore, si dichiara disponibile.
L'emendamento va in questo senso, dice: "La Giunta regionale, trenta giorni prima di disporre i comandi, provvederà a pubblicizzare i criteri con cui verrà scelto il personale da comandare, nonché i titoli e i requisiti che il personale stesso deve possedere... - è ovvio che questi criteri, titoli e requisiti, possono variare di anno in anno o tutte le volte che siano necessari nuovi comandi - ...entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei suddetti criteri, il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola della Regione può inoltrare comunicazione scritta all'Assessore alla Pubblica Istruzione per dichiarare la propria disponibilità al comando di cui al 1° comma del presente articolo".
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Allora la parola al Consigliere Cout.
Cout (P.C.I.) - Anche noi siamo d'accordo sulla legge, anche perché appunto si tratta di adattarla alla situazione ed alla realtà valdostana. Già era stata approvata una volta questa legge, sono state apportate delle leggere modifiche, ed in commissione già avevamo dato il nostro parere favorevole.
Un aspetto che non avevamo esaminato in commissione è l'aspetto che è stato illustrato dal Consigliere De Grandis e, per quanto riguarda appunto la possibilità di portare maggiormente a conoscenza degli insegnanti questa possibilità di usufruire di comandi, di appunto anche dare la loro adesione, la loro disponibilità per questi comandi, pensiamo che sia una cosa buona, una cosa valida. Ecco, in commissione avevamo anche sollevato, così, una questione di principio...ecco, per quanto riguarda l'articolo 2, cioè nello stesso momento in cui si va a dare agli insegnanti - proprio per il ridotto numero degli insegnanti che esistono in Valle d'Aosta - la possibilità di usufruire delle aspettative per motivi sindacali, avevamo solo una piccola riserva...ecco, cioè si dà la possibilità agli insegnanti di usufruire di questa aspettativa sindacale abbassando il numero di iscritti al sindacato, proprio perché mentre sono 5.000 in Italia e 5.000 in Italia, a questo numero...in Valle d'Aosta, essendo 1.500 gli insegnanti, sarebbe una cosa illogica, perché non ci sarebbe la possibilità di chiedere questa aspettativa. Però, ecco, una volta che si dà a tutte le varie forze sindacali di poter essere rappresentate...cioè trovavamo un po' strano che mentre su tutto il territorio nazionale il numero per poter usufruire dell'aspettativa sindacale è di 5.000, mentre quando poi in Valle c'è la possibilità di essere rappresentati da parte di tutti, non vediamo perché, ecco, ci voglia un secondo, eventualmente un terzo, un quarto...una quarta aspettativa, cioè una volta che si dà a tutti la possibilità, su 500 ce ne sarebbe una seconda, qualora fosse 1.000 ce ne sarebbe una terza, su 1.500 una quarta, su 2.000 una quinta, e via di seguito...cioè mi sembra un po' un meccanismo che, una volta che sia data a tutti la possibilità di essere rappresentati, non vediamo proprio, ecco, così, la possibilità di essere rappresentati una seconda volta, una terza volta! Anche se qui si fa cenno ad un certo meccanismo, era una riserva che avevamo utilizzato in commissione ed era proprio solo su quello che non riuscivamo a capire, proprio la questione di principio per cui si voleva introdurre questo meccanismo, ecco.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che intendono prende la parola in sede di discussione generale? Allora io posso considerare chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Ida Viglino.
M. Ida Viglino (U.V.) - Io ho capito bene le preoccupazioni del Consigliere De Grandis, ma ritengo che inserire un emendamento di questo genere, in questa legge, è scendere veramente troppo nei particolari. Io accetterei volentieri questo come raccomandazione all'Assessore alla Pubblica Istruzione, soprattutto che in molti casi di comandi per esempio per le Presidenze dei Consigli degli istituti della Regione ci sono già delle norme che noi inviamo regolarmente alle scuole in modo che siano a conoscenza e tutti possano fare una domanda di questo genere; per esempio i comandi, le cosiddette...è una cosa un po' diversa, le assegnazioni provvisorie nelle classi che hanno bambini con handicap, queste vengono fatte con regolare ordinanza da parte dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, dopodiché si fa una graduatoria. Qui, inserendo questo nella legge, porterebbe, volere o no, a fare una graduatoria tra tutti gli insegnanti che potrebbero presentare una domanda per certi compiti, come dire? compiti di aiuto all'Assessore in alcune iniziative, e quindi potrebbe nella graduatoria stessa uscire forse un insegnante che non è il più adatto a svolgere un determinato compito.
Io faccio osservare che proprio sul piano nazionale questa preoccupazione è chiarissima nell'articolo 79, perché l'articolo 79 demanda, autorizza il Ministero della Pubblica Istruzione, e qui evidentemente è l'Assessore alla Pubblica Istruzione che è autorizzato; e poi, una volta che l'Assessore ha così individuato gli elementi che ritiene...come dire? essere nel miglior modo per svolgere un determinato compito, l'Assessore predispone una delibera di Giunta...non è che l'Assessore possa, così, distaccare senza che la Giunta ne venga a conoscenza! E questa delibera è pubblicizzata al nostro albo e qualunque Consigliere può prenderne conoscenza!
