Oggetto del Consiglio n. 30 del 6 aprile 1955 - Verbale
OGGETTO N. 30/55 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER L'ASSISTENZA AI VECCHI - NOMINA DI COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO.
L'Assessore alla Sanità ed all'Assistenza Sociale, MASCHIO, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di approvazione di un disegno di legge regionale recante norme per l'assistenza ai vecchi bisognosi.
Richiama l'attenzione del Consiglio sul disegno di legge predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, nonché sulla relazione illustrativa del disegno di legge in questione, che sono stati trasmessi in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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ASSESSORATO DELLA SANITÀ ED ASSISTENZA SOCIALE
Assistenza ai Vecchi
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RELAZIONE
Il Consiglio regionale, fin dal 1952, ha preso a cuore le condizioni di povertà e spesso di vera indigenza nella quale vengono a trovarsi i vecchi lavoratori di ambo i sessi, ed in ispecie i contadini, i quali, per cause varie, indipendenti dalla loro volontà, non sono mai stati iscritti alla Previdenza Sociale e non godono di nessuna pensione.
Mancando una legge nazionale che disponga di una pensione, per questa categoria di lavoratori, il Consiglio regionale, nella seduta del 12-3-1954, deliberò la concessione di sussidi mensili da erogarsi tramite gli Enti Comunali di Assistenza in misura massima di lire 2.500.
Il presente progetto di legge regionale trova la sua giustificazione nei principi di giustizia sociale e nel sentimento umanitario verso i vecchi che non abbiano alcuna altra forma di assistenza ed a cui manchi, altresì, l'appoggio di parenti che trovinsi in condizioni tali da poterli assistere.
Il disagio dei vecchi nella Regione Valdostana è, senza dubbio, più grave che in altre Regioni d'Italia, a causa dell'asperità del suo territorio, della povertà della terra, della rigidità del clima ed anche della tradizione di parsimonia di vita cui è costretta la popolazione per misurare gli scarsi e pur tanto faticosi raccolti.
Non va neppure dimenticata la benemerenza di questi vecchi lavoratori valdostani che, con una tenacia insuperabile, sorretti da un grande amore alla loro terra, hanno contribuito a reggere la vita economica della Valle d'Aosta.
Tanto più è, perciò, doveroso un atto concreto di solidarietà umana e sociale; e l'atto concreto che si propone è quello di migliorare ed estendere gli assegni mensili di assistenza, in misura variabile dalle lire 1.000 alle lire 3.000, ai vecchi di ambo i sessi che abbiano compiuto il 65° anno di età e si trovino privi di qualsiasi mezzo di assistenza.
Si tenga presente che in Valle d'Aosta mancano Istituzioni di una qualche importanza che curino il ricovero di vecchi; né, d'altra parte, è da incoraggiare tale forma di assistenza della vecchiaia, - all'infuori che per gli infermi -, in quanto il ricovero è in certo senso una privazione della libertà personale ed una diminuzione della dignità per chi ha dato tutta la sua vita al lavoro.
L'onere a carico della Regione si aggirerà intorno a 60 milioni annui e si propone di fare apposito stanziamento sul bilancio di competenza 1955.
Considerato che la Regione ha, per provvedimenti di questa natura, la competenza necessaria, che deriva dallo Statuto Speciale, e tenuto presente, inoltre, che la legge proposta è da considerarsi a carattere integrativo della legislazione nazionale vigente in materia di lavoro e di previdenza sociale, riteniamo doveroso che la Regione dia ai suoi vecchi un segno tangibile di sensibilità e di solidarietà autonomistica.
L'Assessore
F.to: Prof. Dr. G. Maschio
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ASSISTENZA AI VECCHI
Art. 1
I vecchi lavoratori di tutte le categorie, di ambo i sessi, residenti da almeno cinque anni nella Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il 65° anno di età, che non percepiscano pensione od altri assegni di quiescenza e di invalidità e vecchiaia, siano privi di normali mezzi di sussistenza e senza congiunti in adeguate condizioni obbligati per legge agli alimenti, sono ammessi a fruire di un sussidio mensile a carico della Regione.
Art. 2
La Regione si avvale degli Enti Comunali di Assistenza per la istruttoria delle domande e per il pagamento degli assegni di assistenza.
Art. 3
La domanda per essere ammessi al godimento degli assegni mensili di cui all'art. 1 deve essere presentata dagli interessati agli Enti Comunali di Assistenza, i quali, secondo particolari istruzioni, che saranno emanate con il regolamento di cui all'articolo 7, provvederanno a rimetterla all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
Contro il mancato accoglimento della domanda, i vecchi (o chi per essi, in caso di personale impossibilità), possono far ricorso all'Assessore regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, il quale decide con provvedimento definitivo.
