Oggetto del Consiglio n. 145 del 13 luglio 1970 - Verbale

OGGETTO N. 145/70 - Subconcessione al Comune di Fontainemore per derivazione di acqua dalle sorgenti Fornas, in Comune di Issime, per gli usi potabili ed igienici del capoluogo e delle frazioni Coré, Barme, Colombit, Creux ed Espaz.

L'Assessore ai lavori pubblici, ROLLANDOZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di subconcessione al Comune di Fontainemore per derivazione di acqua dalle sorgenti Fornas, in Comune di Issime, per gli usi potabili ed igienici del capoluogo e delle frazioni Coré, Barme, Colombit, Creux ed Espaz, come da relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 13 luglio 1970:

Con domanda 7.12.1968 il Sindaco del Comune di Fontainemore ha chiesto la subconcessione di captare mod. 0,01 di acqua dalla sorgente Fornas, in Comune di Issime, in aggiunta ai mod. 0,05 già subconcessi con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 in data 5/6/1967 a scopo potabile per il Capoluogo e le frazioni Coré, Barme, Colombit, Creux ed Espaz, in Comune di Fontainemore.

La domanda è corredata dal progetto in data 10.12.1968 a firma del Dr. Ing. Luciano Chamois.

Si dà atto che le sorgenti di Fornas sono iscritte al n. 13 del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23/10/1957 (G.Uff. 22.5.1958 n. 122).

ISTRUTTORIA: Il Magistrato per il Po, di Parma, ha rilasciato il proprio nulla-osta all'accoglimento della domanda di cui si tratta con nota n. 320/III in data 16/1/1969.

L'avviso di presentazione della domanda è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 16 in data 29.3.1969 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni) n. 81 in data 29/3/1969 senza dar luogo a presentazioni di domande incompatibili e concorrenti. Con ordinanza n. 75 in data 30 aprile 1969 è stato poi disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato LL.PP. della Regione per giorni 15 consecutivi, decorrenti dal 12/5/1969, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Copia dell'ordinanza è stata affissa per il periodo predetto di 15 giorni all'Albo Pretorio dei Comuni di Fontainemore e di Issime e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, al Magistrato del Po di Parma, all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, alla sezione idrografica per il Po di Torino, al Comando Militare Territoriale di Torino, alla Direzione del Demanio 1° Zona Aerea Territoriale di Milano, all'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour, all'E.N.E.L., Compartimento di Torino, all'Assessorato Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

La pubblicazione dell'ordinanza non ha dato luogo alla presentazione di opposizioni.

L'Amministrazione Generale dei Canali Demaniali di irrigazione (Canali Cavour) ha rilasciato il proprio nulla-osta alla subconcessione con nota n° 1/3485 in data 19.5.1969.

La visita locale d'istruttoria è avvenuta regolarmente il giorno 12.6.1969 come stabilito nell'ordinanza d'istruttoria ed alla medesima hanno partecipato i seguenti Signori:

- Vercellin Nourrissat Ines - applicata presso il Comune di Fontainemore;

- Geom. Michele Gonrad dell'Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

In sede di visita d'istruttoria nessuna opposizione è stata presentata.

CONSISTENZA DELLE OPERE PROGETTATE

Si prevede di derivare le sorgenti di Fornas mediante costruzione di una galleria filtrante. La captazione avviene mediante filtraggio ed adduzione del canale adduttore che convoglia le acque verso l'opera di presa.

Con tale opera si potrà derivare una portata di 6 l/sec. di cui 5 l/sec. già subconcessi con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 in data 5/6/1967.

L'opera di presa è costituita da un fabbricato nel quale è ricavata la vasca di arrivo, la vasca di sedimentazione e la camera di carico. Nella parte anteriore è ricavata la camera di manovra, dalla quale passano la condotta principale ed i canali di scarico con le condotte di scarico. Le tubazioni sono costituite da tubi in acciaio privi di saldature, interamente bitumati e rivestiti internamente con rivestimento fibrocementizio e collegate tra loro con giunti a bicchiere.

