Oggetto del Consiglio n. 257 del 27 aprile 1979 - Verbale
OGGETTO N. 257/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Ulteriori norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale e disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta".
L'art. 1 disciplina il campo di applicazione e la procedura per il rilascio di concessioni in deroga alle norme di piano regolatore e di regolamento edilizio.
L'art. 3 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, tra l'altro, detta le condizioni per l'edificazione a scopo industriale per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale. Come tutte le altre disposizioni del capo II anche quella soprarichiamata pone delle limitazioni piuttosto pesanti alla nuova edificazione, sia per disincentivare nuovi insediamenti in assenza di idonea strumentazione urbanistica, sia per indurre i comuni a dotarsi di piano regolatore generale.
Purtroppo, la legge regionale n. 14/1978 non ha considerato che gli impianti destinati ad attività industriale esistenti possano necessitare di ampliamenti per far fronte a necessità di ampliamento della produzione o anche soltanto per razionalizzare il ciclo produttivo. A tale carenza - particolarmente grave ove si consideri la congiuntura che affligge dette attività, per cui sarebbe dannoso per la collettività l'impossibilità di procedere ad ampliamenti dei relativi impianti nei casi in cui si rendano necessari per migliorare il ciclo produttivo o per aumentare la produzione - si pone rimedio con l'unito disegno di legge, prevedendo la possibilità di derogare al rapporto fra superficie coperta e scoperta (1/4) con la procedura prevista nella prima parte dell'art. 2).
L'ultimo comma dell'art. 2 e l'art. 3 modificano, rispettivamente, gli articoli 18 e 19 della legge n. 14/1978 per ampliare le competenze e la composizione del Sottocomitato del C.R.P.T. in relazione al disposto dell'art. 1 e della prima parte dell'art. 2 del presente disegno di legge.
Le integrazioni dell'art. 20 sono finalizzate a:
- esplicitare che è derogabile anche l'altezza massima di cui all'art. 3, in quanto se così non fosse non sarebbe possibile derogare al numero dei piani di cui all'articolo medesimo e perderebbe di significato tutto l'art. 20;
- definire, per concetti, la nozione di "adeguamento funzionale di fabbricati alberghieri" al fine di limitare la discrezionalità degli organi comunali e regionali che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20, sono tenuti a esprimere parere per il rilascio della concessione in deroga;
- agevolare la formazione di nuovi alberghi estendendo l'applicabilità della concessione in deroga anche ai casi in appresso specificati, purché le relative licenze o concessioni siano state rilasciate prima della data di entrata in vigore della legge 14/1978;
- fabbricati alberghieri in corso di costruzione che necessitano di nuova concessione per l'esecuzione di opere dirette a migliorarne la funzionalità;
- fabbricati già ultimati o in corso di costruzione con destinazione d'uso, rispettivamente, in atto o prevista diversa da quella alberghiera, per i quali sia richiesta nuova concessione per l'esecuzione di opere dirette a trasformare detti fabbricati in alberghi.
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Disegno di legge regionale n. 61
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ____________________ n. _________: Ulteriori norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale e disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
Al capo VII della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è aggiunto il seguente art. 19 bis:
"(Poteri di deroga previsti dagli strumenti urbanistici)"
"I poteri di deroga previsti da norme vigenti di piano regolatore o di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici e di impianti pubblici o di interesse pubblico.
Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma precedente non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Detto vincolo di destinazione è trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei concessionari, o loro aventi causa, entro la data di ultimazione dei lavori.
Per l'esercizio dei poteri di deroga, il sindaco, previa favorevole deliberazione del consiglio comunale, trasmette la relativa domanda all'Assessore regionale competente in materia urbanistica. La concessione può essere rilasciata solo previo nulla osta dell'Assessore anzidetto emanato su parere del Sottocomitato C.R.P.T.".
Articolo 2
Al capo VII della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è aggiunto il seguente art. 19 ter:
"(Poteri di deroga a favore di fabbricati ad uso industriale)"
"Per l'adeguamento funzionale e l'ampliamento dei fabbricati ad uso industriale, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso derogare all'indice di copertura di cui al 4° comma dell'art. 3.
Per l'esercizio dei poteri di deroga, il Sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda all'Assessore regionale competente in materia urbanistica. La concessione può essere rilasciata soltanto previo nulla osta dell'Assessore anzidetto emanato su parere del Sottocomitato del C.R.P.T., all'uopo integrato dal Dirigente dell'Assessorato regionale all'industria, al commercio e all'artigianato o suo sostituto".
Al 4° comma dell'art. 18 della legge 15 giugno 1978, n. 14, le parole: "nei casi previsti dagli articoli 4, 16, 20 della presente legge" sono sostituite con le parole: "nei casi previsti dagli articoli 4, 16, 19 bis, 19 ter, 20 della presente legge".
Articolo 3
Il 2° comma dell'art. 19 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:
"Il Sottocomitato è composto dai membri del C.R.P.T. di cui ai numeri 1), 2), 3), 7), 9), ed è integrato dal Dirigente dell'Assessorato regionale all'industria, al commercio e all'artigianato o suo sostituto e dal Dirigente dell'Ufficio regionale del turismo o suo sostituto per i pareri di cui, rispettivamente, all'art. 19 ter e all'art. 20 della presente legge".
Al 10° comma dell'art. 19 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, le parole: "di cui all'articolo 20" sono sostituite con le parole: "di cui agli articoli 19 ter e 20".
