Oggetto del Consiglio n. 130 del 4 ottobre 1956 - Verbale

OGGETTO N. 130/56 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PROCEDURALI PER LA UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE IN VALLE D'AOSTA.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rammenta che il Consiglio regionale, nell'adunanza del 6 aprile 1956 (oggetto n. 58), aveva approvato la emanazione della legge regionale recante norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta.

Informa che il Presidente della Commissione di Coordinamento, al quale la deliberazione consiliare concernente la predetta legge regionale è stata trasmessa per il visto di legittimità, ha restituito senza provvedimento la deliberazione di cui si tratta, negando il visto di legittimità, con la seguente lettera in data 11 maggio 1956, numero 923 di protocollo, trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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"Repubblica Italiana"

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA

Prot. n. 923 Aosta, lì 11 maggio 1956

OGGETTO: Disegno di legge regionale n. 2, in materia di acque pubbliche, approvato dal Consiglio regionale della Valle di Aosta nella adunanza del 6-4-1956, n. 58.

Sig. PRESIDENTE della Giunta

regionale della Valle di Aosta

AOSTA

Dall'esame del disegno di "Legge regionale recante norme procedurali relative all'utilizzazione delle acque pubbliche nella Regione della Valle d'Aosta", approvato con deliberazione di codesto Consiglio regionale in data 6-4-1956, n. 58, si rileva che esso eccede i limiti della facoltà legislativa attribuita alla Regione dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto regionale promulgato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4.

Invero, passando all'esame dei singoli articoli, si osserva quanto segue:

A) Art. 2 - 1° comma - Esso prescrive, fra l'altro, che le domande di concessione e di subconcessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche della Regione, e "così anche le domande per varianti ad utilizzazioni già concesse", debbono essere dirette alla Amministrazione regionale e presentate all'Assessorato dei Lavori Pubblici - Ufficio regionale Acque.

Ciò contrasta, evidentemente, per quanto riguarda le domande per varianti ad utilizzazioni già assentite dallo Stato e sempre che le varianti stesse non implichino un aumento della portata dell'acqua concessa, col secondo comma dell'articolo 7 dello Statuto regionale, il quale ha esplicitamente sottratto alla disponibilità della Regione le acque che alla data del 7 settembre 1945 avevano già formato oggetto di riconoscimento di uso e di concessione.

Inoltre, si rileva l'inesattezza della dizione usata quando si parla di "demanio regionale" per quanto concerne le acque a scoro irriguo e potabile. Lo scrivente ritiene che parlare di demanio regionale delle acque a scopo irriguo e potabile non sia rispondente ad una retta interpretazione degli articoli 5 e 7 della legge costituzionale 26-2-1948, n. 4, citata.

Infatti, con le succitate disposizioni, il legislatore non ha inteso trasferire dal demanio statale a quello regionale la proprietà delle acque a scopo irriguo e potabile - trasferimento che, d'altra parte, non potrebbe essere realizzabile per varie considerazioni tecniche -, bensì i diritti sulle acque pubbliche relativi alle utilizzazioni ad uso iniquo e potabile.

B) Art. 2 - 2° comma - È ovvio che i versamenti, depositi e i canoni relativi alle concessioni di acque di pertinenza del "Demanio regionale" e alle subconcessioní delle acque concesse per novantanove anni alla Regione debbono essere versati, come attualmente avviene, alla Amministrazione regionale.

Non, peraltro, i sovracanoni, che, in base all'articolo 53 del Testo Unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, e in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, debbono essere versati o ai Comuni rivieraschi o ai Consorzi del bacino imbrifero montano della Valle di Aosta, già costituiti per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e per la Provincia di Torino, ai sensi della legge n. 959. La disposizione in parola verrebbe a creare contrasti con gli interessi del Piemonte e perciò la legge regionale è illegittima anche ai sensi del 4° comma dell'art. 31 dello Statuto della Valle d'Aosta.

C) Art. 3 - La norma in esso contenuta, e secondo la quale l'utilizzazione industriale delle acque deve effettuarsi nell'ambito della Regione, è in aperto contrasto con l'art. 117 della Costituzione della Repubblica, con l'art. 120, secondo comma, della Costituzione medesima, coll'art. 2, primo comma, dello Statuto speciale della Valle di Aosta, e successivi articoli 3, primo comma, ed 8, terzo comma, dello Statuto stesso. Si richiama, in particolare, attenzione sullo articolo 3 dello Statuto regionale, il quale ha chiaramente limitata la potestà legislativa della Regione in materia di disciplina delle acque pubbliche ad uso idroelettrico alla sola emanazione di norma di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica.

