Oggetto del Consiglio n. 66 del 31 marzo 1971 - Verbale
OGGETTO N. 66/71 - Concessione di assegni di studio a studenti-lavoratori di Scuole secondarie. - Approvazione delle norme di assegnazione. - Revoca di precedenti deliberazioni.
Il Presidente, MONTESANO, dichiara aperta la discussione sulla seguente relazione concernente l'oggetto: "Concessione di assegni di studio a studenti-lavoratori di Scuole secondarie. - Approvazione delle norme di assegnazione. - Revoca di precedenti deliberazioni", relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 31 marzo 1971 e giorni seguenti:
Il Consiglio Regionale con le deliberazioni n. 107 in data 12.7.1965 e n. 157 in data 5.10.1968 e la Giunta Regionale con la deliberazione n. 3949 in data 9.11.1966 - ratificata dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 196 in data 30.12.1966 - hanno istituito n. 50 borse di studio di lire 50.000 cadauna da assegnare a studenti-lavoratori privatisti.
Le norme per l'assegnazione di dette borse sono state approvate dalla Giunta Regionale con le deliberazioni n. 3271 in data 27.10.1965, n. 6 in data 7.1.1966 e n. 2779 in data 26.7.1967.
Con la deliberazione di Giunta n. 1506 in data 22 maggio 1970 è stato approvato l'accantonamento della somma di lire 900.000 pari a n, 18 borse di studio non assegnate nell'anno scolastico 1969/1970 per mancanza di concorrenti in possesso dei requisiti richiesti e da assegnare nell'anno scolastico 1970/1971 come borse di studio straordinarie la cui spesa è stata impegnata con la deliberazione n. 4760 in data 31.12.1969.
Con la deliberazione di Giunta n. 4888 in data 29.12.1970 è stata approvata ed impegnata la spesa complessiva di lire 68.850.000 per l'assegnazione di borse di studio regionali nel corso dell'anno scolastico 1970/1971, di cui lire 2.500.000 per l'assegnazione di n. 50 borse di studio di lire 50.000 ciascuna da assegnare a studenti-lavoratori privatisti.
Esaminate le richieste dell'Associazione Valdostana Autonoma dei Lavoratori-Studenti, si ravvisa l'opportunità di approvare nuove norme per l'assegnazione di tali benefici (che verrebbero denominati assegni di studio regionali e non più borse di studio) che sarebbero estesi anche agli studenti lavoratori, residenti nella Regione e frequentanti, per motivi di lavoro, i corsi serali presso Scuole Secondarie (statali, pareggiate o legalmente riconosciute) situate fuori della Valle d'Aosta.
Si propone di approvare la spesa complessiva di L. 9.000.000 e di stabilire in L. 40.000 l'importo ordinario unitario dell'assegno, aumentabile fino ad un massimo di L. 100.000.
Infine si propone di revocare le sopracitate deliberazioni del Consiglio e della Giunta, concernenti l'istituzione delle borse di studio di cui si tratta e l'approvazione delle norme di assegnazione.
Ciò premesso ed udito il parere favorevole della Commissione consiliare permanente di studio per la Pubblica Istruzione, si propone che il Consiglio Regionale
Deliberi
1) di revocare le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 107 in data 12.7.1965, n. 157 in data 5.10.1968 e le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3271 in data 27.10.1965, n. 6 in data 7.1.1966, n. 3949 in data 9.11.1966 e n. 2779 in data 26.7.1967;
2) di autorizzare la concessione, secondo le norme sottoriportate, anche delle 18 borse di studio straordinarie di L. 50.000 caduna risalenti all'anno scolastico 1969/1970 accantonate con la deliberazione di Giunta n. 1506 in data 22.5.1970, la cui spesa è stata approvata con la deliberazione di Giunta n. 4760 in data 31.12.1969;
3) di autorizzare a decorrere dall'anno scolastico 1970/1971, la concessione dei sottoindicati assegni di studio regionali a favore di studenti-lavoratori privatisti frequentanti Scuole Secondarie, bisognosi e meritevoli, residenti nella Regione, nonché a favore di studenti-lavoratori frequentanti corsi serali presso Scuole Secondarie (statali, pareggiate o legalmente riconosciute) situate fuori della Regione, bisognosi e meritevoli, residenti nella Regione, con approvazione della relativa spesa di L. 9.000.000 (novemilioni) da imputare come segue:
1) per l'anno 1971:
a) per L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) al residuo passivo ("Spese per l'assegnazione di borse di studio regionali") - fondo complessivo di L. 68.850.000 impegnato con la deliberazione di Giunta n. 4888 in data 29.12.1970;
b) per L. 6.500.000 (seimilionicinquecentomila) al capitolo del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 corrispondente al capitolo 655 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970 ("Spese per la concessione delle borse ed assegni di studio") che presenta la necessaria disponibilità;
2) per gli anni successivi agli istituendi capitoli dei bilanci preventivi della Regione corrispondenti al sopracitato capitolo del bilancio per l'anno 1971;
4) di approvare le sottoriportate norme per l'assegnazione degli assegni di studio di cui si tratta:
(Omissis: vedi norme riportate in calce alla delibera)
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, LUSTRISSY, illustra brevemente la relazione soprariportata e le nuove norme ora proposte per la concessione degli assegni di studio a studenti-lavoratori privatisti e a studenti-lavoratori frequentanti corsi serali presso Scuole secondarie situate fuori della Valle d'Aosta.