La lunghezza delle tubazioni risulta di ml. 5.195 ed il diametro varia da mm.100 a 50 mm. Sul percorso verrà costruito un serbatoio della capacità di 100 mc. completamente interrato e protetto.

Per la popolazione residente il consumo è di 180 l/abit/giorno, mentre per la popolazione fluttuante è di 240 l/abit/giorno.

CALCOLO DELLA PORTATA

Abitanti residenti al 2015 n. 593

litri giorno abitante l. 180

litri giorno complessivi 106.720

Abitanti fluttuanti al 2015 n. 668

litri giorno per abitante l. 240

litri giorno complessivi 160.320

Consumi medi per usi civili l/giorno 32.000

Perdite 10% 29.900

Totale l/giorno (106.740+160.320+32.000+29.900) = 328.960

pari a l/secondo 3,81

che risulta la portata annua media, mentre la portata media giornaliera nel giorno di massimo consumo sarà di l/sec. 5,71 con una portata massima di l/sec. 8,58.

Per il proporzionamento dell'acquedotto si adotta pertanto una portata di l/sec. 6, arrotondando la portata giornaliera da 5,71 a 6 l/sec., di cui 5 l/sec. già subconcessi con Decreto n. 185 in data 5/6/1967. Restano pertanto da subconcedere l/sec. 1 richiesti con domanda in data 7/12/1968, oggetto della presente istruttoria.

Le sorgenti Fornas sono in grado di soddisfare tale richiesta, risultando, da dati forniti dall'Ufficio Idrografico del Po di Torino, che la portata alla data del 18/1/1968 era di l/sec. 10,00.

CONDIZIONI GENERALI

L'utilizzazione delle acque delle sorgenti Fornas corrisponde ad una reale necessità per i bisogni potabili del Capoluogo e delle frazioni di Coré, Barme, Colombit, Creux ed Espaz.

Le modalità di captazione e delle condotte di adduzione sono da ritenersi idonee allo scopo e quindi da approvarsi.

La subconcessione richiesta può essere, pertanto, rilasciata.

RICHIAMI A LEGGI E REGOLAMENTI

Nel disciplinare sono state inserite le solite clausole generali.

DURATA DELLA SUBCONCESSIONE

Trattandosi di variante non sostanziale alla subconcessione assentita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 in data 5/6/1967, tale subconcessione avrà la stessa durata della precedente e pertanto la scadenza della medesima avverrà il 4/6/1997.

CANONE

Non è dovuto alcun canone ai termini dell'art. 9 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, in quanto trattasi di acque destinate ad uso pubblico.

Il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 3167 in data 18.5.1970, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.

Si propone, pertanto, che il Consiglio Regionale

DELIBERI

1°) di subconcedere al Comune di Fontainemore di derivare dalla sorgente Fornas, in Comune di Issime, moduli 0,01 (litri 1 al minuto secondo) di acqua per usi igienici e potabili, in aggiunta ai moduli 0,05 già subconcessi con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 in data 5/6/1967;

2°) di autorizzare l'emissione del relativo decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale;

3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme da versare dal Comune di Fontainemore alla Tesoreria della Regione:

a) Lire 20.000 (ventimila) a titolo di cauzione, pari al minimo stabilito dall'art. 5 ultimo comma della legge 21.12.1961 n. 1501, somma che sarà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;

b) Lire 10.000 (diecimila) quale contributo pari al quarantesimo del canone di cui all'art. 7 comma secondo del T.U. 11/12/1933 n. 1775, corrispondente al minimo prescritto dall'articolo 3 della legge 21.12.1961 numero 1501, somma da introitare al Capitolo 34 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere");

c) Lire 50.000 (cinquantamila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato ai LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al capitolo 183 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e di miniere").

(Segue disciplinare) (...Omissis...)