Articolo 4
Il primo comma dell'art. 20 della legge regionale15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dai seguenti: "Per l'adeguamento funzionale dei fabbricati alberghieri, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse deroghe all'indice di fabbricazione, al numero dei piani e al limite di altezza di cui all'articolo 3".
"Per quanto concerne le finalità e le prescrizioni di cui al comma precedente, per adeguamento funzionale si intende l'esecuzione di opere dirette a migliorare l'efficienza dell'organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero, nonché dirette ad aumentare il numero dei posti letto in rapporto a una migliore economia di gestione. In ogni caso il numero dei posti letto aggiunti non può superare il 50% del numero dei posti letto esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge".
Articolo 5
Dopo l'ultimo comma dell'art. 20 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, altresì:
1) ai fabbricati con destinazione d'uso diversa da quella alberghiera già ultimati o in corso di costruzione in base a licenza o concessione rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia richiesta concessione per l'esecuzione di nuove opere dirette a trasformare i fabbricati stessi in albergo;
2) ai fabbricati con destinazione d'uso alberghiera in corso di costruzione in base a licenza o concessione rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia richiesta concessione per l'esecuzione di nuove opere dirette a migliorarne la funzionalità".
Articolo 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti, Ramera.
Ramera (D.C.) - Dirò subito che il titolo va ampliato, quindi se i Consiglieri vogliono prendere nota...: immediatamente dopo la dicitura attuale: "Ulteriore integrazione della legge...concernente norme in materia urbanistica - andrebbe via la "e" -, di pianificazione territoriale", verrebbero aggiunte le seguenti parole: "e ulteriore disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta", questo come titolo; ci sarà poi da aggiungere un articolo 6, che vedremo dopo.
Come ho detto, si tratta di un particolare aspetto della legge n. 14, che fa riferimento soprattutto al capo VII della stessa legge che regola i poteri di deroga. Nei poteri di deroga previsti erano stati dimenticati - come dice poi la legge...- taluni edifici che concernono le varie attività economiche, per cui è stata prevista l'aggiunta di vari articoli, in modo che sia più completo il capo VII sui poteri di deroga. Come vedete, il primo articolo interessa la deroga alle norme vigenti per gli edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, che erano stati in parte dimenticati, così come erano stati, come dice la relazione, purtroppo dimenticati anche i poteri di deroga a favore di fabbricati ad uso industriale, soprattutto anche per i Comuni che finora non hanno alcun strumento urbanistico. Vi è poi l'articolo 3 con l'aggiunta di alcune persone che devono fare parte del Sottocomitato previsto all'articolo 19...per quanto riguarda il C.R.P.T....
Infine, vi è la parte che riguarda i fabbricati alberghieri, per cui sono ammesse delle deroghe proprio perché, se si vuole effettivamente aumentare la capacità ricettiva e favorire gli insediamenti alberghieri, bisogna anche qui concedere delle deroghe, che però vanno viste sia per quanto riguarda i posti letto, che vengono aumentati fino ad un massimo del 50% degli attuali, e anche il numero dei piani in relazione all'articolo 3 sempre della legge n. 14, che poneva delle limitazioni e quindi non favoriva naturalmente questi insediamenti alberghieri. Sulla parte alberghiera vi è sempre la necessità...sono stati fatti due punti appositi (articolo 5): "ai fabbricati con destinazione d'uso diversa da quella alberghiera già ultimati o in corso di costruzione...e per i quali sia richiesta concessione per l'esecuzione di nuove opere dirette a trasformare i fabbricati stessi in albergo" e "ai fabbricati con destinazione d'uso alberghiera in corso di costruzione in base a licenza o concessione rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge..." e per la quale si ritengono necessarie nuove opere dirette a migliorarne la funzionalità.
A questo punto dopo 1'articolo 5 viene inserito un articolo 6, di cui non so se è stato consegnato il testo...
(interruzione di alcuni Consiglieri, fuori microfono)
...non è stato consegnato, allora chiederò al Presidente che se ne faccia la fotocopia. Esso riguarda soprattutto praticamente l'industria, perché nella legge n. 14 non sono stati previsti quelli che erano gli insediamenti già esistenti che necessitavano di particolare ristrutturazione interna atta a migliorare la produttività e quindi ad un certo momento anche a favorire l'occupazione. All'articolo 6 infatti si dice che il contributo previsto dall'articolo 10 della legge n. 10...di urbanizzazione, dei costi di fabbricazione...è ridotto, rispettivamente, a 1/10 e a 1/5 sia per l'attività industriale e artigiana, per i nuovi insediamenti industriali ai fini dell'articolo 10 della legge n. 10..."ai fini delle disposizioni...si intendono: per progetti di ristrutturazione, i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico, la sostituzione di fabbricati e impianti esistenti nell'ambito dell'area occupata dall'impresa alla data dell'istanza di concessione - facciamo l'ipotesi della Cogne, dove sono previsti (e credo che siano iniziati) notevoli lavori di ristrutturazione proprio per rendere più idonea l'azienda, le nuove tecnologie o per nuovi impianti...e non erano stati previsti, in quanto la legge precedente prevedeva semplicemente i fabbricati industriali di nuova costruzione - per progetti di riconversione, i progetti diretti a introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi e la sostituzione di fabbricati e impianti esistenti nell'ambito dell'area occupata dall'impresa alla data dell'istanza di concessione".