Monsieur le Conseiller FOSSON se félicite avec Monsieur l'Assesseur Lustrissy pour avoir proposé au Conseil l'allocution de subsides en faveur des étudiants-travailleurs et exprime l'avis que se serait bien que les paroles: "la scelta dei vincitori" soient substituées par les paroles: "la scelta degli aventi diritto" et il en explique les raisons.
L'Assessore LUSTRISSY, concordando sul rilievo fatto dal Consigliere Fosson, propone che la prima parte del primo comma dell'art. 8 delle norme ("la scelta dei vincitori è fatta da una Commissione nominata dalla Giunta Regionale e comprendente:..." sia modificata come segue: "la concessione degli assegni è fatta su proposta di una Commissione nominata dalla Giunta Regionale e comprendente:...".
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano. per l'approvazione delle proposte fatte dalla Giunta, con l'emendamento modificativo proposto dall'Assessore Lustrissy alla prima parte del primo comma dell'articolo 8 delle norme per l'assegnazione degli assegni di studio a studenti-lavoratori.
Procedutosi alla votazione,
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei)
DELIBERA
1) di revocare le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 107 in data 12.7.1965, n. 157 in data 5.10.1968 e le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3271 in data 27.10.1965, n. 6 in data 7.1.1966, n. 3949 in data 9.11.1966 e n. 2779 in data 26.7.1967;
2) di autorizzare la concessione, secondo le norme sottoriportate, anche delle 18 borse di studio straordinarie di L. 50.000 caduna risalenti all'anno scolastico 1969/1970 accantonate con la deliberazione di Giunta n. 1506 in data 22.5.1970, la cui spesa è stata approvata con la deliberazione di Giunta n. 4760 in data 31.12.1969;
3) di autorizzare a decorrere dall'anno scolastico 1970/1971, la concessione dei sottoindicati assegni di studio regionali a favore di studenti-lavoratori privatisti frequentanti Scuole Secondarie, bisognosi e meritevoli, residenti nella Regione, nonché a favore di studenti-lavoratori frequentanti Corsi serali presso Scuole secondarie (statali, pareggiate o legalmente riconosciute) situate fuori della Regione, bisognosi e meritevoli, residenti nella Regione, con approvazione della relativa spesa di L. 9.000.000 (novemilioni) da imputare come segue:
1) per l'anno 1971:
a) per L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) al residuo passivo ("Spese per l'assegnazione di borse di studio regionali") - fondo complessivo di L. 68.850.000 impegnato con la deliberazione di Giunta n. 4888 in data 29.12.1970;
b) per L. 6.500.000 (seimilionicinquecentomila) al Capitolo del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 corrispondente al capitolo 655 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970 ("Spese per la concessione delle borse ed assegni di studio") che presenta la necessaria disponibilità;
2) per gli anni successivi agli istituendi capitoli dei bilanci preventivi della Regione corrispondenti al sopracitato capitolo del bilancio per l'anno 1971;
4) di approvare le sottoriportate norme per l'assegnazione degli assegni di studio di cui si tratta:
NORME PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO REGIONALI A STUDENTI LAVORATORI PRIVATISTI ED A STUDENTI LAVORATORI FREQUENTANTI CORSI SERALI PRESSO SCUOLE SECONDARIE (STATALI, PAREGGIATE O LEGALMENTE RICONOSCIUTE) SITUATE FUORI DELLA VALLE D'AOSTA.
Art. 1
A decorrere dall'anno scolastico 1970/1971 la somma annua di L. 9.000.000 (novemilioni) è messa a disposizione per il conferimento di assegni di studio regionali, secondo le norme previste dagli articoli seguenti, agli studenti-lavoratori privatisti, bisognosi e meritevoli, residenti nella Regione ed a favore di studenti-lavoratori frequentanti corsi serali presso Scuole secondarie (statali, pareggiate e legalmente riconosciute) situate fuori della Valle d'Aosta, bisognosi e meritevoli residenti nella Regione.
