Oggetto del Consiglio n. 35 del 7 aprile 1955 - Verbale
OGGETTO N. 35/55 - NORME PER IL CONTROLLO CONTABILE DEGLI ENTI PUBBLICI SOGGETTI AL CONTROLLO DELLA REGIONE - INCARICO ALLA COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO NOMINATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 19, DEL 6 APRILE 1955, DI STUDIARE E DI ELABORARE UNO SCHEMA DI LEGGE REGIONALE.
L'Assessore alle Finanze, BIONAZ, riferisce in merito alla necessità dell'istituzione di una Commissione regionale di controllo contabile per gli Enti pubblici soggetti al controllo della Regione.
Rileva l'opportunità di demandare ad apposita Commissione consiliare di studio l'incarico della elaborazione di uno schema di legge regionale per l'istituzione del predetto organo collegiale, a' sensi dell'articolo 43 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Richiama l'attenzione del Consiglio sul disegno di legge predisposto dalla Segreteria e sul memoriale illustrativo del disegno di legge stesso, trasmessi in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza, in relazione alla deliberazione di Giunta n. 2579 del 30-12-1954:
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Verbale dell'adunanza della Giunta regionale dellì 30 dicembre 1954.
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE
OGGETTO N. 2579 - PRESA D'ATTO - APPROVAZIONE DEI CONTI CONSUNTIVI DEGLI ENTI SOGGETTI AL CONTROLLO TUTORIO REGIONALE - PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI LEGGE REGIONALE IN MATERIA.
L'Assessore alle Finanze, Geom. BIONAZ, riferisce alla Giunta che non è possibile provvedere all'approvazione dei conti consuntivi, anche arretrati, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche, degli Enti pubblici locali, soggetti al controllo tutorio regionale, in quanto, per una lacuna di legge nell'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta, non vi è alcun Organo competente a decidere in merito ai conti stessi con le attribuzioni sindacatorie già demandate al disciolto Consiglio di Prefettura.
Segue discussione in merito alla questione prospettata dall'Assessore Geom. BIONAZ.
Al termine della discussione,
LA GIUNTA
prende atto di quanto sopra riferito dall'Assessore Geom. BIONAZ e concorda unanime sulla necessità dell'elaborazione e della promulgazione di una legge regionale per la nomina di una Commissione alla quale siano affidate le attribuzioni sindacatorie già spettanti al disciolto Consiglio di Prefettura sulla materia di cui alle premesse.
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Segreteria Generale
Prot. n. 744/4 Aosta, li 14 gennaio 1955
ALLEGATI N. UNO
Ill.mo Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - SEDE
e, p. c.
Al Sig. ASSESSORE ALLE FINANZE - SEDE
OGGETTO: Approvazione dei Conti Consuntivi degli Enti soggetti al controllo tutorio regionale - Proposta di istituzione di una Commissione regionale di controllo contabile.
In relazione a quanto stabilito dalla Giunta regionale nell'adunanza del 30-12-1954, pregiomi rassegnarLe l'allegato memoriale concernente relazione e proposta di disegno di legge per l'istituzione di una Commissione regionale di controllo contabile.
Il memoriale può servire come materiale di studio, per l'eventuale nominanda Commissione consiliare, ai fini della elaborazione del disegno di legge definitivo, da approvarsi previa opportuna intesa con la Commissione di Coordinamento.
Per la soluzione prospettata e proposta, si è dovuto tener conto del fatto che il Decreto L.C.P.S. 15-11-1946, n. 367, ha già attribuito alla Giunta Giurisdizionale Amministrativa della Valle d'Aosta le funzioni contenziose proprie del Consiglio di Prefettura sulle controversie nella materia in esame.
L'emanazione di un provvedimento legislativo regionale con il quale si istituisca un organo collegiale competente a giudicare, quale organo sindacatorio, per l'approvazione dei conti consuntivi dei predetti Enti ed a giudicare nelle materie concernenti le responsabilità contabili, colmerebbe una lacuna legislativa per quanto concerne l'ordinamento particolare della Valle d'Aosta e consentirebbe di provvedere all'approvazione dei numerosi conti consuntivi degli Enti soggetti al controllo tutorio.
