Oggetto del Consiglio n. 161 del 9 novembre 1955 - Verbale
OGGETTO N. 161/55 - PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE REGIONALE PER L'ESENZIONE E LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SUL BESTIAME IN FAVORE DEI PICCOLI E MEDI ALLEVATORI DELLA VALLE D'AOSTA. NOMINA DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO.
Il Presidente, PAREYSON, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di disegno di legge regionale e alla relativa relazione presentata da un gruppo di Consiglieri e concernente l'esenzione o la riduzione dell'imposta sul bestiame in favore dei piccoli e medi allevatori della Valle d'Aosta:
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AL PRESIDENTE
del Consiglio regionale
AOSTA
Preghiamo la S. V. di voler portare sull'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale il progetto di legge, che alleghiamo, per l'esenzione dell'imposta comunale sul bestiame in Valle d'Aosta in favore dei piccoli allevatori.
Aosta, 10 ottobre 1955
F.ti: NICCO Anselmo - CHABOD Augusto - BARONE Luigi - NICCO Giulio - SAVIOZ Fabiano - PERRUCHON Celeste - MANGANONI Claudio - Renato CHABOD
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE PER LA RIDUZIONE DI IMPOSTE IN FAVORE DEI PICCOLI E MEDI ALLEVATORI DI BESTIAME.
È noto che la piccola e media impresa contadina, per varie cause, si trova già da tempo in crisi. Fra le cause che minacciano una accelerata disgregazione della piccola proprietà contadina, posto non trascurabile ha la indiscriminata applicazione delle imposte sul bestiame.
La presente proposta di Legge regionale, tendente a una adeguata esenzione e riduzione proporzionale del pagamento della imposta bestiame, tiene appunto conto di questa realtà e vuole, per quanto possa avere di pratica efficacia, concorrere mediante un alleggerimento fiscale alla difesa della piccola e media proprietà contadina della nostra Valle, sino a che, con Legge nazionale, non si ripari tale stato di cose.
Esentare i piccoli e medi allevamenti significa, infatti, esentare mezzi di lavoro, che di regola costituiscono la sola, e perciò indispensabile, dotazione delle piccole e medie aziende agricole.
Significa, inoltre, eliminare una ingiusta duplicazione fiscale particolarmente onerosa, per i piccoli e medi proprietari.
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Le esenzioni vigenti sono quelle previste dall'art. 123 del Testo Unico del 14 settembre 1931. Con detto articolo sono esentati i lattanti, i piccoli allevamenti di pecore fino a sei capi, ecc.
È da rilevarsi però che il Testo Unico del 1931 abrogava le disposizioni, contenute nella Legge 15 luglio 1906, n. 383, la quale all'art. 24 statuiva:
Saranno in ogni caso senza eccezione esentati dall'imposta sul bestiame i possessori: di due bovini od equini di specie armentizia: di tre suini: cinque lanuti: di due caprini: di due animali da lavoro, ecc. -
Il fascismo con il testo unico del 14 settembre 1931, come si è detto, soppresse tali esenzioni.
La presente proposta di Legge vuole riparare a questa ingiustizia, che particolarmente colpisce i contadini piccoli e medi della montagna, specie della nostra Valle.
Con la esenzione per i proprietari di un valore pari a quello di 4 capi bovini e con le riduzione proporzionale delle eccedenze fino a dodici capi, si verrebbe ad esentare la maggior parte dei nostri piccoli proprietari coltivatori diretti e ad agevolare opportunamente i medi proprietari.
Alle difficoltà nelle quali potrebbero incorrere i Comuni per la minore entrata, deve provvedere l'Ente Regione, con apposita integrazione di bilancio in misura pari alla minore entrata, giustificata e consigliata dalla essenzialità del problema per la Regione Valdostana.
In questo modo i coltivatori diretti valdostani potranno concretamente beneficiare della esenzione e riduzione fiscale, senza che abbiano, per conseguenza, a subire aumenti di altre imposte comunali.
Si confida che per le su esposte sommarie considerazioni non mancherà il favorevole suffragio del Consiglio regionale alla proposta di Legge che si sottopone alla Sua approvazione.
Ossequi.
Aosta, 14 ottobre 1955.
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DISEGNO DI LEGGE
Per l'esenzione e riduzione dell'imposta sul bestiame in favore dei piccoli e medi allevatori della Valle d'Aosta.
Art. 1 - Ferme restando le esenzioni previste dall'art. 123 del R. D. 14-9-1931 n. 1175, nel territorio della Valle non è dovuta né imposta né sovrimposta sul bestiame quando la proprietà di animali non superi:
- per i bovini: quattro capi
- per gli equini: un capo
- per i suini: due capi
Art. 2 - L'esenzione potrà essere applicata cumulativamente per le varie specie sopra indicate solo quando il valore complessivo del bestiame, determinato a norma dell'art. 126 del menzionato R. D. 14-9-1931 n. 1175, non superi quello di quattro capi bovini adulti.
