Oggetto del Consiglio n. 99 del 25 maggio 1955 - Verbale
OGGETTO N. 99/55 - DETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALLA REGIONE PER LE ASSEGNAZIONI DI QUANTITATIVI CONTINGENTATI DI ALCOOL DI PRIMA CATEGORIA - PARZIALE MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 87, IN DATA 4-8-1950.
L'Assessore all'Industria e Commercio, MARCHIANDO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di determinazione delle somme dovute alla Regione per le assegnazioni di quantitativi contingentati di alcool di prima categoria, relazione trasmessa ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con nota n. 9576/6, dell'11-8-1954, il Ministero delle Finanze - Direzione generale delle Dogane e I. I.,- accogliendo le richieste della Amministrazione regionale, dichiarava doversi ritenere esente dai diritti erariali sugli spiriti il contingente di alcool in esenzione fiscale concesso con legge 3 agosto 1949, n. 623, per il consumo della Valle d'Aosta.
In seguito a tale decisione, le Ditte locali assegnatarie, dalla data del 14-8-1954, non hanno più corrisposto i diritti fiscali previsti per i quantitativi di alcool introdotto in Valle d'Aosta in esenzione fiscale, compreso l'alcool incorporato nei liquori di provenienza estera e considerato dalla Dogana come alcool di I categoria.
Tali diritti fiscali sono i seguenti:
a) per l'alcool di I categoria proveniente da materie prime diverse dal sorgo lire 27.000 l'ettanidro.
b) per l'alcool di I categoria proveniente dal sorgo lire 23.000 l'ettanidro.
c) per l'alcool proveniente da datteri ed uva passa lire 27.000 l'ettanidro.
In relazione alla deliberazione consiliare n. 87, in data 4-8-1950, con la quale veniva stabilito di avocare in parte all' Amministrazione regionale il diritto erariale sugli spiriti, per le spese del servizio dei contingenti, qualora il Ministero ne avesse riconosciuta l'esenzione, sono state ripetutamente interpellate le categorie interessate, ai fini del versamento alla Regione di una quota del beneficio costituito da tale esenzione.
Occorre, a tal proposito, tener presente quanto segue:
1) fino ad ora, dato il regime di imposizione del diritto erariale e l'andamento dei prezzi di mercato, i commercianti e gli industriali hanno avuto interesse ad acquistare alcool di II categoria (proveniente da frutta e vino) e non alcool di II categoria, perché di minor costo, realizzando un risparmio valutabile dalle 7 alle 11 mila lire l'ettanidro, come risulta dal seguente conto:
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- costo dell'alcool di I categoria (medio) |
L. |
14-15.000 Ha. |
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- diritto erariale |
L. |
27.000 Ha. |
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L. |
41-42.000 Ha. |
2) Il costo dell'alcool di II categoria varia da lire 30.000 a lire 34.000 l'ettanidro;
3) tenuto conto dei costi di cui sopra, le categorie interessate propongono che l'Amministrazione regionale, anziché richiedere agli assegnatari il versamento di una quota pari al diritto erariale da cui sono stati esentati, stabilisca a loro carico una quota che, sommata al costo dell'alcool di I categoria, formi un prezzo di costo inferiore o pari a quello di II categoria.
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale;
richiamata la propria deliberazione n. 87, in data 4-8-1954, ed a parziale modificazione della deliberazione medesima;
tenuto conto dei costi degli alcool di I e II categoria;
Considerato che, accogliendo le richieste sopradette, tutti gli assegnatari fabbricanti, anziché usare alcool di II categoria, si orienterebbero quasi esclusivamente sull'alcool di I categoria, con notevole vantaggio per la produzione, che risulterà migliorata ed a minor costo;
Deliberi
1) - di stabilire, a parziale modifica della deliberazione consiliare n. 87, del 4 agosto 1950, che le spese per l'amministrazione e la gestione dei contingenti, - oltre che sull'esenzione fiscale della benzina, sino al 50% dell'esenzione stessa ed eventualmente su quella degli spiriti -, gravino anche sulle esenzioni fiscali del gasolio e dell'alcool puro nelle seguenti misure:
a) sull'esenzione fiscale del gasolio:
- nella misura di L. 10 al litro;
b) sull'esenzione fiscale dell'alcool puro:
- in misura da stabilire con deliberazione della Giunta, anche sino all'ammontare totale del diritto erariale.
2) - di stabilire a carico delle Ditte assegnatarie, con decorrenza dal 1° aprile 1955, sulle assegnazioni di quantitativi contingentati di spiriti di I categoria comunque soggetti a diritto erariale (compreso l'alcool incorporato nei liquori esteri di importazione) introdotti in Valle in esenzione fiscale, a' sensi della legge 3-8-1949, n. 623, il versamento di una somma pari a lire 18.000 l'ettanidro, a titolo di concorso nelle spese di gestione dei contingenti;
3) - di richiedere ad ogni assegnatario di quantitativi di spiriti di cui sopra, introdotti dal 14-8-1954, data di entrata in vigore della esenzione dal diritto erariale, e sino al 31-3-1955, a titolo di conguaglio di somme, il versamento di somme arretrate stabilite in misura corrispondente a lire 14.000 l'ettanidro;
4) - di dare incarico all'Ufficio Zona Franca di provvedere alle operazioni di incasso relative ed al versamento delle somme sul c/c postale n. 2/2202, intestato all'Amministrazione regionale, con le stesse modalità in uso per i carburanti contingentati.