A tale scopo, oltre all'istituzione del proposto organo collegiale regionale, ritengo pure necessaria l'istituzione, presso la Divisione Controllo Comuni ed Enti morali, di un apposito "Ufficio di controllo contabile", che provveda al controllo di tutti gli atti contabili dei predetti Enti (Conti consuntivi, bilanci preventivi, deliberazioni concernenti le spese varie ed il trattamento economico al personale, deliberazioni di variazioni ai bilanci).
A tale Ufficio dovrebbe essere preposto un Funzionario contabile, esperto in materia, coadiuvato da un ragioniere.
Tale Ufficio dovrebbe sentire il parere dell'Ispettore dei Comuni sulle proposte di provvedimenti sui singoli atti soggetti al controllo regionale.
In attesa di eventuali disposizioni per ulteriori adempimenti in merito a quanto sopra, porgo distinti ossequi.
IL SEGRETARIO
F.to: Dr. Brero
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MEMORIALE CIRCA LA ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO CONTABILE
Ai sensi dell'articolo 23 del T.U.L.C.P. 3-3-1934, n. 383, in ogni Provincia è istituito un Consiglio di Prefettura, composto dal Prefetto o da chi ne fa le veci, che lo presiede, e di due Consiglieri di Prefettura.
Alle sedute del Consiglio di Prefettura, in sede di giurisdizione contabile, intervengono, con voto deliberativo, il Ragioniere Capo della Prefettura ed il Direttore di ragioneria od il Ragioniere Capo dell'Intendenza di Finanza e, con voto consultivo, il funzionario di ragioneria che ha compilato la relazione sul conto.
Il Consiglio di Prefettura esercita funzioni consultive e giurisdizionali.
Come organo consultivo, può essere chiamato a dar parere al Prefetto quando questi lo ritenga opportuno. I pareri non sono, però, vincolativi. Recenti disposizioni di legge (1947) hanno soppresso l'obbligo del parere del Consiglio di Prefettura sui progetti di contratti e sui contratti eccedenti una certa somma.
È richiesto il parere del predetto Consiglio da varie norme della legge per l'espropriazione a causa di pubblica utilità, della legge sui lavori pubblici, ecc.
Nella Regione Autonoma della Valle di Aosta, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto speciale, tali funzioni consultive potrebbero essere esercitate dalla Giunta regionale.
Il Consiglio di Prefettura in sede di giurisdizione contabile esercita una attività di duplice natura: contenziosa vera e propria e sindacatoria.
L'attività e le funzioni contenziose, - sulle controversie che dalle disposizioni di legge, sono devolute alla competenza del Consiglio di Prefettura, - sono esercitate, nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta, dalla Giunta Giurisdizionale Amministrativa, ai sensi del D.L.C.P.S. 15-11-1946, n. 367, e successive modificazioni (D. L. 3-4-1948, n. 371 e Legge 1-3-1949, n. 76), con l'intervento, con voto consultivo, del Ragioniere Capo dell'Amministrazione regionale ed, in caso di assenza, impedimento od incompatibilità, del Direttore di ragioneria dell'Intendenza di Finanza di Aosta. Interviene, altresì, con voto consultivo, il funzionario di ragioneria che ha compilato la relazione sul conto.
La legge istitutiva della Giunta Giurisdizionale della Valle d'Aosta non ha previsto la devoluzione delle funzioni sindacatorie dal Consiglio di Prefettura alla Giunta Giurisdizionale né ad altro organo, per cui manca attualmente in Valle di Aosta un organo competente a decidere, in sede sindacatoria, in materia di conti consuntivi e di responsabilità degli Amministratori, degli impiegati e di chi ha maneggio di denaro pubblico, degli Enti soggetti alla tutela della Regione.
L'articolo 43 dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta stabilisce che: "Il controllo sugli atti dei Comuni, delle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza, dei Consorzi e delle Consorterie ed altri Enti locali è esercitato dalla Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato".
Per ovviare alla accennata lacuna di legge ed agli inconvenienti derivanti dalla mancanza di un organo che esplichi in Valle d'Aosta le attività e le funzioni sindacatorie nella materia predetta, si potrebbe, con legge regionale, istituire un organo collegiale regionale al quale sia attribuito il potere sindacatorio demandato al Consiglio di Prefettura in sede di esame e di giudizio contabile sui conti dei Comuni, delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, dei Consorzi, delle Aziende Autonome di Cura, soggiorno e Turismo e delle aziende dei servizi municipalizzati, nonché di tutti quegli Enti il cui conto deve essere sottoposto, per legge, all'esame ed al giudizio del Consiglio di Prefettura,
Tale Organo regionale dovrebbe pronunciarsi, altresì, sulle responsabilità degli Amministratori, degli impiegati e di chi maneggia denaro pubblico dei Comuni e degli altri Enti predetti, come previsto dagli articoli 251 e seguenti fino all'articolo 260 del T.U. L.C.P. 3-3-1934, n. 383.