Questa è già una fotocopia, mi spiace, quindi non so che fotocopia arriverà ai Consiglieri su questo articolo 6...ma già che è reso proprio necessario, in quanto proprio viene a favorire appunto gli interventi di ristrutturazione e di riconversione d'impianti industriali, al fine appunto di favorire l'esecuzione delle predette opere allo scopo di migliorare e di diversificare la produzione ed assicurare di conseguenza la stabilità dell'occupazione, poi man mano degli articoli voi vedete che fanno riferimento alla legge n. 14. Se saranno necessarie delle delucidazioni per chi non avesse la legge n. 14 sotto mano, potrò dare chiarimenti maggiori.
Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione generale sul disegno di legge n. 61. Io ripeto quanto ho già detto ieri sulla mancanza del parere della Commissione Affari Generali, comunque il Consiglio è in condizione di discutere, anche di approvare la legge se ritiene di procedere nella discussione generale.
La parola al Consigliere Nebbia.
Nebbia (P.S.I.) - Io sono favorevole alla discussione in aula di questo provvedimento, anche se nella Commissione Affari Generali non se ne sono potuti approfondire gli argomenti: sono favorevole perché ritengo che sia un provvedimento logico, necessario ed urgente. Vorrei chiedere all'Assessore quali sono i suoi intendimenti, gli intendimenti della Giunta circa la prima parte del provvedimento, della legge - mi pare la n. 11 - che abbiamo approvato all'inizio dell'anno, i primi 6, 8 articoli che riguardavano i programmi di attuazione, perché allora si era concordato di rinviarne la discussione in attesa di un chiarimento in sede nazionale, ma la successiva crisi politica credo che farà slittare queste cose almeno alla fine dell'anno. Io volevo proporre in Commissione - lo propongo in Consiglio, perché in Commissione non si è potuto esprimere... - di portare ugualmente alla discussione quel provvedimento, in modo da poterlo esaminare ed eventualmente approvare nel minore tempo possibile.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che prendono la parola in sede di discussione generale? La parola al Consigliere Pollicini.
Pollicini (D.P.) - In particolare per alcuni chiarimenti e alcune proposte. Ecco, mi pare che questo disegno di legge non sia eccessivamente definito nei suoi limiti, ad esempio, quando all'articolo 2 diamo dei poteri in deroga a favore di fabbricati ad uso industriale. Il discorso potrebbe essere completato con quell'articolo 6bis, che non ho visto, quindi mi riservo di vederlo, ma mi limito al documento che ho in mano: qui non ci sono dei limiti per quanto concerne l'ampiamento dei fabbricati ad uso industriale. Mi pare che sia un po' eccessiva questa, diciamo così, deroga senza che abbia dei limiti. Occorre sempre avere dei limiti, perché mi pare importante per potere gestire proprio le deroghe, perché se no diventa proprio una specie di sacco aperto dove tutto può entrare, tutto può uscire e dipende molto da quella che potrebbe essere una valutazione soggettiva, mentre noi sappiamo che è necessario che ci sia proprio l'oggettività del giudizio in ordine a certi parametri ben precisi che tutti conoscono e quindi sanno come comportarsi e sanno anche progettare e fare le proposte di deroga che ritengono opportune.
Vorrei portare un'altra osservazione sempre all'articolo 2, esattamente alla quinta riga della seconda pagina, penultimo comma, dove si dice che "la concessione può essere rilasciata soltanto previo nulla osta dell'Assessore anzidetto emanato su parere del Sottocomitato del C.R.P.T.": mi pare che, a prescindere dalla persona fisica dell'Assessore, ma parlo dell'organo Assessore, occorrerebbe aggiungere: "su parere conforme - anche se può essere sottinteso, è meglio mettercelo - del Sottocomitato del C.R.P.T.", sennò si rischia di vedere quei pareri "sentita la commissione" e poi magari si fa il contrario, mentre così...mi pare che questo organo tecnico deve vincolare...parere vincolante, conforme, perché altrimenti...allora dire: "sentito". Allora diciamolo chiaramente che è solo sentire, perché si può interpretare come parere vincolante o no, non è descritto come, cioè "su parere del Sottocomitato" cosa vuole dire? Che è vincolante o che è un parere consultivo? Meglio mettercelo o scrivere "sentito", allora sarà chiarissimo che "sentito" non vincola per niente. Mi pare invece sia opportuno proprio per chiarezza il termine "conforme".