Io direi che questo suo emendamento è una raccomandazione che io accetto ben volentieri e, come dico in gran parte, tranne per alcuni compiti veramente specifici, in gran parte è già quello che noi facciamo regolarmente.
Per quanto riguarda l'intervento del professor Cout, io posso capire benissimo le ragioni che hanno determinato questo intervento; la nostra preoccupazione era soltanto di applicare una specie di proporzionalità seguendo lo spirito dell'articolo 45 della legge del 18 marzo. Posso capire, infatti, che passando da 500 a 1.000 si venga ad avere tre unità distaccate, ma mi sembra molto difficile che questo possa avvenire nella nostra Regione, dove il numero globale degli insegnati è 1.500, comunque...
Dolchi (P.C.I.) - Allora passiamo all'esame del disegno di legge, articolo per articolo.
All'articolo 1 c'è l'emendamento del collega De Grandis. Il collega De Grandis, dopo le risposte, le precisazioni dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, chiede che sia messo ai voti.
La parola al Consigliere De Grandis.
De Grandis (P.R.I.) - Sì, io insisto nell'emendamento, perché il suggerimento dell'Assessore di trasformarlo in raccomandazione mi sembra superfluo. Di fare raccomandazioni di questo genere all'Assessore alla Pubblica Istruzione attuale io non mi sentirei di farlo, credo che lo faccia lo stesso senza la mia raccomandazione.
Diverso è, invece, lo spirito dell'emendamento, che vuole inserire nella legge un criterio che sia rispettato, non dall'Assessore Viglino, ma da tutti gli Assessori che possono seguire. E un altro motivo che mi induce a mantenere l'emendamento, mi perdoni la signorina Viglino, ma è il fatto che io sono intervenuto due volte su questioni che riguardavano l'Assessorato della Pubblica Istruzione, e per due volte l'Assessore Viglino mi ha risposto picche, anche se poi è venuta a dirmi: "ma veramente, insomma, quella questione che aveva sollevato non era tutta sbagliata, ci metteremo in qualche modo rimedio"... non vorrei che succedesse lo stesso anche questa volta e quindi insisto nell'emendamento.
Dolchi (P.C.I.) - Allora, altri chiedono la parola sull'emendamento? Dichiarazioni di voto? Allora metto in approvazione l'emendamento proposto dal Consigliere De Grandis.
Emendamento
Dopo il secondo comma dell'articolo 1 aggiungere il seguente comma:
"La Giunta regionale, trenta giorni prima di disporre i comandi, provvederà a pubblicizzare i criteri con cui verrà scelto il personale da comandare, nonché i titoli e i requisiti che il personale stesso deve possedere. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei suddetti criteri, il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola della Regione può inoltrare comunicazione scritta all'Assessore alla Pubblica Istruzione per dichiarare la propria disponibilità al comando di cui al 1° comma del presente articolo".
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Allora, chi è d'accordo? Le mani, per favore! Allora, procediamo. Chi non è d'accordo? Chi si astiene sull'emendamento del Consigliere De Grandis?
Esito della votazione:
Presenti: trenta
Votanti: ventinove
Maggioranza: sedici
Favorevoli: undici
Contrari: diciotto
Astenuti: uno (Lanivi)
Il Consiglio non approva.
Metto quindi in approvazione l'articolo 1 del disegno di legge n. 80. Se nessuno prende la parola o chiede la parola per dichiarazioni di voto...
Articolo 1. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trenta
Votanti: ventisette
Maggioranza: sedici
Favorevoli: ventisette
Astenuti: tre (Nebbia, Riccarand e Tripodi)
Il Consiglio approva.
All'articolo 2 non ci sono emendamenti. Qualcuno chiede la parola? Dichiarazioni di voto?
Articolo 2. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: ventiquattro
Maggioranza: sedici
Favorevoli: ventiquattro
Astenuti: sette (il Gruppo Comunista)
Il Consiglio approva.
Articolo 3. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: trentuno
Il Consiglio approva all'unanimità.
Ci sono dichiarazioni di voto?
La parola al Consigliere Fosson.
Fosson (D.C.) - Voteremo a favore anche perché l'Assessore Viglino ha dato, a nostro parere, assicurazioni sufficienti a riguardo dell'emendamento del Consigliere De Grandis, proprio perché ci pare che l'Assessore Viglino accetti l'emendamento come raccomandazione e siamo certi che lo applicherà, nello spirito, nella sua azione di Assessore.
Dolchi (P.C.I.) - Altri per dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Si passa alla votazione segreta del complesso della legge, disegno di legge n. 80 iscritto al punto n. 14 dell'ordine del giorno.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: trentadue
Votanti: trentadue
Maggioranza: diciassette
Favorevoli: ventotto
Contrari: quattro
Il Consiglio approva.
Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 80.
Si passa alla trattazione del punto n. 15 dell'ordine del giorno.