Tale organo collegiale, che potrebbe essere denominato "Commissione regionale di controllo contabile", potrebbe essere composto nel seguente modo, in analogia a quanto previsto dal Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale per i Consigli di Prefettura:
- dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore alle Finanze, appositamente delegato, quale Presidente;
- dall'Ispettore dei Comuni e dal Funzionario regionale Capo della Divisione Controllo dei Comuni, quali Componenti.
In sede di giurisdizione contabile, cioè allorquando si debba deliberare intorno ai Conti consuntivi resi ai Tesorieri degli Enti predetti, tale organo collegiale potrebbe essere integrato mediante l'intervento, con voto deliberativo, del Ragioniere Capo della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, del Direttore di Ragioneria dell'Intendenza di Finanza di Aosta, nonché mediante l'intervento, con voto consultivo, del funzionario di ragioneria che ha compilato la relazione sul conto.
Premesso quanto sopra, si propone che il Consiglio regionale, previa eventuale nomina di una Commissione consiliare di studio e previa opportuna intesa con la Commissione di Coordinamento, approvi un disegno di legge regionale per l'istituzione del predetto organo collegiale, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto speciale della Regione.
Per agevolare lo studio del provvedimento, si formula la seguente proposta di disegno di legge:
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge .......... 1955, n. ...............
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO CONTABILE PER GLI ENTI PUBBLICI SOGGETTI AL CONTROLLO DELLA REGIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
È istituita, presso l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, la Commissione di controllo contabile, composta:
1) - del Presidente della Giunta regionale e, per sua delega, dell'Assessore regionale alle Finanze, in qualità di Presidente;
2) - dell'Ispettore regionale dei Comuni;
3) - del funzionario regionale Capo della Divisione Controllo Comuni ed Enti Morali.
Alle sedute della Commissione, in sede di esame o di giudizio sui conti, intervengono, con voto deliberativo, il Ragioniere Capo dell'Amministrazione regionale ed il Direttore di Ragioneria dell'Intendenza di Finanza di Aosta.
Interviene altresì, con voto consultivo, il funzionario di ragioneria che ha compilato la relazione sul conto.
Art. 2
La Commissione regionale di controllo contabile esercita le funzioni sindacatorie attribuite dalle vigenti disposizioni di legge al Consiglio di Prefettura in materia di esame e di giudizio contabile sui conti consuntivi dei Comuni, delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, dei Consorzi, delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo, delle Aziende dei Servizi Municipalizzati, nonché degli Enti i cui conti consuntivi devono essere sottoposti, per legge, all'esame ed al giudizio del Consiglio di Prefettura.
Le decisioni della Commissione regionale di controllo contabile sono notificate e pubblicate nei modi e nei termini previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 310 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R. D. 3-3-1934, n. 383.
Contro tali decisioni è ammesso ricorso alla Corte dei Conti, anche da parte di qualsiasi contribuente, ancorché non abbia previamente reclamato alla Giunta Giurisdizionale Amministrativa della Valle d'Aosta, a' sensi dell'art. 2 - n. 3 - del Decreto L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367.
Il termine, per la presentazione dei ricorsi alla Corte dei Conti da parte dei contribuenti, decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione della Commissione regionale di controllo contabile.
Art. 3
La Commissione si pronuncia, altresì, sulle responsabilità previste dagli articoli 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 del T. U. della L.C.P.S. 3-3-1934, n. 383, nei confronti degli Amministratori, degli impiegati e di chi maneggia denaro pubblico degli Enti indicati nel 1° comma dell'articolo 2 e su ogni altra responsabilità dipendente dalla conservazione e gestione del patrimonio degli Enti stessi.
Le relative procedure possono essere iniziate d'Ufficio o su richiesta dell'Autorità vigilante e possono essere definite anche separatamente dall'esame e dal giudizio dei conti.
Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso alla Corte dei Conti.
