Oggetto del Consiglio n. 157 del 10 dicembre 1956 - Verbale

OGGETTO N. 157/56 - NORME PER LA DISTRIBUZIONE DI CONTINGENTI DI ATTREZZI AGRICOLI IN ESENZIONE FISCALE (Comunicazione dell'Assessore all'Industria e Commercio).

L'Assessore all'Industria e Commercio, MARCHIANDO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente l'approvazione di norme per la distribuzione di contingenti di attrezzi agricoli in esenzione fiscale:

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Il Consiglio regionale con deliberazione n. 95 in data 22 giugno 1956 ha approvato il regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3-6-1949, n. 623, per la immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale.

L'articolo 15 del menzionato regolamento dispone tra l'altro quanto segue:

a) - primo comma:

L'assegnazione e la distribuzione al consumo dei generi contingentati sono effettuate secondo le norme seguenti e nelle misure approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'Industria e Commercio, in relazione alle disponibilitą dei contingenti annui e alle necessitą locali;

b) capoverso lettera 13:

Attrezzatura per l'Agricoltura

I buoni di assegnazione per l'esenzione fiscale per l'attrezzatura per l'agricoltura di provenienza estera e nazionale, saranno concessi dall'Assessore per l'Industria e Commercio a Ditte, Enti o persone che ne facciano richiesta, secondo le norme stabilite dalla Giunta regionale".

In relazione a quanto previsto dalle soprariportate norme di regolamenti, la Giunta regionale, nell'adunanza del 23 novembre 1956 (oggetto n. 2398) ha approvato le seguenti norme per la distribuzione di contingenti di attrezzi per l'agricoltura assegnati normalmente alla Valle d'Aosta, in esenzione fiscale, a' sensi della legge 5-5-1956, n. 525:

1°) il contingente annuo "Attrezzature per l'agricoltura" č ripartito fra:

a) Ditte Commerciali

b) Privati agricoltori

c) Consorzi fra agricoltori

d) Cooperative fra agricoltori

e) Enti e scuole per l'agricoltura

2°) Le Ditte commerciali, le Cooperative e i Consorzi che intendono concorrere alla ripartizione dei contingenti di cui al punto primo, devono presentare istanza all'Assessorato Industria e Commercio - Ufficio Zona Franca - specificando le macchine e gli attrezzi che desiderano importare e indicandone per ognuno il valore.

3°) I privati agricoltori e gli Enti e Scuole per l'agricoltura, che intendono importare direttamente per il loro uso macchine ed attrezzi per l'agricoltura, devono farne domanda, di volta in volta, allo Assessorato Industria e Commercio specificando il tipo di macchina e gli attrezzi agricoli che desiderano importare e indicandone per ognuno il valore.

4°) L'Amministrazione regionale, - Assessorato Industria e Commercio, Ufficio Zona Franca - rilascia i buoni di prelevamento, in relazione alle assegnazioni deliberate, intestandoli al nome del richiedente o a quello dell'effettivo destinatario, se per vendita di merce viaggiante o di importazione diretta.

5°) All'atto della richiesta del "Buono di prelevamento", gli assegnatari sono tenuti a presentare all'Ufficio Zona Franca copia della fattura di acquisto sulla quale devono risultare i seguenti dati: marca e tipo della macchina o dell'attrezzo; numero di matricola del motore; numero di matricola del telaio; valore.

6°) Le Ditte, Enti, Consorzi, o privati, a nome dei quali sono state concesse le assegnazioni, sono responsabili di ogni infedele indicazione.

7°) Le macchine e gli attrezzi agricoli introdotti in esenzione fiscale non possono essere trasferiti fuori dal territorio della Regione.

8°) Gli assegnatari di cui al punto primo debbono, al momento della cessione della macchina o dell'attrezzo, comunicare all'Assessorato Industria e Commercio i seguenti dati:

a) nominativo dell'acquirente;

b) marca e tipo della macchina o dell'attrezzo venduto;

c) numero di matricola del motore e del telaio.

9°) Contro i trasgressori alle norme di cui sopra sono comminate le sanzioni previste dall'articolo 27 del Regolamento per la distribuzione dei generi contingentati e penalitą pecuniarie.

L'applicazione delle sanzioni amministrative non pregiudica quella delle leggi vigenti per i reati in esse contemplati.

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IL CONSIGLIO

prende favorevole atto di quanto comunicato dall'Assessore all'Industria e Commercio, Marchiando.

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