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai lavori pubblici, ROLLANDOZ;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatré);

DELIBERA

1°) di subconcedere al Comune di Fortainemore di derivare dalle sorgenti Fornas, in Comune di Issime, moduli 0,01 (litri 1 al minuto secondo) di acqua per usi igienici e potabili, in aggiunta ai moduli 0,05 già subconcessi con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 in data 5.6.1967;

2°) di autorizzare l'emissione del relativo decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale;

3°) di ordinare o di accertare l'introito delle seguenti somme da versare dal Comune di Fontainemore alla Tesoreria della Regione:

a) Lire 20.000 (ventimila) a titolo di cauzione, pari al minimo stabilito dall'art. 5 - ultimo comma - della legge 21.12.1961 n. 1501, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;

b) Lire 10.000 (diecimila) quale contributo pari al quarantesimo del canone di cui all'art. 7 - comma 2° - del T.U. 11.12.1933 n. 1775, corrispondente al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501, somma da introitare al capitolo 34 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere");

c) Lire 50.000 (cinquantamila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Acque e miniere dell'Assessorato ai Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al capitolo 183 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e di miniere").

(Segue disciplinare)

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza è vincolata la subconcessione al Comune di Fontainemore di captare le acque delle sorgenti Fornas, in Comune di Issime, per gli usi potabili ed igienici del Capoluogo e delle frazioni Coré, Barme, Colombit, Creux ed Espaz del Comune di Fontainemore.

(Domanda in data 7/12/1968 del Sindaco del Comune di Fontainemore).

Art. 1

QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità di acqua da derivare da parte del subconcessionario Comune di Fontainemore dalle sorgenti di Fornas, in Comune di Issime, resta fissata in misura costante e continua in mod. 0,01 (litri 1 al minuto secondo), in aggiunta ai 0,55 già subconcessi con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 in data 5/6/1967.

L'acqua derivanda dovrà servire esclusivamente per gli usi potabili ed igienici del Capoluogo e delle frazioni Coré, Barme, Colombit, Creux ed Espaz del Comune di Fontainemore.

Art. 2

MODALITÀ DI PRESA DELL'ACQUA

L'impianto potabile, del tipo a gravità, avrà le prese costituite da cunicoli filtranti completamente incassati nel terreno, allo scopo di permettere di drenare tutta l'acqua che attualmente sottopassa le polle di affioramento.

Nella vasca di partenza, provvista di scaricatore di fondo, verrà a pescare, staccata dal fondo, la condotta di derivazione dell'acqua del diametro di mm. 100.

Adiacente alla vasca di partenza è sistemata una camera di manovra delle valvole di presa dell'acqua e degli scaricatori di fondo.

Le opere suddette dovranno essere di massima eseguite in conformità del progetto a firma Dott. Ing. Luciano Chamois in data 10 dicembre 1968, facente parte del presente disciplinare e costituito da una relazione e da n. 5 tavole di disegni.

Art. 3

CONDOTTE DI ADDUZIONE DELL'ACQUA

Dalla vasca di presa (quota 908,46), di cui al precedente articolo 2, si dipartiva la condotta dell'acquedotto, costituita da una tubazione metallica del diametro di mm. 100 dello sviluppo di circa ml. 940. A quota 878 vi sarà una diramazione per la frazione Coré Superiore, del diametro di mm. 37 e della lunghezza di ml. 322, ed una diramazione per Coré ed il serbatoio, del diametro di mm. 70 e della lunghezza di ml. 355 circa. Dal serbatoio situato a quota 872,42 sino alla diramazione (quota 846,8) per le frazioni Balme, Colombit e Creux la condotta ha un diametro di mm. 90 ed una lunghezza di ml. 181. La diramazione suddetta ha un diametro che varia da mm. 70 a mm. 50 ed una lunghezza complessiva di ml. 987 circa.

Dalla quota 846,8 la condotta prosegue per le frazioni Niana-Espaz e Capoluogo, con un diametro variabile da mm. 90 a mm. 70 ed una lunghezza di circa ml 2414. Le opere suddette dovranno essere di massimo costruite in conformità del progetto richiamato al precedente articolo 2.

Art. 4

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

L'Amministrazione subconcedente si riserva la facoltà di prescrivere l'installazione di un venturimetro sulle condotte di presa per la misura della portata della condotta qualora risultasse un gettito della sorgente più elevato di quello subconcesso.