Art. 4
I ricorsi, i reclami e le osservazioni contro i conti consuntivi degli Enti indicati nel primo comma dell'art. 2 e le eventuali contro-deduzioni delle parti interessate, inoltrati alla Giunta Giurisdizionale della Valle d'Aosta, e le decisioni adottate dalla Giunta stessa in sede di contenzioso contabile, sono comunicate, per conoscenza, alla Commissione regionale di controllo contabile.
Per la procedura e per i termini dei ricorsi e di giudizio previsti dai precedenti articoli si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia.
Art. 5
Le funzioni consultive attribuite dalle leggi e dai regolamenti al Consiglio di Prefettura sono esercitate, in Valle d'Aosta, dalla Giunta regionale. Il provvedimento del Presidente della Giunta regionale che ne consegue deve riportare la formula "udito il parere della Giunta regionale".
Il Presidente della Giunta regionale può richiedere il parere della Giunta regionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
Art. 6
La presente Legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente Legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione".
Aosta, lì
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L'Assessore BIONAZ informa che, dall'istituzione dell'Amministrazione regionale, nessun conto consuntivo degli esercizi finanziari dei 74 Comuni della Valle d'Aosta è stato ancora approvato, per cui sono attualmente in attesa dell'approvazione più di seicento conti consuntivi, alcuni dei quali si riferiscono agli esercizi finanziari del 1941 e antecedenti.
Pone in rilievo che la mancata approvazione dei predetti conti consuntivi costituisce un intralcio per le Amministrazioni comunali e osserva che non si può pretendere che le Amministrazioni stesse funzionino regolarmente se gli organi preposti al loro controllo contabile non possono esercitare il necessario controllo, perché manca attualmente in Valle d'Aosta un organo competente a decidere, in sede sindacatoria, in materia di conti consuntivi e di responsabilità contabile degli Amministratori, degli impiegati e di chi ha maneggio di denaro pubblico dei Comuni e degli Enti soggetti alla tutela della Giunta regionale.
Fa presente che la questione dell'istituzione di una Commissione regionale di controllo contabile per gli Enti pubblici soggetti al controllo della Regione riveste carattere di urgenza, perché, come già detto, da oltre otto anni i conti consuntivi dei predetti Enti pubblici locali non sono approvati.
Osserva che la questione è espressa in termini chiari e precisi nella relazione e negli allegati trasmessi ai Signori Consiglieri. Ritiene, però, opportuno e propone che, il Consiglio demandi ad apposita Commissione consiliare l'incarico di studiare il problema di cui si tratta e di riesaminare la proposta di disegno di legge regionale recante norme per il controllo contabile degli Enti pubblici soggetti a controllo della Regione, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.
Il Consigliere SAVIOZ ritiene che si intenda parlare delle funzioni sindacatorie già di competenza della Giunta provinciale amministrativa, organo previsto dalla Legge comunale e provinciale approvata con R.D. 4-2-1915, n. 148, successivamente modificata con R.D. 3-3-1934, n. 383, e con successive leggi.
Rileva che il funzionamento delle Amministrazioni comunali è già alquanto pesante, perché il controllo esercitato sui loro atti concerne non soltanto i conti consuntivi ed i bilanci preventivi, ma tutti gli atti deliberativi, ed è quindi un controllo eccessivo, non rispondente alle attuali necessità di gestione dei Comuni.
Ritiene che alla nominanda Commissione consiliare di studio debba essere demandato non soltanto l'incarico di elaborare il disegno di legge di cui si tratta, per la istituzione di un organo regionale di controllo contabile sui conti consuntivi degli Enti pubblici locali, ma anche l'incarico di studiare un nuovo sistema, più snello e meno pesante, di controllo sugli atti e sulle deliberazioni dei Comuni.
Rileva che il secondo problema, che è fondamentale e che riveste maggior carattere di urgenza, deve essere sollecitamente risolto per dare ai Comuni l'autonomia che essi invocano da decenni e che è giustificata anche dal ritmo sempre più celere della vita moderna.
Ritiene che il controllo contabile sui conti consuntivi delle Amministrazioni comunali abbia una importanza soltanto burocratica e formale, perché gli atti delle Amministrazioni comunali sono già soggetti a continui ed estesi controlli preventivi da parte dell'autorità tutoria.