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L'Assessore MARCHIANDO illustra dettagliatamente la soprariportata relazione, rilevando che il Consiglio regionale, nell'adunanza del 4 agosto 1950 (oggetto n. 87), a parziale modifica di precedenti deliberazioni consiliari, aveva stabilito che le spese per l'amministrazione e la gestione dei contingenti, oltre che sull'esenzione fiscale della benzina, - sino al 50% dell'esenzione stessa -, ed eventualmente su quella degli spiriti, gravassero anche sull'esenzione fiscale del gasolio e dell'alcool puro nella misura corrispondente, per quest'ultimo, all'ammontare del diritto erariale.
Informa che, ai fini dell'applicazione di tale deliberazione in relazione all'esenzione del diritto erariale, ha tenuto due riunioni alle quali sono intervenuti i rappresentanti delle categorie interessate e nelle quali è stato concordato di porre a carico di dette categorie una quota che, sommata al costo dell'alcool di prima categoria, concreti un prezzo di costo inferiore o pari a quello dell'alcool di seconda categoria.
Osserva che, in base a tale accordo, le Ditte assegnatarie, anziché usare alcool di seconda categoria, si orienteranno quasi esclusivamente verso l'acquisto e l'impiego di alcool di prima categoria, con notevole vantaggio per la produzione, che risulterà migliore e di minor costo. Fa presente che, qualora il Consiglio approvi gli accordi predetti e le proposte in esame, le Ditte assegnatarie, con decorrenza dal 1° aprile 1955, sulle assegnazioni di quantitativi contingentati di spiriti di I categoria comunque soggetti a diritto erariale (compreso l'alcool incorporato nei liquori esteri di importazione), corrisponderebbero all'Amministrazione regionale una somma di lire 18.000 per ettanidro, a titolo di diritti per concorso nelle spese di gestione dei contingenti.
Precisa che, per quanto riguarda i quantitativi di spirito introdotti in Valle d'Aosta al 14-8-1954, data di entrata in vigore della esenzione dal diritto erariale, sino al 31 marzo 1955, le Ditte assegnatarie dovrebbero versare, per il passato, a titolo di conguaglio, le somme arretrate in misura corrispondente a lire 14.000 l'ettanidro.
Comunica di aver disposto che l'Ufficio Zona Franca non conceda alle Ditte assegnatarie locali i buoni di assegnazione di alcool contingentato di prima categoria se non previo versamento delle citate somme.
Il Consigliere MANGANONI raccomanda all'Assessore Marchiando che, per l'avvenire, le proposte al Consiglio concernenti l'amministrazione dei contingenti in esenzione fiscale siano preventivamente discusse dalla apposita Commissione consiliare di studio, affinché i singoli gruppi consiliari possano essere edotti prima e più ampiamente delle proposte stesse.
L'Assessore MARCHIANDO precisa di aver concluso i citati accordi con le categorie interessate e di averli sottoposti all'esame della Giunta prima che la Commissione consiliare per l'attuazione della zona franca fosse nominata dal Consiglio. Comunica che solo per tale ragione non ha potuto seguire la prassi suggerita e stabilita e assicura che vi si atterrà per l'avvenire,
Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, le proposte formulate dalla Giunta e di cui ai capoversi numeri 1, 2, 3, 4 della relazione.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Industria e Commercio, Marchiando;
richiamata la deliberazione consiliare numero 87, in data 4 agosto 1950, e a parziale modificazione della deliberazione stessa;
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti numero trentatré);
Delibera
1) - di stabilire, a parziale modifica della deliberazione consiliare n. 87, del 4 agosto 1950, che le spese per l'amministrazione e la gestione dei contingenti, - oltre che sull'esenzione fiscale della benzina, sino al 50% della esenzione stessa ed eventualmente su quella degli spiriti -, gravino anche sulle esenzioni fiscali del gasolio e dell'alcool puro nelle seguenti misure:
a) sull'esenzione fiscale del gasolio: - nella misura di lire 10 al litro;
b) sull'esenzione fiscale dell'alcool puro: - in misura da stabilire con deliberazione della Giunta, anche sino all'ammontare totale del diritto erariale.
2) - di stabilire a carico delle Ditte assegnatarie, con decorrenza dal 1° aprile 1955, sulle assegnazioni di quantitativi contingentati di spiriti di I categoria comunque soggetti a diritto erariale (compreso l'alcool incorporato nei liquori esteri di importazione) introdotti in Valle in esenzione fiscale, a' sensi della legge 3-8-1949, n. 623, il versamento di una somma pari a lire 18.000 l'ettanidro, a titolo di concorso nelle spese di gestione dei contingenti;
3) - di richiedere ad ogni assegnatario di quantitativi di spiriti di cui sopra, introdotti dal 14-8-1954, data di entrata in vigore della esenzione dal diritto erariale, e sino al 31-3-1955, a titolo di conguaglio di somme, il versamento di somme arretrate stabilite in misura corrispondente a lire 14.000 l'ettanidro;
4) - di dare incarico all'Ufficio Zona Franca di provvedere alle operazioni di incasso relative ed al versamento delle somme sul c/c postale n. 2/2202, intestato all'Amministrazione regionale, con le stesse modalità in uso per i carburanti contingentati;
5) - di delegare alla Giunta l'adozione di ogni provvedimento per l'esecuzione della presente deliberazione.
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