La norma in esame, invece, verrebbe, fra l'altro, a modificare sostanzialmente e profondamente le vigenti norme statali in materia.

D) Art. 5 - Nella parte in cui si riferisce al Demanio idrico statale e alle varianti ad utilizzazioni in atto assentite dallo Stato, la norma viola apertamente il 2° comma dell'articolo 7 dello Statuto regionale.

Si richiama, al riguardo, quanto è stato osservato per il precedente articolo 2.

L'articolo deve essere modificato precisandosi che la competenza a procedere sulle domande di qualsiasi variante alle utilizzazioni in atto assentite dallo Stato restano di competenza della Amministrazione statale.

E) Art. 6 L'articolo in parola dispone, fra l'altro, che il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla reiezione e all'accoglimento delle domande per varianti ad utilizzazioni in atto già assentite dallo Stato.

Si richiama, al riguardo, quanto è stato rilevato per gli articoli 2 e 5. Anche l'articolo 6 deve essere modificato, precisandosi che la competenza a provvedere sulle domande di qualsiasi variante alle utilizzazioni in atto assentite dallo Stato restano di competenza della Amministrazione statale.

F) Art. 7 - La disposizione contenuta nel detto articolo eccede, a parere dello scrivente, i limiti della potestà legislativa conferiti alla Regione dall'articolo 3 dello Statuto regionale. Il nulla osta dell'Amministrazione regionale per la cessione o trasferimento di piccole e grandi derivazioni ad uso idroelettrico non può, infatti, essere considerato come una semplice norma di attuazione o di integrazione delle vigenti norme del T. U. 11-12-1933, n. 1775. Inoltre, per le concessioni già assentite dallo Stato, la disposizione in parola violerebbe anche il 2° comma dell'articolo 7 dello Statuto stesso.

G) Art. 8 - Deve essere soppresso l'articolo 8 concernente il sovracanone a favore dei Comuni rivieraschi, di cui all'articolo 53 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e ciò per le seguenti due considerazioni:

a) non sarebbe possibile adottare, limitatamente alla Regione di Aosta, un criterio diverso da quello costantemente applicato in tutto il territorio della Repubblica per quanto concerne il raggio di 15 km., della energia trasportata dai Comuni rivieraschi; tale raggio, infatti, secondo la retta interpretazione del citato art. 53, deve essere calcolato non alla sede comunale (come è detto nel disegno di legge in esame) ma dal confine del territorio dei Comuni medesimi al luogo in cui l'energia viene consumata;

b) sembra superfluo imporre alle Società subconcessionarie l'obbligo della denuncia all'Assessorato ai Lavori Pubblici dell'inizio del trasporto dell'energia: a meno che da tale obbligo non sia da desumersi che la Regione ritenga di sua competenza provvedere, per le subconcessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, alla liquidazione e ripartizione del sovracanone in questione.

Ma tale tesi non potrebbe essere condivisa dal Ministero delle Finanze: infatti, dati i particolari scopi che il sovracanone di cui trattasi intende perseguire, nonché la sua specifica natura giuridica, e soprattutto considerato che il provvedimento di liquidazione e di ripartizione del sovracanone stesso è, dalla legge, rimesso, anche per quanto concerne la misura da applicare: alla discrezionalità del Ministero delle Finanze per la prudente valutazione, tra l'altro, degli interessi sia degli Enti locali che di quelli nazionali, lo scrivente ritiene che, neanche per le subconcessioni delle grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico, la Regione possa, ai sensi degli articoli 3 e 4 dello Statuto, avere competenza in tale materia.

Per i motivi suddetti, a norma ed agli effetti di cui all'articolo 31, comma 4°, dello Statuto speciale regionale, si rinvia il disegno di legge approvato da codesto Consiglio regionale con deliberazione n. 58, del 6-4-1956.

IL PRESIDENTE

F.to: Avv. Luigi Peano"

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Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara quindi quanto segue:

"La Giunta ha esaminato le osservazioni del Presidente della Commissione di Coordinamento e ha approvato le seguenti osservazioni ed un nuovo progetto della legge stessa, osservazioni che sono state illustrate alla Commissione consiliare per le acque e l'elettricità che le ha accolte.

Il Consiglio è chiamato oggi a pronunciarsi in merito ai rilievi che sono stati fatti dal Presidente della Commissione di Coordinamento e a decidere sulla approvazione, o meno, del nuovo progetto di legge che è stato presentato.

Come voi avete potuto constatare dall'esame dei due progetti di legge, vi sono pochissime differenze, perché abbiamo affermato praticamente i principi che erano già stati affermati dal Consiglio regionale.