Art. 5

GARANZIE DA OSSERVARE

Saranno eseguite e mantenute a carico del Comune subconcessionario tutte le opere necessarie per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, nonché per la difesa della proprietà interessata dall'impianto e ciò tanto se la necessità di dette opere si riconosca durante i lavori, quanto se verrà accertata in appresso.

In tutti i tratti rettilinei della condotta, anche se interrati, dove la pendenza sia dell'ordine del 0,30, il Comune subconcessionario resta obbligato a costruire opportuni blocchi di ancoraggio intermedi. Analoghi blocchi di ancoraggio dovranno essere costruiti nei punti in cui le livellette delle condotte presentino cambiamenti sia planimetrici che altimetrici.

Per i sotto attraversamenti con le condotte di torrenti interessati dal progetto il Comune subconcessionario dovrà provvedere alle necessarie opere di sicurezza e di igiene.

Art. 6

CONDIZIONI PARTICOLARI

Nell'interesse ed a tutela del patrimonio silvano, è fatto obbligo al Comune subconcessionario, prima di procedere ad opere di scavo, di chiedere la prescritta autorizzazione all'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione della Valle d'Aosta.

Nell'attuazione dei lavori e nell'esercizio dell'acquedotto, il Comune subconcessionario è tenuto ad attenersi alle norme tecnico igieniche vigenti in materia di acquedotti, nonché alle norme che potranno essere prescritte dalla competente Autorità sanitaria.

Art. 7

TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, il Comune subconcessionario dovrà iniziare i lavori entro mesi 12 dalla data del Decreto di subconcessione e dovrà portarli a termine entro mesi 30 dalla data stessa.

Art. 8

COLLAUDO LAVORI

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio Regionale Acque e Miniere, qualora non vi siano ragioni ed eccezioni contrarie, potrà autorizzare l'esercizio dell'acquedotto, dandone atto sul certificato di collaudo. Qualora l'Ufficio predetto riconosce la necessità di ulteriori lavori o di modifiche alle opere esistenti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa attuarsi l'esercizio dell'acquedotto.

Art. 9

DURATA DELLA SUBCONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione avrà la stessa durata della subconcessione data con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 in data 5/6/1967, in quanto trattasi di variante non sostanziale della subconcessione stessa. La subconcessione avrà, pertanto, scadenza al 4/6/1997 e potrà essere rinnovata, qualora al suo termine persistano i fini che l'hanno assentita e non ostino ragioni di pubblico interesse.

Art. 10

CANONE

Trattandosi di derivazione per usi potabili ed igienici nessun canone è dovuto a termine dell'articolo 9 dallo Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26/2/1948 n. 4.

Art. 11

PAGAMENTO E DEPOSITI

Il Comune subconcessionario, all'atto della firma del presente disciplinare, ha dimostrato con la produzione delle relative quietanze di aver effettuato alla Tesoreria della Regione Valle d'Aosta, presso la Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino, i versamenti delle seguenti somme:

a) lire 20.000 (ventimila) a titolo di cauzione, pari al minimo stabilito dall'art. 5 ultimo comma, della legge 21 dicembre 1961 n° 1501, come da quietanza n° in data .

Tale somma sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione.

b) il pagamento di £. 10.000 (diecimila) per il contributo del quarantesimo del canone di cui all'art. 7, comma secondo, del Testo Unico sulle acque 11/12/1933 n° 1775, pari al minimo prescritto dall'articolo 3 della legge 21/12/1961 n° 1501, come da quietanza n° in data .

Art. 12

RICHIAMI A LEGGI E REGOLAMENTI

Il Comune subconcessionario è tenuto alla piena osservanza delle condizioni e norme del presente disciplinare, delle disposizioni del Testo Unico sulle acque, approvato con R.D. 11/12/1933 n° 1775, e delle relative norme regolamentari, nonché delle Leggi Regionali 8/11/1956 n° 4 e n° 5 in materia di acque pubbliche.

È tenuto, altresì, all'osservanza delle prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 13

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge, il Comune subconcessionario elegge il proprio domicilio nella sede del Municipio di Fontainemore.