Sull'articolo 4, per quanto concerne i fabbricati alberghieri - discorso molto importante, anche se in un momento di crisi proprio delle costruzioni alberghiere, addirittura di riduzione del patrimonio alberghiero nella nostra Regione, cioè andiamo addirittura contro quello che è l'indirizzo di sviluppo della nostra Regione -, concordiamo su questo articolo, perciò anche qui avremo bisogno di chiarire, innanzitutto, e qui mi riferisco alla pagina 3, cioè in sostanza all'ultimo comma, ci va bene tutto sino a metà dell'ultimo comma, cioè quando si dice: "opere dirette a migliorare l'efficienza dell'organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero - e fino qui siamo d'accordo, dove abbiamo da suggerire qualche cosa è da lì in avanti - nonché dirette ad aumentare il numero dei posti letto in rapporto a una migliore economia di gestione" e ci va bene questo, però vorremmo definirlo meglio e cioè innanzitutto è opportuno che i nuovi posti letto...può giungere fino ad un aumento del 50%...sia almeno per questi nuovi posti letto garantito il rispetto degli standard, altrimenti rischiamo di avere un aumento di questo albergo del 50% e magari un'insufficienza di strutture, vedi posteggi, vedi area verde, cioè almeno per la parte di aumento dovrebbero essere rispettati gli standard, cioè qui ci vuole un vincolo minimo di spazio verde, ecco, alla volumetria in aumento. Questo mi pare che sia un suggerimento da valutare, perché ritengo opportuno evitare che si possano fare dei grossi alberghi e magari poi il parcheggio sia fatto nella strada e creare dei problemi, degli intoppi...quindi, tutto sommato, andiamo a contrattare con uno sviluppo turistico adeguato alle esigenze moderne.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - La prima parte del disegno di legge ha alcuni articoli che rispondono effettivamente a delle esigenze e lacune presenti nella legge n. 14, anche se ci troviamo ogni volta a dover approvare dei disegni di legge che vanno ad inserirsi in una selva di leggi che stanno complicando parecchio tutta la legislazione regionale in materia urbanistica, per cui credo che fare il punto, fare una riflessione sia estremamente necessario. Purtroppo a questo non si arriva perché, da una parte, manca un'indicazione da parte della Giunta per poter fare un 1avoro di tale tipo e sappiamo le difficoltà che hanno le Commissioni di lavoro nel Consiglio regionale per lavorare.
Non riusciamo invece bene a capire perché e quali sono i motivi che portano a queste scelte contenute nell'articolo 6. In genere, per quello che riguarda gli oneri di urbanizzazione, si era scelto il principio che tutte le opere di recupero pagassero la metà del nuovo, per tutte le altre categorie di edifici e di opere da fare sul territorio...qui viene ridotto ad un decimo ed un quinto rispettivamente per le attività industriali ed artigiane, per dei progetti che si chiamano di ristrutturazione e di riconversione. Per "progetti di riconversione e ristrutturazione" soprattutto mi sembra che possano essere intesi anche delle attività industriali che recuperano dei fabbricati esistenti e non utilizzati.
Ora, secondo me, i problemi sono di due generi: il primo caso è di attività industriali che hanno una riconversione interna ed una ristrutturazione perciò degli impianti, non porta questa ristrutturazione in genere a grosse modifiche di occupati e in questo caso è giusto probabilmente trattare l'intervento nel modo indicato in tale articolo; diverso invece è il caso di recupero di stabilimenti industriali, capannoni non utilizzati in cui viene immessa della nuova manodopera, del nuovo personale. In questo caso dovrebbero, a mio avviso, pagare più di un decimo o di un quinto, perché maggiori sono gli oneri che gravano inevitabilmente sulla collettività, sul Comune in virtù di questo nuovo insediamento di persone e di addetti all'industria. Credo che il caso di Saint-Marcel possa essere significativo per fare un esempio: per uno stabilimento di quel genere, non utilizzato e riutilizzato per nuovi addetti, penso si debba pagare un onere di un certo rilievo, perché inevitabilmente quell'insediamento produrrà degli effetti sul Comune, nuovi, per i quali il Comune deve sostenere delle spese e delle spese che andrebbero in parte compensate appunto con gli oneri.
Ecco i dubbi sono soltanto questi, non mi sembra giusto...e non vorremmo che dietro a questi discorsi di ristrutturazione, di riconversione, che vanno effettivamente a toccare un problema che esiste, perché se un'impresa cambia i macchinari e la disposizione dei capannoni e sostituisce un capannone con uno più alto, più largo, effettivamente non è detto che si debba pagare un onere eccessivo, però, laddove c'è il caso di nuovi insediamenti, crediamo che si debbano pagare degli oneri un pochino più elevati di quelli che risultano con questo articolo 3, che sono effettivamente piuttosto bassi.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Nebbia.
Nebbia (P.S.I.) - Faccio questo secondo intervento perché solo successivamente al primo ho avuto il testo dell'articolo 6 e, piuttosto che farlo in sede di discussione degli articoli, preferisco anticiparlo.
Oltre al fatto che vedere così in Consiglio il testo di un nuovo articolo senza averlo potuto esaminare preventivamente può comportare anche degli errori di valutazione, perché non si possono avere le informazioni che sarebbero necessarie, non ho capito qual è l'intendimento della Giunta, cioè se gravare o sgravare di oneri di urbanizzazione certi progetti di ristrutturazione e di riconversione.
Inoltre mi pare che ci sia una grossa questione di ordine giuridico, nel senso che sono elencate delle attività di ordine diverso, preciso: per i progetti di ristrutturazione, la riorganizzazione delle imprese "attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico" è una questione che non attiene l'edilizia o l'urbanistica, mentre la sostituzione di fabbricati e impianti, ecco bisogna anche discutere che cosa sono gli impianti, potrebbero interessare l'urbanistica e l'edilizia. Lo stesso per i progetti di riconversione, la parte relativa all'introduzione di "produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi..." è un fatto diverso, e compete l'organizzazione interna dell'azienda, dalla sostituzione di fabbricati ed impianti. Di fronte ai Comuni quindi si verrebbero a creare degli stati di confusione, perché potrebbero chiedere, quando l'azienda cambia macchinario, per esempio, se essi debbono essere soggetti o meno agli oneri di urbanizzazione. Oltre tutto la Valle d'Aosta non ha scelto, come altre Regioni, nella definizione degli oneri di urbanizzazione il parametro degli addetti alle attività. In Piemonte ci sono delle...a seconda del numero di addetti per ettaro; qua si è adottato il sistema della valutazione della superficie netta di capannone o di fabbricato, per cui non si capisce come potrebbe essere soggetta agli oneri di urbanizzazione un'azienda che non intervenisse sugli immobili per attuare un progetto di ristrutturazione o di riconversione.