Ad ogni modo, io mi permetterò di leggere al Consiglio regionale, le osservazioni che avevo già stilato e mandato alla Commissione consiliare e prego la Segretaria di voler immettere queste osservazioni nel verbale col quale verrà mandato il nuovo progetto alla Commissione di Coordinamento come parte integrante.

Le osservazioni sono le seguenti:

1°) Il Presidente della Commissione di Coordinamento ha rinviato il disegno di legge in questione ritenendo "eccedente i limiti della facoltà legislativa" della Regione. L'opposizione investe il contenuto di talune disposizioni del disegno di legge e la formulazione di alcune di esse. In particolare non è stato mosso alcun rilievo sull'articolo 1 che sancisce l'affermazione del principio più rilevante di ogni altro e cioè che "La Regione... esercita sulle acque pubbliche di cui dispone... tutti i poteri e tutte le attribuzioni già di pertinenza dello Stato". I motivi dell'opposizione sono in massima parte specifici e contingenti, ma vi è un rilievo d'ordine generale che deve essere esaminato e confutato per primo, in quanto comporta l'interpretazione degli articoli 5-7 dello Statuto regionale.

Sostiene infatti il Presidente della Commissione di Coordinamento che "con le succitate disposizioni il legislatore non ha inteso trasferire dal demanio statale a quello regionale la proprietà delle acque a scopo irriguo e potabile - trasferimento che, d'altra parte, non potrebbe essere realizzabile per varie considerazioni tecniche - bensì i diritti sulle acque pubbliche relativi alla utilizzazione a uso irriguo e potabile" e quindi sarebbe inesatta la dizione usata quando si parla di demanio regionale per quanto concerne le acque a scopo irriguo e potabile.

Orbene, pare manifestamente illogica e antigiuridica la distinzione che si è voluta profilare tra "proprietà" delle acque e "diritto" sulle acque relative all'uso irriguo e potabile.

E valga il vero.

"Demanio" è sinonimo di "proprietà" ed anzi, secondo la definizione dell'art. 822 C.C., è la forma più assoluta ed intangibile di "proprietà" qualificata dalla natura del soggetto di questo diritto (Stato, Regione, Provincia, Comune), dalla funzione dei beni che ne formano l'oggetto, e dallo stato di intangibilità e persino di indisponibilità del relativo diritto, per cui ì beni demaniali si contrappongono alle altre categorie di beni appartenenti agli stessi soggetti giuridici catalogati come "beni patrimoniali" (Art. 828 C.C.) che a loro volta si distinguono in beni "patrimoniali indisponibili" e beni "patrimoniali disponibili".

È inoltre risaputo che la formula "proprietà" e "diritto" di proprietà costituisce una tautologia e cioè che non vi è possibilità di distinguere tra proprietà e diritto di proprietà, per cui il trasferimento della proprietà in genere, come del demanio in particolare, non può significare altro che trasferimento dei relativi diritti.

Così è avvenuto miche con la costituzione del demanio regionale disposto dall'art. 5 dello Statuto e non si comprende in verità quali siano le "varie considerazioni tecniche" che renderebbero irrealizzabile il trasferimento delle acque pubbliche in uso di irrigazione e potabili dal demanio dello Stato a quello dello Regione quando ciò si è pur pacificamente realizzato per altri beni demaniali trasferiti dall'uno all'altro demanio in virtù dello stesso articolo 5.

Non vi è nulla poi, nei citati articoli 5-7 dello Statuto, che possa anche solo fornire un qualsiasi appiglio alla tesi, perlomeno strana, del Presidente della Commissione di Coordinamento e particolarmente nell'art. 7 che, tra l'altro, contempla e regola soltanto le acque non trasferite al demanio regionale e quindi una materia del tutto estranea a quella in esame.

La Giunta regionale ritiene pertanto che l'obiezione è priva di fondamento giuridico e che, dichiarando l'art. 5 che "i beni del demanio dello Stato situati nel territorio della Regione... sono trasferiti al demanio della Regione", si è inteso costituire o meglio riconoscere, a favore della Regione e su questi beni, lo stesso diritto assoluto e completo che già spettava allo Stato il quale pertanto ne risulta integralmente spogliato.

E non si può comprendere come possa essere apparsa inesatta ed esorbitante la dizione usata nel disegno di legge per distinguere le acque date in concessione alla Valle da quelle che invece sono state attribuite al suo demanio, dal momento che questa è tra le formalità adottate dalla legge costituzionale, tanto nell'intitolazione che nel corpo dell'articolo 5.

