Oggetto del Consiglio n. 111 del 14 maggio 1971 - Verbale
OGGETTO N. 111/71 - Legge regionale concernente il trasferimento del Centro Trasfusionale Regionale (Emoteca) all'ente Ospedaliero Regionale.
Il Presidente, MONTESANO, dichiara aperta la discussione in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente il trasferimento del Centro Trasfusionale Regionale (Emoteca) all'Ente Ospedaliero Regionale, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
Per assicurare l'efficienza dei servizi locali di trasfusione del sangue nel campo dell'assistenza sanitaria, ospedaliera ed infortunistica, con legge regionale 21 luglio 1961 n. 6, veniva approvata l'istituzione del Centro Trasfusionale Regionale (Emoteca) presso l'ex Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta.
Il Centro suddetto è stato finora gestito dalla Regione ed ha funzionato sotto il controllo dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale con l'osservanza delle norme previste dalle vigenti leggi statali, dalla legge regionale sopraindicata e dal relativo regolamento.
L'Ente Ospedaliero Regionale, al quale appartiene ora anche l'ex Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile, dovrebbe provvedere, ai sensi dell'art. 10 della legge 14 luglio 1967 n. 592, all'impianto, al funzionamento ed alla gestione di un proprio Centro Trasfusionale e dovrebbe istituire nella rispettiva pianta organica il personale occorrente per il funzionamento del Centro.
Si rende, pertanto, necessario provvedere al trasferimento del Centro suddetto all'Ente Ospedaliero Regionale ed al conseguente trasferimento del personale tecnico-ausiliario attualmente addetto ai servizi del Centro stesso, che vanno assumendo sempre maggior importanza per le seguenti ragioni:
a) continuo aumento del numero dei donatori di sangue, con conseguente maggior lavoro per i prelievi e per le analisi;
b) crescenti richieste da parte dei sanitari ospedalieri delle prove di compatibilità pretrasfusionali (prove crociate), le quali comportano una notevole maggiorazione di lavoro dei sanitari addetti al Centro.
Va rilevata la grande difficoltà riscontrata per il reperimento di Medici disposti a prestare la loro opera presso il Centro suddetto; tale difficoltà potrà essere superata con il trasferimento dei servizi trasfusionali alle competenze dell'Ente Ospedaliero Regionale, che dispone di idoneo personale Sanitario.
A tal fine è stato predisposto l'allegato disegno di legge, che viene sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale.
(Segue disegno di legge riportato in calce al provvedimento legislativo)
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, BENZO, dopo aver richiamato la legge regionale che istituiva il Centro Trasfusionale Regionale (Emoteca) presso l'ex Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta, fornisce chiarimenti ed informazioni sul funzionamento di tale Centro Trasfusionale, soffermandosi ad illustrare la notevole mole di lavoro espletata dal Centro stesso in questi ultimi tempi, nonostante la deficienza numerica del personale sanitario addetto.
Comunica che ultimamente la situazione si è aggravata per le dimissioni rassegnate dal Direttore del Centro, per cui furono presi i contatti con il Comitato, con il Consiglio di Amministrazione e con la Direzione Sanitaria dell'Ente Ospedaliero Regionale il quale, aderendo alla richiesta dell'Amministrazione Regionale, incaricava del servizio del Centro un loro sanitario, in attesa che il Centro Trasfusionale Regionale passasse direttamente all'Ente Ospedaliero Regionale, con il conseguente assorbimento del personale addettovi.
Il Vice Presidente SIGGIA in BIANCO dichiara di concordare sul provvedimento legislativo in esame, rilevando peraltro che mancano tuttora le norme relative alla organizzazione e al funzionamento dei servizi trasfusionali, alla raccolta, conservazione e impiego dei derivati, come previsto dalla legge 14 luglio 1967 n. 592.
Ricorda che era stata a suo tempo stipulata con l'AVIS una convenzione con la quale l'Amministrazione Regionale si impegnava di concedere contributi annuali all'AVIS per il reperimento di nuovi donatori di sangue e per lo sviluppo di attività sociali dell'Associazione.
Chiede se la Giunta intenda mantenere tale impegno anche per l'avvenire, trattandosi di una benemerita Associazione.
Chiede inoltre se la Giunta intenda, per l'avvenire, devolvere a favore dell'Ente Ospedaliero Regionale a titolo di contributo la somma di Lire 25 milioni che in passato veniva stanziata in bilancio per spese di funzionamento della Emoteca Regionale.
Ritiene doveroso che l'Amministrazione Regionale rivolga un ringraziamento all'AVIS per l'attività disinteressata svolta in questi ultimi anni.
L'Assessore BENZO informa che le norme regolamentari relative all'organizzazione e al funzionamento dei servizi trasfusionali saranno predisposte ed approvate dall'Ente Ospedaliero Regionale.
Per quanto riguarda le spese relative all'attività del Centro Trasfusionale Regionale, riferisce che in un incontro avvenuto fra il Presidente dell'Ente Ospedaliero Regionale, il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, è stato concordato che l'Amministrazione Regionale avrebbe assunto le spese di tale attività sino alla data del trasferimento di tale Centro all'Ente Ospedaliero Regionale.
Per quanto concerne l'AVIS, dichiara che è intendimento della Giunta di continuare, anche in futuro, come nel passato, a concedere contributi a tale Associazione in considerazione delle sue alte finalità sociali.
Il Presidente, MONTESANO, rilevato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in discussione, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, per l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge concernente il trasferimento del Centro Trasfusionale Regionale (Emoteca) all'Ente Ospedaliero Regionale.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Maghetti e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro;
- Voti favorevoli: ventiquattro.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente il trasferimento del Centro Trasfusionale Regionale (Emoteca) all'Ente Ospedaliero Regionale:
Disegno di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE.......................... N. ........: TRASFERIMENTO DEL CENTRO TRASFUSIONALE REGIONALE (EMOTECA) ALL'ENTE OSPEDALIERO REGIONALE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato il trasferimento all'Ente Ospedaliero Regionale, con sede in Aosta, del Centro Trasfusionale Regionale (Emoteca) istituito con legge regionale 21 luglio 1961 n. 6.
Il trasferimento sarà disposto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, previo parere favorevole del Medico Regionale.
Art. 2
L'Ente Ospedaliero Regionale provvederà, dalla data del trasferimento del Centro Trasfusionale, al funzionamento ed alla gestione del Centro stesso, a' sensi delle vigenti leggi, mediante idoneo personale proprio, nonché mediante assorbimento del personale tecnico-ausiliario attualmente addetto al Centro, con il riconoscimento dei diritti economici e di carriera acquisiti dal personale stesso.
Art. 3
Le attrezzature e ogni altro materiale attinente l'attività del Centro Trasfusionale Regionale saranno trasferiti in proprietà all'Ente Ospedaliero Regionale mediante verbali di consistenza e di consegna sottoscritti dai rappresentanti della Regione e dell'Ente Ospedaliero Regionale.
Art. 4
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