Mi sembra che questo articolo per concludere...e ripetendo ancora quali sono i limiti di una valutazione e di un giudizio così un po' estemporaneo, fatto in questo momento su un articolo molto confuso che concerne l'oggetto connesso alla legge n. 10, ma che concerne anche oggetti che non sono assolutamente relativi a quella legge...questo articolo, così come è formulato, potrebbe generare grosse confusioni e grossi problemi ai Comuni, pertanto io voterò contro di esso per questi motivi.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che intendono prendere la parola? Possiamo considerare chiusa la discussione generale? Darei la parola allora, in chiusura di discussione generale, all'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti, Ramera.
Ramera (D.C.) - Io chiedo scusa, ma pensavo che questo articolo 6 fosse stato tramesso dai nostri uffici insieme al rimanente della legge. Tuttavia, ritengo di interpretare che talune valutazioni fatte dal Consigliere Nebbia possono essere esatte, ma non siano altro forse che la motivazione che spiega la ristrutturazione e quindi la riconversione di determinate industrie, sia di industrie che di servizi artigianali attualmente esistenti... Ha ragione forse di dire che non andava bene dire: "attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico", ma forse questa è la motivazione che spiega che...in base proprio a queste modificazioni, si crea la necessità di sostituire dei fabbricati o impianti esistenti, io almeno ritengo...così come è giusto dire che, quando si fa una legge, poi si aggiungono naturalmente le modificazioni, o addirittura dei nuovi articoli, perché lo vediamo in qualsiasi legge che il legislatore normalmente ritiene di aver previsto tutto e poi vengono fuori situazioni particolari che obbligano praticamente a modificare quello che era un testo precedente. Lo dice anche la relazione, dove praticamente all'inizio del 3° comma si dice: "purtroppo, la legge regionale n. 14/1978 non ha considerato che gli impianti destinati ad attività industriale esistenti possano necessitare di ampliamenti per far fronte a necessità di ampliamento della produzione o anche soltanto per razionalizzare il ciclo produttivo", eccetera; quindi quand'è che si è verificato questo? Quando praticamente ci sono state delle industrie...non so, facciamo l'esempio della Cogne, che deve fare tutto un piano di riconversione e di nuovi impianti, o altrimenti la SIP, che deve addirittura raddoppiare la propria struttura e viene fatta su una zona che manca addirittura di piano regolatore. Quindi ad un certo momento era necessario chiarire nella legge n. 14, molto probabilmente avrà necessità ancora di nuove modifiche, o di nuovi ampliamenti e sarà bene perciò che si cominci a dare una prima stesura definitiva con queste modificazioni che sono pervenute successivamente alla votazione della legge.
Per quanto riguarda quanto ha detto il Consigliere Pollicini, è chiaro che sono previste queste cose nella concessione dell'aumento del 50% dei posti letto da parte anche degli organi tecnici della Regione che devono rilasciare le licenze, perché altrimenti verremmo proprio a creare delle confusioni, però si è tenuto...e questo lo vedranno gli uffici, anche proprio il C.R.P.T. nel rilascio di pareri...dire che debbano essere vincolanti, io direi che viene ad essere svuotata anche la persona, non il sottoscritto, ma la persona che ricopre anche l'incarico politico. Finora non ci sono forse mai stati contrasti tra gli organi tecnici e gli organi politici, però infine chi è il responsabile di fronte all'opinione pubblica e di fronte, diciamo, ad una certa politica è il rappresentante che ricopre l'incarico di Assessore o di Presidente della Giunta. Ad un certo momento quindi il parere è praticamente, quasi sempre...almeno da quando ci sono, l'ho sempre accolto proprio per evitare anche grane di altro genere, però proprio mettere "vincolante"...allora verrebbe anche ad essere svuotata la personalità del politico che quale politica potrebbe portare avanti se ad un certo momento è vincolato da un parere di tecnici, che potrebbero essere totalmente in contrasto con la politica che la Regione vuole portare avanti!
Quello che ha detto il Consigliere Tonino potrebbe anche essere giusto se formulasse meglio - con un emendamentino lo chiamerei - quanto ha suggerito, io ritengo che la Giunta non avrebbe alcuna difficoltà ad accoglierlo, perché credo che qui siamo tutti per portare un contributo in una materia piuttosto scorbutica e che naturalmente necessita del contributo di tutti i Consiglieri. Non è quindi che qui si voglia violentare la coscienza, né niente, in quanto si tratta di dare un documento ben preciso che favorisca l'urbanistica in Valle d'Aosta nel migliore dei modi e qui ci siamo trovati appunto di fronte ad una legge che era carente per taluni aspetti e man mano si va avanti.