La specificazione è stata fatta soltanto perché, in deroga del principio enunciato nella prima parte dell'articolo stesso, non si è voluto trasferire al demanio regionale tutte le acque pubbliche e cioè già del demanio statale esistenti nella Regione, ma soltanto quelle aventi una determinata utilizzazione e funzione.

La specificazione è servita unicamente a delimitare l'oggetto e non l'effetto del trasferimento da un demanio all'altro, effetto che è uguale per questa categoria di beni demaniali come per tutte le altre contemplate nella prima parte dell'art. 5.

L'uso della espressione "Demanio regionale" con riferimento alle acque pubbliche destinate ad uso irriguo e potabile è perfettamente legittimo e formalmente ineccepibile.

Anche il Ministero dei Lavori Pubblici, nelle sue istruzioni 5 maggio 1952, n. 2066, ha apertamente riconosciuto questa nuova situazione giuridica con le espressioni "acque trasferite al Demanio della Regione", "Demanio idrico della Regione", e simili, proprio con riguardo alla Valle d'Aosta (pag. 21 e seguenti).

Dottrina e Giurisprudenza (Consiglio di Stato) hanno concordemente ritenuto che gli ordinamenti delle Regioni a Statuto speciale abbiano costituito un vero e proprio demanio regionale, attribuendo alle Regioni Autonome la titolarità della proprietà e dell'uso di determinati beni prima appartenenti al demanio pubblico dello Stato (v. Falzone - Il Patrimonio regionale - 1951; Crosa - Diritto Costituzionale - 4° edizione 1955 - pag. 389 e seguenti ed ivi bibliografia).

Non sussiste d'altra parte alcuna difficoltà, né di ordine tecnico né di ordine giuridico-formale, ad ammettere che determinate acque pubbliche siano state trasferite dal demanio statale al demanio regionale: a quest'ultimo sono infatti perfettamente applicabili le norme del Codice Civile concernenti la definizione, la funzione e regime giuridico dei beni di pubblico demanio (articoli 822-824).

Per quanto concerne il preteso eccesso dai limiti della funzione legislativa attribuita alla Regione, la affermazione di principio contenuta nell'articolo 1 è tanto più esatta dopo la decisione della Corte Costituzionale n. 22, del 19 luglio 1956, la quale ha affermato nei termini più generali: "La materia delle acque pubbliche e dell'energia elettrica è di competenza della Regione Sarda ai sensi degli articoli 3, lettera b), 4, lettera c), e 6 dello Statuto regionale emanato con legge Costituzionale 26-2-1948, n. 3; pertanto è incostituzionale l'art. 13 del D.P.R. 13-5-1950, n. 327, il quale fa obbligo. alla Regione di provvedere, d'intesa con lo Stato, nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di acque pubbliche e di energia elettrica".

Poiché lo Statuto speciale per la Valle di Aosta contiene, sempre in materia di acque pubbliche, concessioni molto più larghe ed esplicite di quelle dello Statuto. regionale Sardo, mi pare evidente la fondatezza della nostra tesi sulla base dell'ottimo e rassicurante precedente offerto da questa importante decisione della Corte Costituzionale.

2°) Art. 2 - 1° comma - Si è ritenuto in compatibile con l'art. 7 dello Statuto regionale la disposizione contenuta nell'art. 2 - I° comma - del disegno di legge "per quanto riguarda le domande per varianti ed utilizzazioni già assentite dallo Stato" e la stessa considerazione è stata ripetuta per l'identica formula contenuta negli articoli 5- 6 del disegno di legge.

La questione ha già formato oggetto di contestazione giudiziale tra la Regione e il Ministero dei Lavori Pubblici e di decisione da parte del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche di Torino nella nota sentenza 15-12-1953 - 26-1-1954.

Con tale sentenza, infatti, si sono annullati i decreti ministeriali n. 1363, del 9-4-1951, e n. 5309, del 20-12-1951, perché "attraverso la decisione sulle varianti l'affermazione delle stesse ha fatto nel 1951 rientrare nella concessione alla Snia altre diverse acque, sulle quali essa non aveva più alcun potere di disposizione per essere quelle stesse acque, alla data del 7-9-1945, già passate alla Regione".

Rettamente, quindi, si è stabilito nel disegno di legge di assoggettare al controllo degli organi regionali competenti anche le domande "per varianti ad utilizzazioni in atto". Conviene tutt'al più completare e chiarire tale formula specificando che le varianti contemplate sono quelle che comportano utilizzazioni d'acqua di spettanza della Regione; converrebbe aggiungere, "ad abundantiam", che devono essere sottoposte all'esame degli organi regionali anche le domande di varianti relative a concessioni e subconcessioni già assentite dalla Regione.