Conclude, chiedendo che la nominanda Commissione consiliare sia incaricata di studiare anche la possibilità di sveltire e di rendere meno pesante il controllo sugli atti delle Amministrazioni comunali mediante una necessaria, auspicata riforma al sistema attuale dei controlli sugli atti dei Comuni, ai quali dovrebbe essere data finalmente quell'autonomia che è giustificata dalle esigenze della vita moderna.
Il Consigliere CHABOD Renato dichiara di associarsi a quanto proposto dal Consigliere Savioz e anche alla proposta fatta dall'Assessore Bionaz circa la nomina di una Commissione consiliare per lo studio della legge regionale di cui si tratta.
Rileva, peraltro, che il problema, se era urgente nel 1945, non lo è più oggi. Richiamando la proposta fatta dal Consigliere Savioz, rammenta che il primo comma dell'articolo 43 dello Statuto regionale dispone:
"Il controllo sugli atti dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dei Consorzi e delle Consorterie ed altri Enti locali è esercitato dalla Regione, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale, in armonia coi principi delle leggi dello Stato".
Osserva che la dizione "in armonia coi principi delle leggi dello Stato" non significa che nel formulare gli articoli della legge in esame occorre richiamarsi semplicemente alle leggi dello Stato. Ritiene che il disegno di legge proposto all'esame del Consiglio abbia appunto il difetto di essere troppo legato alla legge comunale e provinciale del 1934 e, pertanto, non sia in armonia con lo spirito dell'art. 43 dello Statuto regionale e con la Costituzione e i nuovi principi dell'ordinamento giuridico dello Stato in materia di autonomie locali.
Cita l'articolo 2 del disegno di legge, che fa richiamo alle disposizioni generali di legge vigenti in materia.
Ritiene che si debba stilare la legge regionale in termini diversi e più chiari, precisando espressamente le funzioni del costituendo organo di controllo, senza fare riferimenti generici alle vigenti leggi statali.
Esprime parere che il compito di elaborare il disegno di legge regionale di cui si tratta debba essere demandato alla Commissione consiliare già incaricata di rielaborare il Regolamento organico dei servizi e del personale dell'Amministrazione regionale.
Rileva l'opportunità di raccogliere in un volume tutte le leggi approvate dallo Stato e dal Consiglio regionale della Valle, in modo che si possa avere un piccolo manuale, o "corpus juris" di leggi sull'ordinamento della Regione, di facile consultazione da parte di chiunque intenda consultare tali leggi.
Rivolge viva preghiera al Presidente del Consiglio di voler interessarsi della pubblicazione di tale manuale.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara, anzitutto, che il problema in esame, concernente il controllo dei conti consuntivi degli Enti pubblici locali soggetti al controllo della Regione, è di massima importanza, in relazione all'articolo 43 dello Statuto regionale.
Informa che il controllo tutorio, già di competenza della Giunta Provinciale Amministrativa, viene ora esercitato dalla Giunta regionale, in sede di tutela dei Comuni, e che una parte delle competenze dei Consigli di Prefettura spettano, invece, alla Giunta Giurisdizionale Amministrativa della Valle d'Aosta, in forza del Decreto L.C.P.S. 15 aprile 1946, n. 367, (funzioni contenziose sulle controversie nella materia in esame).
Comunica che vi è una lacuna grave, in quanto manca attualmente in Valle d'Aosta un organo competente a decidere, in sede sindacatoria, in materia di conti consuntivi e di responsabilità degli Amministratori, degli impiegati e di chi ha maneggio di denaro pubblico degli Enti pubblici locali soggetti alla tutela della Regione.
Fa presente che, per tale ragione, non è stato ancora possibile provvedere all'approvazione del rilevante numero di conti consuntivi dei Comuni, con grave intralcio per la gestione contabile dei Comuni, e non è possibile accertare eventuali responsabilità nei confronti degli Amministratori, degli impiegati e di chi ha maneggio di denaro pubblico degli Enti pubblici locali soggetti alla tutela della Regione.
Ritiene quindi che sia necessario di provvedere al più presto all'elaborazione ed all'approvazione di un disegno di legge regionale recante norme per l'istituzione di un organo di controllo contabile sugli atti e conti consuntivi degli Enti pubblici soggetti al controllo della Regione, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.
Concorda sulla proposta di demandare alla menzionata Commissione l'incarico di studiare il problema di cui si tratta e di elaborare il disegno di legge regionale definitivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Comunica che sarà compito della Commissione di formulare il disegno di legge in forma chiara e di precisare le attribuzioni dell'istituendo organo di controllo contabile.