Il Consigliere Nebbia ha anche detto giustamente che, quando abbiamo approvato la legge n. 11, avevamo praticamente saltato i primi 8-9 articoli: quelli che riguardavano i piani pluriennali in attesa...perché sapevamo che era in corso sul piano nazionale da parte del Ministero un esame anche lì della legge, proprio perché erano emersi fatti che ne avevano determinato la correzione come è indispensabile. Giustamente il Consigliere Nebbia fa rilevare che la crisi di Governo, le elezioni e la formazione del nuovo Governo potrebbero fare slittare a tempi lunghi quella che è la formulazione in campo nazionale della nuova legge, per cui nulla impedisce che noi esaminiamo e cerchiamo di portare avanti in maniera cauta...ma direi semmai esaminarlo bene in Commissione per portare avanti quella parte, che è stata tralasciata in attesa di quello che avrebbe deciso il Governo centrale, ma che nel vuoto, diciamo, di poteri dovuti alla crisi attuale potrebbe dilungarsi nel tempo. Io quindi accetto ed accolgo il suggerimento del Consigliere Nebbia che si rende anche necessario per facilitare una certa politica nei nostri Comuni.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Presidente della Giunta, Andrione.
Andrione (U.V.) - Due brevissime osservazioni: una su quanto ha detto Pollicini, che ha ragione quando dice che le deroghe sono pericolose: sono pericolose proprio perché costituiscono una deroga, ma fissare dei limiti in un Paese come la Valle d'Aosta, in cui manca totalmente il terreno, può essere altrettanto pericoloso. Noi, in linea di principio, pensiamo che oltre il 60% di un terreno non possa essere coperto da capannoni industriali o cose di questo genere, però nel caso dell'Ilssa Viola, per fare i nomi, della Cogne può avvenire che ci sia il 61-62% che venga effettivamente utilizzato, per cui mettere un limite di legge presenta una duplice possibilità e cioè che tutti vogliono la deroga, deroga che non è soggettiva, perché ci vuole la delibera del Consiglio comunale, il parere del C.R.P.T., l'approvazione dell'Assessore e quindi ha un iter particolare da un lato e, dall'altro lato, potremmo qualche volta trovarci per un semplice magazzino, o per una struttura come quella dei silos per la birra di fronte a delle impossibilità insormontabili, che poi in definitiva rischiano di pesare molto fortemente.
Per quanto riguarda l'obiezione di Tonino, io mi sono permesso di stendere, evidentemente così di corsa, un emendamento aggiuntivo, cioè direi più che altro esplicativo. Qui si parla di "contributo afferente alle concessioni relative a progetti di ristrutturazione e di riconversione di fabbricati o impianti...", poi si spiega: "ai fini delle disposizioni del comma precedente si intendono: per progetti...", eccetera, io aggiungerei: "non costituisce ristrutturazione o riconversione ai sensi del presente articolo la riutilizzazione di fabbricati industriali abbandonati da più di cinque anni - io ho messo cinque anni, potrebbe anche essere un tempo inferiore - che vengano destinati a nuovi insediamenti industriali". In questo caso cioè, se ho capito il concetto di Tonino, si applica la legge normale, perché quella è semplicemente un'area abbandonata, l'esempio di Saint-Marcel che il Consigliere Tonino giustamente ha fatto...in realtà, anche perché le ho visitate, le installazioni industriali esistenti non sono più utilizzabili, devono essere demolite, quindi quello è un insediamento completamente nuovo e penso che questo praticamente avvenga in tutti questi casi si dovessero riprendere...quindi li consideriamo come dei nuovi insediamenti, per cui evidentemente ricadono nella norma di legge, adesso io non so se ho interpretato esattamente il pensiero del Consigliere Tonino.
Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti, Ramera.
Ramera (D.C.) - ...alla fine era stata cancellata quella linea che si riferiva al recupero e veniva sostituita da questo articolo...così la Sezione urbanistica ha ritenuto che era meglio fare per una maggiore chiarezza...però se tu volessi fare un emendamentino...
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Anche se è difficile, concludo con Nebbia così...di colpo capire se stiamo andando nella direzione giusta o no, credo che le proposte fatte dal Presidente della Giunta siano abbastanza pertinenti al discorso che volevo fare in precedenza. Mi va anche bene, avendo la volta scorsa eliminato la voce "recupero per l'industria ed artigianato", fissare un termine di cinque anni, sorpassato il quale i nuovi insediamenti che vengono fatti in quegli edifici siano considerati insediamenti ex novo e siano invece considerati recupero, ristrutturazione e riconversione tutti gli interventi che invece possono essere fatti anche nell'ambito di brevissimo tempo nelle zone industriali già accettate e già operanti. In effetti, il rischio che si poteva correre prima era quello di far pagare ogni volta per nuova una ristrutturazione che si sa negli insediamenti industriali ed artigianali può essere anche fatta ogni due o tre anni a seconda dei cambiamenti del mercato e delle esigenze che ci sono all'interno del complesso produttivo stesso, per cui credo in questo modo, anche se è difficile esprimere un giudizio definitivo - mi sa che ci troveremo a fare fra non molto delle ulteriori modifiche -, si vada a riordinare la materia in un modo sufficientemente chiaro.
Dolchi (P.C.I.) - Signori Consiglieri c'è qualcun altro che intende prendere la parola per l'esame della legge articolo per articolo? Cominciamo con la proposta dell'Assessore: per aderenza alle due precedenti norme, si propone che il titolo sia il seguente: "Ulteriori norme in materia urbanistica, di pianificazione territoriale e ulteriore disciplina concernente l'edificabilità del suoli in Valle d'Aosta", questo per non modificare i testi precedenti...