Per cui la formula dell'art. 2 del disegno di legge può essere così rettificata: "I poteri e le attribuzioni di cui al precitato articolo 1 sono esercitati dagli organi della Regione. Le domande di concessione e di subconcessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche della Regione, e così anche le domande per varianti ed utilizzazioni in atto già autorizzate dalla Regione stessa, ovvero assentite dallo Stato ma che comportino l'impiego di acque di spettanza della Regione, debbono essere dirette all'Amministrazione regionale e presentate allo Assessorato ai Lavori Pubblici - Ufficio regionale Acque". E così anche per quanto riguarda il 2° comma dello stesso articolo, la Giunta ha osservato che la eccezione sollevata circa il versamento alla Regione dei canoni e altri gravami fiscali può essere rimossa purché si specifichi che dovrà trattarsi di canoni e di gravami fiscali di spettanza della Regione.

L'ultimo comma dell'art. 2 dovrebbe, quindi, essere formulato come segue: "I versamenti e i depositi attinenti alla istruttoria delle domande stesse, nonché i canoni e altri gravami fiscali, di spettanza della Regione, debbono essere effettuati alla. Tesoreria della Amministrazione regionale".

3°) Art. 3 - È stato rilevato che la norma contenuta nell'art. 3 del disegno di legge, secondo la quale la utilizzazione industriale delle acque deve effettuarsi nell'ambito della Regione, sarebbe in aperto contrasto con le norme costituzionali e con le disposizioni dello Statuto regionale e, comunque, eccederebbe la facoltà legislativa della Regione.

La Giunta ha rilevato che, con tale formulazione, non si intendeva esprimere il concetto che l'utilizzazione industriale delle acque della Regione dovesse strettamente verificarsi nell'ambito del territorio della Regione stessa, ma sibbene, con riferimento al piano del Comitato Misto, che tale utilizzazione industriale dovesse verificarsi, nell'ambito del territorio, in armonia con il detto piano.

Basterà quindi invertire l'ordine delle parole per rendere più chiaro il concetto presentando l'articolo come segue: "Il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta costituisce un unico bacino idrografico montano e l'utilizzazione industriale delle sue acque, nell'ambito del territorio stesso, deve effettuarsi in armonia al " piano generale di utilizzazione " disposto dal Comitato Misto" di cui al 3° comma dell'art. 8 dello Statuto regionale.

4°) Articoli 5 - 6 - Le osservazioni fatte in merito agli articoli 5-6 del disegno di legge non hanno più significato dopo la precisazione fatta nel 1° comma dell'art. 2, per cui le varianti a concessioni autorizzate dallo Stato sono quelle che comportano impiego di acque di spettanza della Regione.

Basterà quindi che negli articoli 5-6 si aggiunga il riferimento al precedente art. 2.

5°) Articolo 7 - Per quanto concerne le osservazioni mosse all'art. 7 del disegno di legge, riguardante il trasferimento della proprietà di una utenza, la Giunta ritiene che, per superare l'ostacolo (posto che vi sia), sono da distinguersi le utenze da essa assentite da quelle assentite dallo Stato.

In tal modo, come appare dal testo dell'articolo modificato, non sarà più possibile imputare alla Regione di aver ecceduto i limiti della potestà legislativa conferita dall'art. 3 dello Statuto regionale, in quanto rientra nel suo diritto subordinare il trasferimento della proprietà di una utenza dello Stato da un titolare all'altro al rilascio del proprio nulla osta, considerato che, essendo interessata nella riscossione dei 9/10 del canone afferente all'utenza, la Regione deve pur rendersi conto della posizione morale ed economica del nuovo utente.

Risulterà così chiaramente che le attribuzioni dell'Amministrazione statale per le concessioni già da essa assentite prima del 7 settembre 1945 non sono per nulla menomate, ma che, peraltro, la Regione non deve essere estromessa del tutto quando si verifica un mutamento nelle concessioni stesse che, indubbiamente, può incidere sui suoi particolari interessi e diritti.

6°) Articolo 8 - In merito alle due eccezioni sollevate, una circa la determinazione della distanza dei 15 km. del trasporto di energia elettrica, l'altra circa la denuncia da farsi all'Assessorato ai LL.PP. dell'energia elettrica trasportata, la Giunta osserva:

a) con il criterio espresso nella legge regionale di riferire i 15 km. alla sede comunale, si intendeva unicamente riservare all'Amministrazione regionale i compiti istruttori e preparatori che prima erano in materia devoluti all'Ufficio del Genio Civile ed inoltre conseguire una semplificazione nel calcolo e una maggiore sicurezza nel risultato senza peraltro violare qualsiasi disposizione di legge, dappoiché il diverso criterio ricordato e sostenuto dal Presidente della Commissione di Coordinamento è soltanto il frutto di un "praticato" e non di una "norma legislativa" vincolante per la Regione;

b) la denuncia, da farsi all'Assessorato ai Lavori Pubblici, dell'energia elettrica trasportata, non era intesa a sostituire la Regione al Ministero delle Finanze nella liquidazione del sovracanone, ma unicamente perché fosse affermata la competenza della Regione ad istruire le pratiche del sovracanone, in luogo dell'Ufficio del Genio Civile per le subconcessioni rilasciate dalla Regione.