Art. 3 - È altresì proporzionalmente ridotta la imposta e sovrimposta dovuta dai proprietari di un numero di capi bovini compreso:
- fra quattro e otto capi riduzione del 50%
- fra otto e dodici capi riduzione del 25%
Art. 4 - I Comuni, i quali in conseguenza dell'applicazione della presente legge registrassero una minore entrata sul complessivo importo dell'imposta sul bestiame, hanno diritto ad una integrazione, da parte della Regione, pari alla minore entrata.
Il rimborso verrà effettuato per ciascun anno nell'esercizio successivo e la relativa spesa iscritta nel bilancio dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste.
Art. 5 - Le norme di cui alla presente legge cesseranno di avere vigore ove con legge nazionale i relativi oneri vengano portati a carico del bilancio dello Stato.
Art. 6 - La presente Legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione.
F.to MANGANONI Claudio
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Il Presidente, PAREYSON, rileva che i provvedimenti previsti nel disegno di legge presentato corrispondono ai voti degli agricoltori valdostani, ma osserva che l'elaborazione delle norme proposte richiede uno studio molto approfondito dell'argomento, anche per quanto riguarda il lato finanziario.
Propone, quindi, anche per seguire la prassi in vigore, di nominare una apposita Commissione consiliare, composta di sette membri, incaricata dell'esame e dello studio approfondito del problema e della elaborazione di un progetto di legge da sottoporre allo esame ed all'approvazione del Consiglio.
Il Consigliere NICCO Giulio dichiara che i Consiglieri della sinistra concordano sulla proposta del Presidente, Pareyson.
L'Assessore BIONAZ dichiara che la Giunta è d'accordo di considerare le necessità de gli agricoltori e fa presente che trattasi di un principio già affermato nel programma elettorale della concentrazione democratica.
Osserva, tuttavia, che la Giunta nutre dei dubbi circa la possibilità, da parte del Consiglio regionale, di legiferare nella materia di cui si tratta con norme modificatrici delle leggi vigenti, per cui, conseguentemente, egli ritiene opportuno che la nominanda Commissione consiliare debba esaminare il problema della potestà legislativa della Regione nella materia in esame.
Fa presente che, qualora si dovesse constatare che la Regione non ha la possibilità, in questa materia, di legiferare in contrasto con la legislazione statale, la Commissione dovrebbe studiare ed accertare se non si possa, con un provvedimento di carattere amministrativo, concedere analoghe agevolazioni, rimborsando la imposta sul bestiame ai piccoli e medi allevatori della Valle d'Aosta oppure provvedendo a integrare i bilanci dei Comuni per l'importo corrispondente alle minori entrate derivanti dalla esenzione e riduzione dell'imposta sul bestiame.
Il Consigliere CHABOD Renato rileva che i Comuni non avrebbero motivo di lagnarsi della emanazione della legge proposta in quanto i loro bilanci verrebbero ad essere integrati annualmente dalla Amministrazione regionale, per un ammontare corrispondente ai minori introiti dei proventi dell'imposta sul bestiame.
Dichiara che la potestà della Regione a emanare norme legislative di integrazione delle leggi della Repubblica nella materia in discussione è sancita dall'art. 3 dello Statuto regionale.
Esprime, quindi, parere che il Consiglio debba senz'altro procedere alla nomina di una Commissione consiliare incaricata dello studio del problema e del disegno di legge in questione.
Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, invita il Consiglio a procedere alla votazione a schede segrete per la nomina della Commissione consiliare incaricata dello studio del problema e del disegno di legge in cui si tratta.
Procedutosi alla votazione, a schede segrete, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori DIEMOZ Alberto, LAURENT Giuseppe e CHABOD Augusto, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
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- Consiglieri presenti e votanti n. 31 (trentuno). |
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- Assessore ARBANEY Flaviano |
- voti riportati n. 23 (ventitré) |
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- Assessore BIONAZ Ferdinando |
- voti riportati n. 24 (ventiquattro) |
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- Consigliere AILLON Pietro Antonio |
- voti riportati n. 24 (ventiquattro) |
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- Consigliere LAURENT Giuseppe |
- voti riportati n. 24 (ventiquattro) |
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- Consigliere PETIGAT Augusto |
- voti riportati n. 23 (ventitré) |
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- Consigliere CHABOD Renato |
- voti riportati n. 7 (sette) |
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- Consigliere MANGANONI Claudio |
- voti riportati n. 7 (sette) |
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- Consigliere QUENDOZ Grato |
- voti riportati n. 1 (uno) |
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Il Presidente, PAREYSON, in base all'esito della votazione, dichiara che risultano nominati quali membri della Commissione consiliare di studio del problema e del disegno di legge di cui si tratta gli Assessori: ARBANEY Flaviano - Assessore all'agricoltura e Foreste -; BIONAZ Ferdinando - Assessore alle Finanze -; e i Consiglieri: AILLON Pietro Antonio; LAURENT Giuseppe; PETIGAT Augusto; CHABOD Renato e MANGANONI Claudio.
Il Consiglio prende atto.
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