(interruzione di un Consigliere, fuori microfono)
...sì, ma per non cambiare, siccome aveva...della lingua italiana...
(nuova interruzione di un Consigliere, fuori microfono)
...no, perché la vecchia legge...
(nuova interruzione di un Consigliere, fuori microfono)
...via tutti e due? Allora rileggo: "Ulteriori norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale e disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta".
Articolo 1. C'è qualche Consigliere che prende la parola sull'articolo 1? Allora se nessuno chiede la parola, metto in approvazione l'articolo 1. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventotto
Maggioranza: quindici
Favorevoli: ventotto
Astenuti: uno (Riccarand)
Il Consiglio approva.
Articolo 2. C'era stata una proposta verbale del Consigliere Pollicini. Consigliere Pollicini intende insistere? La parola al Consigliere Pollicini.
Pollicini (D.P.) - Riaffermo il concetto e, viste le risposte della Giunta, ci asterremo dal votare questo articolo 2.
Dolchi (P.C.I.) - Allora viene ritirata, se ho ben capito, la proposta di dare ulteriori chiarificazioni con l'aggettivo "conforme". Ci sono altri che fanno obiezioni o proposte diverse? Allora metto in approvazione l'articolo 2 così come è nel testo trasmesso ai Consiglieri. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: ventisette
Maggioranza: sedici
Favorevoli: ventisette
Astenuti: quattro (Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Riccarand)
Il Consiglio approva.
Articolo 3. Nessuno chiede la parola? Stesso risultato. No, no, pardon, scusate...ovvio... Metto in approvazione l'articolo 3. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: trenta
Maggioranza: sedici
Favorevoli: trenta
Astenuti: uno (Riccarand)
Il Consiglio approva.
Articolo 4. Nessuno chiede la parola? Metto in approvazione l'articolo 4. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione, lo stesso dell'articolo precedente:
Presenti: trentuno
Votanti: trenta
Maggioranza: sedici
Favorevoli: trenta
Astenuti: uno (Riccarand)
Il Consiglio approva.
Articolo 5. Nessuno chiede la parola? Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentadue
Votanti: trentuno
Maggioranza: diciassette
Favorevoli: trentuno
Astenuti: uno (Riccarand)
Il Consiglio approva.
Nuovo articolo 6. Si passa ora alla discussione e all'approvazione del nuovo articolo 6 proposto dall'Assessore Ramera, quel testo dattiloscritto che è stato distribuito ai colleghi Consiglieri.
Emendamento
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo:
"Articolo 6
Il contributo afferente alle concessioni relative a progetti di ristrutturazione e di riconversione di fabbricati o impianti destinati ad attività industriali e artigiane dirette alla trasformazione di beni è ridotto, rispettivamente, a 1/10 e 1/5 di quello stabilito per i nuovi insediamenti industriali e artigiani ai sensi del primo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono:
a) per progetti di ristrutturazione, i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico, la sostituzione di fabbricati e impianti esistenti nell'ambito dell'area occupata dall'impresa alla data dell'istanza di concessione;
b) per progetti di riconversione, i progetti diretti a introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi e la sostituzione di fabbricati e impianti esistenti nell'ambito dell'area occupata dall'impresa alla data dell'istanza di concessione.".
È stato poi anche da parte del Presidente della Giunta proposto un emendamento aggiuntivo che vi è stato distribuito e che è scritto a mano; la proposta è di aggiungere in fondo al nuovo articolo 6 il seguente comma:
Emendamento
Non costituisce ristrutturazione o riconversione ai sensi del presente articolo la riutilizzazione di fabbricati industriali abbandonati da più di cinque anni che vengano destinati a nuovi insediamenti industriali.
Dobbiamo quindi prendere in esame il nuovo articolo 6 e l'emendamento aggiuntivo a tale articolo; ecco, quindi le votazioni dovrebbero essere due: la votazione dell'emendamento aggiuntivo e del nuovo articolo 6.
La parola al Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Solo per dire che alla fine dell'emendamento, dopo le parole "nuovi insediamenti industriali", andrebbe aggiunto: "e artigianali" per essere in sintonia con tutto l'articolo, altrimenti...
Altra questione che così mi viene in mente sul momento: tutta la materia relativa agli oneri, il Consiglio l'aveva deliberata attraverso una delibera, queste indicazioni del Consiglio devono essere rese operative dai Comuni con una delibera del Consiglio comunale che va a modificare i precedenti comportamenti. È opportuno in questo caso che sia ricordato tempestivamente ai Comuni che si apprestano a fare la delibera di modifica degli oneri in virtù dell'ultima deliberazione del Consiglio regionale che facciano assieme anche le modifiche che derivano da questa...
Dolchi (P.C.I.) - Allora il Presidente della Giunta, che è il proponente dell'emendamento aggiuntivo al nuovo articolo 6, è d'accordo, quindi non metto in approvazione l'aggiunta della parola "e artigianali" considerandola già inserita nell'emendamento.
Allora chi è d'accordo per l'emendamento aggiuntivo al nuovo articolo 6 distribuito in aula è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: ventinove
Maggioranza: sedici
Favorevoli: ventinove
Astenuti: due (Nebbia, Riccarand)
Il Consiglio approva.
Metto pertanto in approvazione il nuovo articolo 6 comprensivo dell'emendamento aggiuntivo testè votato. Ci sono richieste di parola sull'articolo 6 nel suo complesso? Allora lo metto in approvazione per alzata di mano. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: trenta
Maggioranza: sedici
Favorevoli: ventinove
Contrari: uno
Astenuti: uno (Riccarand)
Il Consiglio approva.