In vista, però, del progetto di legge già approvato dalla Camera col quale si modifica l'art. 53 del T. U. sulle acque, mi pare opportuno limitare l'art. 8 alla prima parte riguardante le istruttorie delle utenze in sub-concessione".

Il Consigliere MANGANONI premette che la questione delle acque pubbliche per la Valle d'Aosta è importante quanto le questioni della zona franca, della potestà normativa e della lingua francese.

Dichiara che la Commissione di Coordinamento, nel negare il visto di legittimità alla deliberazione n, 58, del 6-4-1956, - con la quale era stata approvata l'emanazione della legge regionale recante norme procedurali per l'utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta, ha tentato di non riconoscere i diritti della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche, diritti che sono sanciti nello Statuto regionale.

Osserva, in proposito, che desidererebbe conoscere la posizione assunta dal rappresentante della Regione in seno alla Commissione di Coordinamento sia per quanto riguarda la richiamata deliberazione consiliare che per quanto riguarda altri casi in cui la Commissione di Coordinamento ha restituito, senza provvedimento, deliberazioni assunte dal Consiglio regionale.

Rammenta che, nel passato, non sempre i Consiglieri della sinistra hanno concordato sulle proposte e sull'operato della Giunta e, conseguentemente, della maggioranza consiliare.

Rileva che, nel presente caso, i Consiglieri della sinistra approvano pienamente la tesi sostenuta dalla Giunta e si associano all'azione del Presidente della Giunta stessa, trattandosi di tutelare i diritti della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche, perché la loro posizione è di assoluta intransigenza allorquando si tratti di fare rispettare lo Statuto regionale.

Prega il. Presidente della Giunta di persistere nella sua azione di difesa dei diritti della Valle d'Aosta sia nel presente caso come in ogni altro caso in cui si tenti di disconoscere tali diritti.

Conclude, dichiarando che non bisogna assolutamente permettere che la Commissione di Coordinamento cerchi di intaccare i diritti. della Regione sanciti dallo Statuto regionale.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, premesso che intende fare due precisazioni in risposta ai rilievi fatti dal Consigliere Manganoni, dichiara che non soltanto il gruppo consiliare della sinistra, ma tutto il Consiglio è intransigente allorquando si tratti di riaffermare e difendere i diritti sanciti dallo Statuto.

Circa il rilievo fatto dal Consigliere Manganoni in merito al comportamento del rappresentante della Regione in seno alla Commissione di Coordinamento, ritiene che tale rilievo sia stato fatto poiché il Consigliere Manganoni non ha tenuto presente il penultimo capoverso dell'articolo 31 dello Statuto regionale, il quale dice: "Il rappresentante del Ministero dell'Interno, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio della Valle ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio della Valle nel termine fissato per l'apposizione del visto".

Osserva che risulta evidente da tale capoverso che il rappresentante della Regione non ha alcuna competenza in materia di procedura per il controllo sulle leggi, in quanto è soltanto il Presidente della Commissione di Coordinamento, quale rappresentante del Ministero dell'Interno, che ha la facoltà di rinviare al Consiglio regionale, nel termine fissato per l'apposizione del visto, le leggi regionali, quando ritenga che eccedano la competenza della Regione o contrastino con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni.

Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX déclare que, tout en approuvant les observations que la Junte propose de faire au Président de la Commission de Coordination au sujet de la loi en question, elle s'abstiendra d'exprimer son vote, étant donné que la question de l'utilisation juridique ou économique des concessions hydroélectriques n'a pas encore été définie.

Monsieur le Président de la Junte, BONDAZ, communique que la question de l'utilisation juridique ou de l'utilisation économique est encore actuellement "sub iudice" dans une cause que la Région a auprès du Tribunal Supérieur des Eaux Publiques, cause qui sera décidée vers le 15 du mois d'octobre.

Il remarque que la question de l'utilisation n'a rien à que faire avec cette loi, étant donné que, lorsqu'on parle d'utilisation d'eaux, il est sous-entendu que l'on parle d'utilisation économique et non d'utilisation juridique.

