Oggetto del Consiglio n. 244 del 31 ottobre 1970 - Verbale
OGGETTO N. 244/70 - Designazione di cinque sindaci di Comuni della Regione per la integrazione del Comitato Regionale dei prezzi nello svolgimento dei nuovi compiti attribuiti ai Comitati provinciali dei prezzi (art. 19 della Legge 22 dicembre 1969 n. 964).
Il Presidente, MONTESANO, dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta di designazione di cinque Sindaci di Comuni della Regione per la integrazione del Comitato regionale dei prezzi nello svolgimento dei nuovi compiti attribuiti ai Comitati Provinciali dei Prezzi (art. 19 della legge 22 dicembre 1969 n. 964), proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7 e 9 ottobre 1970:
L'articolo 22 del Testo Unico per la finanza locale 14.9.1931 n. 1175, sostituito dall'articolo 19 della Legge 22.12.1969 n. 964, dispone quanto segue:
"Le imposte di consumo sono applicate entro i limiti indicati all'articolo 95 secondo le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi stabiliti dal Ministero delle Finanze, sentita una Commissione composta da un rappresentante dei Ministeri delle Finanze e dell'Industria e del Commercio, da un rappresentante dell'Istituto Centrale di Statistica e da tre rappresentanti dei Comuni designati dall'Associazione nazionale Comuni d'Italia. La determinazione dei valori medi è effettuata ogni anno in base alla media dei prezzi al minuto, non computata l'imposta e con riferimento al precedente periodo 1° ottobre - 30 settembre.
Su motivata proposta dei Comitati Provinciali dei Prezzi, integrati da cinque Sindaci nominati dal Consiglio Provinciale, i valori medi possono essere differenziati, per determinate Province e gruppi di Comuni, in relazione a particolari situazioni locali. Le relative proposte, che possono riguardare anche la classificazione e la qualificazione dei generi, debbono pervenire al Ministero delle Finanze entro il 30 giugno di ogni anno.
Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nell'articolo 95, il Comune stabilisce, con apposita tariffa, in cifra concreta, l'entità dell'imposta per unità di misura, applicabile al successivo 1° gennaio.
Le tariffe, da adottare senza limiti di tempo, non possono essere modificate che mediante deliberazioni del competente organo comunale, debitamente approvate".
Con le soprariportate disposizioni, ed in particolare con il terzo comma, viene attribuito ai Comitati provinciali dei prezzi, previsti dall'articolo 3 del D.L.L. 19.10.1944 n. 247 e integrati da cinque Sindaci, un nuovo e delicato compito, consistente nella formulazione di proposte differenziate per quanto riguarda la classificazione e la qualificazione dei generi assoggettabili alle imposte comunali di consumo, nonché per quanto attiene alla determinazione dei relativi valori medi.
In conformità anche a quanto disposto dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 4 in data 19.5.1970, si rende necessario provvedere alla urgente designazione dei cinque Sindaci che dovranno integrare il locale Comitato Regionale dei Prezzi, designazione che in Valle d'Aosta è di competenza del Consiglio Regionale in quanto nelle Province tale designazione è demandata ai Consigli Provinciali.
Si propone quindi che il Consiglio Regionale,
visto l'articolo 19 della Legge 22 dicembre 1969 n. 964;
vista la circolare del Ministero delle Finanze n. 4 in data 19.5.1970;
visto il D.L.C.P.S. 23 dicembre 1946 n. 532;
deliberi
di designare i cinque Sindaci dei Comuni della Regione che dovranno integrare il Comitato Regionale dei Prezzi nello svolgimento dei nuovi compiti attribuiti ai Comitati Provinciali dei Prezzi dall'articolo 19 della legge 22.12.1969, n. 964.
Intervengono i Consiglieri POLLICINI, che propone i nominativi per la maggioranza, e RAMERA e GERMANO, che propongono i nominativi per la minoranza.
Il Presidente, MONTESANO, invita il Consiglio a votare a schede segrete per la designazione di cinque Sindaci di Comuni della Regione da proporre per la integrazione del Comitato regionale dei prezzi nello svolgimento dei nuovi compiti attribuiti ai Comitato Provinciali dei Prezzi (art. 19 della legge 22 dicembre 1969 n. 964).
Procedutosi alla votazione, a schede segrete, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Manganone, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;
- Una scheda bianca;
- Sig. Gal Battista - Sindaco pro-tempore del Comune di Torgnon: voti riportati: trentuno;
- Sig. Vailler Lorenzo - Sindaco pro-tempore del Comune di La Salle: voti riportati: ventinove;
- Sig. Letey Adolfo - Sindaco pro-tempore del Comune di Doues: voti riportati: ventotto;
- Sig. Ducugnon Vittorio - Sindaco pro-tempore del Comune di Pollein: voti riportati: ventisette;
- Sig. D'Hérin Danilo - Sindaco pro- tempore del Comune di Champdepraz: voti riportati: ventisette.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, proclama designati e da proporre per la integrazione del Comitato regionale dei prezzi nello svolgimento dei nuovi compiti attribuiti ai Comitati Provinciali dei Prezzi (art. 19 della legge 22 dicembre 1969 n. 564) i nominativi dei seguenti cinque Sindaci di Comuni:
- Sig. D'Hérin Danilo - Sindaco pro-tempore di Champdepraz;
- Sig. Ducugnon Vittorio - Sindaco pro-tempore di Pollein;
- Sig. Gal Battista - Sindaco pro-tempore di Torgnon;
- Sig. Letey Adolfo - Sindaco pro-tempore di Doues;
- Sig. Vailler Lorenzo - Sindaco pro-tempore di La Salle.
Il Consiglio prende atto.