Articolo 6. L'ultima votazione riguarda l'articolo 6, che diventa ora articolo 7 nella nuova numerazione, e che riguarda la dichiarazione d'urgenza del presente provvedimento. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: trenta
Favorevoli: trenta
Astenuti: uno (Riccarand)
Il Consiglio approva.
Ci sono dichiarazioni di voto? Si passa alla votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: trentadue
Votanti: trentuno
Maggioranza: diciassette
Favorevoli: ventinove
Contrari: due
Astenuti: uno (Riccarand)
Il Consiglio approva.
Disegno di legge regionale n. 61
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ____________________ n. _________: Ulteriori norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale e disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
Al capo VII della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è aggiunto il seguente art. 19 bis:
"(Poteri di deroga previsti dagli strumenti urbanistici)"
"I poteri di deroga previsti da norme vigenti di piano regolatore o di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici e di impianti pubblici o di interesse pubblico.
Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma precedente non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Detto vincolo di destinazione è trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei concessionari, o loro aventi causa, entro la data di ultimazione dei lavori.
Per l'esercizio dei poteri di deroga, il sindaco, previa favorevole deliberazione del consiglio comunale, trasmette la relativa domanda all'Assessore regionale competente in materia urbanistica. La concessione può essere rilasciata solo previo nulla osta dell'Assessore anzidetto emanato su parere del Sottocomitato C.R.P.T.".
Articolo 2
Al capo VII della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è aggiunto il seguente art. 19 ter:
"(Poteri di deroga a favore di fabbricati ad uso industriale)"
"Per l'adeguamento funzionale e l'ampliamento dei fabbricati ad uso industriale, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso derogare all'indice di copertura di cui al 4° comma dell'art. 3.
Per l'esercizio dei poteri di deroga, il Sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda all'Assessore regionale competente in materia urbanistica. La concessione può essere rilasciata soltanto previo nulla osta dell'Assessore anzidetto emanato su parere del Sottocomitato del C.R.P.T., all'uopo integrato dal Dirigente dell'Assessorato regionale all'industria, al commercio e all'artigianato o suo sostituto".
Al 4° comma dell'art. 18 della legge 15 giugno 1978, n. 14, le parole: "nei casi previsti dagli articoli 4, 16, 20 della presente legge" sono sostituite con le parole: "nei casi previsti dagli articoli 4, 16, 19 bis, 19 ter, 20 della presente legge".
Articolo 3
Il 2° comma dell'art. 19 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:
"Il Sottocomitato è composto dai membri del C.R.P.T. di cui ai numeri 1), 2), 3), 7), 9), ed è integrato dal Dirigente dell'Assessorato regionale all'industria, al commercio e all'artigianato o suo sostituto e dal Dirigente dell'Ufficio regionale del turismo o suo sostituto per i pareri di cui, rispettivamente, all'art. 19 ter e all'art. 20 della presente legge".
Al 10° comma dell'art. 19 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, le parole: "di cui all'articolo 20" sono sostituite con le parole: "di cui agli articoli 19 ter e 20".
Articolo 4
Il primo comma dell'art. 20 della legge regionale15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dai seguenti: "Per l'adeguamento funzionale dei fabbricati alberghieri, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse deroghe all'indice di fabbricazione, al numero dei piani e al limite di altezza di cui all'articolo 3".
"Per quanto concerne le finalità e le prescrizioni di cui al comma precedente, per adeguamento funzionale si intende l'esecuzione di opere dirette a migliorare l'efficienza dell'organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero, nonché dirette ad aumentare il numero dei posti letto in rapporto a una migliore economia di gestione. In ogni caso il numero dei posti letto aggiunti non può superare il 50% del numero dei posti letto esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge".
Articolo 5
Dopo l'ultimo comma dell'art. 20 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, altresì:
1) ai fabbricati con destinazione d'uso diversa da quella alberghiera già ultimati o in corso di costruzione in base a licenza o concessione rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia richiesta concessione per l'esecuzione di nuove opere dirette a trasformare i fabbricati stessi in albergo;
2) ai fabbricati con destinazione d'uso alberghiera in corso di costruzione in base a licenza o concessione rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia richiesta concessione per l'esecuzione di nuove opere dirette a migliorarne la funzionalità".
Articolo 6
Il contributo afferente alle concessioni relative a progetti di ristrutturazione e di riconversione di fabbricati o impianti destinati ad attività industriali e artigiane dirette alla trasformazione di beni è ridotto, rispettivamente, a 1/10 e 1/5 di quello stabilito per i nuovi insediamenti industriali e artigiani ai sensi del primo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono:
a) per progetti di ristrutturazione, i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico, la sostituzione di fabbricati e impianti esistenti nell'ambito dell'area occupata dall'impresa alla data dell'istanza di concessione;
b) per progetti di riconversione, i progetti diretti a introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi e la sostituzione di fabbricati e impianti esistenti nell'ambito dell'area occupata dall'impresa alla data dell'istanza di concessione.
Non costituisce ristrutturazione o riconversione ai sensi del presente articolo la riutilizzazione di fabbricati industriali abbandonati da più di cinque anni che vengano destinati a nuovi insediamenti industriali e artigianali.
Articolo 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