Il répète que cette question sera étudiée par les organes judiciaires et n'a rien à voir avec la loi en discussion, qui se rapporte aux normes procédurales pour l'utilisation des eaux publiques en Vallée d'Aoste.

Il rappelle que cette loi a déjà été approuvée avec la même formulation dans la séance du 6 avril 1956 et qu'elle est maintenant soumise nouvellement à l'approbation du Conseil sans aucune modification substantielle.

Il remarque que le Président même de la Commission de Coordination n'a fait aucune observation au sujet de la question de l'utilisation juridique ou de l'utilisation économique.

Il Presidente, PAREYSON, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere ha osservazioni o rilievi da fare di carattere generale sul disegno di legge regionale nel suo complesso, dichiara aperta la discussione sui singoli articoli del disegno di legge stesso.

Articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 - Si dà atto che gli articoli contro indicati sono approvati, ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione, dal Consiglio nel testo proposto, astenutosi dalla votazione il Consigliere Signora Perruchon Maria Celeste Vedova Chanoux (Consiglieri presenti: 32 (trentadue); votanti: 31 (trentuno).

Articolo 7 - Il Presidente della Giunta, BONDAZ, ritiene che, per il miglioramento del testo dal punto di vista puramente formale, sia opportuno che la frase "Le utenze di piccole e grandi derivazioni", che ricorre tanto al primo quanto al secondo capoverso, sia rettificata come segue: "Le utenze aventi ad oggetto piccole e grandi derivazioni".

Propone pure, sempre agli effetti puramente formali, che, nell'ultima parte del 2° capoverso, la frase "... senza che anche l'Amministrazione regionale abbia dato prescritto nulla osta al riguardo", sia rettificata in "senza il nulla osta dell'Amministrazione regionale". Ritiene che tale dizione sia più esatta.

Si dà atto che il Consiglio concorda sulle menzionate proposte del Presidente della Giunta ed approva, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: trentuno; - astenutosi dalla votazione il Consigliere Signora Perruchon Vedova Chanoux), l'articolo 7 modificato nel seguente testo definitivo: "Le utenze aventi ad oggetto piccole e grandi derivazioni, debitamente assentite dalla Amministrazione regionale, non possono essere cedute, in tutto o in parte, senza che gli interessati abbiano ottenuto il nulla osta della Amministrazione stessa, previa richiesta motivata.

Pure per le utenze aventi ad oggetto piccole e grandi derivazioni assentite dallo Stato non può essere autorizzata la cessione, a termine dell'articolo 20 del T. U. 11-12-1933, n. 1775, senza il nulla osta dell'Amministrazione regionale.

I subingressi nelle domande di concessione o subconcessione non sono validi senza il nulla osta dell'Amministrazione regionale".

Articoli 8 e 9 - Si dà atto che gli articoli contro indicati sono approvati, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio nel testo proposto (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: trentuno; astenutosi il Consigliere Signora Perruchon Vedova Chanoux), previ chiarimenti forniti dal Presidente della Giunta, BONDAZ, in merito all'articolo 8, su richiesta del Consigliere CHABOD Renato.

Il Presidente, PAREYSON, invita quindi il Consiglio ad approvare, con votazione segreta, il testo del disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO

- richiamata la propria deliberazione n. 58, in data 6 aprile 1956;

- veduti i rilievi formulati dal Presidente della Commissione di Coordinamento con lettera 11 maggio 1956, protocollo n. 923;

- concordando sulle osservazioni illustrate dal Presidente della Giunta regionale, Bondaz, e sulla proposta di emanazione della legge regionale in esame con le lievi varianti proposte al Consiglio;

- visti gli articoli 2 (lettera m), 3 (lettera d), 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 31 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

- con voti favorevoli trenta, espressi con votazione a scrutinio segreto (Consiglieri presenti: trentuno; Consiglieri votanti: trenta; Consiglieri astenutisi dalla votazione: uno);

Delibera

di approvare, ai sensi dei sopramenzionati articoli dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la emanazione della legge regionale recante norme procedurali per l'utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta, nel seguente nuovo testo:

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Disegno di legge regionale n. 7

Legge regionale n.

Norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta.

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Visto lo Statuto speciale per la Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4;

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione della Valle d'Aosta esercita sulle acque pubbliche di cui dispone in base al D.L.T. 7-9-1945, n. 546, e allo Statuto regionale, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4, siano esse in concessione novantanovennale, ovvero appartenenti al Demanio regionale, tutti i poteri e tutte le attribuzioni già di pertinenza dello Stato.