L'Assessore BIONAZ pone in rilievo che il Presidente della Giunta, Bondaz, ha già esposto in modo preciso ed esauriente quanto si doveva dire in merito alla questione in esame.
Rileva che, fino a quando non sarà concessa ai Comuni una maggiore autonomia amministrativa e contabile, la Regione non può esimersi dall'effettuare il controllo contabile, perché detto controllo è previsto dalle leggi in vigore e dall'articolo 43 dello Statuto regionale. Illustra nuovamente le ragioni per le quali l'istituzione di una Commissione di controllo contabile è necessaria e urgente.
Comunica che, per facilitare il lavoro della istituenda Commissione consiliare di studio, ha fatto predisporre la bozza di legge regionale trasmessa in copia ai Signori Consiglieri e fa presente che la predetta Commissione ha facoltà di apportare alla menzionata bozza le modificazioni che riterrà necessarie per dare al testo della legge una formulazione chiara e precisa.
Il Vice Presidente del Consiglio, PASQUALI, concorda sulla proposta di affidare l'incarico di studiare il problema di cui si tratta alla Commissione di studio già nominata per l'esame della legge sulle norme dell'Organico dei servizi e del personale dell'Amministrazione regionale. Ritiene, però, opportuno che si stabilisca se i compiti della Commissione stessa siano quelli proposti dalla Giunta o se comprendono, altresì, l'incarico di studiare il problema più vasto e generale sollevato dal Consigliere Savioz, concernente la materia dei controlli tutori preventivi degli atti e delle deliberazioni degli Enti pubblici territoriali locali.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, fa presente che, secondo la proposta in esame, il compito della Commissione consiliare di studio deve intendersi, per ora, limitato allo studio e alla elaborazione di un disegno di legge regionale recante norme per il controllo contabile degli Enti pubblici soggetti al controllo della Regione, onde colmare la grave lacuna che vi è tutt'oggi nell'ordinamento amministrativo della Regione. Dichiara che, in seguito, potrà pure essere esaminato il problema più vasto concernente la riforma delle norme sui controlli preventivi sugli atti dei Comuni.
Il Consigliere SAVIOZ ribadisce di ritenere anche necessario ed urgente lo studio di norme sul decentramento amministrativo e sull'autonomia dei Comuni.
Fa presente che, durante gli anni in cui ha diretto l'Amministrazione della Città di Aosta, ha potuto rendersi conto di quanto sia difficile amministrare la cosa pubblica, perché, mentre il pubblico reclama la sollecita esecuzione di opere urgenti, l'Amministrazione comunale deve attendere l'approvazione dell'autorità tutoria per dare esecuzione alle deliberazioni. Ribadisce, quindi, la sua richiesta proponendo che la Commissione consiliare, oltre a studiare la questione in discussione, affronti pure il problema di una maggiore autonomia dei Comuni.
Riconosce che la materia è molto complessa, ma fa presente che, in proposito, sono stati già fatti degli studi ed è stato già presentato un disegno di legge al Parlamento. Ritiene che la Regione della Valle di Aosta, a' sensi dell'articolo 43 dello Statuto regionale e in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, possa fare un passo avanti sulla via della riforma per favorire le autonomie locali.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara che l'importante problema sollevato dal Consigliere Savioz potrà formare oggetto di attento studio; osserva che l'argomento potrà essere, in seguito, sottoposto all'esame e alle decisioni del Consiglio.
Il Presidente, PAREYSON, comunica che il compito della Commissione deve intendersi, per ora, limitato allo studio e alla elaborazione di un disegno di legge regionale recante norme per il controllo contabile degli Enti pubblici locali soggetti al controllo della Regione, come da proposta inserita al n. 17 dell'ordine del giorno.
Invita, quindi, il Consiglio a decidere sulla proposta di cui si tratta.
IL CONSIGLIO
veduto l'articolo 43 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4;
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti numero trentaquattro);
Delibera
di demandare alla Commissione consiliare di studio, nominata con deliberazione di Consiglio n. 19, in data 6-4-1954, l'incarico di studiare il problema di cui si tratta e di elaborare un disegno di legge regionale recante norme per il controllo contabile degli Enti pubblici soggetti al controllo della Regione, a' sensi dell'articolo 43 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.
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