Art. 2
Sono ammessi al concorso gli studenti-lavoratori che si trovano nelle seguenti condizioni:
1) abbiano sostenuto, nell'anno scolastico in cui è bandito il presente concorso presso una Scuola Secondaria Statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, l'esame di licenza di scuola media oppure un esame di idoneità ad una classe di scuola secondaria di 2° grado oppure l'esame di Maturità o di Qualifica o di Abilitazione;
2) risultino lavoratori alle dipendenze di terzi od in proprio;
3) siano di condizioni bisognose;
4) siano residenti in Valle d'Aosta.
Art. 3
L'importo ordinario unitario dell'assegno per gli alunni di Scuola Media è di L. 40.000 e può essere aumentato fino ad un massimo di L. 60.0000. L'importo ordinario unitario dell'assegno per gli studenti delle Scuole secondarie di 2° grado è di L. 60.000 e può essere aumentato fino ad un massimo di L. 100.000. Gli aumenti si effettuano nei seguenti casi:
a) quando lo studente risiede effettivamente in una località diversa da quella in cui hanno sede la Scuola o i Corsi privati frequentati;
b) quando lo studente appartiene a famiglia particolarmente bisognosa;
c) quando lo studente risulta particolarmente meritevole: promosso con una votazione di almeno 7/10 o con il giudizio di almeno BUONO o dichiarato maturo con un voto di almeno 42/60.
Art. 4
Il padre del concorrente o chi ne fa le veci (oppure il concorrente stesso se maggiorenne) deve presentare all'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione la domanda di partecipazione al concorso in carta libera e corredata dai seguenti documenti pure in carta libera:
a) certificato dei voti riportati dal concorrente all'esame di Licenza di Scuola Media oppure all'esame di Idoneità o di Maturità o di Qualifica o di Abilitazione;
b) situazione di famiglia rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza;
c) certificato rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza attestante le condizioni economiche di ciascun membro della famiglia. Tale certificato deve altresì precisare se l'interessato sia oggetto o meno all'imposta di famiglia e, in caso affermativo, in base a quale reddito imponibile;
d) certificato rilasciato dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette attestante il reddito annuale accertato ai fini dell'imposta complementare progressiva e relativo tributo annuo;
e) certificato di residenza del concorrente;
f) idonea documentazione attestante la qualifica di lavoratore, dalla quale risultino la data di assunzione e le mansioni svolte;
g) dichiarazione attestante che il concorrente non gode di borse di studio, di sussidi o di altri benefici analoghi;
h) certificato di frequenza alle lezioni rilasciato dalla Scuola o dal Direttore dei Corsi. Se trattasi di studente autodidatta, sarà sufficiente una dichiarazione dell'interessato;
i) ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno.
Le domande così documentate dovranno pervenire all'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione entro il 10 agosto.
Art. 5
La graduatoria dei concorrenti per i quali sia stata accertata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 2 è effettuata secondo il merito di ciascuno; a parità di merito viene preso in considerazione il bisogno.
Art. 6
Quando uno o più assegni di studio non possono essere assegnati per mancanza di concorrenti o perché gli eventuali concorrenti non si trovino nelle condizioni richieste, le somme corrispondenti saranno accantonate ed assegnate l'anno seguente come assegni straordinari.
Art. 7
Non possono essere assegnati assegni di studio a concorrenti che già godono di borse o di sussidi di studio o di altri benefici analoghi. Qualora si verifichi questo caso, l'assegno dovrà essere revocato e dovrà essere assegnato ad un altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria dei concorrenti.
Art. 8
La concessione degli assegni è stata fatta su proposta di una Commissione nominata dalla Giunta Regionale e comprendente:
a) l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Presidente;
b) tre Consiglieri regionali (di cui uno della minoranza), membri effettivi;
c) il Sovraintendente agli Studi, membro effettivo;
d) un rappresentante dell'Associazione regionale degli studenti-lavoratori, membro effettivo;
e) un funzionario dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione, con le mansioni di segretario, membro aggiunto.
Art. 9
Gli assegni di studio sono assegnati ai vincitori e liquidati con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.
Art. 10
Al pagamento degli assegni di studio si provvede in una sola rata entro il 30 ottobre di ogni anno.
I mandati di pagamento saranno emessi a favore del padre o di chi ne fa le veci, oppure a favore del concorrente stesso, se maggiorenne.