Le concessioni e subconcessioni che la Regione può rilasciare per l'utilizzazione di dette acque sono disciplinate dalle norme legislative della Repubblica integrate dalle norme della presente legge regionale e dalle eventuali successive.

Art. 2

I poteri e le attribuzioni di cui al precedente articolo 1 sono esercitati dagli Organi della Regione.

Le domande di concessione e di subconcessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche della Regione, e così anche le domande per varianti ad utilizzazioni in atto già autorizzate dalla Regione stessa, ovvero assentite dallo Stato, ma che comportino impieghi di acque di spettanza della Regione, debbono essere dirette all'Amministrazione regionale e presentate all'Assessorato ai LL.PP. - Ufficio regionale Acque.

I versamenti ed i depositi attinenti alle istruttorie delle domande suddette, nonché i canoni ed altri gravami fiscali di spettanza della Regione, debbono essere effettuati alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale.

Art. 3

Il territorio della Regione Autonoma "Valle d'Aosta" costituisce un unico bacino idrografico montano e l'utilizzazione industriale delle sue acque, nell'ambito del territorio stesso, deve effettuarsi in armonia al "Piano generale di utilizzazione" disposto dal "Comitato Misto", di cui al 3° comma dell'articolo 8 dello Statuto regionale.

Art. 4

Il "Piano generale" stabilito dal Comitato Misto ed i suoi eventuali aggiornamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le domande non corrispondenti alle direttive del "Piano generale" vigente al momento della loro presentazione, debbono essere restituite agli interessati con invito a modificarne, entro prefisso termine, gli schemi previsti di utilizzazione, per renderli conformi al "Piano generale".

In difetto, dopo la scadenza del termine, verrà provveduto alla loro reiezione a norma di legge.

Art. 5

L'Assessore ai LL.PP. della Regione provvede, in materia di acque pubbliche - siano queste di pertinenza del Demanio regionale o statale, ovvero alla Regione concesse - ai servizi precisati nel primo comma dell'articolo 4 del D.C.P.S. 23-12-1946, n. 523.

Compete all'Assessorato ai LL.PP. provvedere alla emissione delle Ordinanze di istruttoria, sia che riguardino domande di utilizzazione, per qualsiasi scopo, delle acque pubbliche di cui dispone la Regione, anche nel caso della concorrenza eccezionale prevista dall'art. 10 del T. U. di Leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sia che riguardino le domande di varianti di cui al precedente articolo 2.

Art. 6

Compete al Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi delibere dei competenti organi regionali, provvedere con Decreto:

- alla reiezione delle domande di concessione o di subconcessione per utilizzazione, per qualsiasi scopo, delle acque pubbliche di cui dispone la Regione, nonché alla reiezione delle domande di varianti di cui al precedente articolo 2;

- al rilascio delle concessioni e subconcessioni relative alle acque di cui dispone la Regione o per appartenenza al suo Demanio o per concessione legislativa;

- alla declaratoria di decadenza delle concessioni e subconcessioni assentite dalla Regione, secondo la procedura di cui all'articolo 55 del T. U. di leggi 11-12-1933, n. 1775, modificata con legge 18-10-1942, numero 1434.

Il Presidente della Regione provvede di concerto con i competenti Organi del Ministero dei LL.PP. al rilascio dei decreti relativi a domande di varianti ad utilizzazioni in atto assentite dallo Stato, che interessino acque di cui dispone la Regione.

Il canone annuo strettamente afferente all'aumento di potenza che verrà prodotta con le varianti è dovuto interamente alla Regione e dovrà essere direttamente versato alla sua Tesoreria.

Art. 7

Le utenze aventi ad oggetto piccole e grandi derivazioni, debitamente assentite dalla Amministrazione regionale, non possono essere cedute, in tutto o in parte, senza che gli interessati abbiano ottenuto il nulla osta della Amministrazione stessa, previa richiesta motivata.

Pure per le utenze aventi ad oggetto piccole e grandi derivazioni assentite dallo Stato non può essere autorizzata la cessione, a termine dell'articolo 20 del T. U. 11-12-1933, n. 1775, senza il nulla osta dell'Amministrazione regionale.

I subingressi nelle domande di concessione o subconcessione non sono validi senza il nulla osta della Amministrazione regionale.

Art. 8

Per l'applicazione del sovracanone a favore dei Comuni rivieraschi previsto dallo art. 53 del T. U. di Leggi 11-12-1933, n. 1775, afferente alle utenze idroelettriche date in subconcessione, provvede l'Amministrazione regionale alla istruttoria di rito ed alla proposta di liquidazione e di ripartizione del sovracanone stesso da sottoporre al competente Ministero delle Finanze.

Art. 9

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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