Art. 4
La misura dei sussidi sarà fissata anno per anno dal Consiglio regionale, in relazione alle possibilità finanziarie della Regione.
Art. 5
Ai vecchi che già usufruiscano di un sussidio di assistenza o di previdenza, di carattere continuativo di misura inadeguata e, comunque, inferiore ai sussidi concessi dalla Regione, sarà concesso un sussidio regionale integrativo corrispondente alla differenza, in modo da assicurare un sussidio mensile complessivo in misura pari a quello stabilito annualmente dal Consiglio regionale.
Art. 6
L'assistenza prevista dalla presente legge regionale avrà vigore fino a quando lo Stato, con apposita legge, non avrà provveduto alla sistemazione ed all'assistenza dei vecchi lavoratori di cui agli articoli precedenti.
Art. 7
Con apposito regolamento, da approvarsi dalla Giunta regionale entro tre mesi dalla data della presente legge, su proposta dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, sentito il Comitato regionale di Assistenza, saranno emanate le disposizioni per l'attuazione della presente legge.
Art. 8
Ai fini previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire sessanta milioni, da iscriversi nel bilancio della Regione a decorrere dal 1955.
Art. 9
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale dello Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Aosta, li
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L'Assessore alla Sanità ed all'Assistenza Sociale, MASCHIO, informa che, per errore materiale di copia, all'articolo 1 delle copie di disegno di legge, trasmesse ai Consiglieri, è stata omessa la frase "siano privi di normali mezzi di sussistenza, senza congiunti in adeguate condizioni obbligati per legge agli alimenti", frase da inserire al penultimo rigo, prima delle parole "sono ammessi a fruire".
Osserva che, conseguentemente, il testo dell'articolo 1 è da considerarsi rettificato come segue:
"I vecchi lavoratori di tutte le categorie, di ambo i sessi, residenti da almeno cinque anni nella Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il 65° anno di età, che non percepiscano pensione od altri assegni di quiescenza e di invalidità e vecchiaia, siano privi di normali mezzi di sussistenza senza congiunti in adeguate condizioni obbligati per legge agli alimenti, sono ammessi a fruire di un sussidio mensile a carico della Regione".
Il Consigliere NICCO Anselmo prospetta l'opportunità e propone che le persone inabilitate al lavoro perché affette da infermità siano ammesse a fruire del sussidio mensile a suo tempo approvato dal Consiglio e previsto al disegno di legge regionale in esame, a prescindere dal limite di età stabilito per l'ottenimento del sussidio per le altre categorie di persone.
Il Vice Presidente del Consiglio, PASQUALI, esprime parere che, data l'importanza dell'argomento, il Consiglio non sia la sede più adatta per l'esame approfondito e dettagliato della questione e propone, pertanto, di nominare apposita Commissione consiliare di studio per l'esame del disegno di legge di cui si tratta e per la formulazione di un disegno di legge definitivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, comunica che la Giunta concorda sulla proposta di nomina di apposita Commissione di studio del disegno di legge recante norme per l'assistenza ai vecchi bisognosi, ai fini dell'elaborazione di un disegno di legge regionale da sottoporre all'esame ed alla approvazione del Consiglio.
Il Presidente, PAREYSON, invita il Consiglio a votare, a schede segrete, per la nomina dei sette membri della Commissione consiliare di studio del disegno di legge di cui si tratta, a' sensi della deliberazione consiliare n. 17 in data odierna.
Procedutosi alla votazione a schede segrete ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori DIEMOZ Alberto, LAURENT Giuseppe e NICCO Anselmo, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti n. 35;
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BARMASSE Michele |
Consigliere |
voti riportati n. 10 |
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BIONAZ Ferdinando |
Assessore |
voti riportati n. 24 |
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FERREIN Giuseppe |
Consigliere |
voti riportati n. 24 |
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MASCHIO Giovanni |
Assessore |
voti riportati n. 24 |
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NICCO Anselmo |
Consigliere |
voti riportati n. 9 |
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NORAT Desiderato |
Consigliere |
voti riportati n. 24 |
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PAGE Elia |
Consigliere |
voti riportati n. 24 |
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QUENDOZ Grato |
Consigliere |
voti riportati n. 1 |
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Il Presidente, in base all'esito della votazione, dichiara che risultano nominati membri della Commissione consiliare predetta gli Assessori MASCHIO Giovanni e BIONAZ Ferdinando, e i Consiglieri BARMASSE Michele, FERREIN Giuseppe, NICCO Anselmo, NORAT Desiderato e PAGE Elia.
Il Consiglio prende atto.
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